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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2434/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST AN Presidente relatore
AB TA IU
Claudia Manconi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2434/2025 V.G. promossa da:
) rappresentata e difesa ai fini del presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. MARCELLO MASIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata e
) rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv. NICOLA ANDREA OGGIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficio competente Controparte_1 Parte_1 del Comune di Sassari di provvedere alla trascrizione nei pubblici registri ad opera dei funzionari a ciò preposti;
2. Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di Persona_1 poiché economicamente indipendente ed autosufficiente;
3. Affidare secondo il regime dell'affidamento condiviso il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre, sig.ra ;
4. Disporre che il figlio minore Parte_1 Persona_2 potrà vedere e frequentare liberamente il padre, sig. , secondo modalità da Controparte_1 concordarsi direttamente tra i genitori e secondo la disponibilità dello stesso minore;
5. Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio la Controparte_1 Pt_1 Persona_2 somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 26 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
6. Disporre che le spese straordinarie vengano suddivise in misura paritaria (50% ciascuno) tra i genitori, secondo quanto previsto dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
eventuali spese ulteriori saranno a carico di entrambi solo se previamente concordate;
7. Disporre che l'assegno Unico e Universale INPS venga interamente richiesto e percepito dalla madre, sig.ra nella misura del 100%; 8. Parte_1 Disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma di € 30.000,00 (euro Controparte_1 Parte_1 trentamila/00) a titolo di mantenimento una tantum in luogo dell'assegno di mantenimento -fissato in euro 250,00 mensili nella sentenza di separazione - da corrispondere come di seguito: - € 15.000,00
(euro quindicimila/00) a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre la data del 31.08.2025; detto assegno potrà essere trattenuto da tale data, in deposito fiduciario, dall'Avv. Nicola Andrea Oggiano il quale lo consegnerà all'Avv. Marcello Masia, che lo accetterà in nome e per conto della IG.ra , intervenuto il deposito del provvedimento di omologa Parte_1 dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a mezzo bonifico bancario o assegno circolare intestato alla sig.ra entro e non oltre il Parte_1
31.08.2027. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. 8.
Disporre che i sigg.ri e hanno così definito ogni rapporto inerente Controparte_1 Parte_1 al matrimonio e che non vi sarà null'altro a che pretendere per il futuro.
9. Disporre la compensazione delle spese fra le parti”.
Modifica delle condizioni di cui al punto 7 delle conclusioni del ricorso: “Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, concordano di modificare le modalità di adempimento di cui al punto
7) delle conclusioni del ricorso congiunto, che prevedeva il versamento di una prima rata di €
15.000,00 a mezzo assegno circolare entro il 31.08.2025. A tal riguardo, le parti danno atto e confermano che il sig. ha già provveduto al versamento della suddetta somma di € Controparte_1
15.000,00 (euro quindicimila/00) in favore della sig.ra , mediante l'esecuzione di n. Parte_1
3 bonifici bancari distinti, ciascuno dell'importo di € 5.000,00, in data 09.09.2025.
Si allegano le relative contabili di pagamento (Doc. 3, 4, 5). La sig.ra , come sopra Parte_1 rappresentata e difesa, dichiara di aver ricevuto l'intera somma di € 15.000,00, rilasciando con il presente atto piena e liberatoria quietanza per tale importo e dichiarandosi pienamente soddisfatta, senza avere null'altro a pretendere a tale titolo. Resta integralmente confermato quanto pattuito in ordine al versamento della restante somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) entro e non oltre il
31.08.2027”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 14 luglio 2025 Parte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 loro matrimonio concordatario, celebrato il 16 marzo 2013 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2013, Atto n. 24, Parte II, Serie C), adottando il regime della comunione legale dei beni.
Assumevano che dalla loro unione era nato un figlio, , il 16 aprile 2009, minorenne. Persona_2
Esponevano di essersi separati come da sentenza del Tribunale di Sassari del 28 febbraio 2025, precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
All'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate con note scritte congiunte depositate in data 11 settembre 2025, e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 16 marzo 2013.
Ritiene inoltre il Collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro del figlio con il padre, come descritte nel ricorso, risultano adeguati avuto Per_2 riguardo alle esigenze del minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Sassari il 16 marzo 2013 alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi Controparte_1 qui interamente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
ST AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST AN Presidente relatore
AB TA IU
Claudia Manconi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2434/2025 V.G. promossa da:
) rappresentata e difesa ai fini del presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. MARCELLO MASIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata e
) rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv. NICOLA ANDREA OGGIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficio competente Controparte_1 Parte_1 del Comune di Sassari di provvedere alla trascrizione nei pubblici registri ad opera dei funzionari a ciò preposti;
2. Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di Persona_1 poiché economicamente indipendente ed autosufficiente;
3. Affidare secondo il regime dell'affidamento condiviso il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre, sig.ra ;
4. Disporre che il figlio minore Parte_1 Persona_2 potrà vedere e frequentare liberamente il padre, sig. , secondo modalità da Controparte_1 concordarsi direttamente tra i genitori e secondo la disponibilità dello stesso minore;
5. Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio la Controparte_1 Pt_1 Persona_2 somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 26 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
6. Disporre che le spese straordinarie vengano suddivise in misura paritaria (50% ciascuno) tra i genitori, secondo quanto previsto dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
eventuali spese ulteriori saranno a carico di entrambi solo se previamente concordate;
7. Disporre che l'assegno Unico e Universale INPS venga interamente richiesto e percepito dalla madre, sig.ra nella misura del 100%; 8. Parte_1 Disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma di € 30.000,00 (euro Controparte_1 Parte_1 trentamila/00) a titolo di mantenimento una tantum in luogo dell'assegno di mantenimento -fissato in euro 250,00 mensili nella sentenza di separazione - da corrispondere come di seguito: - € 15.000,00
(euro quindicimila/00) a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre la data del 31.08.2025; detto assegno potrà essere trattenuto da tale data, in deposito fiduciario, dall'Avv. Nicola Andrea Oggiano il quale lo consegnerà all'Avv. Marcello Masia, che lo accetterà in nome e per conto della IG.ra , intervenuto il deposito del provvedimento di omologa Parte_1 dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a mezzo bonifico bancario o assegno circolare intestato alla sig.ra entro e non oltre il Parte_1
31.08.2027. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. 8.
Disporre che i sigg.ri e hanno così definito ogni rapporto inerente Controparte_1 Parte_1 al matrimonio e che non vi sarà null'altro a che pretendere per il futuro.
9. Disporre la compensazione delle spese fra le parti”.
Modifica delle condizioni di cui al punto 7 delle conclusioni del ricorso: “Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, concordano di modificare le modalità di adempimento di cui al punto
7) delle conclusioni del ricorso congiunto, che prevedeva il versamento di una prima rata di €
15.000,00 a mezzo assegno circolare entro il 31.08.2025. A tal riguardo, le parti danno atto e confermano che il sig. ha già provveduto al versamento della suddetta somma di € Controparte_1
15.000,00 (euro quindicimila/00) in favore della sig.ra , mediante l'esecuzione di n. Parte_1
3 bonifici bancari distinti, ciascuno dell'importo di € 5.000,00, in data 09.09.2025.
Si allegano le relative contabili di pagamento (Doc. 3, 4, 5). La sig.ra , come sopra Parte_1 rappresentata e difesa, dichiara di aver ricevuto l'intera somma di € 15.000,00, rilasciando con il presente atto piena e liberatoria quietanza per tale importo e dichiarandosi pienamente soddisfatta, senza avere null'altro a pretendere a tale titolo. Resta integralmente confermato quanto pattuito in ordine al versamento della restante somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) entro e non oltre il
31.08.2027”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 14 luglio 2025 Parte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 loro matrimonio concordatario, celebrato il 16 marzo 2013 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2013, Atto n. 24, Parte II, Serie C), adottando il regime della comunione legale dei beni.
Assumevano che dalla loro unione era nato un figlio, , il 16 aprile 2009, minorenne. Persona_2
Esponevano di essersi separati come da sentenza del Tribunale di Sassari del 28 febbraio 2025, precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
All'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate con note scritte congiunte depositate in data 11 settembre 2025, e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 16 marzo 2013.
Ritiene inoltre il Collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro del figlio con il padre, come descritte nel ricorso, risultano adeguati avuto Per_2 riguardo alle esigenze del minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Sassari il 16 marzo 2013 alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi Controparte_1 qui interamente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
ST AN