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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CA
r.g. n. 4059/2022
Alla udienza tenuta il 09/05/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 4059/2022 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attore opponente compare l'Avv. BILLETTA DAVID;
per la convenuta opposta compare l'Avv. BINI LARA.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI CA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
- 1 - S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4059 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. DAVID BILLETTA
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. LARA BINI
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
➢ Parte Attrice opponente: “Piaccia all'Ill. mo Giudice del Tribunale di Lucca , ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: Per_
‒ accertato e dichiarato che con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca , il GM Dott. statuiva lo scioglimento della comunione;
la coobbligazione del mutuo prima casa stipulato da entrambi per il pagamento del prezzo;
il valore nominale del conguaglio
‒ accertato e dichiarato che il mutuo stipulato nell'anno 2014 per l'intero prezzo di acquisto ( pari al
100% ) veniva medio tempore pagato soltanto con risorse proprie del Parte_1
‒ accertato e dichiarato che a titolo di REGRESSO oggi il Sig. vanta un Parte_1 controcredito di euro 32500,0 come da piano di ammortamento medio tempore pagato
‒ accertato e dichiarato che anche ad oggi la parte opposta è debitrice della banca ( al 50%) del residuo piano di ammortamento
‒ accertato e dichiarato che con diverse procedure di accollo , il e il nuovo Accollante Parte_1 hanno manifestato la volontà di perfezionare un ACCOLLO LIBERATORIO in favore dell'accollato CP_1
‒ accertato e dichiarato che la procedura di accollo liberatorio è in corso di perfezionamento CP_2 per motivi non imputabili ai richiedenti ( stabilità di impiego pubblico del nuovo accollante
‒ accertato e dichiarato che la liberazione – estinzione della coobbligazione produceva l'estinzione del debito in favore dell'accollato per euro 62500,00 , come da piano di CP_1 ammortamento prodotto
‒ accertato e dichiarato quindi che la situazione sostanziale di credito della si è estinta in CP_1 ragione del credito del coobbligato per un importo tra l'altro superiore al conguaglio Parte_1 Per_ nominale statuito dal Giudice Dot.ssa
- 2 - ‒ Per quanto accertato e dichiarato , in accoglimento della proposta opposizione , dichiarare l'estinzione MEDIO TEMPORE per accollo liberatorio della situazione sostanziale sottostante l'ordinanza e quindi l'atto di precetto e quindi dichiarare che la Sig.ra non ha più CP_1 diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del e per l'effetto dichiarare il Parte_1 credito per differenza di parte opponente di euro 21,000,00 salvo altre voci di credito che verranno dedotte con apposito e separato giudizio
‒ In tutti i casi con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 .
‒ la difesa di parte opponente in ogni caso chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc , ovvero in caso di fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del termine per note conclusionali.
‒ Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in conformità di legge”.
➢ Parte Convenuta opposta: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, reiecta ogni istanza, domanda ed eccezione avversarie, in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate nell'interesse della parte opposta,
accertare la natura di donazione indiretta del trasferimento immobiliare relativo all'immobile CP_1 posto in Camaiore, Frazione Capezzano Pianore, Via del Caravello n. 10/12, a favore di quest'ultima, con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta da e la condanna di quest'ultimo al Parte_1 pagamento a favore della stessa opposta della somma di €. 70.000,00, quale valore nominale della quota di comproprietà, nonché dell'ulteriore importo di €. 43.200,00, a titolo di indennità di occupazione, per essere la stessa stata illecitamente privata dell'uso e quindi del godimento dell'immobile, e dell'ulteriore importo di €. 4.414,41, a titolo di imposte IMU e TASI relative all'immobile sito in Capezzano Pianore, Via Del Caravello n. 10 e 12, nel quale ella mai ha potuto risiedere, con riserva di loro quantificazione definitiva al momento dell'udienza di discussione orale. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse riconoscersi nella fattispecie di riferimento una semplice comunione ordinaria, Voglia il Tribunale Ill.mo adito, stante l'avvenuta quantificazione della quota di comproprietà al suo valore nominale, previa compensazione tra prezzo di acquisto della quota di comproprietà e valore della quota parte di mutuo in linea capitale, condannare a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'indennità di occupazione, quantificata in €. 43.200,00 o in altra somma che verrà ritenuta di
[...] ragione e di legge, oltre al rimborso delle imposte scontate dall'immobile, quale seconda casa, pari ad €. 4.414,41, con riserva di quantificazione fino al momento dell'udienza di discussione orale. Con ogni ulteriore conseguenza di ragione e di legge. Con vittoria di spese e compensi legali”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza di Pt_1 CP_1
per il pagamento della somma di euro 74.240,94, in forza del titolo esecutivo
[...]
- 3 - sostanziato dall'ordinanza del Tribunale di Lucca del 6.6.2022, n. cron. 260/2022, pronunciata nel procedimento sommario di cognizione iscritto al r.g. n. 5863/2016, all'esito del quale era stato pronunciato lo scioglimento della comunione tra
[...]
e sull'immobile sito in Camaiore, fraz. Capezzano Pianore, via Pt_1 CP_1
del Caravello 10-12, mediante assegnazione della quota dell'odierna opposta di ½ in favore dell'odierno opponente, con condanna di quest'ultimo al pagamento di un conguaglio pari ad euro 70.000,00. A sostegno dell'opposizione ha Parte_1
dedotto di aver sempre pagato integralmente le rate del mutuo contratto unitamente alla figlia nel 2014 per l'acquisto del fabbricato, in comunione pro indiviso CP_1
con pari quote per la metà ciascuno, vantando pertanto un controcredito di euro
28.500,00, pari al 50% delle rate sin lì onorate, oltre alla ulteriore somma di euro
62.500,00, pari alla metà dell'ammontare complessivo delle rate del mutuo a scadere, di pertinenza di che, sino all'ultima rata del piano di ammortamento, CP_1
l'odierno opponente avrebbe onorato integralmente, per un totale, eccepito in compensazione a titolo di regresso, pari ad euro 91.000,00, regresso che traeva fondamento anche dal futuro accollo liberatorio di di prossima Controparte_3
stipulazione. Ha quindi concluso, previo accertamento dei fatti di cui in premessa, per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di credito di cristallizzato nel CP_1
titolo e, per l'effetto, l'estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita CP_1
deducendo che dalla motivazione dell'ordinanza cron. n. 260/2022 era
[...]
agevolmente constatabile come nessun giudicato si fosse formato in ordine all'esistenza di negozi fiduciari, ovvero donazioni indirette tra le parti, avendo il giudicante espressamente dato atto in motivazione dell'abbandono delle correlative domande;
che dalle espresse ammissioni recate nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 5863/2016 ed introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione, erano desumibili indici inequivocabili dell'esistenza di una donazione indiretta in favore della figlia e di una confessione giudiziale in ordine ai fatti costitutivi della medesima, donazione indiretta sostanziata dall'intestazione di un immobile a soggetto
- 4 - diverso da quello che ne aveva integralmente pagato il prezzo;
che l'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione integrava quindi una surrettizia domanda di revocazione della donazione, possibile soltanto per sopravvenienza di figli o ingratitudine;
che vantava nei confronti del padre un credito a titolo CP_1
risarcitorio per l'indennità dovutale a causa dell'esclusiva occupazione dell'immobile, da parte del padre, a far tempo dal febbraio 2015, immobile all'interno del quale l'odierna opposta, a seguito di gravi episodi di maltrattamenti subiti ad opera di
[...]
, mai aveva potuto risiedere;
che a tale credito, quantificabile in euro 800,00 Pt_1
mensili dal febbraio 2015, si sommava l'ulteriore posta risarcitoria, per gli stessi fatti, per il rimborso di IMU e TARI cristallizzate in avvisi di accertamento, per euro
4.414,71; che l'odierno opponente non aveva in alcun modo dimostrato l'avvenuto accollo del mutuo, né il pagamento delle rate di mutuo, onde comprovare il controcredito eccepito in compensazione. Ha quindi concluso per sentir rigettare l'avversaria opposizione, con condanna dell'opposto al pagamento dell'importo di euro 43.200,00 a titolo di indennità di occupazione e dell'ulteriore importo di euro
4.414,41 a titolo di imposte IMU e TARI.
§1.2 – Assunti i testimoni richiesti dalle parti, precisate le conclusioni, all'udienza del 9 maggio 2025, svolta la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., veniva data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è infondata e deve essere respinta, al pari della domanda riconvenzionale dell'opposta.
§3. – In ordine all'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata in base al precetto notificato in forza dell'ordinanza del Tribunale di Lucca n. 260/2022, diritto di cui si assume l'inesistenza in forza di controcredito eccepito in compensazione, occorre anzitutto porre in rilievo che tale ordinanza, nella misura in cui ha condannato a pagare a un conguaglio in misura pari Parte_1 CP_1
ad euro 70.000,00, è incontestabilmente passata in giudicato.
§3.1 – L'oggetto del processo (e del giudicato) si individua per il tramite della cosa oggetto della domanda (petitum), dei fatti che costituiscono le ragioni della domanda
- 5 - (causa petendi) - sempre che si verta in ambito di diritti c.d. “eterodeterminati”, ove il fatto costitutivo vale a connotare ed individuare il diritto fatto valere, che può sussistere, tra le stesse parti, con lo stesso contenuto, più volte - e dei soggetti da e contro cui la domanda è proposta.
La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. sent. n. 24749/2014).
Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., tra molte,
Cass. sent. n. 14535/2012; n. 22520/2011; n. 8612/2006; n. 375/2000), mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi originari (ex multis, Cass. sent. n. 11360/2010; n.
6628/2006; n. 15178/2000).
§3.2 – Tali principi si coordinano, in materia di opposizioni esecutive avverso titoli giudiziali – opposizioni a precetto e all'esecuzione, a norma degli artt. 615, 1° e
2° comma, c.p.c. – con la regola cardine in base alla quale i motivi di opposizione al precetto intimato sulla scorta di un titolo giudiziale che incidono sulla sua formazione
– per essere deducibili nel giudizio di cognizione deputato alla formazione del titolo stesso – devono essere fatti valere esclusivamente tramite l'impugnazione del provvedimento che sostanzia il titolo medesimo (Cass. sent. n. 24752/2008; n.
22402/2008; n. 2472/1999), dovendosi escludere ogni possibilità di concorso tra opposizione all'esecuzione (o a precetto) e mezzi di impugnazione (Cass. sent. n.
12901/2002; n. 10650/1996), poiché il giudice dell'opposizione non può esercitare
- 6 - alcun controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo e l'opposizione non può proporre alcuna questione superata dall'esistenza del titolo stesso ed in contrasto con il suo contenuto, potendo il giudice dell'opposizione dunque conoscere solo di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
§3.3 – Ciò detto, l'opponente ha già dedotto nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato – e l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. ha già statuito sul punto, disattendendo la correlativa eccezione di compensazione – il controcredito per le rate di mutuo in tesi asseritamente pagate integralmente sino alla data della domanda, pari, al tempo, ad euro 24.750,00.
Tale questione, per essere già stata dedotta, è quindi preclusa per effetto del giudicato.
Invero, per quel che concerne il credito nascente dal diritto di regresso (art. 1299
c.c.) tra coobbligati in solido, per i pagamenti integralmente eseguiti da uno dei condebitori, successivi alla formazione del giudicato, o comunque non deducibili nel giudizio di cognizione all'interno del quale il titolo si è formato, dagli atti non consta alcuna prova dei pagamenti effettuati, né in base al piano di ammortamento, né per procurare il più volte richiamato accollo liberatorio di un terzo estraneo (
[...]
, che non risulta essersi mai perfezionato. Controparte_3
Né soccorrono l'opponente, al fine di colmare l'anzidetta lacuna probatoria, i documenti allegati, rispettivamente, alla comparsa conclusionale depositata il
29.10.2024 ed al preverbale depositato in data 8.5.2025, trattandosi di produzioni documentali in tutta evidenza inammissibili in quanto tardivamente avvenute oltre i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., vigente ratione temporis.
Dal momento che il pagamento effettivo è fatto costitutivo essenziale del diritto di regresso, l'eccezione di compensazione non può in ogni caso trovare accoglimento, il che determina di per sé il rigetto dell'opposizione, assorbendo la questione che coinvolge una pretesa donazione indiretta della quota dell'odierna opposta, assegnata, nel giudizio di scioglimento della comunione, in favore dell'odierno opponente.
- 7 - §4. – La domanda riconvenzionale dell'opposta – ammissibile in quanto volta a formare un autonomo titolo esecutivo in aggiunta, ovvero in sostituzione, nel caso di sua caducazione, a quello in base al quale è stata proposta o anche soltanto minacciata l'azione esecutiva (Cass. ord. n. 29636 del 2024; sent. n. 8399 del 2003) – come anticipato in esordio, è infondata.
Costituisce ius receptum, in tema di risarcimento del danno richiesto da uno dei comproprietari per il godimento esclusivo della cosa comune di cui altro comproprietario si sia avvantaggiato, il principio secondo cui l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non
è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. sent. n. 1738 del 2022; n. 2423 del 2015; n. 24647 del 2010).
Poiché dagli atti di causa non emerge alcuna richiesta, proveniente dalla comproprietaria opposta, per l'uso dell'immobile goduto in via esclusiva da
[...]
, questo deve ritenersi avvenuto per l'inerzia della comproprietaria, di tal che Pt_1
il godimento esclusivo dell'odierno opponente si è esplicato nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non costituendo dunque fatto illecito lesivo della sfera patrimoniale dell'opposta.
In conclusione, anche la domanda riconvenzionale è rigettata.
§5. – Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Rigetta la domanda riconvenzionale.
- 8 - - Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 9 maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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