Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8498 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], rappresentati e difesi dall' avv. Laura Altissimo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Bresso, Via Marconi n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale autorizzando i coniugi a vivere separati con mutuo e reciproco rispetto;
- La figlia minore di età viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento alternato e paritetico presso l'abitazione di ciascun genitore site in Concorezzo rispettivamente in via Milano n. 11 e in via Volta n. 57/27; la minore frequenterà quindi in pari misura entrambi i genitori, i quali saranno tenuti a rispettare sia le proprie esigenze lavorative nonché la volontà e le esigenze scolastiche e sociall della figlia, orami quindicenne, nell'ottica sempre di una collaborazione reciproca per il bene della minore;
- La residenza anagrafica di rimarrà fissata nell'abitazione coniugale di Persona_1
Concorezzo In Via Milano n. 11, mentre la figlia maggiorenne e economicamente autosufficiente trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre sempre in Persona_2
Concorezzo via Volta n. 57/27 presso la quale effettivamente risiede;
- Durante le festività natalizie e pasquali la figlia minore trascorrerà presso ciascun genitore Per_1 la metà del periodo di vacanza scolastica, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, tutto sempre previo accordo tra le parti e secondo le esigenze e la volontà di tutti;
- rispetto a tutti i criteri sopra indicati, è data possibilità, se del caso, ai coniugi di accordarsi anche in deroga a quanto qui pattuito per salvaguardare le esigenze di tutti ed far fronte ad eventuali imprevisti, sempre sentita la figlia di anni 15; Per_1
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo di rispettiva Per_1 permanenza presso di sé ad eccezione che per le spese straordinarie (mediche, ludiche, sportive e di svago) che saranno suddivise al 50% come da Linee Guida del Tribunale di Monza prot. 1377/18 del
7 maggio 2018, che si hanno qui per ritrascritte e di cui i coniugi dichiarano di avere conoscenza;
- l'assegno unico per le figlie continuerà ad essere versato su un conto cointestato tra i coniugi e a diretto vantaggio delle figlie stesse;
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro Per_1 bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- I coniugi si dichiarano indipendenti ed economicamente autosufficienti, cosicché ciascuno vivrà dei proventi della propria attività lavorativa;
- la casa coniugale continuerà ad essere abitata dal signor che si Parte_3 impegna a rilevare il 100% di detta casa coniugale, acquisendo la quota di proprietà della signora come meglio infra specificato ed essendosi, quest'ultima, già trasferita come in Parte_1 premessa indicato;
- a tacitazione di ogni rapporto patrimoniale esistente tra i coniugi e sorto durante la vita coniugale, nonché nell'ambito della regolamentazione patrimoniale delle reciproche posizioni di debito e credito, i ricorrenti convengono che la signora si impegni a trasferire - per il Parte_1 corrispettivo pattuito di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) - al signor Parte_3
, che accetta e si impegna ad acquistare ai fini della risoluzione della crisi coniugale, tutti i
[...] diritti ad essa spettanti e quindi complessivamente la piena proprietà della quota del 50%, sui seguenti beni immobili in Comune di CONCOREZZO, in via Milano n. 11, nel fabbricato condominiale denominato "Condominio R": un appartamento ad uso civile abitazione posto al sesto piano (settimo fuori terra), composto da ingresso, ripostiglio, soggiorno, pranzo/cucina, due camere da letto, antibagno, bagno e balcone, con annessa cantina al piano seminterrato, il tutto censito al
Catasto fabbricati del Comune di Concorezzo al foglio 23, mappale 351, subalterno 19, via Milano
n. 11, scala 1, piano St/6, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, rendita catastale euro 419,62.
Confini in contorno come risultano dall'atto di acquisto di cui infra: dell'appartamento: area comune condominiale (mappale 290 del foglio 23), appartamento indicato con il numero 20, vano ascensore comune, pianerottolo comune di accesso, vano scala comune, area comune condominiale sino a chiusura;
della cantina: corridoio comune di accesso, cantina indicata con il numero 18, area comune condominiale, cantina indicata con il numero 20.
Alle dette unità segue e compete la proporzionale quota indivisa di comproprietà degli enti e spazi comuni dell'intero complesso come per legge e in forza dle vigente regolamento di condominio.
Provenienza: atto a rogito del notaio di Monza in data 6 dicembre 2001 rep. N. Per_3
74523/10089, registrato a Monza il 14 dicembre 2001 al n. 20050 serie 1V e trascritto a Milano 2 il
13 dicembre 2001 ai numeri 138288/85767 (Doc. 5), al quale atto si fa espresso riferimento. In relazione al presente trasferimento si richiama l'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/1987, richiamando le sentenza dalla Corte di Cassazione n. 2111 del 3 febbraio 2016 e n. 3110 del 17 febbraio 2016 con le quali la giurisprudenza di legittimità, asserisce che «debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio»;
- i comparenti si impegnano a perfezionare il predetto atto di trasferimento della proprietà, innanzi al notaio prescelto, entro e non oltre 60 giorni dall'omologa del presente accordo di separazione, salvo diverso accordo, con spese per il trasferimento divise al 50% tra i ricorrenti;
- Cosi regolati i loro rapporti patrimoniali, i comparenti dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 20.12.2024, così provvede: Pt_3
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Concorezzo il 8 marzo 1997 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Concorezzo, anno 1997, n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Concorezzo, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi