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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 76 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. Ciuffetelli Amedeo e Ascenzo Parte_1
Lucantonio
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Camerini e Anna Controparte_1
Rossi,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario dell'Aquila n. 786 depositata il 18/12/2024 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 786 pubblicata il 18/12/2024 il Tribunale Ordinario dell'Aquila rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo con il quale Parte_1
le era stato intimato di pagare all'ing. la somma di € 264.000,00, oltre ad Controparte_1
interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 e spese della procedura, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore dall'ing. in esecuzione della “convenzione CP_1
di incarico professionale annuale” stipulata il giorno 11/1/2012; il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di indennizzo proposta dall'opponente per l'utilizzo da parte dell'ing. di suoi locali come ufficio e condannava l'opponente a rifondere all'opposto le spese CP_1
di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone la Parte_1
riforma.
3. Con decreto in data 7- 9/2/2025, emesso inaudita altera parte su istanza dell'appellante, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e veniva fissata l'udienza del 18/3/2025, da svolgersi secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., per la conferma, la modifica o la revoca del decreto.
4. Le parti depositavano memorie rinviando ai propri atti difensivi ed insistendo nelle proprie richieste.
5. Con istanza sottoscritta dal suo legale rappresentante, depositata il 22/3/2025,
l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e chiedeva che ne venisse dichiarata l'estinzione con compensazione delle spese di lite.
5.1. Depositava inoltre l'accettazione della rinuncia sottoscritta personalmente dalla controparte.
6. La rinuncia agli atti del giudizio comporta il venir meno del potere del giudice di pronunciare sulla controversia e determina, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., l'inefficacia degli atti del procedimento.
6.1. Con separata ordinanza è stato quindi revocato il decreto di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza inibitoria proposta dall'appellante.
7. Sulla base di quanto esposto va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, secondo la concorde richiesta delle parti.
8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24/03/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 76 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. Ciuffetelli Amedeo e Ascenzo Parte_1
Lucantonio
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Camerini e Anna Controparte_1
Rossi,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario dell'Aquila n. 786 depositata il 18/12/2024 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 786 pubblicata il 18/12/2024 il Tribunale Ordinario dell'Aquila rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo con il quale Parte_1
le era stato intimato di pagare all'ing. la somma di € 264.000,00, oltre ad Controparte_1
interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 e spese della procedura, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore dall'ing. in esecuzione della “convenzione CP_1
di incarico professionale annuale” stipulata il giorno 11/1/2012; il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di indennizzo proposta dall'opponente per l'utilizzo da parte dell'ing. di suoi locali come ufficio e condannava l'opponente a rifondere all'opposto le spese CP_1
di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone la Parte_1
riforma.
3. Con decreto in data 7- 9/2/2025, emesso inaudita altera parte su istanza dell'appellante, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e veniva fissata l'udienza del 18/3/2025, da svolgersi secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., per la conferma, la modifica o la revoca del decreto.
4. Le parti depositavano memorie rinviando ai propri atti difensivi ed insistendo nelle proprie richieste.
5. Con istanza sottoscritta dal suo legale rappresentante, depositata il 22/3/2025,
l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e chiedeva che ne venisse dichiarata l'estinzione con compensazione delle spese di lite.
5.1. Depositava inoltre l'accettazione della rinuncia sottoscritta personalmente dalla controparte.
6. La rinuncia agli atti del giudizio comporta il venir meno del potere del giudice di pronunciare sulla controversia e determina, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., l'inefficacia degli atti del procedimento.
6.1. Con separata ordinanza è stato quindi revocato il decreto di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza inibitoria proposta dall'appellante.
7. Sulla base di quanto esposto va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, secondo la concorde richiesta delle parti.
8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24/03/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi