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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Mario Cigna Presidente
Dott.ssa Viviana Mele Giudice est.
Dott.ssa Caterina Stasi Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455/2024 R.G. avente ad oggetto ricorso per interdizione e promossa
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivo Stefanizzi
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]) CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe A. Marasco
CON L'INTERVENTO DEL P.M. dott.ssa Maria Grazia Anastasia
1 All'udienza dell'11 giugno 2025 hanno precisato le conclusioni come da memorie ex art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
padre di (nato a [...] il [...]), ha chiesto Parte_1 CP_1
l'interdizione del figlio, perché quest'ultimo è da ritenersi incapace di provvedere ai propri interessi per le sue condizioni fisiche e mentali, come da documentazione medica depositata in atti.
Il ricorrente ha dedotto in particolare che il figlio ha avuto delle problematiche di salute a livello mentale dimostrando un deficit cognitivo grave, tanto che sin dal
22.04.1991 gli è stata riconosciuta l'indennità mensile di accompagnamento, in considerazione del notevole ritardo psico-intellettivo con turbe comportamentali in soggetto con cerebropatia neonatale.
Il ricorrente ha chiesto dunque che si dichiari l'interdizione del figlio, in ragione della necessità di garantirgli una tutela.
e rispettivamente nipote e fratello di Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti con propria comparsa, ritenendo che l'interdizione CP_1 costituisca una ingiusta limitazione della libertà del resistente, il quale è in grado di comprendere il valore del denaro e di compiere in autonomia diverse attività, tra le quali leggere e ballare.
nipote del resistente, si è costituita con autonoma comparsa, Controparte_4 spiegando difese sovrapponibili a quelle di e CP_2 Controparte_3
La causa è stata istruita con l'esame dell'interdicendo nonché con c.t.u. psichiatrica a firma del dr. . Persona_1
In data 12/12/2024 il PM designato, dott.ssa Maria Grazia Anastasia, ha espresso il proprio nulla-osta.
All'udienza del 15.04.2024 padre dell'interdicendo, è stato Parte_1 nominato tutore provvisorio di quest'ultimo.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., il fascicolo è stato rimesso al collegio per la decisione.
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Nel procedimento d'interdizione/inabilitazione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità
(vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla parzialmente o del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza ha chiarito che “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario
e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”
(Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020).
Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto – nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione – abbia compromesse le facoltà intellettive
(intelligenza e memoria) e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come un
3 presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Orbene, dall'esame dell'interdicendo è emerso in maniera inequivocabile il grave decadimento delle capacità intellettive e di quelle volitive, conseguenza delle patologie dalle quali il è affetto. Pt_1
Lo stesso ha saputo rispondere a domande molto semplici (il proprio nome e quello dei suoi genitori, l'età propria), ma non ha saputo rispondere a domande che riguardano la gestione del suo patrimonio.
Occorre evidenziare che l'interdicendo ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Compass per l'acquisto di un'autovettura, sebbene non risulti aver avuto mai necessità del mezzo. Il fratello che si è opposto alla misura CP_3 dell'interdizione, ha dichiarato – senza provarlo – di provvedere al pagamento delle rate, evidentemente legate a un mezzo di cui è lo stesso a disporre. CP_3
Sul punto, ha riferito: “io non sono mai andato presso la Banca CP_1
Compass con mio fratello e non so dire nulla in merito a qualche operazione;
non so dire se ho firmato un documento bancario;
no, no, no, non ho firmato nulla”.
La dichiarazione del resistente è rilevante, in quanto dimostra che lo stesso ha assunto un debito di oltre 28.000,00€ senza neppure essersi reso conto di aver sottoscritto il finanziamento.
Lo stesso interdicendo, sotto il profilo dell'autonomia nella gestione finanziaria, non ha saputo dire quanto costi un kg di pane o di pasta, non ha saputo riferire quanto percepisce di pensione.
I resistenti (tra cui il fratello che beneficia del finanziamento contratto CP_3 dall'interdicendo, e i figli di questi) hanno evidenziato che è in grado CP_1 di frequentare una scuola di ballo, elemento che dovrebbe dimostrarne l'autonomia.
Sul punto l'interdicendo ha dichiarato di frequentare la scuola di ballo e di recarsi dall'estetista per il taglio delle unghie.
La circostanza che sia in grado di svolgere attività motoria semplice CP_1
(ripetere, in un ballo di gruppo, i gesti compiuti da terzi) non implica tuttavia che lo stesso sia autonomo e in grado di comprendere il valore giuridico delle proprie azioni.
4 Il dr. , nominato quale c.t.u. nel corso del presente giudizio, ha Persona_1 concluso che “l'autonomia è talmente compromessa da necessitare dell'interdizione”
e ha evidenziato che il non riconosce il valore del denaro, non conosce le Pt_1 carte bancarie, non sa compiere operazioni matematiche di estrema semplicità (50-
30), non è orientato nello spazio.
Conclusivamente, l'esame della documentazione medica prodotta ha dimostrato che è affetto da insufficienza mentale grave da sofferenza neonatale, CP_1 con turbe del comportamento, come accertato dalla Commissione di Prima Istanza per l'accertamento dell'invalidità civile il 22.04.1991 e confermato dalla C.M.O. il
16.07.2008.
È stato provato in forma documentale che il 27.03.2019 il ha sottoscritto Pt_1 un finanziamento di € 28.738,36 presso Adriatica Motori s.p.a., con ciò contraendo un debito per l'acquisto di un mezzo utilizzato dal fratello (con il Controparte_3 quale l'interdicendo ha dichiarato, in sede di ascolto, di non avere un buon rapporto). L'interdicendo ha negato di aver sottoscritto il finanziamento, con ciò dimostrando di non essere in grado di gestire in autonomia il suo patrimonio e di comprendere il valore delle proprie azioni.
e i suoi figli hanno ritenuto che la sottoscrizione del Controparte_3 finanziamento non possa rilevare ai fini di causa, in quanto lo stesso è quasi giunto al termine (ultima rata prevista il 30.03.2026) e in quanto vrebbe versato CP_3 gli importi di ciascuna rata (pur non avendone offerto prova).
Al riguardo non può non evidenziarsi che proprio la conclusione di un finanziamento costituisce elemento di allarme che impone il ricorso alla misura più rigorosa dell'interdizione, in quanto quella dell'amministrazione di sostegno non consentirebbe adeguata tutela al ricorrente. Né si ravvisa alcuna ingiustificata lesione dell'autonomia del il quale – pur interdetto – potrà continuare a Pt_1 frequentare le lezioni di ballo e a farsi tagliare le unghie dall'estetista.
Nel caso di specie, come premesso, la compromissione dell'interdicendo attiene alla capacità di comprensione e di gestione dei propri interessi, con dimostrata incapacità del di tutelare se stesso. Pertanto, in ragione della particolare Pt_1 situazione patologica in cui versa l'interdicendo, meglio sopra descritta, deve ritenersi che la misura dell'amministrazione di sostegno non sia sufficiente ad assicurare allo stesso idonea protezione.
5 Alla luce di tali risultanze non può che essere dichiarata la incapacità di intendere e di volere di CP_1
La domanda, pertanto, va accolta.
Si conferma la nomina di quale tutore provvisorio di Parte_1 CP_1 solo costui, infatti, si occupa dell'interdicendo.
Non ricorrono i presupposti per la nomina di un protutore, come richiesto da e i suoi figli, i quali hanno domandato che proprio Controparte_3 CP_3 venga nominato protutore.
[...]
In primo luogo, deve rilevarsi che la richiesta è in contrasto con quella principale, di nomina di mero amministratore di sostegno: la gestione del non può Pt_1 infatti essere al tempo stesso semplice (tanto che basterebbe un a.d.s.) e complessa
(tanto da richiedere tutore e protutore), come contraddittoriamente indicato nelle comparse di costituzione.
In secondo luogo, in quanto il resistente è titolare solo di una pensione e non vi è pertanto la necessità di affiancare al padre (che, pur anziano, ha saputo finora coprire perfettamente i bisogni del figlio) un altro soggetto.
In terzo luogo, in quanto il resistente ha dichiarato di non avere buoni rapporti con il fratello e, ove mai si dovesse manifestare la necessità di affiancare al CP_3 padre un'ulteriore figura, la tutela dell'interdicendo si potrebbe avere solo mediante il ricorso a un terzo estraneo alla famiglia.
Attesa la natura del procedimento ed anche in considerazione del suo esito sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, decidendo nella causa sopra epigrafata:
- dichiara l'interdizione di (nato a [...] il [...] e residente in CP_1
Lecce, Via Quinto Mario Corrado n. 17;
- conferma la nomina di (nato a [...] il [...]) quale tutore Parte_1 provvisorio;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Ordina l'annotazione della presente sentenza a cura del Cancelliere nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello
6 Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio
Notarile e al Consiglio Notarile.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Lecce in data 16.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Mele Dott. Mario Cigna
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