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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 25/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.1088 /2024
Tra
( avv.BEZZI FEDERICA ) Parte_1
E
CP_1
nonché
in persona del legale rapp.te p.t. ( Avv. DE BENEDICTIS CP_2
FLAVIO)
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la e il CP_1 [...]
Controparte_3 installazione di impianti e dei settori affini ( ) esponendo : di aver lavorato, con CP_2 qualifica di impiegato e inquadramento nel livello C2 CCNL metalmeccanica, dal il 1° giugno 2019 al 16 novembre 2023, data delle dimissioni dovute al mancato pagamento delle retribuzioni di settembre e ottobre 2023; di aver aderito al Fondo dall'11 CP_2 giugno 2007, devolvendo il suo TFR e una quota aggiuntiva di contribuzione, trattenuta mensilmente dalla busta paga;
che la ha omesso di versare al Fondo il TFR CP_1 devoluto, la contribuzione a carico del lavoratore (trattenuta in busta paga) e la contribuzione a proprio carico. Inoltre, dopo la risoluzione del rapporto, la società non gli ha corrisposto la retribuzione di novembre 2023 e le competenze di fine rapporto
(ratei di 13a mensilità, indennità sostitutiva ferie e permessi, indennità di mancato preavviso). Tanto premesso ha chiesto di condannare al pagamento di Euro CP_1
10.066,46 per le retribuzioni e le competenze di fine rapporto, nonché di dichiarare il suo diritto ad ottenere da il pagamento nei confronti del Fondo di CP_1 CP_2
Euro 11.266,08 con condanna della società a versare tale somma al Fondo oltre interessi di mora e l'eventuale incremento del valore della quota del Fondo.
La società è rimasta contumace.
Il si è costituito dichiarando di aderire alla domanda del ricorrente di condanna al CP_2 pagamento dei contributi di previdenza complementare nella misura richiesta in ricorso.
La domanda è fondata.
Il diritto del ricorrente alle somme richieste ( del cui pagamento al società non ha fornito prova stante la contumacia) risulta chiaramente dai conteggi analitici allegati al ricorso, redatti sulla base dei dati emergenti dall'ultimo prospetto paga disponibile (doc. 7) e conformi ai criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile. In particolare, le spettanze relative alla retribuzione per i giorni lavorati nel mese di novembre 2023, nonché le competenze di fine rapporto – comprensive di ratei di tredicesima mensilità, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti e indennità sostitutiva del preavviso – sono state determinate in modo corretto e dettagliato, garantendo la piena rispondenza alle condizioni contrattuali e alle previsioni di legge.
Pertanto, la quantificazione delle somme dovute è facilmente verificabile sulla base della documentazione prodotta, a conferma della fondatezza della pretesa azionata. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento di Euro 10.066,46 per le retribuzioni e le competenze di fine rapporto.
***
Quanto ai versamenti al vanno premessi brevi cenni sulla previdenza CP_2 complementare, la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n.
252/2005, ed ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione. L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05); il lavoratore, infatti, entro sei mesi dall'assunzione può decidere di destinare le quote di TFR maturande ad una forma pensionistica complementare, oppure di lasciare il TFR in azienda. L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005). L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Pertanto, a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e , il lavoratore è obbligato ad agire iure proprio, ma in Controparte_4 funzione di una condanna a favore di terzo, che è appunto il Fondo di previdenza complementare, soggetto che per questo motivo deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio. Al riguardo si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad agire del lavoratore -peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire- si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarita' della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, poiché a seguito dell'adesione -da parte del prestatore di lavoro- alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare ( per cui si rende necessaria ed indefettibile la presenza dei
Fondi di Previdenza Complementare). Deve pertanto riconoscersi la legittimazione in capo al prestatore di lavoro ex lege (d.lgs. 252/2005) ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, onde soddisfare tutti i suoi interessi legati tanto alla previdenza complementare che all'accantonamento del TFR.
Nel caso in esame non risultano i versamenti nonostante la società abbia effettuato le trattenute in busta paga ( cfr in atti).
Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento datoriale. La società convenuta deve pertanto essere condannata a versare al Fondo indicato la contribuzione nella misura risultante dai conteggi allegati al ricorso che appaiono corretti e conformi agli importi risultanti dalle buste-paga prodotte pari a euro 11.266,08 per il periodo giugno 2019 - novembre 2023 . Tale importo, poi, deve essere maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché di un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse come previsto dall'art.8, comma 9, dello Statuto del Fondo
Cometa (doc.10).
Le spese seguono la soccombenza .
Pqm
Condanna la al pagamento di Euro 10.066,46 per i titoli di cui al ricorso oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge.
Condanna la a versare al l'importo di euro 11.266,08 oltre CP_1 CP_2 interessi di mora e l'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento .
Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente e CP_1 del Fondo che liquida in euro 1.700 ciascuno oltre oneri di legge.
Il Giudice