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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8964 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 03/12/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2519 ruolo gen. dell'anno 2025 e ATPO ruolo gen.n. 21657 dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, dall'avv. Rosaria Mauro, presso la quale è elettivamente domiciliata ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3, avendo presentato domanda amministrativa in data 26.05.2022 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che le prestazioni assistenziali oggetto di domanda richiedono.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 03.02.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento delle CP_1 prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
*****
Le doglianze della ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, evidenziando altresì un intervenuto aggravamento delle condizioni cliniche.
All'esito della integrazione della consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3.
L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obbiettivo espletato, che la ricorrente risulta affetta da “
1. Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitroaortica di grado lieve;
esiti di PTA e stenting della carotide interna sinistra (2012), insufficienza venosa cronica CEAP
3; pregressa TVP arto inferiore destro (cod. 6442 = 50%).
2. Esiti di quadrantectomia della mammella sinistra per ca duttale infiltrante
(pT in situ, N0) (3/2015) in follow up (cod. 9322 = 11%).
3. Obesità (IMC = 34,62) con artrosi più marcata al rachide cervicale e alle mani (cod 7105 = 40%).
4. Esiti di artroprotesi di ginocchio bilaterale (cod. 7221 = 55%).
5. Ipoacusia bilaterale (cod 4005 = 20%).
6. Deficit visivo V.C. OD = 2-3/10 OS = 1/20. (cod. 5031 = 60%).
7. Depressione involutiva senile del tono dell'umore (cod. 2206 = 40%).
8. Iperplasia nodulare della tiroide.”
In merito alla valutazione dell'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché della capacità di deambulare, il CTU ha riscontrato che “Dal nuovo esame obiettivo si evince un peggioramento delle condizioni di salute della perizianda. Risultano peggiorate in particolare la patologia artrosica con la relativa difficoltà deambulatoria, la vista, l'udito, la depressione involutiva del tono dell'umore. Si tratta quindi di una grande anziana fragile in cui gli elementi fisici psichici e sensoriali diagnosticati concorrono sinergicamente a determinare una condizione di disautonomia”
Ha dunque concluso ritenendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, pari al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua oltre che portatrice di handicap con connotazione di gravità, in quanto, per le patologie da cui è affetta, necessita di assistenza continuativa, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione.
Per quanto attiene alla decorrenza, tale condizione è stata ritenuta sussistente dall'ausiliare, da “ 6 mesi prima di questa seconda visita medica legale.” e precisamente dal mese di maggio 2025, tenuto conto che si tratta di patologie degenerative a lenta evoluzione.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, cui non risultano inoltrate osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3 , a decorrere da maggio 2025.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate in ragione della decorrenza accertata in corso di giudizio, per effetto di aggravamento del quadro clinico, da data successiva al deposito del presente ricorso di opposizione
Alle spese di consulenza si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3 a decorrere da maggio 2025;
b) compensa interamente le spese di giudizio c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 03.12.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 03/12/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2519 ruolo gen. dell'anno 2025 e ATPO ruolo gen.n. 21657 dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, dall'avv. Rosaria Mauro, presso la quale è elettivamente domiciliata ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3, avendo presentato domanda amministrativa in data 26.05.2022 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che le prestazioni assistenziali oggetto di domanda richiedono.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 03.02.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento delle CP_1 prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
*****
Le doglianze della ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, evidenziando altresì un intervenuto aggravamento delle condizioni cliniche.
All'esito della integrazione della consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3.
L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obbiettivo espletato, che la ricorrente risulta affetta da “
1. Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitroaortica di grado lieve;
esiti di PTA e stenting della carotide interna sinistra (2012), insufficienza venosa cronica CEAP
3; pregressa TVP arto inferiore destro (cod. 6442 = 50%).
2. Esiti di quadrantectomia della mammella sinistra per ca duttale infiltrante
(pT in situ, N0) (3/2015) in follow up (cod. 9322 = 11%).
3. Obesità (IMC = 34,62) con artrosi più marcata al rachide cervicale e alle mani (cod 7105 = 40%).
4. Esiti di artroprotesi di ginocchio bilaterale (cod. 7221 = 55%).
5. Ipoacusia bilaterale (cod 4005 = 20%).
6. Deficit visivo V.C. OD = 2-3/10 OS = 1/20. (cod. 5031 = 60%).
7. Depressione involutiva senile del tono dell'umore (cod. 2206 = 40%).
8. Iperplasia nodulare della tiroide.”
In merito alla valutazione dell'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché della capacità di deambulare, il CTU ha riscontrato che “Dal nuovo esame obiettivo si evince un peggioramento delle condizioni di salute della perizianda. Risultano peggiorate in particolare la patologia artrosica con la relativa difficoltà deambulatoria, la vista, l'udito, la depressione involutiva del tono dell'umore. Si tratta quindi di una grande anziana fragile in cui gli elementi fisici psichici e sensoriali diagnosticati concorrono sinergicamente a determinare una condizione di disautonomia”
Ha dunque concluso ritenendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, pari al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua oltre che portatrice di handicap con connotazione di gravità, in quanto, per le patologie da cui è affetta, necessita di assistenza continuativa, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione.
Per quanto attiene alla decorrenza, tale condizione è stata ritenuta sussistente dall'ausiliare, da “ 6 mesi prima di questa seconda visita medica legale.” e precisamente dal mese di maggio 2025, tenuto conto che si tratta di patologie degenerative a lenta evoluzione.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, cui non risultano inoltrate osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3 , a decorrere da maggio 2025.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate in ragione della decorrenza accertata in corso di giudizio, per effetto di aggravamento del quadro clinico, da data successiva al deposito del presente ricorso di opposizione
Alle spese di consulenza si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3 a decorrere da maggio 2025;
b) compensa interamente le spese di giudizio c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 03.12.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)