Art. 15.
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sorra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta Cassa nazionale di previdenza.
Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sorra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta Cassa nazionale di previdenza.
Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.