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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 615/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avv.ti MAUTONE GIUSEPPE, PIZZOFERRATO Parte_1 ALBERTO e PROIA GIAMPIERO appellante contro
- IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI EREDE DI FRANCO con il CP_1 CP_1 patrocinio dell'avv. GIULIANO GUGLIELMO
- IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI EREDE DI FRANCO con il CP_2 CP_1 patrocinio dell'avv. GIULIANO GUGLIELMO
appellati
***
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “a) (…) gli hanno adìto il Tribunale di Ravenna, in funzione Pt_2 CP_1 di Giudice del Lavoro, al fine di chiedere la condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo proprio ed ereditario subiti in relazione alla malattia e al decesso del loro congiunto;
b) che il giudizio veniva iscritto al numero di R.G. 517/2023; c) che costituendosi in giudizio, Parte_1 evidenziava l'infondatezza dell'avversaria domanda per più ragioni, chiedendone
pag. 1 di 2 l'integrale rigetto;
d) che, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica di ufficio espletata, con la sentenza n. 287/2024 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda degli Eredi, condannando al pagamento in loro favore Parte_1 della somma di € 1.727.487,00; e) che, con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma;
f) che il giudizio di gravame è stato iscritto al numero di R.G. 615/2024 della Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro;
g) che gli Eredi si sono costituiti nel predetto giudizio contestando le argomentazioni della Società e chiedendo la conferma della decisione di primo grado”. All'udienza del 22/05/2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa, disponendosi peraltro alcuni adempimenti istruttori necessari laddove la causa fosse stata da trattare nel merito. Medio tempore, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa e la causa è stata rinviata all'udienza del 18/09/2025 per la sottoscrizione del relativo verbale Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2024 del Tribunale di Parte_1
Ravenna, resa e pubblicata il giorno 16/07/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione;
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 18/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 615/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avv.ti MAUTONE GIUSEPPE, PIZZOFERRATO Parte_1 ALBERTO e PROIA GIAMPIERO appellante contro
- IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI EREDE DI FRANCO con il CP_1 CP_1 patrocinio dell'avv. GIULIANO GUGLIELMO
- IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI EREDE DI FRANCO con il CP_2 CP_1 patrocinio dell'avv. GIULIANO GUGLIELMO
appellati
***
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “a) (…) gli hanno adìto il Tribunale di Ravenna, in funzione Pt_2 CP_1 di Giudice del Lavoro, al fine di chiedere la condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo proprio ed ereditario subiti in relazione alla malattia e al decesso del loro congiunto;
b) che il giudizio veniva iscritto al numero di R.G. 517/2023; c) che costituendosi in giudizio, Parte_1 evidenziava l'infondatezza dell'avversaria domanda per più ragioni, chiedendone
pag. 1 di 2 l'integrale rigetto;
d) che, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica di ufficio espletata, con la sentenza n. 287/2024 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda degli Eredi, condannando al pagamento in loro favore Parte_1 della somma di € 1.727.487,00; e) che, con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma;
f) che il giudizio di gravame è stato iscritto al numero di R.G. 615/2024 della Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro;
g) che gli Eredi si sono costituiti nel predetto giudizio contestando le argomentazioni della Società e chiedendo la conferma della decisione di primo grado”. All'udienza del 22/05/2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa, disponendosi peraltro alcuni adempimenti istruttori necessari laddove la causa fosse stata da trattare nel merito. Medio tempore, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa e la causa è stata rinviata all'udienza del 18/09/2025 per la sottoscrizione del relativo verbale Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2024 del Tribunale di Parte_1
Ravenna, resa e pubblicata il giorno 16/07/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione;
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 18/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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