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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1382/2024, pubblicata il 6 febbraio 2024,
[...]
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c. e con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il proprio studio in Milano, via Chiaravalle n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F. – in qualità di mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
– in persona del procuratore speciale dott. (munito dei P.IVA_2 Controparte_3
necessari poteri giusta procura per atto pubblico del Notaio dott. con Persona_1
studio in Velletri del 19.10.2022, rep. 77770), con il patrocinio dell'avv. Elio Ludini e con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, via Alberico II n.83, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLATA
e contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. Controparte_5 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_7 pagina 1 di 8 Controparte_9 CP_10
(C.F. ) P.IVA_8
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1382/2024, pubblicata il
6 febbraio 2024, in materia di “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 1382/2024 del Tribunale di
Milano, Sezione Terza Civile, pubblicata in data 6 febbraio 2024, e mai notificata, pronunciata
a definizione del giudizio RGN 32800/2022, così statuire:
1) previa acquisizione, nel rispetto dell'onere gravante sul giudice della opposizione di merito, dell'intero fascicolo della procedura esecutiva mobiliare RGE 5690/2021, tuttora in corso avanti al Tribunale di Milano, Sezione Terza Civile, accertare e dichiarare che la sentenza n.
1382/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Terza Civile, pubblicata in data 6 febbraio 2024,
è incorsa nella violazione dell'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 545, comma
4, del codice di procedura civile;
2) in ogni caso, dichiarare la impignorabilità oltre il limite di un quinto, come indicato da
, del compenso mensile dovuto da e in concordato CP_11 Controparte_4 preventivo all'avv. ; per le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'atto di Parte_1
appello, affermando che per il caso specifico debba applicarsi il limite di pignorabilità disposto dall'articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché dall'art. 545, comma 4, del codice di procedura civile;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare che non possono essere ritenuti pignorabili né l'importo della ritenuta d'acconto, né la somma dovuta per né l'IVA, da Controparte_12
calcolarsi sul compenso mensile dovuto da e in concordato Controparte_4 preventivo all'avv. , come precisato da;
Parte_1 CP_11
4) conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o la improcedibilità e/o la invalidità e/o comunque la inefficacia dell'atto di pignoramento mobiliare, notificato da il 24 CP_1
settembre 2020, nonché del successivo atto di intervento di depositato in data 8 CP_1
febbraio 2022 in relazione al compenso mensile dovuto da e in Controparte_4 concordato preventivo all'avv. ; Parte_1
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO
5) condannare in solido ed al pagamento di diritti ed onorari e CP_1 CP_2
spese documentate, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese non documentate, IVA al 22% e CPA al 4% come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per le ragioni sopraesposte, l'inammissibilità del gravame;
nel merito, in via principale:
- respingere la richiesta di acquisizione del fascicolo dell'esecuzione in quanto destituita di supporto giuridico e fattuale;
- confermare in toto la sentenza n. 1382/2024 pubblicata dal Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione Civile, il 06/02/2024 e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dall'appellante poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti;
- rigettare la domanda di impignorabilità della somma dovuta per la Parte_2
IVA, ritenuta d'acconto in quanto domanda nuova, inammissibile in sede di merito in
[...]
quanto non è stata formulata nel ricorso di opposizione endoesecutiva. in ogni caso:
- condannare l'Avv. al rimborso delle spese, delle competenze e degli Parte_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre C.P.A. ed IVA, da liquidarsi, con applicazione dei parametri massimi, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 147 del 2022”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto innanzi al Tribunale di Milano opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 comma 2 c.p.c., chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva R.G. n. 5690/2021, contro l'atto di pignoramento mobiliare notificatole da in qualità di mandataria di in forza CP_1 CP_2 CP_2
dei seguenti titoli:
- ordinanza emessa dal Collegio del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto il 28 gennaio
2020, pubblicata il 18 febbraio 2020, a definizione del giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. di cui al procedimento R.G. n. 1358/2019, successivamente oggetto di correzione materiale giusta ordinanza del 16 luglio 2020, pubblicata il 7 agosto 2020 del medesimo
Collegio;
- ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto il 14 settembre 2020, pubblicata in pari data, a definizione del subprocedimento di opposizione pagina 3 di 8 esecutiva n. 12 del procedimento d'espropriazione immobiliare R.G.E. n. 56/2010 del medesimo Tribunale.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- in primo luogo, la nullità dell'ordinanza collegiale emessa il 28 gennaio 2020 all'esito del procedimento di reclamo R.G. n. 1358/2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto per violazione dell'art. 276 c.p.c., in ragione della diversità di composizione del collegio che ha emesso il provvedimento rispetto a quello innanzi al quale è stata discussa la causa e della inidoneità del provvedimento di correzione di errore materiale successivamente pronunciato dal Tribunale a sanare la nullità;
- in secondo luogo, la nullità parziale dell'ordinanza emessa il 14 settembre 2020 dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in ragione della insussistenza del potere del
Giudice dell'Esecuzione di pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- in terzo luogo, il superamento del limite di legge con riguardo al pignoramento del compenso fisso corrispostole dalla procedura di concordato preventivo della società
pignorabile nei limiti di un quinto e in concreto già pignorato da parte Controparte_4
di Controparte_11
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 3 giugno 2022, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha assegnato il termine perentorio del 15 settembre 2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. ha instaurato il giudizio di merito, nel quale ha riproposto i motivi di Parte_1 opposizione già formulati innanzi al Giudice dell'Esecuzione, e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, invalidità ed inefficacia dell'atto di pignoramento mobiliare “sia in relazione al pignoramento delle somme sui conti correnti e sulla carta
Postepay, sia in relazione al pignoramento del compenso mensile corrisposto dalla procedura di concordato preventivo della disponendo la dovuta riduzione del Controparte_4
pignoramento”.
in qualità di mandataria di si è costituita nel suddetto CP_1 Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando eccezione di litispendenza con riferimento al primo motivo di opposizione, in ragione della proposizione di identica questione nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. R.G. n. 33320/2021, instaurato dalla stessa nonché rilevando l'inammissibilità delle domande nuove proposte Parte_1 da quest'ultima nella fase di merito.
I terzi pignorati non si sono costituiti nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione e sono stati dichiarati contumaci.
pagina 4 di 8 Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1382/2024 depositata il 6 febbraio 2024, ha rigettato integralmente l'opposizione.
In particolare, il Tribunale:
- ha ritenuto che l'indicazione nell'intestazione dell'ordinanza del 28 gennaio 2020 di un collegio diverso da quello che ha partecipato all'udienza di discussione sia frutto di un mero errore materiale, peraltro ritualmente emendato ex art. 288 c.p.c.;
- ha dichiarato l'inammissibilità delle doglianze inerenti alla condanna ex art. 96 c.p.c. di cui all'ordinanza del 14 settembre 2020, in quanto volte a porre in discussione la legittimità di un titolo esecutivo giurisdizionale al di fuori dell'impugnazione tipica del procedimento che ad essa consegue;
- ha escluso l'applicabilità al compenso mensile spettante a nella sua Parte_1
qualità di amministratrice/liquidatrice della società in concordato Controparte_4 preventivo dei limiti di cui all'art. 545 comma 4 c.p.c., previsti per le somme percepite a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- ha dichiarato l'inammissibilità della domanda nuova, formulata solo nel giudizio di merito e non nella fase cautelare, relativa alla declaratoria di totale impignorabilità, stante la sussistenza di precedente pignoramento da parte di degli altri Controparte_11
crediti pignorati. ha proposto impugnazione contro la suddetta sentenza, lamentando in Parte_1
via preliminare la mancata acquisizione da parte del Tribunale del fascicolo inerente alla fase cautelare endoesecutiva e articolando, nel merito, un unico motivo di appello, volto a censurare la statuizione di rigetto del terzo motivo di opposizione formulato in primo grado. L'appellante ha quindi concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la impignorabilità oltre il limite di un quinto del compenso mensile dovutole da e in concordato Controparte_4
preventivo e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la impignorabilità degli importi corrispondenti alla ritenuta d'acconto, al contributo da versare alla e Controparte_12 all'
[...]
in qualità di mandataria di si è costituita nel giudizio di CP_13 Controparte_2 secondo grado e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, ribadendo le difese svolte nella fase di primo grado ed eccependo l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di accertamento e dichiarazione della impignorabilità degli importi corrispondenti alla ritenuta d'acconto, al CP_1 contributo da versare alla e all' Controparte_12
pagina 5 di 8 Non si sono invece costituiti neppure nella fase di appello i terzi pignorati, i quali, previa verifica della rituale notificazione, sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza del 14 gennaio 2025, l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione di e della procura ad essa rilasciata;
in particolare ha dedotto che CP_1 CP_1 sarebbe priva del potere di rappresentanza di non essendo iscritta all'elenco Controparte_2 di cui all'art. 106 del T.U.B., in violazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della L.n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.
***
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata da Parte_1 all'udienza del 14 gennaio 2025.
Al riguardo, si fa rilevare che risulta provato documentalmente che ha conferito Controparte_2
a l'incarico di eseguire l'attività di recupero dei crediti di sua titolarità (v. doc. A CP_1 del fascicolo della parte appellata).
Ciò posto, è sufficiente rammentare che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (V. Cass. n. 7243/2024).
In secondo luogo, occorre chiarire che la mancata formale acquisizione del fascicolo relativo alla procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 5690/2021 è priva di conseguenze di natura processuale, poiché le parti hanno provveduto a depositare, nel giudizio di merito di primo grado, copia di tutti gli atti di tale procedura rilevanti ai fini della decisione della controversia.
In terzo luogo, in accoglimento dell'eccezione proposta da va dichiarata CP_1
la inammissibilità della domanda nuova avente ad oggetto la declaratoria di impignorabilità degli importi corrispondenti alla ritenuta d'acconto, al contributo da versare alla CP_12
Previdenza Forense e all'IVA.
Nel giudizio di appello non possono infatti essere introdotte domande diverse da quelle già proposte nelle fasi precedenti.
Infine, l'appello va dichiarato infondato anche nel merito.
pagina 6 di 8 Secondo la tesi dell'appellante il compenso relativo alla attività di liquidatrice della società in concordato preventivo sarebbe equiparabile agli emolumenti Controparte_4
percepiti a titolo di stipendio o indennità da parte dei lavoratori c.d. parasubordinati. Più precisamente, dovrebbe darsi rilievo alla peculiarità della fattispecie concreta, nella quale, essendo la società sottoposta alla procedura di concordato preventivo, i poteri Controparte_4
gestori del liquidatore volontario sarebbero significativamente ridotti e sarebbe invece configurabile una “situazione di dipendenza e soggezione totale verso gli Organi del
Concordato Preventivo con esclusione di ogni minima autonomia decisionale e gestionale”.
Nella medesima prospettiva, l'appellante ha inoltre fatto rilevare che l'Agenzia delle Entrate, nel sottoporre a pignoramento il medesimo emolumento, ha spontaneamente ritenuto di limitare il vincolo alla frazione di un quinto dell'importo complessivo, in applicazione dell'art. 545 comma 4 c.p.c.
Le suddette argomentazioni non sono condivisibili.
Il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 1545/2017, secondo la quale rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore (al quale va equiparato il liquidatore volontario) è di immedesimazione organica e non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.
Il suddetto rapporto di immedesimazione organica non viene meno per effetto della sottoposizione della società alla procedura di concordato preventivo, giacché i poteri di gestione e di disposizione attribuiti in tale contesto al liquidatore giudiziale si sovrappongono ai poteri che sono ordinariamente esercitati dal liquidatore volontario, ma esclusivamente all'interno del perimetro dei beni ceduti ai creditori e, comunque, senza dare origine a un rapporto gerarchico né di coordinamento tra il liquidatore giudiziale e il liquidatore volontario.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per applicare al compenso percepito dall'appellante in qualità di liquidatrice della società i limiti di pignorabilità previsti dall'art. CP_4 CP_4
545 comma 4 c.p.c.; né può attribuirsi alcun rilievo in causa al fatto che Controparte_11
peraltro con riferimento a un diverso atto di pignoramento, abbia autonomamente ritenuto di seguire una diversa interpretazione della suddetta disposizione.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore di le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate applicando gli CP_1
importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli pagina 7 di 8 importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1382/2024, pubblicata Parte_1
il 6 febbraio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del presente grado CP_1
di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1382/2024, pubblicata il 6 febbraio 2024,
[...]
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c. e con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il proprio studio in Milano, via Chiaravalle n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F. – in qualità di mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
– in persona del procuratore speciale dott. (munito dei P.IVA_2 Controparte_3
necessari poteri giusta procura per atto pubblico del Notaio dott. con Persona_1
studio in Velletri del 19.10.2022, rep. 77770), con il patrocinio dell'avv. Elio Ludini e con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, via Alberico II n.83, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLATA
e contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. Controparte_5 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_7 pagina 1 di 8 Controparte_9 CP_10
(C.F. ) P.IVA_8
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1382/2024, pubblicata il
6 febbraio 2024, in materia di “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 1382/2024 del Tribunale di
Milano, Sezione Terza Civile, pubblicata in data 6 febbraio 2024, e mai notificata, pronunciata
a definizione del giudizio RGN 32800/2022, così statuire:
1) previa acquisizione, nel rispetto dell'onere gravante sul giudice della opposizione di merito, dell'intero fascicolo della procedura esecutiva mobiliare RGE 5690/2021, tuttora in corso avanti al Tribunale di Milano, Sezione Terza Civile, accertare e dichiarare che la sentenza n.
1382/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Terza Civile, pubblicata in data 6 febbraio 2024,
è incorsa nella violazione dell'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 545, comma
4, del codice di procedura civile;
2) in ogni caso, dichiarare la impignorabilità oltre il limite di un quinto, come indicato da
, del compenso mensile dovuto da e in concordato CP_11 Controparte_4 preventivo all'avv. ; per le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'atto di Parte_1
appello, affermando che per il caso specifico debba applicarsi il limite di pignorabilità disposto dall'articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché dall'art. 545, comma 4, del codice di procedura civile;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare che non possono essere ritenuti pignorabili né l'importo della ritenuta d'acconto, né la somma dovuta per né l'IVA, da Controparte_12
calcolarsi sul compenso mensile dovuto da e in concordato Controparte_4 preventivo all'avv. , come precisato da;
Parte_1 CP_11
4) conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o la improcedibilità e/o la invalidità e/o comunque la inefficacia dell'atto di pignoramento mobiliare, notificato da il 24 CP_1
settembre 2020, nonché del successivo atto di intervento di depositato in data 8 CP_1
febbraio 2022 in relazione al compenso mensile dovuto da e in Controparte_4 concordato preventivo all'avv. ; Parte_1
pagina 2 di 8 IN OGNI CASO
5) condannare in solido ed al pagamento di diritti ed onorari e CP_1 CP_2
spese documentate, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese non documentate, IVA al 22% e CPA al 4% come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per le ragioni sopraesposte, l'inammissibilità del gravame;
nel merito, in via principale:
- respingere la richiesta di acquisizione del fascicolo dell'esecuzione in quanto destituita di supporto giuridico e fattuale;
- confermare in toto la sentenza n. 1382/2024 pubblicata dal Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione Civile, il 06/02/2024 e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dall'appellante poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti;
- rigettare la domanda di impignorabilità della somma dovuta per la Parte_2
IVA, ritenuta d'acconto in quanto domanda nuova, inammissibile in sede di merito in
[...]
quanto non è stata formulata nel ricorso di opposizione endoesecutiva. in ogni caso:
- condannare l'Avv. al rimborso delle spese, delle competenze e degli Parte_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre C.P.A. ed IVA, da liquidarsi, con applicazione dei parametri massimi, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 147 del 2022”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto innanzi al Tribunale di Milano opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 comma 2 c.p.c., chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva R.G. n. 5690/2021, contro l'atto di pignoramento mobiliare notificatole da in qualità di mandataria di in forza CP_1 CP_2 CP_2
dei seguenti titoli:
- ordinanza emessa dal Collegio del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto il 28 gennaio
2020, pubblicata il 18 febbraio 2020, a definizione del giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. di cui al procedimento R.G. n. 1358/2019, successivamente oggetto di correzione materiale giusta ordinanza del 16 luglio 2020, pubblicata il 7 agosto 2020 del medesimo
Collegio;
- ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto il 14 settembre 2020, pubblicata in pari data, a definizione del subprocedimento di opposizione pagina 3 di 8 esecutiva n. 12 del procedimento d'espropriazione immobiliare R.G.E. n. 56/2010 del medesimo Tribunale.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- in primo luogo, la nullità dell'ordinanza collegiale emessa il 28 gennaio 2020 all'esito del procedimento di reclamo R.G. n. 1358/2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto per violazione dell'art. 276 c.p.c., in ragione della diversità di composizione del collegio che ha emesso il provvedimento rispetto a quello innanzi al quale è stata discussa la causa e della inidoneità del provvedimento di correzione di errore materiale successivamente pronunciato dal Tribunale a sanare la nullità;
- in secondo luogo, la nullità parziale dell'ordinanza emessa il 14 settembre 2020 dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in ragione della insussistenza del potere del
Giudice dell'Esecuzione di pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- in terzo luogo, il superamento del limite di legge con riguardo al pignoramento del compenso fisso corrispostole dalla procedura di concordato preventivo della società
pignorabile nei limiti di un quinto e in concreto già pignorato da parte Controparte_4
di Controparte_11
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 3 giugno 2022, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha assegnato il termine perentorio del 15 settembre 2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. ha instaurato il giudizio di merito, nel quale ha riproposto i motivi di Parte_1 opposizione già formulati innanzi al Giudice dell'Esecuzione, e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, invalidità ed inefficacia dell'atto di pignoramento mobiliare “sia in relazione al pignoramento delle somme sui conti correnti e sulla carta
Postepay, sia in relazione al pignoramento del compenso mensile corrisposto dalla procedura di concordato preventivo della disponendo la dovuta riduzione del Controparte_4
pignoramento”.
in qualità di mandataria di si è costituita nel suddetto CP_1 Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando eccezione di litispendenza con riferimento al primo motivo di opposizione, in ragione della proposizione di identica questione nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. R.G. n. 33320/2021, instaurato dalla stessa nonché rilevando l'inammissibilità delle domande nuove proposte Parte_1 da quest'ultima nella fase di merito.
I terzi pignorati non si sono costituiti nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione e sono stati dichiarati contumaci.
pagina 4 di 8 Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1382/2024 depositata il 6 febbraio 2024, ha rigettato integralmente l'opposizione.
In particolare, il Tribunale:
- ha ritenuto che l'indicazione nell'intestazione dell'ordinanza del 28 gennaio 2020 di un collegio diverso da quello che ha partecipato all'udienza di discussione sia frutto di un mero errore materiale, peraltro ritualmente emendato ex art. 288 c.p.c.;
- ha dichiarato l'inammissibilità delle doglianze inerenti alla condanna ex art. 96 c.p.c. di cui all'ordinanza del 14 settembre 2020, in quanto volte a porre in discussione la legittimità di un titolo esecutivo giurisdizionale al di fuori dell'impugnazione tipica del procedimento che ad essa consegue;
- ha escluso l'applicabilità al compenso mensile spettante a nella sua Parte_1
qualità di amministratrice/liquidatrice della società in concordato Controparte_4 preventivo dei limiti di cui all'art. 545 comma 4 c.p.c., previsti per le somme percepite a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- ha dichiarato l'inammissibilità della domanda nuova, formulata solo nel giudizio di merito e non nella fase cautelare, relativa alla declaratoria di totale impignorabilità, stante la sussistenza di precedente pignoramento da parte di degli altri Controparte_11
crediti pignorati. ha proposto impugnazione contro la suddetta sentenza, lamentando in Parte_1
via preliminare la mancata acquisizione da parte del Tribunale del fascicolo inerente alla fase cautelare endoesecutiva e articolando, nel merito, un unico motivo di appello, volto a censurare la statuizione di rigetto del terzo motivo di opposizione formulato in primo grado. L'appellante ha quindi concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la impignorabilità oltre il limite di un quinto del compenso mensile dovutole da e in concordato Controparte_4
preventivo e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la impignorabilità degli importi corrispondenti alla ritenuta d'acconto, al contributo da versare alla e Controparte_12 all'
[...]
in qualità di mandataria di si è costituita nel giudizio di CP_13 Controparte_2 secondo grado e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, ribadendo le difese svolte nella fase di primo grado ed eccependo l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di accertamento e dichiarazione della impignorabilità degli importi corrispondenti alla ritenuta d'acconto, al CP_1 contributo da versare alla e all' Controparte_12
pagina 5 di 8 Non si sono invece costituiti neppure nella fase di appello i terzi pignorati, i quali, previa verifica della rituale notificazione, sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza del 14 gennaio 2025, l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione di e della procura ad essa rilasciata;
in particolare ha dedotto che CP_1 CP_1 sarebbe priva del potere di rappresentanza di non essendo iscritta all'elenco Controparte_2 di cui all'art. 106 del T.U.B., in violazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della L.n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.
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In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata da Parte_1 all'udienza del 14 gennaio 2025.
Al riguardo, si fa rilevare che risulta provato documentalmente che ha conferito Controparte_2
a l'incarico di eseguire l'attività di recupero dei crediti di sua titolarità (v. doc. A CP_1 del fascicolo della parte appellata).
Ciò posto, è sufficiente rammentare che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (V. Cass. n. 7243/2024).
In secondo luogo, occorre chiarire che la mancata formale acquisizione del fascicolo relativo alla procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 5690/2021 è priva di conseguenze di natura processuale, poiché le parti hanno provveduto a depositare, nel giudizio di merito di primo grado, copia di tutti gli atti di tale procedura rilevanti ai fini della decisione della controversia.
In terzo luogo, in accoglimento dell'eccezione proposta da va dichiarata CP_1
la inammissibilità della domanda nuova avente ad oggetto la declaratoria di impignorabilità degli importi corrispondenti alla ritenuta d'acconto, al contributo da versare alla CP_12
Previdenza Forense e all'IVA.
Nel giudizio di appello non possono infatti essere introdotte domande diverse da quelle già proposte nelle fasi precedenti.
Infine, l'appello va dichiarato infondato anche nel merito.
pagina 6 di 8 Secondo la tesi dell'appellante il compenso relativo alla attività di liquidatrice della società in concordato preventivo sarebbe equiparabile agli emolumenti Controparte_4
percepiti a titolo di stipendio o indennità da parte dei lavoratori c.d. parasubordinati. Più precisamente, dovrebbe darsi rilievo alla peculiarità della fattispecie concreta, nella quale, essendo la società sottoposta alla procedura di concordato preventivo, i poteri Controparte_4
gestori del liquidatore volontario sarebbero significativamente ridotti e sarebbe invece configurabile una “situazione di dipendenza e soggezione totale verso gli Organi del
Concordato Preventivo con esclusione di ogni minima autonomia decisionale e gestionale”.
Nella medesima prospettiva, l'appellante ha inoltre fatto rilevare che l'Agenzia delle Entrate, nel sottoporre a pignoramento il medesimo emolumento, ha spontaneamente ritenuto di limitare il vincolo alla frazione di un quinto dell'importo complessivo, in applicazione dell'art. 545 comma 4 c.p.c.
Le suddette argomentazioni non sono condivisibili.
Il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 1545/2017, secondo la quale rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore (al quale va equiparato il liquidatore volontario) è di immedesimazione organica e non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.
Il suddetto rapporto di immedesimazione organica non viene meno per effetto della sottoposizione della società alla procedura di concordato preventivo, giacché i poteri di gestione e di disposizione attribuiti in tale contesto al liquidatore giudiziale si sovrappongono ai poteri che sono ordinariamente esercitati dal liquidatore volontario, ma esclusivamente all'interno del perimetro dei beni ceduti ai creditori e, comunque, senza dare origine a un rapporto gerarchico né di coordinamento tra il liquidatore giudiziale e il liquidatore volontario.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per applicare al compenso percepito dall'appellante in qualità di liquidatrice della società i limiti di pignorabilità previsti dall'art. CP_4 CP_4
545 comma 4 c.p.c.; né può attribuirsi alcun rilievo in causa al fatto che Controparte_11
peraltro con riferimento a un diverso atto di pignoramento, abbia autonomamente ritenuto di seguire una diversa interpretazione della suddetta disposizione.
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Per tutto quanto sin qui argomentato, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore di le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate applicando gli CP_1
importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli pagina 7 di 8 importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1382/2024, pubblicata Parte_1
il 6 febbraio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del presente grado CP_1
di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
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