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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/09/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5407/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Ferraro ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di NO, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- che con due note del 24.11.2023, l' di NO le aveva comunicato, rispettivamente, che, CP_1 per il periodo dal 01.02.2008 al 29.02.2008, le era stato corrisposto, sulla pensione cat. VO n.
10053147, l'importo non dovuto di € 694,00 e che, per il periodo dal 01.08.2009 al 31.08.2009, le era stato corrisposto, sulla pensione cat. SO n. 28447522, la somma indebita di € 1.003,00;
- che detti indebiti erano costituiti da rate di pensione riscosse successivamente alla morte del pensionato.
Deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria per avvenuta prescrizione del credito.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di NO, in funzione di Giudice del lavoro,
l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE e DICHIARARE come non dovuti gli CP_1 indebiti indicati in narrativa, in quanto prescritti, e, per l'effetto - CONDANNARE l' CP_1 convenuto a pagare le spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, dando atto di aver CP_1 proceduto all'annullamento degli indebiti di cui è causa motivando che “…Per la dinamica delle comunicazioni le somme di cui agli indebiti citati non sono ripetibili…”. Concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In considerazione dell'avvenuto annullamento in via amministrativa degli indebiti di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l' convenuto abbia proceduto ad annullare d'ufficio gli CP_1 indebiti intimati dopo la notifica del ricorso introduttivo, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Pertanto, le spese di lite – compensate della metà, in ragione dell'annullamento d'ufficio degli atti impugnati prima della celebrazione della prima udienza, e da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della lite, dei parametri minimi – vanno integralmente poste a carico dell' , con distrazione ex art. 93 c.p.c. al CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite – compensate della metà – che si liquidano CP_1 in complessivi € 443,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in NO, lì 10/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5407/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Ferraro ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di NO, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- che con due note del 24.11.2023, l' di NO le aveva comunicato, rispettivamente, che, CP_1 per il periodo dal 01.02.2008 al 29.02.2008, le era stato corrisposto, sulla pensione cat. VO n.
10053147, l'importo non dovuto di € 694,00 e che, per il periodo dal 01.08.2009 al 31.08.2009, le era stato corrisposto, sulla pensione cat. SO n. 28447522, la somma indebita di € 1.003,00;
- che detti indebiti erano costituiti da rate di pensione riscosse successivamente alla morte del pensionato.
Deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria per avvenuta prescrizione del credito.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di NO, in funzione di Giudice del lavoro,
l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE e DICHIARARE come non dovuti gli CP_1 indebiti indicati in narrativa, in quanto prescritti, e, per l'effetto - CONDANNARE l' CP_1 convenuto a pagare le spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, dando atto di aver CP_1 proceduto all'annullamento degli indebiti di cui è causa motivando che “…Per la dinamica delle comunicazioni le somme di cui agli indebiti citati non sono ripetibili…”. Concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In considerazione dell'avvenuto annullamento in via amministrativa degli indebiti di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l' convenuto abbia proceduto ad annullare d'ufficio gli CP_1 indebiti intimati dopo la notifica del ricorso introduttivo, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte.
Pertanto, le spese di lite – compensate della metà, in ragione dell'annullamento d'ufficio degli atti impugnati prima della celebrazione della prima udienza, e da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della lite, dei parametri minimi – vanno integralmente poste a carico dell' , con distrazione ex art. 93 c.p.c. al CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite – compensate della metà – che si liquidano CP_1 in complessivi € 443,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in NO, lì 10/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno