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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3636 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MASSA FRANCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza del 20/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 4 1. La domanda volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
2. L'assetto delineato nella sentenza parziale di separazione pronunciata nell'ambito del presente procedimento n. 361/2024, pubblicata il 12/02/2024, passata in giudicato, che si richiama, non è mutato e ne vanno pertanto integralmente confermate le statuizioni, come in dispositivo.
3. Viene quindi accolta la richiesta, da ultimo formulata dalla ricorrente all'udienza del 20/11/2024, di incassare nella sua interezza l'assegno unico per la prole erogato dall' , essendo la madre ad attendere in modo esclusivo a ogni esigenza della CP_2
prole.
4. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale della vicenda, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/09/2018 in
MAROCCO da (nata in [...] il [...]) con Parte_1
(nato in [...] il [...]), non trascritto in Italia;
Controparte_1
2. affida le figlie minori della coppia , nata il [...], e Per_1 Per_2
, nata il [...] in [...] esclusiva rafforzata alla madre, cui viene pertanto
[...]
pagina 2 di 4 attribuito il potere di assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per la prole relativamente a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
3. colloca le figlie minori della coppia assieme alla madre nella sua attuale abitazione di Spilamberto (MO), Piazza Caduti della Libertà n. 42;
4. regola le frequentazioni tra le figlie minori della coppia e il padre per il tramite del Servizio sociale, cui si potrà rivolgere in autonomia il convenuto, in giorni, orari e con modalità decise dall'Ente;
5. obbliga il padre a versare alla madre euro 600,00 mensili, con decorrenza dalla domanda (10.6.2023), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 4 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e quindi a incassare CP_2 integralmente l'assegno unico per la prole erogato dall'Ente;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al Servizio sociale (Spilamberto).
8. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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