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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Consiglia Invitto - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 993 riunita alla causa in grado di appello iscritta al n.1008, del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f.. ), rappresentato e difeso , giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in atti, dall'avv. Massimo Vasquez - Giuliano, presso il cui studio in Tricase alla
Via C. Alberto 10 è elettivamente domiciliato
appellante-appellato incidentale
E
( P. I. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Mario Fortunato e Paola Fortunato presso il cui studio in Presicce alla via Rossini n. 18 è elettivamente domiciliata Email_1
appellata
1 E
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. Antonio MANCO, presso il cui studio in Specchia (LE), alla Via Prov.le per
Ruffano è elettivamente domiciliato
appellato - appellante incidentale
AVVERSO
la sentenza n. 3127/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 9.11.2022 (R.G. n.
6757/2013)
*******
All'udienza collegiale del 8.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(proprietario e conducente del motociclo tg CD05736) convenne CP_2 [...]
(oggi e (proprietario e conducente CP_3 Controparte_4 Parte_1 dell'autovettura tg. CK452JC9) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da egli subiti nel sinistro verificatosi il 12.08.2012, ore
2.30, sulla Strada Statale 275 in S. Maria di Leuca.
si costituì eccependo la carenza di copertura assicurativa della vettura di CP_1
e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea. Parte_1
si costituì chiedendo il rigetto delle avverse istanze ed eccezioni e Parte_1
proponendo domanda riconvenzionale subordinata di risarcimento del danno nei confronti di per non aver provveduto a richiedere i premi assicurativi Controparte_5
2 scaduti e non versati dal datore di lavoro, come da convenzione depositata agli atti.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e
CTU è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il 09/11/2022) con la quale il
Tribunale di Lecce ha:
- attribuito ad la corresponsabilità (nella misura del 30%) nella Parte_1
determinazione del sinistro;
- accolto “in parte la domanda”;
- condannato al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_2 somma pari ad € 4.756,92 oltre ad interessi legali sulla somma devalutata al dì del sinistro
e annualmente rivalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. alla data del soddisfo”;
- rigettato “la domanda risarcitoria nei confronti di;
Controparte_5
- dichiarato “inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_5
- condannato “ alla refusione di un terzo delle spese di lite Parte_1 sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in €668,00 per spese vive ed in €3.200,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap” .
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 9.12.2022 Parte_1
L'appellato ha proposto autonomo appello iscritto a ruolo al n.1008/2022, e si è CP_2 costituito nel giudizio 993/22 chiedendo il rigetto dell'appello principale.
L'appellata si è costituita rilevando il passaggio in giudicato della statuizione CP_1
di rigetto della domanda proposta nei confronti di essa assicuratrice.
Il fascicolo 1008/22 è stato riunito al precedente 993/22.
3 All'udienza collegiale del 8.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha erroneamente riconosciuto la sua corresponsabilità nella determinazione del sinistro e lo ha condannato al risarcimento parziale del danno subito dall'appellato:
● (1) senza adeguatamente motivare e, dunque, violando il disposto di cui all'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.,;
● (2) erroneamente valutando le risultanze istruttorie acquisite in atti in particolare le dichiarazioni del teste - secondo le quali non aveva posto in essere Tes_1 Parte_1 alcuna invasione di corsia prima dell'incidente mentre la sua vettura era stata spostata in avanti successivamente all'evento- dalle quali emerge, al contrario, la esclusiva responsabilità dell'appellato ; CP_2
*********
L'appellante incidentale si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in CP_2
cui il Tribunale ha erroneamente accolto solo in parte la sua domanda risarcitoria, ritenendolo, altrettanto erroneamente, corresponsabile del sinistro:
● (1) erroneamente non disponendo (o autorizzando) l'estensione del contraddittorio nei confronti del fondo di garanzia vittime della strada;
● (2) erroneamente valutando le risultanze istruttorie acquisite in atti dalle quali emerge, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la esclusiva responsabilità dell'appellato incidentale;
Parte_1
● (3) erroneamente condannando al rimborso di spese e competenze di primo CP_2
grado in favore della compagnia assicuratrice CP_1
4 *******
L'appello incidentale è infondato.
(1) (3) Del tutto correttamente il contraddittorio non venne esteso al fondo di garanzia vittime della strada, essendo l'assenza di efficace vincolo assicurativo tra Parte_1
e facilmente verificabile dall'esame del rapporto del sinistro redatto CP_5 dagli agenti della strada e, dunque, possibile e doverosa l'originaria e tempestiva citazione in giudizio del F.G.V.S. in luogo della proposizione di una domanda risarcitoria infondatamente estesa anche ad CP_1
(2) L'appellante incidentale ha, inequivocabilmente, violato numerose norme del Codice della Strada, in particolare:
1) stava procedendo ad una velocità (90 km orari secondo il CTU) notevolmente CP_2 superiore a quella massima (50 km orari) prevista dall'art. 141 CdS per la circolazione all'interno dei centri abitati (nella fattispecie abitato di Santa Maria di Leuca). Tale localizzazione è stata accertata dal CTU sulla base dell'esame della segnaletica verticale installata in loco ed è oggetto anche di rilievo fotografico. Del tutto correttamente l'ausiliare tecnico ha evidenziato che la violazione in oggetto è stata, da sola, condizione necessaria e sufficiente alla determinazione dell'evento che, con ragionevole certezza, non si sarebbe verificato in quanto il rispetto del limite avrebbe assicurato il pieno controllo del motociclo e l'esito positivo della frenata di emergenza;
2) l'appellato incidentale non si era peritato, in ogni caso e come prescritto dall'art. 141, punto 1 CdS, di regolare la velocità (mantenendola se necessario anche al di sotto del limite legalmente imposto) commisurandola alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il solo rispetto della predetta norma di comportamento sarebbe stato ragionevolmente sufficiente a impedire l'evento;
3) non si era nemmeno preoccupato, come prescritto dall'art. 141, punto 2 CdS, di CP_2 fare in modo di conservare il pieno controllo del mezzo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
5 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (la manovra di svolta a destra in zona abitata finalizzata all'accesso in area privata non può certamente essere considerata imprevedibile).
Anche la rigorosa osservanza del precetto in esame avrebbe ragionevolmente prevenuto ed evitato il sinistro;
4) l'appellante non regolò la velocità commisurandola all'ora notturna e alla fase di attraversamento di un abitato e, comunque, di un tratto di strada fiancheggiato da edifici (cfr documentazione fotografica agli atti) così violando l'art. 141, punto 3,
CdS. Il rispetto di tale obbligo, da solo, avrebbe ragionevolmente prevenuto ed evitato il sinistro.
5) la violazione delle norme di comportamento inerenti la velocità ha comportato (cfr relazione di CTU):
- la perdita di controllo del mezzo durante la frenata;
- la rovina al suolo del motociclo dopo un tratto, successivo alla perdita di controllo, nel quale non si verificò alcun rallentamento (ne è prova l'assenza di tracce di frenata).
- secondo il CTU, ove avesse mantenuto il controllo del veicolo la frenata di CP_2 emergenza avrebbe avuto esito positivo con l'arresto tempestivo del motociclo.
6) procedeva sicuramente in prossimità della mezzeria contrariamente a quanto CP_2 disposto dall'art. 143 CdS. Se egli avesse, come prescritto, circolato sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro di essa , il sinistro non si sarebbe, in tutta evidenza, verificato.
*******
Le predette concorrenti e decisive violazioni delle norme di comportamento stradale, il nesso causale tra il mancato rispetto delle regole e l'evento, la piena efficienza preventiva del rispetto di ciascuna di esse, consentivano e consentono di imputare la prevalente responsabilità del sinistro all'appellante incidentale.
**********
L'appello principale è parimenti infondato.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha riferito che l'appellante “... alla guida Parte_1
della sua Audi A4 targata CK 452JC, con la famiglia a bordo , rientrava dalla SS 275 in S. Maria di Leuca. Giunto all'altezza della sua abitazione ubicata a sinistra (una
6 delle prime case dell'abitato) l' , inserito l'indicatore direzionale sinistro, Parte_1
avviò la manovra di svolta a sinistra per accedere nella sua proprietà. Resosi conto dell'arrivo di vari motocicli dal senso opposto, l'automobilista arrestò il suo mobile a cavallo della linea di mezzeria, occupando per circa 1,5 m l'opposta corsia, che risultò pertanto libera per oltre 2 m (circa 2,30 m). Su tale fascia passarono agevolmente i motociclisti in arrivo da sud, ad eccezione dell'Aprilia RSV 1000 del
il quale, avendo frenato energicamente, ed essendo in conseguenza caduto, CP_2
aveva perso il controllo direzionale del suo mezzo, e non era stato pertanto in grado di inserirsi nella porzione di corsia disponibile.”
Dunque, secondo l'ausiliare del Tribunale, l'autovettura condotta dall'appellante principale aveva invaso, sia pur di poco, la corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, così violando l'art. 145 CdS. Tale violazione, secondo il Tribunale ha costituito certamente antecedente causale in mancanza del quale il sinistro non si sarebbe verificato e tanto è sufficiente a fondare la statuita corresponsabilità di
. Parte_1
Le risultanze istruttorie poste a base dell'appello principale non sono idonee a smentire le conclusioni rese dal CTU e comunque non costituiscono prova certa liberatoria ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c.:
● le dichiarazione del teste non forniscono, in quanto contrastanti con quelle rese Tes_1
dagli altri testi assunti, prova certa della posizione della vettura al momento dell'impatto;
● la presenza di abrasioni sull'asfalto, nella zona occupata dalla vettura (ed al disotto di essa) nella posizione di quiete rilevata dai Carabinieri non prova con certezza il collegamento causale delle abrasioni con l'evento dannoso.
Le predette risultanze probatorie non forniscono, persino ove sussistesse l'errore di valutazione imputato al CTU dall'appellante principale, prova certa contraria idonea,
7 ex art. 2054, secondo comma, c.c, a superare la presunzione di corresponsabilità prevista dalla norma innanzi citata.
A tal riguardo secondo la S.C.: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. 7479/2020)”
*******
Entrambi gli appelli vengono rigettati e l'impugnata sentenza viene confermata,
Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica l'integrale compensazione, tra gli appellanti, delle spese della presente fase. Spese compensate anche nei rapporti con nei cui confronti era stata già statuita, con pronuncia coperta da giudicato, CP_1
l'inesistenza dell'invocato rapporto assicurativo con conseguente definitivo rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 ed entrambi gli appelli vengono rigettati per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (atto di citazione notificato il Parte_1
9.12.2022) e sull'appello incidentale proposto da (atto di citazione Controparte_2
8 notificato il 12.12.2022), entrambi avverso la sentenza n. 3127/2022 del Tribunale di
Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze della presente fase;
- dichiara, sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002 per il versamento, ove effettivamente dovuto, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 29 maggio 2025 .
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Consiglia Invitto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Consiglia Invitto - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 993 riunita alla causa in grado di appello iscritta al n.1008, del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f.. ), rappresentato e difeso , giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in atti, dall'avv. Massimo Vasquez - Giuliano, presso il cui studio in Tricase alla
Via C. Alberto 10 è elettivamente domiciliato
appellante-appellato incidentale
E
( P. I. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Mario Fortunato e Paola Fortunato presso il cui studio in Presicce alla via Rossini n. 18 è elettivamente domiciliata Email_1
appellata
1 E
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. Antonio MANCO, presso il cui studio in Specchia (LE), alla Via Prov.le per
Ruffano è elettivamente domiciliato
appellato - appellante incidentale
AVVERSO
la sentenza n. 3127/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 9.11.2022 (R.G. n.
6757/2013)
*******
All'udienza collegiale del 8.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(proprietario e conducente del motociclo tg CD05736) convenne CP_2 [...]
(oggi e (proprietario e conducente CP_3 Controparte_4 Parte_1 dell'autovettura tg. CK452JC9) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da egli subiti nel sinistro verificatosi il 12.08.2012, ore
2.30, sulla Strada Statale 275 in S. Maria di Leuca.
si costituì eccependo la carenza di copertura assicurativa della vettura di CP_1
e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea. Parte_1
si costituì chiedendo il rigetto delle avverse istanze ed eccezioni e Parte_1
proponendo domanda riconvenzionale subordinata di risarcimento del danno nei confronti di per non aver provveduto a richiedere i premi assicurativi Controparte_5
2 scaduti e non versati dal datore di lavoro, come da convenzione depositata agli atti.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e
CTU è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il 09/11/2022) con la quale il
Tribunale di Lecce ha:
- attribuito ad la corresponsabilità (nella misura del 30%) nella Parte_1
determinazione del sinistro;
- accolto “in parte la domanda”;
- condannato al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_2 somma pari ad € 4.756,92 oltre ad interessi legali sulla somma devalutata al dì del sinistro
e annualmente rivalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. alla data del soddisfo”;
- rigettato “la domanda risarcitoria nei confronti di;
Controparte_5
- dichiarato “inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_5
- condannato “ alla refusione di un terzo delle spese di lite Parte_1 sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in €668,00 per spese vive ed in €3.200,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap” .
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 9.12.2022 Parte_1
L'appellato ha proposto autonomo appello iscritto a ruolo al n.1008/2022, e si è CP_2 costituito nel giudizio 993/22 chiedendo il rigetto dell'appello principale.
L'appellata si è costituita rilevando il passaggio in giudicato della statuizione CP_1
di rigetto della domanda proposta nei confronti di essa assicuratrice.
Il fascicolo 1008/22 è stato riunito al precedente 993/22.
3 All'udienza collegiale del 8.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha erroneamente riconosciuto la sua corresponsabilità nella determinazione del sinistro e lo ha condannato al risarcimento parziale del danno subito dall'appellato:
● (1) senza adeguatamente motivare e, dunque, violando il disposto di cui all'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.,;
● (2) erroneamente valutando le risultanze istruttorie acquisite in atti in particolare le dichiarazioni del teste - secondo le quali non aveva posto in essere Tes_1 Parte_1 alcuna invasione di corsia prima dell'incidente mentre la sua vettura era stata spostata in avanti successivamente all'evento- dalle quali emerge, al contrario, la esclusiva responsabilità dell'appellato ; CP_2
*********
L'appellante incidentale si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in CP_2
cui il Tribunale ha erroneamente accolto solo in parte la sua domanda risarcitoria, ritenendolo, altrettanto erroneamente, corresponsabile del sinistro:
● (1) erroneamente non disponendo (o autorizzando) l'estensione del contraddittorio nei confronti del fondo di garanzia vittime della strada;
● (2) erroneamente valutando le risultanze istruttorie acquisite in atti dalle quali emerge, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la esclusiva responsabilità dell'appellato incidentale;
Parte_1
● (3) erroneamente condannando al rimborso di spese e competenze di primo CP_2
grado in favore della compagnia assicuratrice CP_1
4 *******
L'appello incidentale è infondato.
(1) (3) Del tutto correttamente il contraddittorio non venne esteso al fondo di garanzia vittime della strada, essendo l'assenza di efficace vincolo assicurativo tra Parte_1
e facilmente verificabile dall'esame del rapporto del sinistro redatto CP_5 dagli agenti della strada e, dunque, possibile e doverosa l'originaria e tempestiva citazione in giudizio del F.G.V.S. in luogo della proposizione di una domanda risarcitoria infondatamente estesa anche ad CP_1
(2) L'appellante incidentale ha, inequivocabilmente, violato numerose norme del Codice della Strada, in particolare:
1) stava procedendo ad una velocità (90 km orari secondo il CTU) notevolmente CP_2 superiore a quella massima (50 km orari) prevista dall'art. 141 CdS per la circolazione all'interno dei centri abitati (nella fattispecie abitato di Santa Maria di Leuca). Tale localizzazione è stata accertata dal CTU sulla base dell'esame della segnaletica verticale installata in loco ed è oggetto anche di rilievo fotografico. Del tutto correttamente l'ausiliare tecnico ha evidenziato che la violazione in oggetto è stata, da sola, condizione necessaria e sufficiente alla determinazione dell'evento che, con ragionevole certezza, non si sarebbe verificato in quanto il rispetto del limite avrebbe assicurato il pieno controllo del motociclo e l'esito positivo della frenata di emergenza;
2) l'appellato incidentale non si era peritato, in ogni caso e come prescritto dall'art. 141, punto 1 CdS, di regolare la velocità (mantenendola se necessario anche al di sotto del limite legalmente imposto) commisurandola alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il solo rispetto della predetta norma di comportamento sarebbe stato ragionevolmente sufficiente a impedire l'evento;
3) non si era nemmeno preoccupato, come prescritto dall'art. 141, punto 2 CdS, di CP_2 fare in modo di conservare il pieno controllo del mezzo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
5 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (la manovra di svolta a destra in zona abitata finalizzata all'accesso in area privata non può certamente essere considerata imprevedibile).
Anche la rigorosa osservanza del precetto in esame avrebbe ragionevolmente prevenuto ed evitato il sinistro;
4) l'appellante non regolò la velocità commisurandola all'ora notturna e alla fase di attraversamento di un abitato e, comunque, di un tratto di strada fiancheggiato da edifici (cfr documentazione fotografica agli atti) così violando l'art. 141, punto 3,
CdS. Il rispetto di tale obbligo, da solo, avrebbe ragionevolmente prevenuto ed evitato il sinistro.
5) la violazione delle norme di comportamento inerenti la velocità ha comportato (cfr relazione di CTU):
- la perdita di controllo del mezzo durante la frenata;
- la rovina al suolo del motociclo dopo un tratto, successivo alla perdita di controllo, nel quale non si verificò alcun rallentamento (ne è prova l'assenza di tracce di frenata).
- secondo il CTU, ove avesse mantenuto il controllo del veicolo la frenata di CP_2 emergenza avrebbe avuto esito positivo con l'arresto tempestivo del motociclo.
6) procedeva sicuramente in prossimità della mezzeria contrariamente a quanto CP_2 disposto dall'art. 143 CdS. Se egli avesse, come prescritto, circolato sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro di essa , il sinistro non si sarebbe, in tutta evidenza, verificato.
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Le predette concorrenti e decisive violazioni delle norme di comportamento stradale, il nesso causale tra il mancato rispetto delle regole e l'evento, la piena efficienza preventiva del rispetto di ciascuna di esse, consentivano e consentono di imputare la prevalente responsabilità del sinistro all'appellante incidentale.
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L'appello principale è parimenti infondato.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha riferito che l'appellante “... alla guida Parte_1
della sua Audi A4 targata CK 452JC, con la famiglia a bordo , rientrava dalla SS 275 in S. Maria di Leuca. Giunto all'altezza della sua abitazione ubicata a sinistra (una
6 delle prime case dell'abitato) l' , inserito l'indicatore direzionale sinistro, Parte_1
avviò la manovra di svolta a sinistra per accedere nella sua proprietà. Resosi conto dell'arrivo di vari motocicli dal senso opposto, l'automobilista arrestò il suo mobile a cavallo della linea di mezzeria, occupando per circa 1,5 m l'opposta corsia, che risultò pertanto libera per oltre 2 m (circa 2,30 m). Su tale fascia passarono agevolmente i motociclisti in arrivo da sud, ad eccezione dell'Aprilia RSV 1000 del
il quale, avendo frenato energicamente, ed essendo in conseguenza caduto, CP_2
aveva perso il controllo direzionale del suo mezzo, e non era stato pertanto in grado di inserirsi nella porzione di corsia disponibile.”
Dunque, secondo l'ausiliare del Tribunale, l'autovettura condotta dall'appellante principale aveva invaso, sia pur di poco, la corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, così violando l'art. 145 CdS. Tale violazione, secondo il Tribunale ha costituito certamente antecedente causale in mancanza del quale il sinistro non si sarebbe verificato e tanto è sufficiente a fondare la statuita corresponsabilità di
. Parte_1
Le risultanze istruttorie poste a base dell'appello principale non sono idonee a smentire le conclusioni rese dal CTU e comunque non costituiscono prova certa liberatoria ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c.:
● le dichiarazione del teste non forniscono, in quanto contrastanti con quelle rese Tes_1
dagli altri testi assunti, prova certa della posizione della vettura al momento dell'impatto;
● la presenza di abrasioni sull'asfalto, nella zona occupata dalla vettura (ed al disotto di essa) nella posizione di quiete rilevata dai Carabinieri non prova con certezza il collegamento causale delle abrasioni con l'evento dannoso.
Le predette risultanze probatorie non forniscono, persino ove sussistesse l'errore di valutazione imputato al CTU dall'appellante principale, prova certa contraria idonea,
7 ex art. 2054, secondo comma, c.c, a superare la presunzione di corresponsabilità prevista dalla norma innanzi citata.
A tal riguardo secondo la S.C.: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. 7479/2020)”
*******
Entrambi gli appelli vengono rigettati e l'impugnata sentenza viene confermata,
Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica l'integrale compensazione, tra gli appellanti, delle spese della presente fase. Spese compensate anche nei rapporti con nei cui confronti era stata già statuita, con pronuncia coperta da giudicato, CP_1
l'inesistenza dell'invocato rapporto assicurativo con conseguente definitivo rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 ed entrambi gli appelli vengono rigettati per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (atto di citazione notificato il Parte_1
9.12.2022) e sull'appello incidentale proposto da (atto di citazione Controparte_2
8 notificato il 12.12.2022), entrambi avverso la sentenza n. 3127/2022 del Tribunale di
Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze della presente fase;
- dichiara, sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002 per il versamento, ove effettivamente dovuto, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 29 maggio 2025 .
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Consiglia Invitto
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