Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12875/2024 R.G.
(N. 12/2024 R.G. Neg. Ass)
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Sara Marziliano;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Achille Lionetti;
Controparte_1
- RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
Con nota trasmessa in data 29.11.2024 dal Procuratore della Repubblica di Bari si dava atto del rigetto dell'accordo di negoziazione assistita trasmesso oltre il termine di legge, allegandosi il ricorso congiunto di e in cui si dava atto che: Parte_1 Controparte_1
1. con accordo di negoziazione assistita del 25.03.2024 era stata disciplinata la separazione dei coniugi e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni ivi concordate, tra le quali vi erano l'assegnazione della casa coniugale alla l'affidamento condiviso del Pt_1 figlio (nato il [...]) con collocamento prevalente presso la madre, la Persona_1 regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del i corrispondere CP_1 un contributo al mantenimento del figlio di € 600,00 mensili, oltre ISTAT e al 100% delle spese straordinarie ed un assegno muliebre di € 600,00 mensili ed altre condizioni costituenti espressione della libertà contrattuale delle parti;
2. nelle more la banca aveva rappresentato loro l'esigenza che la osse sia mutuataria Pt_1 che proprietaria al 100% dell'immobile acquisendo;
chiedevano la modifica delle condizioni di separazione, ponendosi a carico del n CP_1 obbligazione di trasferimento immobiliare in favore della Pt_1 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 03.02.2025 in cui le parti comparivano a mezzo deposito di note scritte depositate il 29.01.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 06.02.2025.
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto. 1.- In via preliminare va osservato che la possibilità di ottenere ex art. 473 bis.51 c.p.c. (ex 710 c.p.c.) la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio (ovvero, il che è lo stesso, dell'accordo di negoziazione assistita) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione di quel provvedimento: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 C.C. che, appunto, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natura di revisio prioris istantiae,
e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (o la revoca) dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate (ovvero la sopraggiunta circostanza imposta dalla banca in ordine al fatto che il mutuatario/accollatario sia anche proprietario per l'intero dell'immobile acquisendo).
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le condizioni separative:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta recante la data del 29.10.2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 14 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera