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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8147/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Perla Bruno Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8147/2024 promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata ed assistita, anche disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Cappello e dall'Avv. Filippo
Marchiodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cappello in Bologna, Via
Pescherie Vecchie n. 2
e da
(c.f. ), nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
) residente in [...], rappresentato ed C.F._2 assistito dall'Avv. Anna Cardiota ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via delle Rose n. 5,
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2024, e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, iniziata nel 2014, dalla quale, in data
[...]
15/12/2021, nascevano due figlie: e;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro Per_1 Per_2
relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata. pagina 1 di 6 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione delle minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 04/07/2024 interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida le minori e ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il Per_1 Per_2 mantenimento e l'istruzione, prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse a riguardo;
2) colloca le minori presso la madre nella casa posta in Bologna, Via Benedetto Marcello n. 3, ove e avranno la residenza;
Per_1 Per_2
3) stabilisce che al fine di consentire alle figlie e di ricevere da parte di ciascun Per_1 Per_2
genitore, cura, istruzione educazione, assistenza morale e materiale, nonché allo scopo di conservare con ciascuno di essi un rapporto equilibrato e continuativo e compatibilmente con i desideri delle figlie:
- e staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 fino al lunedì Per_1 Per_2
mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola o dalla madre;
pagina 2 di 6 - nella stessa settimana in cui le figlie trascorreranno il predetto week-end con il padre, Parte_2
potrà tenere con sé le figlie un altro giorno a sua scelta dalle ore 18:00 fino alla mattina del
[...]
giorno dopo quando provvederà ad accompagnarle a scuola o dalla madre;
- nella settimana successiva al weekend trascorso con il padre, potrà tenere con sé Parte_2
le figlie uno o due giorni consecutivi a sua scelta dalle ore 18:00 fino alla mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola o dalla madre;
-il padre dovrà necessariamente comunicare entro la domenica della settimana precedente il giorno o i giorni in cui vorrà tenere con sé le figlie, in relazione ai suoi impegni lavorativi;
-i genitori dovranno però sempre tener conto dei desideri alternativi delle figlie in merito al pernotto di queste ultime presso gli stessi;
- il padre potrà tenere con sé le minori durante il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici delle figlie, per un periodo anche non consecutivo di tre settimane, di cui una settimana a Giugno, una settimana a Luglio e una settimana ad Agosto, con impegno di concordare detto periodo entro il 30 aprile di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni.
Laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che e Per_1 Per_2
trascorreranno con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga scelto dalla madre negli anni dispari e negli anni pari dal padre. Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto nella previsione di detto periodo di ferie, dei desideri e delle volontà delle minori;
- il padre potrà, altresì, tenere con sé le figlie, ad anni alterni, una settimana intercorrente tra il 24/12 e il 30/12 ovvero una settimana intercorrente tra il 31/12 e il 6/1, in modo tale che le minori potranno passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
- se la madre vorrà portare le figlie in Spagna per Capodanno, il padre è d'accordo fin d'ora nel tenere con sé le figlie nel periodo tra il 24/12 ed il 30/12;
- il padre potrà tenere con sé le figlie per 3 giorni durante le vacanze pasquali così da poter trascorrere con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- e trascorreranno ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da Per_1 Per_2
calendario con i relativi ponti (festa del Patrono, 25 Aprile, 1 maggio, 2 Giugno, 1 novembre e 8 dicembre).
- sia durante le vacanze natalizie che durante le vacanze pasquali, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri alternativi di e in ordine ai tempi di permanenza Per_1 Per_2
presso ciascuno di loro;
4) pone in capo al Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, Parte_2
pagina 3 di 6 fino a quando non diverranno economicamente autosufficienti, mediante il pagamento in favore di di un assegno mensile di complessivi € 1.200,00 (milleduecento//00) di cui € 600,00 Parte_1
per ciascuna figlia, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla madre. L'assegno verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT, senza la necessità di una domanda specifica in tal senso, con base il mese di Giugno 2024;
5) prende atto che l'assegno di mantenimento di complessivi € 1.200,00 è stato concordato tenendo conto del fatto che la signora ha già preso in locazione un immobile i cui Parte_1
costi integrali sia del canone (pari a Euro 920,00) che delle spese condominiali e delle utenze rimarranno a suo esclusivo carico, nonostante la cointestazione del contratto anche al signor per espressa pretesa dalla proprietà dell'immobile. Qualora la signora non adempisse, Parte_2 pertanto, si considera sin d'ora obbligata al rimborso di quanto verrà eventualmente richiesto al cointestatario, signor Parte_2
6) dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
7) dispone che rimborsi a il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 sostenute in favore delle figlie secondo le modalità e i criteri previsti dal “protocollo delle spese straordinarie” n. 7367 del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna, compreso il costo dei libri e del materiale scolastico, ad eccezione delle spese mediche delle minori che rimarranno al 100%
a carico del padre. Pertanto, ricomprendendovi come spese straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie, le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 4 di 6 abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, ad eccezione dei casi in cui per consuetudine non venga rilasciata alcuna ricevuta (es. campi della parrocchia o degli scout); la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre la fine del mese in cui sono state sostenute le spese, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8) prende atto che le parti hanno concordato che il costo della baby-sitter verrà sostenuto al 50% da ciascuno dei genitori con riguardo alla retribuzione e al TFR. Al contrario, i contributi previdenziali verranno sostenuti e versati al 100% da che se ne assume Parte_2
l'intero costo. Le parti si sono accordate affinché la baby-sitter lavori un minimo di due ore e mezza al giorno.
9) prende atto che e sono state iscritte in una scuola pubblica;
Per_1 Per_2
10) prende atto che le parti si impegnano a rispettare tutte le condizioni qui pattuite con decorrenza da Giugno 2024.
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
pagina 5 di 6 IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8147/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Perla Bruno Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8147/2024 promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata ed assistita, anche disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Cappello e dall'Avv. Filippo
Marchiodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cappello in Bologna, Via
Pescherie Vecchie n. 2
e da
(c.f. ), nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
) residente in [...], rappresentato ed C.F._2 assistito dall'Avv. Anna Cardiota ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via delle Rose n. 5,
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2024, e Parte_1 Parte_2
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, iniziata nel 2014, dalla quale, in data
[...]
15/12/2021, nascevano due figlie: e;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro Per_1 Per_2
relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata. pagina 1 di 6 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione delle minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 04/07/2024 interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida le minori e ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il Per_1 Per_2 mantenimento e l'istruzione, prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse a riguardo;
2) colloca le minori presso la madre nella casa posta in Bologna, Via Benedetto Marcello n. 3, ove e avranno la residenza;
Per_1 Per_2
3) stabilisce che al fine di consentire alle figlie e di ricevere da parte di ciascun Per_1 Per_2
genitore, cura, istruzione educazione, assistenza morale e materiale, nonché allo scopo di conservare con ciascuno di essi un rapporto equilibrato e continuativo e compatibilmente con i desideri delle figlie:
- e staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 fino al lunedì Per_1 Per_2
mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola o dalla madre;
pagina 2 di 6 - nella stessa settimana in cui le figlie trascorreranno il predetto week-end con il padre, Parte_2
potrà tenere con sé le figlie un altro giorno a sua scelta dalle ore 18:00 fino alla mattina del
[...]
giorno dopo quando provvederà ad accompagnarle a scuola o dalla madre;
- nella settimana successiva al weekend trascorso con il padre, potrà tenere con sé Parte_2
le figlie uno o due giorni consecutivi a sua scelta dalle ore 18:00 fino alla mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola o dalla madre;
-il padre dovrà necessariamente comunicare entro la domenica della settimana precedente il giorno o i giorni in cui vorrà tenere con sé le figlie, in relazione ai suoi impegni lavorativi;
-i genitori dovranno però sempre tener conto dei desideri alternativi delle figlie in merito al pernotto di queste ultime presso gli stessi;
- il padre potrà tenere con sé le minori durante il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici delle figlie, per un periodo anche non consecutivo di tre settimane, di cui una settimana a Giugno, una settimana a Luglio e una settimana ad Agosto, con impegno di concordare detto periodo entro il 30 aprile di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni.
Laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che e Per_1 Per_2
trascorreranno con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga scelto dalla madre negli anni dispari e negli anni pari dal padre. Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto nella previsione di detto periodo di ferie, dei desideri e delle volontà delle minori;
- il padre potrà, altresì, tenere con sé le figlie, ad anni alterni, una settimana intercorrente tra il 24/12 e il 30/12 ovvero una settimana intercorrente tra il 31/12 e il 6/1, in modo tale che le minori potranno passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
- se la madre vorrà portare le figlie in Spagna per Capodanno, il padre è d'accordo fin d'ora nel tenere con sé le figlie nel periodo tra il 24/12 ed il 30/12;
- il padre potrà tenere con sé le figlie per 3 giorni durante le vacanze pasquali così da poter trascorrere con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- e trascorreranno ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da Per_1 Per_2
calendario con i relativi ponti (festa del Patrono, 25 Aprile, 1 maggio, 2 Giugno, 1 novembre e 8 dicembre).
- sia durante le vacanze natalizie che durante le vacanze pasquali, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri alternativi di e in ordine ai tempi di permanenza Per_1 Per_2
presso ciascuno di loro;
4) pone in capo al Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, Parte_2
pagina 3 di 6 fino a quando non diverranno economicamente autosufficienti, mediante il pagamento in favore di di un assegno mensile di complessivi € 1.200,00 (milleduecento//00) di cui € 600,00 Parte_1
per ciascuna figlia, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla madre. L'assegno verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT, senza la necessità di una domanda specifica in tal senso, con base il mese di Giugno 2024;
5) prende atto che l'assegno di mantenimento di complessivi € 1.200,00 è stato concordato tenendo conto del fatto che la signora ha già preso in locazione un immobile i cui Parte_1
costi integrali sia del canone (pari a Euro 920,00) che delle spese condominiali e delle utenze rimarranno a suo esclusivo carico, nonostante la cointestazione del contratto anche al signor per espressa pretesa dalla proprietà dell'immobile. Qualora la signora non adempisse, Parte_2 pertanto, si considera sin d'ora obbligata al rimborso di quanto verrà eventualmente richiesto al cointestatario, signor Parte_2
6) dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
7) dispone che rimborsi a il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 sostenute in favore delle figlie secondo le modalità e i criteri previsti dal “protocollo delle spese straordinarie” n. 7367 del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna, compreso il costo dei libri e del materiale scolastico, ad eccezione delle spese mediche delle minori che rimarranno al 100%
a carico del padre. Pertanto, ricomprendendovi come spese straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie, le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 4 di 6 abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, ad eccezione dei casi in cui per consuetudine non venga rilasciata alcuna ricevuta (es. campi della parrocchia o degli scout); la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre la fine del mese in cui sono state sostenute le spese, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8) prende atto che le parti hanno concordato che il costo della baby-sitter verrà sostenuto al 50% da ciascuno dei genitori con riguardo alla retribuzione e al TFR. Al contrario, i contributi previdenziali verranno sostenuti e versati al 100% da che se ne assume Parte_2
l'intero costo. Le parti si sono accordate affinché la baby-sitter lavori un minimo di due ore e mezza al giorno.
9) prende atto che e sono state iscritte in una scuola pubblica;
Per_1 Per_2
10) prende atto che le parti si impegnano a rispettare tutte le condizioni qui pattuite con decorrenza da Giugno 2024.
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
pagina 5 di 6 IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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