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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1332/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Raffaella Bertoni e Maria Rosa Pugnaghi, con domicilio eletto in Modena, rua del Muro, n. 65
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Diego Dirutigliano, Luca Ropolo e Roberto Retus, con domicilio eletto in Torino, via Mercatini, n. 5
RESISTENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Falasca, e con domicilio eletto in Milano,
via della Posta, n. 7
TERZO INTERVENTORE
e
1 (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_3
Avv.ti Aldo Bottini, Luca Failla, Giampiero Falasca, Federico Paternò, Roberto Romei, e con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39
TERZO INTERVENTORE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Aldo Bottini,
Giovanni Morpurgo, Stefano Perazzelli, e con domicilio eletto in Milano, via Rovello, n. 12
TERZO INTERVENTORE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Failla, Maria Elisabetta Cassaneti, Roberto
Romei, e con domicilio eletto in Milano, Piazza Diaz, n. 6
TERZO INTERVENTORE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_6
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Giustiniani, Federica Paternò, e con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39
TERZO INTERVENTORE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia questo Ill.mo Tribunale in CP_1
funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in via
principale: 1) previo accertamento della illiceità o della irregolarità del rapporto di
2 somministrazione di manodopera presso ” del sig. , accertarsi e CP_1 Parte_1
dichiararsi l'intervenuta costituzione tra il sig. e “ ” di un rapporto Parte_1 CP_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 6 luglio 2020, o da altra data
successiva, con mansioni di addetto alla produzione ed inquadramento al 5°Gp-gruppo del
Contratto applicato in “ ”; 2) conseguentemente condannare “ ” a CP_1 CP_1
riammettere in servizio il sig. anche per effetto della nullità e/o Parte_1
dell'illegittimità e/o della giuridica insussistenza del licenziamento intimato di fatto con la
estromissione dal posto di lavoro con effetto dal 30/12/23 (estromissione dai chiari connotati
discriminatori per motivi di salute), oltre alla condanna al pagamento di una indennità
commisurata alla retribuzione che gli sarebbe spettata (2000 euro netti complessivamente come
operaio di 5 GP-) per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello della
effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per detto periodo, ovvero di una
indennità risarcitoria pari alla misura massima di 12 mensilità prevista dall'art. 39 comma 2
del Dlgs 81/2015 o di quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia.».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere stato originariamente assunto in data 6.7.2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (scadenza il 26.9.2020)
dalla società per essere somministrato presso la società utilizzatrice Controparte_4 CP_1
per il disimpegno di mansioni di operaio addetto alle attività produttive;
2) la duplice
[...]
proroga di tale contratto, rispettivamente sino al 30.12.2020 e poi sino al 22.5.2021; 3) di avere stipulato poi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sempre con la società
[...]
con propria somministrazione a tempo indeterminato presso la società utilizzatrice CP_4
a decorrere dalla data del 24.5.2021 e sempre per il disimpegno delle medesime CP_1
mansioni di operaio;
4) di essere stato sottoposto, nel secondo semestre 2023, a due interventi chirurgici in conseguenza di accertate ernie alla schiena;
5) di avere ricevuto, nel dicembre
3 2023, comunicazione da parte della datrice di lavoro come la società non sarebbe CP_1
più stata utilizzatrice della sua prestazione lavorativa a decorrere dal 30.12.2023; 6) di avere impugnato tale “recesso” con proprio atto del 26.2.2024.
Nel prospettare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'invalidità del rapporto di somministrazione;
nell'evidenziare, così, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società a decorrere dal luglio 2020; nel lamentare l'illiceità ed illegittimità della CP_1
propria estromissione da tale luogo di lavoro;
nell'agire per il ripristino del rapporto di lavoro con la convenuta/utilizzatrice quale effettiva titolare del rapporto di lavoro, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ripercorrere le vicende lavorative intercorse con parte ricorrente, nel ribadire la legittimità dei rapporti di somministrazione ex D. Lgs. 81/2015 intercorsi con la società nel ribadire la Controparte_4
propria posizione di mera utilizzatrice della prestazione lavorativa del ricorrente;
nell'eccepire il decorso del termine decadenziale rispetto all'iniziativa avversaria;
nell'escludere, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'esistenza di qualsiasi requisito utile al ricorrente per la pronuncia di una sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro nei propri confronti;
nel formulare, in via subordinata, istanza di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia
Europea; nel formulare, sempre in via subordinata, eccezione di aliunde perceptum e
percipiendum, ha formulato le seguenti conclusioni: « respingere tutte le domande promosse
dal sig. nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni illustrate nella su estesa
memoria di costituzione. In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui sia
accolto il ricorso avversario e salvo gravame, si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice adìto voglia
operare le necessarie detrazioni, dell'aliunde perceptum o di aliquid percipiendum (da
determinarsi quest'ultimo in via equitativa)».
4 Con tempestivo atto di intervento volontario adesivo si sono costituite in giudizio le altre società indicate in epigrafe di sentenza le quali tutte, nel rappresentare un proprio personale e concreto interesse alla partecipazione al presente giudizio, nel prospettare la compatibilità della normativa nazionale in punto staff leasing in rapporto alla cornice normativa europea di riferimento, hanno formulato istanza di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla
Corte di Giustizia Europea, concludendo, inoltre, per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla società CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di trattazione, previa concessione di termine per note difensive, il G.L. ha fissato udienza di discussione per il giorno
4.3.2025 (da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), limitatamente alla questione dell'ammissibilità o meno dei dispiegati interventi in giudizio.
*
Così come precisato con provvedimento del 16.12.2024, l'odierno thema decidendum è
circoscritto alla sola verifica dell'ammissibilità o meno degli interventi volontari dispiegati dalle società indicate in epigrafe all'interno del presente processo.
a) Processo la cui definizione, nel corso della successiva fase di cognizione, imporrà
necessariamente, alla luce delle argomentazioni e conclusioni rassegnate dalle parti principali contendenti, anche il vaglio della legittimità o meno – in rapporto alle prescrizioni di cui alla
Direttiva europea 2008/104 CE – dei contratti di somministrazione sottoscritti dal ricorrente,
con particolare riferimento a quello a tempo indeterminato del 24.5.2021 (v. docc. 2 e 5 di parte resistente).
Specialmente là dove si consideri che le doglianze del ricorrente si appuntano proprio in ordine alla radicale illegittimità del proprio prolungato invio in missione ex D. Lgs. 81/2015, in contrasto con le indicazioni in thesi rinvenienti dalle disposizioni di cui alla richiamata
Direttiva.
5 Nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha chiarito come il rapporto di lavoro oggi in discussione si inserisca all'interno di un più ampio contesto, contrassegnato dal ricorso (in termini quantitativi apprezzabili rispetto alla propria diretta forza lavoro) della società CP_1
allo strumento della somministrazione a tempo determinato che a tempo indeterminato (v.
[...]
anche pag. 4 della memoria difensiva).
Circostanza di fatto confermata da tutte le società intervenienti le quali hanno ribadito: 1) di avere sottoscritto un numero rilevante di contratti di somministrazione (sia a tempo determinato che indeterminato) anche a voler tenere esclusivamente conto dei rapporti intrattenuti con la resistente;
2) di essere, così, complessivamente titolari di alcune centinaia di rapporti di lavoro del tutto sovrapponibili a quello del Sig. contrassegnati dall'individuazione della società Pt_1
quale utilizzatrice;
3) di essere, per l'effetto, interessati alla sorte del presente CP_1
giudizio poiché potenzialmente incidente su tutti gli altri rapporti di lavoro, sempre incardinati all'interno della realtà lavorativa di Interesse vieppiù rimarchevole nell'ipotesi in CP_1
cui l'eventuale sentenza di segno favorevole al ricorrente sarebbe pronunciata dall'adìto
Tribunale successivamente (e in linea di continuità con la stessa, in virtù dei suoi vincoli conformativi) alla sentenza interpretativa pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, a definizione di quel procedimento ex art. 19, co. 3, lett. b), TUE e art. 267 TFUE che
è stato sollecitato in questa sede sia dalla resistente che da tutte le terze intervenienti. E tanto per la sostanziale efficacia erga omnes che dispiegherebbe tale pronuncia interpretativa (sul punto v. infra).
L' , quale soggetto che per compiti statutari Controparte_3
riunisce e rappresenta gli interessi delle principali agenzie di somministrazione con sede legale in Italia, è invece intervenuta nel giudizio rappresentando la necessità di tutelare – anche in sede giurisdizionale europea – l'interesse collettivo di cui è titolare e di rimarcare la piena legittimità
6 della prassi dello staff leasing, assicurata dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato ex D. Lgs. 81/2015.
Specialmente alla luce di un indirizzo interpretativo giurisprudenziale di merito, allo stato ancora in fase embrionale ma già apprezzabile in termini quantitativi che qualitativi, che ha ritenuto direttamente applicabili le prescrizioni restrittive (in ordine alla temporaneità della missione) di cui alla richiamata Direttiva 2008/2014 anche per l'ipotesi di contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Con conseguente riconoscimento a favore del prestatore di lavoro delle invocate tutele di cui all'art. 38, co. 2 e art. 39 D. Lgs. 81/2015.
b) Così descritta l'odierna vicenda processuale e le prospettazioni offerte dalle parti intervenienti in ordine all'esistenza di un proprio interesse alla partecipazione al presente processo, per la definizione della questione oggi in discussione, s'impongono ora le seguenti considerazioni preliminari.
L'art. 105 c.p.c. prescrive quanto segue: “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre
persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo
all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio
interesse”.
Il secondo comma della disposizione in esame delinea l'istituto dell'intervento adesivo dipendente in virtù del quale il soggetto interveniente: «è portatore di un proprio interesse che,
pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto
alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei partecipanti,
rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia» (così Cass., 25.2.2022, n.
6357).
La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone, pertanto, un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico
7 sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
Inoltre, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere -
anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (v. sul punto anche Cass., 26.11.2014, n.
25145).
c) L'istanza di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea
ex art. 267 TFUE formulata sia dalla parte resistente che da tutti gli intervenienti impone di valutare la sussistenza dell'interesse alla partecipazione al giudizio di questi ultimi non solo in virtù delle indicazioni normative e giurisprudenziali promananti dall'ordinamento interno ma anche alla luce del quadro normativo sovranazionale di riferimento.
Per quanto oggi di interesse, proprio l'art. 267 TFUE prescrive quanto segue: “La Corte di
giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli
organismi dell'Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli
Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua
sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
8 Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo
giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo
giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il
più rapidamente possibile.”.
Il procedimento di rinvio pregiudiziale di interpretazione “costituisce la chiave di volta del
sistema giurisdizionale istituito dai trattati” e “mira a garantire in ogni circostanza al diritto
dell'Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze
interpretative di quest'ultimo che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire
quest'applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che
possa generare il dovere di dare al diritto dell'Unione piena esecuzione nella cornice dei
sistemi giurisdizionali degli Stati membri” (v. ex multis Corte di giustizia UE, grande sezione, 6
ottobre 2021, C-561/19, . Controparte_7
Per tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri il meccanismo di dialogo con la Corte di
Giustizia mira ad assicurare l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione, in modo che esso abbia dovunque la stessa efficacia, consentendo anche la verifica di compatibilità delle leggi nazionali con il diritto euro-unitario, in tutti quei casi in cui il giudice interno non riesca a ricorrere allo strumento della disapplicazione (residuando radicali dubbi interpretativi).
Se ne arguisce quindi come le pronunce pregiudiziali interpretative, per la loro portata astratta e dichiarativa, non rivestano efficacia meramente endoprocessuale ma anche extraprocessuale.
L'orientamento maggioritario tende infatti a conferire efficacia erga omnes alle pronunce in questione.
9 Sul punto, si richiama innanzitutto quanto affermato dalla Corte Costituzionale con propria pronuncia 23.4.1985, n. 113: «La conclusione ora enunciata discende dalla sistemazione che la
sentenza n. 170 del 1984 ha dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale. La
normativa comunitaria - si è detto in quella pronunzia - entra e permane in vigore, nel nostro
territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato;
e ciò tutte le
volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio, si è visto
sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante
regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze
interpretative della Corte di Giustizia» (v. anche Corte Costituzionale 11.7.1989, n. 389)
Conclusione questa condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità: «L'interpretazione del
diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia “ultra partes”, sicché alle
sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una
disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che
esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti
di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (fra le tante, da
ultimo, Cass. 3 marzo 2017, n. 5381)» (così, ex multis, Cass., 20.10.2021, n. 29258) e dalla giurisprudenza amministrativa: «Invero, una pronuncia della Corte costituzionale di
accoglimento, o interpretativa di rigetto, e una pronuncia della CGUE che affermi il contrasto
del diritto nazionale con il diritto eurounitario, hanno una portata normativa, e come tale erga
omnes, sicché, una volta sollevata una data questione davanti la Corte costituzionale o la
CGUE, non può negarsi la prospettica pregiudizialità della questione rispetto a tutte le cause
pendenti in cui rilevi la medesima questione» (così, in motivazione, Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 22.3.2024, n. 4).
Con riferimento all'individuazione del soggetto che possa rivestire il ruolo di parte all'interno del processo ex art. 267 TFUE, l'art. 23 dello Statuto della Corte di Giustizia stabilisce quanto
10 segue: “Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di
giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi
notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla
Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato
l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione. Nel termine di due mesi da tale ultima
notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione,
l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o
l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. Nei
casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati
parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri
nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due
mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono
presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. Quando un accordo relativo ad un
determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi
hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata
adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale
su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del
giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due
mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte”.
Sempre a tale proposito, l'art. 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di
Giustizia Europea stabilisce quanto segue: “
1. Conformemente all'articolo 23 dello statuto,
possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte: a) le parti nel procedimento principale;
b)
gli Stati membri;
c) la Commissione europea;
d) l'istituzione che ha adottato l'atto sulla cui
11 validità o interpretazione si controverte;
e) gli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli
Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS, quando alla Corte è posta una questione
pregiudiziale concernente uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;
f) gli Stati terzi
aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l'accordo lo
prevede ed un organo giurisdizionale di uno Stato membro pone alla Corte una questione
pregiudiziale concernente l'ambito di applicazione di detto accordo.”.
Il successivo articolo 97 stabilisce invece: “
1. Le parti nel procedimento principale sono quelle
individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.
2. Quando il giudice del rinvio comunica alla Corte l'intervento di una parte nuova nel
procedimento principale, e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, la nuova parte accetta di
assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto di tale informazione. Detta parte
riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati
dall'articolo 23 dello statuto.
3. Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento
principale, la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha
effettuato il rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una
parte nel procedimento principale in base all'ordinamento nazionale, la Corte può chiedere
informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili”.
In esegesi di tali ultime disposizioni, con ordinanza del Presidente del 16.12.009, la Corte di
Giustizia ha assunto un'impostazione ermeneutica di segno restrittivo, tesa a negare la qualità di
“parte” a coloro che intervenissero nel procedimento nazionale (nel caso in esame dopo la sospensione dello stesso) al solo fine di partecipare alla fase pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia (v. Corte giust., ord. 16 dicembre 2009, Football Association Premier League, cit.,
punto 9).
12 Approdo ermeneutico, questo, che appare discostarsi da quello originariamente assunto
(contrassegnato da una lettura del termine “parte” non eccessivamente condizionata dalle rigidità delle regole processuali nazionali) là dove era stato ammesso alle osservazioni l'ingiunto nel caso di rinvio pregiudiziale disposto dal giudice della fase monitoria del procedimento di ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero del futuro convenuto nel procedimento cautelare rispetto alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice nella fase inaudita altera
parte (v. V. Corte Giustizia, 17.5.1994, causa C-18/93nonché Corte Giustizia, 13.3. 1968, causa
30/67).
d) Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, è possibile ora esaminare l'ammissibilità dei dispiegati interventi volontari, specialmente mediante valutazione del loro proprio “interesse” – nei termini in precedenza illustrati – a partecipare all'odierno processo.
La questione si ritiene debba essere risolta in termini positivi.
Con riferimento a tutti gli intervenienti, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale iniziativa
(ma non risultando, di certo, la stessa prima facie manifestamente infondata o meramente strumentale: e tanto in considerazione dei rinvii pregiudiziali formulati dal Tribunale di Reggio
Emilia e dal Tribunale di Milano rispettivamente in data 7.11.2024 e 14.1.2025, con riferimento a procedimenti che presentano questioni sovrapponibili alla fattispecie per cui oggi è causa), si ritiene che la formulazione dell'istanza ex art. 267 TFUE sia idonea a giustificare l'intervento nel presente processo.
E tanto in ragione: 1) dell'illustrato originario orientamento espresso dalla Corte di Giustizia in ordine all'individuazione dei soggetti che potenzialmente possono partecipare al procedimento
ex art. 267 TFUE (opzione ermeneutica che si ritiene maggiormente aderente al dettato di cui all'art. 111 Cost. in tema di “giusto processo”); 2) dell'illustrata efficacia erga omnes della sentenza che potrebbe rendere la Corte di Giustizia a definizione dell'eventuale procedimento di rinvio pregiudiziale per interpretazione delle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015
13 (sentenza potenzialmente idonea a incidere, quindi, in potenziali termini caducatori su tutti i numerosi rapporti contrattuali gestiti dalle intervenienti, assoggettati alle medesime prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2015, e che vedono tutti come propria controparte contrattuale, nella veste di utilizzatrice, la società ; 3) di riconoscere a tali parti, ove si ritenesse di dare CP_1
seguito all'invocato procedimento ex art. 267 TFUE, la facoltà di esprimere le proprie argomentazioni e di svolgere le proprie difese all'interno di un procedimento (di natura, oramai,
eminentemente nomofilattica) i cui effetti decisori potrebbero riverberarsi, come visto, su propri rapporti giuridici;
4) della circostanza per cui 1'ampliamento della partecipazione consente di massimizzare la raccolta di informazioni e dati rilevanti ai fini della decisione della Corte (come evidenziato nelle conclusioni dall'avvocato generale Bobek nella causa C-352/19 P: «in sede
pregiudiziale, la Corte non raccoglie alcuna prova, non ascolta praticamente mai periti, e
l'accertamento dei fatti (o più frequentemente, purtroppo, in cause tecniche così complesse, il
non accertamento dei fatti) è rimesso in via esclusiva al giudice del rinvio. Per effetto dei limiti
al numero di potenziali intervenienti, la Corte è spesso costretta a decidere su questioni
profondamente scientifiche e di fatto sulla base di scarsi dati provenienti dalle parti
intervenienti o dal giudice del rinvio»).
Ferme le considerazioni sin qui illustrate, con riferimento rispettivamente alla società CP_4
e all' , vi sono ulteriori ragioni che
[...] Controparte_3
rafforzano il convincimento in ordine all'esistenza di un meritevole interesse alla partecipazione al presente processo.
Con riferimento alla prima, pur non rivestendo la figura di litisconsorte necessario (per quanto disposto dall'art. 38 D. Lgs. 81/2015), deve osservarsi come la possibile declaratoria di invalidità della originaria fattispecie contrattuale trilatera inciderebbe in termini sicuramente negativi per tale società, la quale perderebbe la qualità di datore di lavoro del ricorrente.
14 Onde, si ritiene, la possibilità di poter interloquire in sede giudiziale a salvaguardia (seppur in forma adesiva, concordando con le conclusioni rassegnate dall'utilizzatrice circa la genuinità e validità del contratto di somministrazione) di un rapporto contrattuale che la riguarda direttamente.
L'ammissibilità dell'intervento in giudizio dell' Controparte_3
(quale associazione nazionale esponenziale degli interessi collettivi della categoria delle
[...]
società di somministrazione con sede legale in Italia) è da confermarsi non solo secondo i criteri di legittimazione delle associazioni di categoria elaborati da giurisprudenza del tutto pacifica
(ex multis Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12
novembre 2019, n.12975) ma anche in ragione del fatto che l'odierno thema controversum ha ad oggetto questioni – con particolare riferimento alla compatibilità o meno con il diritto comunitario del cd. staff leasing – di indubbio interesse per l'intera categoria delle società
rappresentate.
Da ultimo, a conforto delle conclusioni cui si è pervenuti, si richiamano le condivisibili argomentazioni illustrate, per lo scrutinio delle medesime questioni di natura processuale, dal
Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 13.12.2024 nonché da con Controparte_8
propria sentenza non definitiva n. 434, pronunciata in data 29.6.2020.
Per tutti i motivi sin qui esposti devono ritenersi ammissibili tutti i dispiegati interventi in giudizio ex art. 105, co. 2, c.p.c. in quanto sorretti da apprezzabile interesse giuridico.
Spese di lite in sede di definizione della controversia nei suoi aspetti di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara ammissibili tutti gli interventi compiuti;
2) Fissa nuova udienza, per valutazione ammissibilità di tutte le istanze formulate dalle parti, per il giorno 11.6.2025, ore 9.30.
15 Udienza da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Si allega link di accesso alla stanza virtuale:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTM0ZThkY2EtYzNlOC00ODg0LTlkM2QtY2U0NjU2ZjU1OT
v2/0? C.F._2 Email_1
CodiceFiscale_3
[...]
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1332/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Raffaella Bertoni e Maria Rosa Pugnaghi, con domicilio eletto in Modena, rua del Muro, n. 65
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Diego Dirutigliano, Luca Ropolo e Roberto Retus, con domicilio eletto in Torino, via Mercatini, n. 5
RESISTENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Falasca, e con domicilio eletto in Milano,
via della Posta, n. 7
TERZO INTERVENTORE
e
1 (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_3
Avv.ti Aldo Bottini, Luca Failla, Giampiero Falasca, Federico Paternò, Roberto Romei, e con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39
TERZO INTERVENTORE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Aldo Bottini,
Giovanni Morpurgo, Stefano Perazzelli, e con domicilio eletto in Milano, via Rovello, n. 12
TERZO INTERVENTORE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Failla, Maria Elisabetta Cassaneti, Roberto
Romei, e con domicilio eletto in Milano, Piazza Diaz, n. 6
TERZO INTERVENTORE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_6
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Giustiniani, Federica Paternò, e con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39
TERZO INTERVENTORE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia questo Ill.mo Tribunale in CP_1
funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in via
principale: 1) previo accertamento della illiceità o della irregolarità del rapporto di
2 somministrazione di manodopera presso ” del sig. , accertarsi e CP_1 Parte_1
dichiararsi l'intervenuta costituzione tra il sig. e “ ” di un rapporto Parte_1 CP_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 6 luglio 2020, o da altra data
successiva, con mansioni di addetto alla produzione ed inquadramento al 5°Gp-gruppo del
Contratto applicato in “ ”; 2) conseguentemente condannare “ ” a CP_1 CP_1
riammettere in servizio il sig. anche per effetto della nullità e/o Parte_1
dell'illegittimità e/o della giuridica insussistenza del licenziamento intimato di fatto con la
estromissione dal posto di lavoro con effetto dal 30/12/23 (estromissione dai chiari connotati
discriminatori per motivi di salute), oltre alla condanna al pagamento di una indennità
commisurata alla retribuzione che gli sarebbe spettata (2000 euro netti complessivamente come
operaio di 5 GP-) per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello della
effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per detto periodo, ovvero di una
indennità risarcitoria pari alla misura massima di 12 mensilità prevista dall'art. 39 comma 2
del Dlgs 81/2015 o di quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia.».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere stato originariamente assunto in data 6.7.2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (scadenza il 26.9.2020)
dalla società per essere somministrato presso la società utilizzatrice Controparte_4 CP_1
per il disimpegno di mansioni di operaio addetto alle attività produttive;
2) la duplice
[...]
proroga di tale contratto, rispettivamente sino al 30.12.2020 e poi sino al 22.5.2021; 3) di avere stipulato poi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sempre con la società
[...]
con propria somministrazione a tempo indeterminato presso la società utilizzatrice CP_4
a decorrere dalla data del 24.5.2021 e sempre per il disimpegno delle medesime CP_1
mansioni di operaio;
4) di essere stato sottoposto, nel secondo semestre 2023, a due interventi chirurgici in conseguenza di accertate ernie alla schiena;
5) di avere ricevuto, nel dicembre
3 2023, comunicazione da parte della datrice di lavoro come la società non sarebbe CP_1
più stata utilizzatrice della sua prestazione lavorativa a decorrere dal 30.12.2023; 6) di avere impugnato tale “recesso” con proprio atto del 26.2.2024.
Nel prospettare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'invalidità del rapporto di somministrazione;
nell'evidenziare, così, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società a decorrere dal luglio 2020; nel lamentare l'illiceità ed illegittimità della CP_1
propria estromissione da tale luogo di lavoro;
nell'agire per il ripristino del rapporto di lavoro con la convenuta/utilizzatrice quale effettiva titolare del rapporto di lavoro, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ripercorrere le vicende lavorative intercorse con parte ricorrente, nel ribadire la legittimità dei rapporti di somministrazione ex D. Lgs. 81/2015 intercorsi con la società nel ribadire la Controparte_4
propria posizione di mera utilizzatrice della prestazione lavorativa del ricorrente;
nell'eccepire il decorso del termine decadenziale rispetto all'iniziativa avversaria;
nell'escludere, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'esistenza di qualsiasi requisito utile al ricorrente per la pronuncia di una sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro nei propri confronti;
nel formulare, in via subordinata, istanza di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia
Europea; nel formulare, sempre in via subordinata, eccezione di aliunde perceptum e
percipiendum, ha formulato le seguenti conclusioni: « respingere tutte le domande promosse
dal sig. nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni illustrate nella su estesa
memoria di costituzione. In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui sia
accolto il ricorso avversario e salvo gravame, si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice adìto voglia
operare le necessarie detrazioni, dell'aliunde perceptum o di aliquid percipiendum (da
determinarsi quest'ultimo in via equitativa)».
4 Con tempestivo atto di intervento volontario adesivo si sono costituite in giudizio le altre società indicate in epigrafe di sentenza le quali tutte, nel rappresentare un proprio personale e concreto interesse alla partecipazione al presente giudizio, nel prospettare la compatibilità della normativa nazionale in punto staff leasing in rapporto alla cornice normativa europea di riferimento, hanno formulato istanza di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla
Corte di Giustizia Europea, concludendo, inoltre, per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla società CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di trattazione, previa concessione di termine per note difensive, il G.L. ha fissato udienza di discussione per il giorno
4.3.2025 (da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), limitatamente alla questione dell'ammissibilità o meno dei dispiegati interventi in giudizio.
*
Così come precisato con provvedimento del 16.12.2024, l'odierno thema decidendum è
circoscritto alla sola verifica dell'ammissibilità o meno degli interventi volontari dispiegati dalle società indicate in epigrafe all'interno del presente processo.
a) Processo la cui definizione, nel corso della successiva fase di cognizione, imporrà
necessariamente, alla luce delle argomentazioni e conclusioni rassegnate dalle parti principali contendenti, anche il vaglio della legittimità o meno – in rapporto alle prescrizioni di cui alla
Direttiva europea 2008/104 CE – dei contratti di somministrazione sottoscritti dal ricorrente,
con particolare riferimento a quello a tempo indeterminato del 24.5.2021 (v. docc. 2 e 5 di parte resistente).
Specialmente là dove si consideri che le doglianze del ricorrente si appuntano proprio in ordine alla radicale illegittimità del proprio prolungato invio in missione ex D. Lgs. 81/2015, in contrasto con le indicazioni in thesi rinvenienti dalle disposizioni di cui alla richiamata
Direttiva.
5 Nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha chiarito come il rapporto di lavoro oggi in discussione si inserisca all'interno di un più ampio contesto, contrassegnato dal ricorso (in termini quantitativi apprezzabili rispetto alla propria diretta forza lavoro) della società CP_1
allo strumento della somministrazione a tempo determinato che a tempo indeterminato (v.
[...]
anche pag. 4 della memoria difensiva).
Circostanza di fatto confermata da tutte le società intervenienti le quali hanno ribadito: 1) di avere sottoscritto un numero rilevante di contratti di somministrazione (sia a tempo determinato che indeterminato) anche a voler tenere esclusivamente conto dei rapporti intrattenuti con la resistente;
2) di essere, così, complessivamente titolari di alcune centinaia di rapporti di lavoro del tutto sovrapponibili a quello del Sig. contrassegnati dall'individuazione della società Pt_1
quale utilizzatrice;
3) di essere, per l'effetto, interessati alla sorte del presente CP_1
giudizio poiché potenzialmente incidente su tutti gli altri rapporti di lavoro, sempre incardinati all'interno della realtà lavorativa di Interesse vieppiù rimarchevole nell'ipotesi in CP_1
cui l'eventuale sentenza di segno favorevole al ricorrente sarebbe pronunciata dall'adìto
Tribunale successivamente (e in linea di continuità con la stessa, in virtù dei suoi vincoli conformativi) alla sentenza interpretativa pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, a definizione di quel procedimento ex art. 19, co. 3, lett. b), TUE e art. 267 TFUE che
è stato sollecitato in questa sede sia dalla resistente che da tutte le terze intervenienti. E tanto per la sostanziale efficacia erga omnes che dispiegherebbe tale pronuncia interpretativa (sul punto v. infra).
L' , quale soggetto che per compiti statutari Controparte_3
riunisce e rappresenta gli interessi delle principali agenzie di somministrazione con sede legale in Italia, è invece intervenuta nel giudizio rappresentando la necessità di tutelare – anche in sede giurisdizionale europea – l'interesse collettivo di cui è titolare e di rimarcare la piena legittimità
6 della prassi dello staff leasing, assicurata dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato ex D. Lgs. 81/2015.
Specialmente alla luce di un indirizzo interpretativo giurisprudenziale di merito, allo stato ancora in fase embrionale ma già apprezzabile in termini quantitativi che qualitativi, che ha ritenuto direttamente applicabili le prescrizioni restrittive (in ordine alla temporaneità della missione) di cui alla richiamata Direttiva 2008/2014 anche per l'ipotesi di contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Con conseguente riconoscimento a favore del prestatore di lavoro delle invocate tutele di cui all'art. 38, co. 2 e art. 39 D. Lgs. 81/2015.
b) Così descritta l'odierna vicenda processuale e le prospettazioni offerte dalle parti intervenienti in ordine all'esistenza di un proprio interesse alla partecipazione al presente processo, per la definizione della questione oggi in discussione, s'impongono ora le seguenti considerazioni preliminari.
L'art. 105 c.p.c. prescrive quanto segue: “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre
persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo
all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio
interesse”.
Il secondo comma della disposizione in esame delinea l'istituto dell'intervento adesivo dipendente in virtù del quale il soggetto interveniente: «è portatore di un proprio interesse che,
pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto
alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei partecipanti,
rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia» (così Cass., 25.2.2022, n.
6357).
La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone, pertanto, un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico
7 sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
Inoltre, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere -
anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (v. sul punto anche Cass., 26.11.2014, n.
25145).
c) L'istanza di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea
ex art. 267 TFUE formulata sia dalla parte resistente che da tutti gli intervenienti impone di valutare la sussistenza dell'interesse alla partecipazione al giudizio di questi ultimi non solo in virtù delle indicazioni normative e giurisprudenziali promananti dall'ordinamento interno ma anche alla luce del quadro normativo sovranazionale di riferimento.
Per quanto oggi di interesse, proprio l'art. 267 TFUE prescrive quanto segue: “La Corte di
giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli
organismi dell'Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli
Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua
sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
8 Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo
giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo
giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il
più rapidamente possibile.”.
Il procedimento di rinvio pregiudiziale di interpretazione “costituisce la chiave di volta del
sistema giurisdizionale istituito dai trattati” e “mira a garantire in ogni circostanza al diritto
dell'Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze
interpretative di quest'ultimo che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire
quest'applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che
possa generare il dovere di dare al diritto dell'Unione piena esecuzione nella cornice dei
sistemi giurisdizionali degli Stati membri” (v. ex multis Corte di giustizia UE, grande sezione, 6
ottobre 2021, C-561/19, . Controparte_7
Per tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri il meccanismo di dialogo con la Corte di
Giustizia mira ad assicurare l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione, in modo che esso abbia dovunque la stessa efficacia, consentendo anche la verifica di compatibilità delle leggi nazionali con il diritto euro-unitario, in tutti quei casi in cui il giudice interno non riesca a ricorrere allo strumento della disapplicazione (residuando radicali dubbi interpretativi).
Se ne arguisce quindi come le pronunce pregiudiziali interpretative, per la loro portata astratta e dichiarativa, non rivestano efficacia meramente endoprocessuale ma anche extraprocessuale.
L'orientamento maggioritario tende infatti a conferire efficacia erga omnes alle pronunce in questione.
9 Sul punto, si richiama innanzitutto quanto affermato dalla Corte Costituzionale con propria pronuncia 23.4.1985, n. 113: «La conclusione ora enunciata discende dalla sistemazione che la
sentenza n. 170 del 1984 ha dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale. La
normativa comunitaria - si è detto in quella pronunzia - entra e permane in vigore, nel nostro
territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato;
e ciò tutte le
volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio, si è visto
sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante
regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze
interpretative della Corte di Giustizia» (v. anche Corte Costituzionale 11.7.1989, n. 389)
Conclusione questa condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità: «L'interpretazione del
diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia “ultra partes”, sicché alle
sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una
disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che
esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti
di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (fra le tante, da
ultimo, Cass. 3 marzo 2017, n. 5381)» (così, ex multis, Cass., 20.10.2021, n. 29258) e dalla giurisprudenza amministrativa: «Invero, una pronuncia della Corte costituzionale di
accoglimento, o interpretativa di rigetto, e una pronuncia della CGUE che affermi il contrasto
del diritto nazionale con il diritto eurounitario, hanno una portata normativa, e come tale erga
omnes, sicché, una volta sollevata una data questione davanti la Corte costituzionale o la
CGUE, non può negarsi la prospettica pregiudizialità della questione rispetto a tutte le cause
pendenti in cui rilevi la medesima questione» (così, in motivazione, Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 22.3.2024, n. 4).
Con riferimento all'individuazione del soggetto che possa rivestire il ruolo di parte all'interno del processo ex art. 267 TFUE, l'art. 23 dello Statuto della Corte di Giustizia stabilisce quanto
10 segue: “Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di
giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi
notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla
Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato
l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione. Nel termine di due mesi da tale ultima
notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione,
l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o
l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. Nei
casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati
parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri
nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due
mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono
presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. Quando un accordo relativo ad un
determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi
hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata
adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale
su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del
giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due
mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte”.
Sempre a tale proposito, l'art. 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di
Giustizia Europea stabilisce quanto segue: “
1. Conformemente all'articolo 23 dello statuto,
possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte: a) le parti nel procedimento principale;
b)
gli Stati membri;
c) la Commissione europea;
d) l'istituzione che ha adottato l'atto sulla cui
11 validità o interpretazione si controverte;
e) gli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli
Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS, quando alla Corte è posta una questione
pregiudiziale concernente uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;
f) gli Stati terzi
aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l'accordo lo
prevede ed un organo giurisdizionale di uno Stato membro pone alla Corte una questione
pregiudiziale concernente l'ambito di applicazione di detto accordo.”.
Il successivo articolo 97 stabilisce invece: “
1. Le parti nel procedimento principale sono quelle
individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.
2. Quando il giudice del rinvio comunica alla Corte l'intervento di una parte nuova nel
procedimento principale, e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, la nuova parte accetta di
assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto di tale informazione. Detta parte
riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati
dall'articolo 23 dello statuto.
3. Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento
principale, la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha
effettuato il rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una
parte nel procedimento principale in base all'ordinamento nazionale, la Corte può chiedere
informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili”.
In esegesi di tali ultime disposizioni, con ordinanza del Presidente del 16.12.009, la Corte di
Giustizia ha assunto un'impostazione ermeneutica di segno restrittivo, tesa a negare la qualità di
“parte” a coloro che intervenissero nel procedimento nazionale (nel caso in esame dopo la sospensione dello stesso) al solo fine di partecipare alla fase pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia (v. Corte giust., ord. 16 dicembre 2009, Football Association Premier League, cit.,
punto 9).
12 Approdo ermeneutico, questo, che appare discostarsi da quello originariamente assunto
(contrassegnato da una lettura del termine “parte” non eccessivamente condizionata dalle rigidità delle regole processuali nazionali) là dove era stato ammesso alle osservazioni l'ingiunto nel caso di rinvio pregiudiziale disposto dal giudice della fase monitoria del procedimento di ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero del futuro convenuto nel procedimento cautelare rispetto alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice nella fase inaudita altera
parte (v. V. Corte Giustizia, 17.5.1994, causa C-18/93nonché Corte Giustizia, 13.3. 1968, causa
30/67).
d) Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, è possibile ora esaminare l'ammissibilità dei dispiegati interventi volontari, specialmente mediante valutazione del loro proprio “interesse” – nei termini in precedenza illustrati – a partecipare all'odierno processo.
La questione si ritiene debba essere risolta in termini positivi.
Con riferimento a tutti gli intervenienti, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale iniziativa
(ma non risultando, di certo, la stessa prima facie manifestamente infondata o meramente strumentale: e tanto in considerazione dei rinvii pregiudiziali formulati dal Tribunale di Reggio
Emilia e dal Tribunale di Milano rispettivamente in data 7.11.2024 e 14.1.2025, con riferimento a procedimenti che presentano questioni sovrapponibili alla fattispecie per cui oggi è causa), si ritiene che la formulazione dell'istanza ex art. 267 TFUE sia idonea a giustificare l'intervento nel presente processo.
E tanto in ragione: 1) dell'illustrato originario orientamento espresso dalla Corte di Giustizia in ordine all'individuazione dei soggetti che potenzialmente possono partecipare al procedimento
ex art. 267 TFUE (opzione ermeneutica che si ritiene maggiormente aderente al dettato di cui all'art. 111 Cost. in tema di “giusto processo”); 2) dell'illustrata efficacia erga omnes della sentenza che potrebbe rendere la Corte di Giustizia a definizione dell'eventuale procedimento di rinvio pregiudiziale per interpretazione delle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015
13 (sentenza potenzialmente idonea a incidere, quindi, in potenziali termini caducatori su tutti i numerosi rapporti contrattuali gestiti dalle intervenienti, assoggettati alle medesime prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2015, e che vedono tutti come propria controparte contrattuale, nella veste di utilizzatrice, la società ; 3) di riconoscere a tali parti, ove si ritenesse di dare CP_1
seguito all'invocato procedimento ex art. 267 TFUE, la facoltà di esprimere le proprie argomentazioni e di svolgere le proprie difese all'interno di un procedimento (di natura, oramai,
eminentemente nomofilattica) i cui effetti decisori potrebbero riverberarsi, come visto, su propri rapporti giuridici;
4) della circostanza per cui 1'ampliamento della partecipazione consente di massimizzare la raccolta di informazioni e dati rilevanti ai fini della decisione della Corte (come evidenziato nelle conclusioni dall'avvocato generale Bobek nella causa C-352/19 P: «in sede
pregiudiziale, la Corte non raccoglie alcuna prova, non ascolta praticamente mai periti, e
l'accertamento dei fatti (o più frequentemente, purtroppo, in cause tecniche così complesse, il
non accertamento dei fatti) è rimesso in via esclusiva al giudice del rinvio. Per effetto dei limiti
al numero di potenziali intervenienti, la Corte è spesso costretta a decidere su questioni
profondamente scientifiche e di fatto sulla base di scarsi dati provenienti dalle parti
intervenienti o dal giudice del rinvio»).
Ferme le considerazioni sin qui illustrate, con riferimento rispettivamente alla società CP_4
e all' , vi sono ulteriori ragioni che
[...] Controparte_3
rafforzano il convincimento in ordine all'esistenza di un meritevole interesse alla partecipazione al presente processo.
Con riferimento alla prima, pur non rivestendo la figura di litisconsorte necessario (per quanto disposto dall'art. 38 D. Lgs. 81/2015), deve osservarsi come la possibile declaratoria di invalidità della originaria fattispecie contrattuale trilatera inciderebbe in termini sicuramente negativi per tale società, la quale perderebbe la qualità di datore di lavoro del ricorrente.
14 Onde, si ritiene, la possibilità di poter interloquire in sede giudiziale a salvaguardia (seppur in forma adesiva, concordando con le conclusioni rassegnate dall'utilizzatrice circa la genuinità e validità del contratto di somministrazione) di un rapporto contrattuale che la riguarda direttamente.
L'ammissibilità dell'intervento in giudizio dell' Controparte_3
(quale associazione nazionale esponenziale degli interessi collettivi della categoria delle
[...]
società di somministrazione con sede legale in Italia) è da confermarsi non solo secondo i criteri di legittimazione delle associazioni di categoria elaborati da giurisprudenza del tutto pacifica
(ex multis Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12
novembre 2019, n.12975) ma anche in ragione del fatto che l'odierno thema controversum ha ad oggetto questioni – con particolare riferimento alla compatibilità o meno con il diritto comunitario del cd. staff leasing – di indubbio interesse per l'intera categoria delle società
rappresentate.
Da ultimo, a conforto delle conclusioni cui si è pervenuti, si richiamano le condivisibili argomentazioni illustrate, per lo scrutinio delle medesime questioni di natura processuale, dal
Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 13.12.2024 nonché da con Controparte_8
propria sentenza non definitiva n. 434, pronunciata in data 29.6.2020.
Per tutti i motivi sin qui esposti devono ritenersi ammissibili tutti i dispiegati interventi in giudizio ex art. 105, co. 2, c.p.c. in quanto sorretti da apprezzabile interesse giuridico.
Spese di lite in sede di definizione della controversia nei suoi aspetti di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara ammissibili tutti gli interventi compiuti;
2) Fissa nuova udienza, per valutazione ammissibilità di tutte le istanze formulate dalle parti, per il giorno 11.6.2025, ore 9.30.
15 Udienza da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Si allega link di accesso alla stanza virtuale:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTM0ZThkY2EtYzNlOC00ODg0LTlkM2QtY2U0NjU2ZjU1OT
v2/0? C.F._2 Email_1
CodiceFiscale_3
[...]
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
16