Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2781 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PARESCHI VALENTINA
) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. CHIARABELLI LAURA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: 1) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a richiedere l'uno nei confronti dell'altro la corresponsione di un assegno divorzile. 2) La sig.ra CP_1 continuerà a dimorare e risiedere nell'abitazione familiare di
[...]
Ferrara, frazione San Bartolomeo In Bosco (FE), Via Sgarbata n. 282, divenuta di sua unica proprietà a seguito di trasferimento immobile avvenuto in sede di separazione personale dei coniugi, ove manterranno la residenza anche i figli e . I coniugi Per_1 Per_2 dichiarano che il mobilio rimasto nell'abitazione familiare è di proprietà della sig.ra e non sarà oggetto di suddivisione con CP_1 il marito. 3) I figli minori e saranno affidati in Per_1 Per_2 modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre che potrà assumere in autonomia le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione di vita quotidiana dei minori analogamente al padre quando i figli saranno con lui. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori pagina 1 di 5
in tal caso, durante il periodo natalizio, i figli trascorreranno una settimana con un genitore e una settimana con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa, mantenendo inalterato per i restanti giorni il calendario concordato. Durante il periodo estivo, ad anni alterni, i minori trascorreranno entrambe le giornate del 14 e 15 Agosto con l'uno o l'altro genitore. Ugualmente per quanto riguarda le giornate del 31 Ottobre e 1° Novembre i minori trascorreranno, ad anni alterni, entrambe le giornate con l'uno o l'altro genitore. Nell'arco dell'anno, comunque, i figli trascorreranno con ogni genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente tra le parti con anticipo di almeno un mese. I ricorrenti concordano infine che, nei giorni in cui i minori non frequentano la scuola, il genitore con cui hanno pernottato provvederà ad accompagnarli presso l'abitazione dell'altro entro le ore 10 del mattino. 4) I ricorrenti concordano che, nell'arco dell'anno, ognuno di loro potrà trascorrere due settimane anche non consecutive in autonomia, da stabilirsi concordemente con anticipo di almeno un mese. Durante tale periodo i minori rimarranno con l'altro genitore. 5) In ragione della parità di tempo trascorso da e con l'uno e con l'altro genitore, ciascuno di essi Per_1 Per_2 provvederà direttamente a soddisfare le esigenze dei figli quando si troveranno presso di sé. 6) Ciascun genitore provvederà a sostenere il
50% delle spese straordinarie relative ai figli. Per l'individuazione delle suddette spese si fa riferimento al seguente schema: • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante;
d) occhiali da vista e lenti a contatto, con relativa prescrizione dell'oculista. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
b)
pagina 2 di 5 cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno, durante l'anno scolastico e per le vacanze estive;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i coniugi;
e) spese per la patente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
c) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
d) baby sitter. Le spese straordinarie indicate dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute nonché al figlio per il quale sono state effettuate. In particolare, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio a cui si riferisce. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, ciascun genitore dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, messaggio WhatsApp, e-mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni (salvo i casi di effettiva urgenza in cui il riscontro dovrà avvenire entro la giornata). In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. 7) I genitori concordano di sostenere le spese straordinarie dei figli elencate al punto 6) utilizzando l'assegno unico universale erogato dall'INPS. A tal proposito, le parti danno atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, facendosi parte diligente ognuno dei genitori perché ciò possa avvenire presso gli enti preposti e continuerà ad essere accreditato sul conto corrente cointestato tra la sig.ra e il sig. presso Unicredit Banca S.p.a. CP_1 CP_2
Qualora le spese straordinarie del mese superino l'ammontare dell'assegno unico, i genitori divideranno l'eccedenza al 50%; in caso contrario, la somma rimanente, rimarrà depositata sul conto corrente pagina 3 di 5 per coprire le spese straordinarie dei mesi successivi. Qualora i ricorrenti non abbiano più diritto all'erogazione dell'assegno unico universale da parte dell'INPS o nel caso in cui lo stesso non venga più erogato per qualsiasi ragione, i genitori concordano che ciascuno provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli documentate e concordate secondo le modalità previste al precedente punto 6). In tale evenienza, il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. 8) I genitori concordano che, ai fini fiscali, i figli resteranno al 100% a carico della madre, facendosi parte diligente ognuno dei coniugi perché ciò possa avvenire presso gli enti preposti. 9) I ricorrenti, fatto salvo quanto sopra, danno atto che ogni altro rapporto economico esistente è già stato definito e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o azione. 10) I genitori quanto ai figli e si prestano reciproco assenso al Per_1 Per_2 rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto, precisando che l'eventuale residenza all'estero dovrà essere concordata tra i coniugi. 11) Le spese ed i diritti del presente procedimento saranno interamente compensati tra le parti, tanto che ognuna salderà direttamente i propri legali.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiede l'adozione dei migliori provvedimenti all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 20/12/2024 i coniugi esponevano che in data 25/6/2011 avevano contratto matrimonio concordatario in POGGIO RENATICO;
che dall'unione erano nati i figli e , minorenni;
che con sentenza Per_1 Per_2 del 29/2/2024 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso. L'udienza veniva svolta il giorno 11/2/2024 in forma figurata in considerazione della richiesta formulata dai coniugi e di quanto ribadito nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, idonee a tutelare gli interessi della prole (il cui pagina 4 di 5 ascolto non appare necessario in considerazione del contenuto dell'accordo)
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
POGGIO RENATICO in data 25/6/2011 da CP_1
e e trascritto al numero 11 parte
[...] Controparte_2
II serie A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di POGGIO RENATICO di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 11 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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