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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28999/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28999 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA C.F. ), in persona del procuratore , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dagli avvocati , Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Parte_3
Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio in Controparte_1
Milano, Corso Vercelli n. 40, in virtù di procura in calce all'atto di appello APPELLANTE E
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._1
Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno, via Max Casaburi n. 8, quindi presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
APPELLATA OGGETTO: contratto di mutuo CONCLUSIONI Per l'appellante:
“- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 4046/2023 del Giudice di Pace di Milano, emessa in data 28.3.2023 e depositata in data 9.06.2023, mai notificata, resa nel giudizio R.G. n. 25929/2021 dal Giudice di Pace Dott.ssa Alexia Dulcetta, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riepilogano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria domanda, anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare: In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio o comunque l'infondatezza delle stesse;
In subordine, nel merito: rigettare le domande dell'attore o dichiarare la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'intervenuta novella legislativa di cui all'art. 11-octies, primo comma, lett. c) e secondo comma, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis), così come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per tutto quanto dedotto in atti;
e comunque rigettare tutte le domande perché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via di ulteriore subordine, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti:
- accertare e dichiarare che è inapplicabile il criterio c.d. pro rata temporis ai fini della determinazione della quota di costi up front rimborsabile e, per l'effetto, calcolare la quota di costi up front ripetibile secondo il criterio della c.d. curva degli interessi, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
pagina 1 di 7 - in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di regresso di nei confronti di con Parte_1 Controparte_3 conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne di ogni somma, spesa, onere che la stessa Parte_1 fosse condannata a pagare, a qualunque titolo, al sig. Parte_4 In ogni caso:
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori”.
- Si precisa che l'appellante ha già provveduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado, per cui, per il caso di auspicato esito vittorioso del presente giudizio, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di condannare parte appellata alla restituzione delle somme da quest'ultima incassate, oltre a interessi e rivalutazione.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% o, in via subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse procedere al rigetto del gravame, con compensazione integrale delle spese di lite stante il noto contrasto giurisprudenziale in materia. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte”.
Per la società appellata:
“Affinché l'Ill.mo Giudice Voglia così provvedere:
- dichiarare inammissibile il gravame in quanto non ha alcuna possibilità di essere accolto visto il carattere vincolante della sentenza della Corte di Giustizia ed in ogni caso.
- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_2 dinnanzi al Giudice di Pace di Milano la società chiedendone la condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 1.016,03, a titolo di ripetizione degli importi indebitamente trattenuti dalla banca a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione n. 203968, poi divenuto n. 17010366. A fondamento della pretesa, l'attore ha allegato che:
- aveva stipulato in data 16 dicembre 2016 il contratto di finanziamento con cessione di quote della pensione per l'importo di € 29.040,00, da restituire in centoventi rate mensili dell'importo di € 242,00 ciascuna, che prevedeva tra l'altro il pagamento da parte dello stipulante di € 145,20 a titolo di spese di attivazione, € 256,80 a titolo di spese di gestione ed € 1.742,40 a titolo di provvigioni/commissioni intermediario del credito;
- in data 1 marzo 2021 aveva estinto il finanziamento in via anticipata maturando il diritto alla restituzione, in considerazione delle 72 rate residue, dell'importo complessivo di euro 1.016,03 per importi non maturati o comunque non goduti. La difesa del signor ha invocato la nullità delle clausole del contratto che distinguevano tra costi CP_2 ripetibili e non ripetibili, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dlel'11 settembre 2019 c- 383/2018, cd. sentenza Lexitor. In via subordinata, l'attore ha dedotto di aver comunque diritto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto tra servizi cc.dd. up front e costi e oneri cc.dd. recurring, alla restituzione delle commissioni accessorie secondo il criterio pro rata temporis sulla base di quanto stabilito dall'art. 125-sexies T.U.B. e dalle Comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011 nonché degli orientamenti della prevalente giurisprudenza di merito e dell'ABF. Infine, è stata eccepita la nullità della clausola che prevedeva la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata, attesa la sua vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
pagina 2 di 7 1.2. Si è costituita nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano la società Parte_1 contestando integralmente la domanda attorea. La società convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che: il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2016 dal signor con la CP_2 società Fin e nel corso del rapporto, in data 14 settembre 2017, la società si era resa Pt_5 Parte_1 cessionaria del solo credito derivato dal Finanziamento (precisamente, il credito era stato ceduto dalla società Fin alla società Spefin Finanziaria s.p.a. e poi da quest'ultima a (doc.
7-8 del Pt_5 Parte_1 fascicolo di parte); aveva a sua volta ceduto, nell'ambito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione, il credito derivante dal Finanziamento alla società Parte_6 assumendo la qualifica di dell'operazione, soggetto incaricato della gestione, dell'incasso e Controparte_4 del recupero dei crediti cartolarizzati per conto del nuovo cessionario (doc. 9 del fascicolo di parte); sotto altro profilo, le commissioni di intermediazione chieste in ripetizione erano state corrisposte dalla Fin all'intermediario del credito – agente in attività finanziaria. Pt_5
Nel merito, la convenuta ha sostenuto che le spese e commissioni oggetto di causa erano riferite esclusivamente ad un'attività precedente alla stipulazione del contratto, quindi integravano costi cd. up front;
che la clausola contrattuale di cui l'attore aveva chiesto l'accertamento della nullità era coerente con le modifiche introdotte all'art. 125 sexies tub dall'art. 11 octies d.l. n. 73\2021 e con la ratio della previsione dell'art. 125 sexies tub ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto la non ripetibilità delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali era giustificata dal fatto che tali costi e oneri non erano recurring, ossia commisurati alla durata del rapporto, bensì up front, cioè sostenuti per l'iniziale concessione del finanziamento. Ancora, è stata evidenziata la non conferenza del richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, peraltro ritenuta non direttamente applicabile nel nostro ordinamento. In subordine, la convenuta ha eccepito che la somma dovuta dalla banca doveva, al più, essere determinata applicando il criterio cd. della curva degli interessi, non quello indicato dall'attore, ossia il criterio pro rata temporis. 1.3. Con sentenza n. 4046/2023, depositata in data 9 giugno 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di e condannato al pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1 dell'attore, della somma di euro 1.016,03, oltre interessi e spese di lite. 1.4. Con impugnazione tempestivamente avanzata ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, riproponendo le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado e formulando tre motivi di gravame.
In primo luogo, ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto a Parte_1 tutte le domande proposte dal signor sostenendo l'erroneità della motivazione del giudice di CP_2 pace che aveva ritenuto sussistente la legittimazione della convenuta in base all'art. 125 septies TUB. Parte appellante ha ribadito di aver acquistato unicamente il credito derivante dal finanziamento oggetto di causa e di non essere mai subentrata nella titolarità del contratto, rimasta in capo alla società Fin che Pt_5 peraltro aveva percepito le spese e le commissioni oggetto della domanda di ripetizione;
in ogni caso, ha ribadito di essere intervenuta nella vicenda inerente all'estinzione anticipata del finanziamento unicamente in qualità di mandataria della società titolare del credito all'epoca Parte_6 dell'estinzione del contratto;
infine, ha evidenziato la propria estraneità alla domanda di ripetizione della quota relativa alle commissioni di intermediazione che erano state percepite dall'agente in attività finanziaria (tale ). Testimone_1
Con il secondo motivo di impugnazione, la difesa di ha sostenuto l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado in ordine alla interpretazione e applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. e pagina 3 di 7 all'interpretazione dei documenti di causa, laddove non è stato escluso il diritto al rimborso dei costi cd. up front. In proposito, l'appellante ha sostenuto la piena validità delle condizioni contrattuali (in particolare degli artt. IV e XIII delle condizioni particolari di contratto e del punto 3 del modulo che Pt_7 escludevano, in caso di estinzione anticipata, il rimborso di alcuni dei costi sostenuti e inerenti alle fasi preliminari all'erogazione del finanziamento, quali, appunto, le spese di attivazione e le commissioni/provvigioni per l'intermediario del credito. Ancora, la difesa di parte appellante ha escluso la rilevanza e l'applicabilità nel caso di specie dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) anche in quanto superati dalla recente pronuncia CGUE 9 febbraio 2023 causa C-555/21.
Ancora, ha appellato la sentenza di primo grado in ordine al criterio utilizzato per Parte_1 calcolare il rimborso degli importi dovuti, ossia il criterio pro rata temporis in luogo di quello ritenuto corretto rappresentato dal criterio della curva degli interessi.
Infine, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha condannato la banca al pagamento delle spese di lite in favore del signor CP_2
ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della senza di Parte_1 primo grado con condanna del signor alla restituzione delle somme già ricevute in esecuzione CP_2 della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. 1.5. Si è costituito nel presente giudizio che quale ha resistito al gravame, Controparte_2 chiedendone il rigetto. Nello specifico, parte appellata ha sostenuto la legittimazione di che aveva redatto il Parte_1 conteggio estintivo e incassato le somme ritenute dovute per l'estinzione anticipata del finanziamento, rilevando a tal fine l'assenza di prova circa la qualifica di mera mandataria all'incasso assolta dalla stessa in quella occasione e, comunque, l'impossibilità per il signor di agire nei confronti Parte_1 CP_2 della società in quanto società veicolo della cartolarizzazione, alla luce Parte_6 dell'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 13735.2022 e n. 81243.2019). Nel merito, la difesa di parte appellata ha ribadito il diritto del signor al rimborso CP_2 proporzionale di tutti i costi e le commissioni non godute in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor e alla successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 236/2022. 1.6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13 novembre 2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Tanto premesso, l'appello è fondato ritenendo questo giudice meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione (in realtà di titolarità del rapporto) sollevata da in Parte_1 ordine alle domande proposte dal signor CP_2
Giova premettere come, dalle precisazioni fornite dal signor nel corso del giudizio di CP_2 primo grado, si evinca che lo stesso ha agito nei confronti di invocando la sua qualità di Parte_1 cessionaria del credito originariamente vantato dalla società Fin s.p.a., soggetto con cui il signor Pt_5 aveva stipulato il contratto di finanziamento della cui estinzione anticipata si discute nel presente CP_2 giudizio. Più in particolare, la difesa del signor ha sostenuto che quale cessionaria CP_2 Parte_1
pagina 4 di 7 del credito derivante dal finanziamento, fosse legittimata passiva rispetto alle domande di ripetizione proposte, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125 septies TUB in virtù del quale il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente (memoria ex art. 320 c.p.c. del signor nel giudizio di primo grado). CP_2
Tale prospettazione è stata accolta dal giudice di primo grado che, sul punto, si è limitato a ritenere infondata l'eccezione sollevata da in applicazione dell'art. 125 septies TUB che consentirebbe Parte_1 al consumatore di opporre al cessionario del credito, nel caso di specie tutte le eccezioni Parte_1 che poteva far valere nei confronti del cedente e “pertanto anche quelle relative al contratto stipulato” (così nella sentenza di primo grado, pag. 2). Tuttavia, dalla documentazione prodotta, si evince che:
- il contratto di finanziamento oggetto di causa, prodotto da entrambe le parti, è stato stipulato nel 2016 tra il signor e la società Fin s.p.a. (doc. 1 del fascicolo di primo grado del signor e CP_2 Pt_5 CP_2 doc.
1-2 del fascicolo di primo grado di;
Parte_1
- in data 2 maggio 2017 il credito derivante dal citato finanziamento è stato ceduto dalla società in Parte_5
s.p.a. alla società Spefin Finanziaria s.p.a. (doc. 7 del fascicolo di primo grado di;
Parte_1
- con scrittura del 15 giugno 2017 il credito derivante dal citato finanziamento è stato ulteriormente ceduto dalla società Spefin Finanziaria s.p.a. alla società (doc. 8 del fascicolo di primo grado di Parte_1
in particolare p. 14); Parte_1
- successivamente, sempre nel corso dell'anno 2017, il credito in questione è stato ulteriormente ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, dalla società
[...] alla società (avviso di cessione sub doc. 9 del fascicolo di Parte_1 Parte_6 primo grado di;
Parte_1
- contestualmente, nell'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato anche precisato che la cessionaria aveva nominato quale Parte_6 Parte_1 dell'operazione di cartolarizzazione, con funzioni di gestione, incasso e recupero dei crediti Controparte_4 cartolarizzati (avviso di cessione sub doc. 9 del fascicolo di primo grado di;
Parte_1
- infine, nel documento prodotto da recante la data del 5 febbraio 2021 e avente ad oggetto Parte_1 il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento è indicato in calce che “Il conteggio viene trasmesso da
in qualità di Servicer incaricato della gestione del credito da arte della cessionaria Parte_1 Parte_6
, valendo tale segnalazione quale contemplatio domini (doc. 3 del fascicolo di primo grado di
[...] [...]
. Pt_1
Sotto un diverso profilo, integra una circostanza documentata e comunque pacifica tra le parti il fatto che tutti i costi, spese e commissioni (precisamente, “spese di attivazione”, “spese di gestione” e
“provvigioni/commissioni intermediario del credito”), in relazione ai quali il signor ha chiesto la CP_2 ripetizione per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento, erano stati pagati in via anticipata in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento dal finanziato/cedente (
[...]
, tramite trattenuta sul capitale netto mutuato, in favore del finanziatore/cessionario Controparte_2
(ossia in. s.p.a.) che, a sua volta, era stato incaricato di effettuare il relativo versamento, per Parte_5 quanto di competenza, all'agente che aveva svolto attività di intermediazione, ossia per la quota relativa alle provvigioni dallo stesso maturate (cfr. contratto di finanziamento sub doc. 1 di parte attrice). Ancora, va evidenziato come l'eccezione di difetto di legittimazione sia stata specificamente sollevata dalla convenuta sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, sotto tutti i profili sopra Parte_1 rilevati – ossia carenza di legittimazione in merito alla ripetizione dei costi up front percepiti dall'originario finanziatore, ossia , e intervenuta cessione in favore di del solo credito derivante CP_3 Parte_1
pagina 5 di 7 dal finanziamento;
carenza di legittimazione a seguito dell'operazione di cartolarizzazione in favore di rispetto al quale ha assunto la sola funzione di mandataria Parte_6 Parte_1 all'incasso; carenza di legittimazione n merito alle commissioni di intermediazione del credito – e contestualmente sono stati prodotti dalla tutti i documenti sopra esaminati a supporto dell'eccepito Pt_1 difetto di legittimazione. A fronte di tali elementi, la difesa del signor soltanto nel presente grado CP_2 di giudizio, quindi tardivamente, ha contestato, peraltro in modo generico, l'assenza di prova della “mera funzione di mandataria di ” a seguito dell'operazione di cartolarizzazione stipulata con Parte_1 Pt_6
2017 s.r.l. (comparsa di costituzione nel giudizio di impugnazione p. 4). Ne consegue che si ritiene
[...] dimostrata, anche perché non tempestivamente contestata, la circostanza per cui, al momento dell'estinzione del finanziamento oggetto di causa, ossia nel febbraio 2021, fosse intervenuta Parte_1 unicamente in qualità di rappresentante (precisamente, quale Servicer incaricato della gestione del credito) di 2017 s.r.l., all'epoca titolare del credito derivante dal finanziamento medesimo. Parte_6
Ebbene, proprio la circostanza da ultimo evidenziata induce a ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione di avendo la stessa ha agito, nella fase di estinzione anticipata del Parte_1 finanziamento, spendendo la qualità di mandataria con rappresentanza della società Parte_6
infatti, ha allegato e dimostrato di essersi resa prima (nel corso dell'anno 2017) cessionaria Parte_1 del credito derivante dal finanziamento e di averlo a sua volta ceduto, nel corso del medesimo anno 2017, alla società conservando la mera qualità di mandatario del cessionario con funzioni di Parte_6 gestione, incasso e recupero dei crediti cartolarizzati. In relazione a questo profilo, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che «La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato» (Cass., Ordinanza 2 febbraio 2024 n. 5268; cfr. anche Trib. Napoli, Sentenza 24 gennaio 2022 n. 743). Ciò in quanto il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che, di fatto, si è avvalso di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento (nella fattispecie con le somme corrisposte in sede di estinzione anticipata), ha acquistato la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito. Pacifica, nella fattispecie, la qualità di solvens in capo al signor e ritenuta dimostrata la qualità di CP_2 accipiens in capo alla società in base alle risultanze documentali sopra Parte_6 esaminate (doc.
9 - avente ad oggetto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta e l'indicazione del conferimento a della funzione di - e doc. 3, ove vi è la contemplatio domini - Parte_1 Controparte_4 del fascicolo di primo grado di ne consegue che va esclusa la legittimazione in proprio del Parte_1 rappresentante, ossia di nell'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. Parte_1
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 4046 del 9 giugno 2023 del giudice di pace di Milano, accertato il difetto di legittimazione in capo a
[...]
tutte le domande proposte da proposte nei confronti della medesima Pt_1 Controparte_2 devono essere rigettate, con conseguente condanna del signor a rimborsare tutte Parte_1 CP_2 le somme percepite in esecuzione della sentenza di prima grado. Precisamente, avendo provato di aver corrisposto al signor in data 5 luglio 2023 la Parte_1 CP_2 somma di euro 1.016,03 a titolo di capitale e di euro 456,82 a titolo di spese legali (doc. 7 del fascicolo di parte appellante), parte appellata va condannata a restituire tali somme a oltre interessi al Parte_1
pagina 6 di 7 tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 6 luglio 2023 mentre va esclusa la richiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 4. Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il regolamento delle spese processuali deve essere rivisto (Cass., ord. 24 gennaio 2017 n. 1775; Cass. 23226/2013), atteso che il giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite. Le spese seguono la soccombenza di e vengono liquidate in dispositivo ai sensi Controparte_2 del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta. Con particolare riferimento a quest'ultimo criterio si deve considerare la limitata attività inerente alle fasi istruttoria e decisionale svolta nel giudizio di primo grado (per la fase istruttoria le parti hanno proceduto unicamente al deposito della memoria ex art. 320 c.p.c.), che giustifica, in relazione a tali fasi, l'applicazione dei parametri minimi;
in relazione al presente grado di giudizio l'assenza di ogni attività istruttoria induce ad escludere il compenso relativo a tale fase. Conseguentemente, vengono liquidati i seguenti importi:
- per il giudizio di primo grado, Euro 241,00 a titolo di compenso, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria;
- per il presente grado, Euro 91,50 a titolo di spese ed Euro 462,00 a titolo di compenso, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_2
4046/2023 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 9 giugno 2023, così provvede:
a. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4046/2023 del Giudice di Pace di Milano, depositata in data 9 giugno 2023, accerta il difetto di legittimazione in capo alla società
[...]
e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da Parte_1 Controparte_2
b. condanna a restituire alla società le somme Controparte_2 Parte_1 ricevute in esecuzione della sentenza del giudice di pace n. 4046\2023, precisamente euro 1.016,03 a titolo di capitale ed euro 456,82 a titolo di spese legali, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 6 luglio 2023;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, nella somma di € 241,00 per compenso di avvocato e, per il presente grado di giudizio, nella somma di € 91,50 per spese e di € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% dei compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 20 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28999 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA C.F. ), in persona del procuratore , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dagli avvocati , Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Parte_3
Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio in Controparte_1
Milano, Corso Vercelli n. 40, in virtù di procura in calce all'atto di appello APPELLANTE E
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._1
Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno, via Max Casaburi n. 8, quindi presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
APPELLATA OGGETTO: contratto di mutuo CONCLUSIONI Per l'appellante:
“- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 4046/2023 del Giudice di Pace di Milano, emessa in data 28.3.2023 e depositata in data 9.06.2023, mai notificata, resa nel giudizio R.G. n. 25929/2021 dal Giudice di Pace Dott.ssa Alexia Dulcetta, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riepilogano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria domanda, anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare: In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio o comunque l'infondatezza delle stesse;
In subordine, nel merito: rigettare le domande dell'attore o dichiarare la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'intervenuta novella legislativa di cui all'art. 11-octies, primo comma, lett. c) e secondo comma, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis), così come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per tutto quanto dedotto in atti;
e comunque rigettare tutte le domande perché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via di ulteriore subordine, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti:
- accertare e dichiarare che è inapplicabile il criterio c.d. pro rata temporis ai fini della determinazione della quota di costi up front rimborsabile e, per l'effetto, calcolare la quota di costi up front ripetibile secondo il criterio della c.d. curva degli interessi, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
pagina 1 di 7 - in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di regresso di nei confronti di con Parte_1 Controparte_3 conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne di ogni somma, spesa, onere che la stessa Parte_1 fosse condannata a pagare, a qualunque titolo, al sig. Parte_4 In ogni caso:
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori”.
- Si precisa che l'appellante ha già provveduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado, per cui, per il caso di auspicato esito vittorioso del presente giudizio, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di condannare parte appellata alla restituzione delle somme da quest'ultima incassate, oltre a interessi e rivalutazione.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% o, in via subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse procedere al rigetto del gravame, con compensazione integrale delle spese di lite stante il noto contrasto giurisprudenziale in materia. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte”.
Per la società appellata:
“Affinché l'Ill.mo Giudice Voglia così provvedere:
- dichiarare inammissibile il gravame in quanto non ha alcuna possibilità di essere accolto visto il carattere vincolante della sentenza della Corte di Giustizia ed in ogni caso.
- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_2 dinnanzi al Giudice di Pace di Milano la società chiedendone la condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 1.016,03, a titolo di ripetizione degli importi indebitamente trattenuti dalla banca a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione n. 203968, poi divenuto n. 17010366. A fondamento della pretesa, l'attore ha allegato che:
- aveva stipulato in data 16 dicembre 2016 il contratto di finanziamento con cessione di quote della pensione per l'importo di € 29.040,00, da restituire in centoventi rate mensili dell'importo di € 242,00 ciascuna, che prevedeva tra l'altro il pagamento da parte dello stipulante di € 145,20 a titolo di spese di attivazione, € 256,80 a titolo di spese di gestione ed € 1.742,40 a titolo di provvigioni/commissioni intermediario del credito;
- in data 1 marzo 2021 aveva estinto il finanziamento in via anticipata maturando il diritto alla restituzione, in considerazione delle 72 rate residue, dell'importo complessivo di euro 1.016,03 per importi non maturati o comunque non goduti. La difesa del signor ha invocato la nullità delle clausole del contratto che distinguevano tra costi CP_2 ripetibili e non ripetibili, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dlel'11 settembre 2019 c- 383/2018, cd. sentenza Lexitor. In via subordinata, l'attore ha dedotto di aver comunque diritto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto tra servizi cc.dd. up front e costi e oneri cc.dd. recurring, alla restituzione delle commissioni accessorie secondo il criterio pro rata temporis sulla base di quanto stabilito dall'art. 125-sexies T.U.B. e dalle Comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011 nonché degli orientamenti della prevalente giurisprudenza di merito e dell'ABF. Infine, è stata eccepita la nullità della clausola che prevedeva la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata, attesa la sua vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
pagina 2 di 7 1.2. Si è costituita nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano la società Parte_1 contestando integralmente la domanda attorea. La società convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che: il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2016 dal signor con la CP_2 società Fin e nel corso del rapporto, in data 14 settembre 2017, la società si era resa Pt_5 Parte_1 cessionaria del solo credito derivato dal Finanziamento (precisamente, il credito era stato ceduto dalla società Fin alla società Spefin Finanziaria s.p.a. e poi da quest'ultima a (doc.
7-8 del Pt_5 Parte_1 fascicolo di parte); aveva a sua volta ceduto, nell'ambito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione, il credito derivante dal Finanziamento alla società Parte_6 assumendo la qualifica di dell'operazione, soggetto incaricato della gestione, dell'incasso e Controparte_4 del recupero dei crediti cartolarizzati per conto del nuovo cessionario (doc. 9 del fascicolo di parte); sotto altro profilo, le commissioni di intermediazione chieste in ripetizione erano state corrisposte dalla Fin all'intermediario del credito – agente in attività finanziaria. Pt_5
Nel merito, la convenuta ha sostenuto che le spese e commissioni oggetto di causa erano riferite esclusivamente ad un'attività precedente alla stipulazione del contratto, quindi integravano costi cd. up front;
che la clausola contrattuale di cui l'attore aveva chiesto l'accertamento della nullità era coerente con le modifiche introdotte all'art. 125 sexies tub dall'art. 11 octies d.l. n. 73\2021 e con la ratio della previsione dell'art. 125 sexies tub ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto la non ripetibilità delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali era giustificata dal fatto che tali costi e oneri non erano recurring, ossia commisurati alla durata del rapporto, bensì up front, cioè sostenuti per l'iniziale concessione del finanziamento. Ancora, è stata evidenziata la non conferenza del richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, peraltro ritenuta non direttamente applicabile nel nostro ordinamento. In subordine, la convenuta ha eccepito che la somma dovuta dalla banca doveva, al più, essere determinata applicando il criterio cd. della curva degli interessi, non quello indicato dall'attore, ossia il criterio pro rata temporis. 1.3. Con sentenza n. 4046/2023, depositata in data 9 giugno 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di e condannato al pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1 dell'attore, della somma di euro 1.016,03, oltre interessi e spese di lite. 1.4. Con impugnazione tempestivamente avanzata ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, riproponendo le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado e formulando tre motivi di gravame.
In primo luogo, ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto a Parte_1 tutte le domande proposte dal signor sostenendo l'erroneità della motivazione del giudice di CP_2 pace che aveva ritenuto sussistente la legittimazione della convenuta in base all'art. 125 septies TUB. Parte appellante ha ribadito di aver acquistato unicamente il credito derivante dal finanziamento oggetto di causa e di non essere mai subentrata nella titolarità del contratto, rimasta in capo alla società Fin che Pt_5 peraltro aveva percepito le spese e le commissioni oggetto della domanda di ripetizione;
in ogni caso, ha ribadito di essere intervenuta nella vicenda inerente all'estinzione anticipata del finanziamento unicamente in qualità di mandataria della società titolare del credito all'epoca Parte_6 dell'estinzione del contratto;
infine, ha evidenziato la propria estraneità alla domanda di ripetizione della quota relativa alle commissioni di intermediazione che erano state percepite dall'agente in attività finanziaria (tale ). Testimone_1
Con il secondo motivo di impugnazione, la difesa di ha sostenuto l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado in ordine alla interpretazione e applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. e pagina 3 di 7 all'interpretazione dei documenti di causa, laddove non è stato escluso il diritto al rimborso dei costi cd. up front. In proposito, l'appellante ha sostenuto la piena validità delle condizioni contrattuali (in particolare degli artt. IV e XIII delle condizioni particolari di contratto e del punto 3 del modulo che Pt_7 escludevano, in caso di estinzione anticipata, il rimborso di alcuni dei costi sostenuti e inerenti alle fasi preliminari all'erogazione del finanziamento, quali, appunto, le spese di attivazione e le commissioni/provvigioni per l'intermediario del credito. Ancora, la difesa di parte appellante ha escluso la rilevanza e l'applicabilità nel caso di specie dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) anche in quanto superati dalla recente pronuncia CGUE 9 febbraio 2023 causa C-555/21.
Ancora, ha appellato la sentenza di primo grado in ordine al criterio utilizzato per Parte_1 calcolare il rimborso degli importi dovuti, ossia il criterio pro rata temporis in luogo di quello ritenuto corretto rappresentato dal criterio della curva degli interessi.
Infine, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha condannato la banca al pagamento delle spese di lite in favore del signor CP_2
ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della senza di Parte_1 primo grado con condanna del signor alla restituzione delle somme già ricevute in esecuzione CP_2 della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. 1.5. Si è costituito nel presente giudizio che quale ha resistito al gravame, Controparte_2 chiedendone il rigetto. Nello specifico, parte appellata ha sostenuto la legittimazione di che aveva redatto il Parte_1 conteggio estintivo e incassato le somme ritenute dovute per l'estinzione anticipata del finanziamento, rilevando a tal fine l'assenza di prova circa la qualifica di mera mandataria all'incasso assolta dalla stessa in quella occasione e, comunque, l'impossibilità per il signor di agire nei confronti Parte_1 CP_2 della società in quanto società veicolo della cartolarizzazione, alla luce Parte_6 dell'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 13735.2022 e n. 81243.2019). Nel merito, la difesa di parte appellata ha ribadito il diritto del signor al rimborso CP_2 proporzionale di tutti i costi e le commissioni non godute in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor e alla successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 236/2022. 1.6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13 novembre 2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Tanto premesso, l'appello è fondato ritenendo questo giudice meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione (in realtà di titolarità del rapporto) sollevata da in Parte_1 ordine alle domande proposte dal signor CP_2
Giova premettere come, dalle precisazioni fornite dal signor nel corso del giudizio di CP_2 primo grado, si evinca che lo stesso ha agito nei confronti di invocando la sua qualità di Parte_1 cessionaria del credito originariamente vantato dalla società Fin s.p.a., soggetto con cui il signor Pt_5 aveva stipulato il contratto di finanziamento della cui estinzione anticipata si discute nel presente CP_2 giudizio. Più in particolare, la difesa del signor ha sostenuto che quale cessionaria CP_2 Parte_1
pagina 4 di 7 del credito derivante dal finanziamento, fosse legittimata passiva rispetto alle domande di ripetizione proposte, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125 septies TUB in virtù del quale il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente (memoria ex art. 320 c.p.c. del signor nel giudizio di primo grado). CP_2
Tale prospettazione è stata accolta dal giudice di primo grado che, sul punto, si è limitato a ritenere infondata l'eccezione sollevata da in applicazione dell'art. 125 septies TUB che consentirebbe Parte_1 al consumatore di opporre al cessionario del credito, nel caso di specie tutte le eccezioni Parte_1 che poteva far valere nei confronti del cedente e “pertanto anche quelle relative al contratto stipulato” (così nella sentenza di primo grado, pag. 2). Tuttavia, dalla documentazione prodotta, si evince che:
- il contratto di finanziamento oggetto di causa, prodotto da entrambe le parti, è stato stipulato nel 2016 tra il signor e la società Fin s.p.a. (doc. 1 del fascicolo di primo grado del signor e CP_2 Pt_5 CP_2 doc.
1-2 del fascicolo di primo grado di;
Parte_1
- in data 2 maggio 2017 il credito derivante dal citato finanziamento è stato ceduto dalla società in Parte_5
s.p.a. alla società Spefin Finanziaria s.p.a. (doc. 7 del fascicolo di primo grado di;
Parte_1
- con scrittura del 15 giugno 2017 il credito derivante dal citato finanziamento è stato ulteriormente ceduto dalla società Spefin Finanziaria s.p.a. alla società (doc. 8 del fascicolo di primo grado di Parte_1
in particolare p. 14); Parte_1
- successivamente, sempre nel corso dell'anno 2017, il credito in questione è stato ulteriormente ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, dalla società
[...] alla società (avviso di cessione sub doc. 9 del fascicolo di Parte_1 Parte_6 primo grado di;
Parte_1
- contestualmente, nell'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato anche precisato che la cessionaria aveva nominato quale Parte_6 Parte_1 dell'operazione di cartolarizzazione, con funzioni di gestione, incasso e recupero dei crediti Controparte_4 cartolarizzati (avviso di cessione sub doc. 9 del fascicolo di primo grado di;
Parte_1
- infine, nel documento prodotto da recante la data del 5 febbraio 2021 e avente ad oggetto Parte_1 il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento è indicato in calce che “Il conteggio viene trasmesso da
in qualità di Servicer incaricato della gestione del credito da arte della cessionaria Parte_1 Parte_6
, valendo tale segnalazione quale contemplatio domini (doc. 3 del fascicolo di primo grado di
[...] [...]
. Pt_1
Sotto un diverso profilo, integra una circostanza documentata e comunque pacifica tra le parti il fatto che tutti i costi, spese e commissioni (precisamente, “spese di attivazione”, “spese di gestione” e
“provvigioni/commissioni intermediario del credito”), in relazione ai quali il signor ha chiesto la CP_2 ripetizione per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento, erano stati pagati in via anticipata in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento dal finanziato/cedente (
[...]
, tramite trattenuta sul capitale netto mutuato, in favore del finanziatore/cessionario Controparte_2
(ossia in. s.p.a.) che, a sua volta, era stato incaricato di effettuare il relativo versamento, per Parte_5 quanto di competenza, all'agente che aveva svolto attività di intermediazione, ossia per la quota relativa alle provvigioni dallo stesso maturate (cfr. contratto di finanziamento sub doc. 1 di parte attrice). Ancora, va evidenziato come l'eccezione di difetto di legittimazione sia stata specificamente sollevata dalla convenuta sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, sotto tutti i profili sopra Parte_1 rilevati – ossia carenza di legittimazione in merito alla ripetizione dei costi up front percepiti dall'originario finanziatore, ossia , e intervenuta cessione in favore di del solo credito derivante CP_3 Parte_1
pagina 5 di 7 dal finanziamento;
carenza di legittimazione a seguito dell'operazione di cartolarizzazione in favore di rispetto al quale ha assunto la sola funzione di mandataria Parte_6 Parte_1 all'incasso; carenza di legittimazione n merito alle commissioni di intermediazione del credito – e contestualmente sono stati prodotti dalla tutti i documenti sopra esaminati a supporto dell'eccepito Pt_1 difetto di legittimazione. A fronte di tali elementi, la difesa del signor soltanto nel presente grado CP_2 di giudizio, quindi tardivamente, ha contestato, peraltro in modo generico, l'assenza di prova della “mera funzione di mandataria di ” a seguito dell'operazione di cartolarizzazione stipulata con Parte_1 Pt_6
2017 s.r.l. (comparsa di costituzione nel giudizio di impugnazione p. 4). Ne consegue che si ritiene
[...] dimostrata, anche perché non tempestivamente contestata, la circostanza per cui, al momento dell'estinzione del finanziamento oggetto di causa, ossia nel febbraio 2021, fosse intervenuta Parte_1 unicamente in qualità di rappresentante (precisamente, quale Servicer incaricato della gestione del credito) di 2017 s.r.l., all'epoca titolare del credito derivante dal finanziamento medesimo. Parte_6
Ebbene, proprio la circostanza da ultimo evidenziata induce a ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione di avendo la stessa ha agito, nella fase di estinzione anticipata del Parte_1 finanziamento, spendendo la qualità di mandataria con rappresentanza della società Parte_6
infatti, ha allegato e dimostrato di essersi resa prima (nel corso dell'anno 2017) cessionaria Parte_1 del credito derivante dal finanziamento e di averlo a sua volta ceduto, nel corso del medesimo anno 2017, alla società conservando la mera qualità di mandatario del cessionario con funzioni di Parte_6 gestione, incasso e recupero dei crediti cartolarizzati. In relazione a questo profilo, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che «La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato» (Cass., Ordinanza 2 febbraio 2024 n. 5268; cfr. anche Trib. Napoli, Sentenza 24 gennaio 2022 n. 743). Ciò in quanto il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che, di fatto, si è avvalso di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento (nella fattispecie con le somme corrisposte in sede di estinzione anticipata), ha acquistato la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito. Pacifica, nella fattispecie, la qualità di solvens in capo al signor e ritenuta dimostrata la qualità di CP_2 accipiens in capo alla società in base alle risultanze documentali sopra Parte_6 esaminate (doc.
9 - avente ad oggetto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta e l'indicazione del conferimento a della funzione di - e doc. 3, ove vi è la contemplatio domini - Parte_1 Controparte_4 del fascicolo di primo grado di ne consegue che va esclusa la legittimazione in proprio del Parte_1 rappresentante, ossia di nell'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. Parte_1
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 4046 del 9 giugno 2023 del giudice di pace di Milano, accertato il difetto di legittimazione in capo a
[...]
tutte le domande proposte da proposte nei confronti della medesima Pt_1 Controparte_2 devono essere rigettate, con conseguente condanna del signor a rimborsare tutte Parte_1 CP_2 le somme percepite in esecuzione della sentenza di prima grado. Precisamente, avendo provato di aver corrisposto al signor in data 5 luglio 2023 la Parte_1 CP_2 somma di euro 1.016,03 a titolo di capitale e di euro 456,82 a titolo di spese legali (doc. 7 del fascicolo di parte appellante), parte appellata va condannata a restituire tali somme a oltre interessi al Parte_1
pagina 6 di 7 tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 6 luglio 2023 mentre va esclusa la richiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 4. Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il regolamento delle spese processuali deve essere rivisto (Cass., ord. 24 gennaio 2017 n. 1775; Cass. 23226/2013), atteso che il giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite. Le spese seguono la soccombenza di e vengono liquidate in dispositivo ai sensi Controparte_2 del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta. Con particolare riferimento a quest'ultimo criterio si deve considerare la limitata attività inerente alle fasi istruttoria e decisionale svolta nel giudizio di primo grado (per la fase istruttoria le parti hanno proceduto unicamente al deposito della memoria ex art. 320 c.p.c.), che giustifica, in relazione a tali fasi, l'applicazione dei parametri minimi;
in relazione al presente grado di giudizio l'assenza di ogni attività istruttoria induce ad escludere il compenso relativo a tale fase. Conseguentemente, vengono liquidati i seguenti importi:
- per il giudizio di primo grado, Euro 241,00 a titolo di compenso, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria;
- per il presente grado, Euro 91,50 a titolo di spese ed Euro 462,00 a titolo di compenso, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_2
4046/2023 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 9 giugno 2023, così provvede:
a. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4046/2023 del Giudice di Pace di Milano, depositata in data 9 giugno 2023, accerta il difetto di legittimazione in capo alla società
[...]
e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da Parte_1 Controparte_2
b. condanna a restituire alla società le somme Controparte_2 Parte_1 ricevute in esecuzione della sentenza del giudice di pace n. 4046\2023, precisamente euro 1.016,03 a titolo di capitale ed euro 456,82 a titolo di spese legali, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 6 luglio 2023;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, nella somma di € 241,00 per compenso di avvocato e, per il presente grado di giudizio, nella somma di € 91,50 per spese e di € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% dei compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 20 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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