Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 , le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110 , tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91 , e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo nonche' delle disposizioni settoriali vigenti;
b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorita' di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformita' dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonche' con la disciplina nazionale di attuazione;
c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 ;
d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalita' semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o piu' famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (UE) 2024/3110 nonche' per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti gia' esistenti di cui al medesimo allegato VII;
e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonche' quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110 , in conformita' ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , garantendo la specificita' di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , affinche' siano destinate alle attivita' finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
g) aggiornare, conformemente all' articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 , anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalita' di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;
h) nelle more della piena operativita' del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle piu' recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;
i) salvaguardare la possibilita' di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nelle materie non riservate alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella GUUE 18 dicembre 2024, serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 , recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017.
- Si riporta il testo dell' articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2025:
«Art. 24 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio , e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio ). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 ;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 ;
c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988 , attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , nonche' garantire la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;
e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 ;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorita' di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 15 del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 :
«Art. 3 (Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione). - 1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' altresi' composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti:
a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e per la partecipazione all'Organismo italiano di valutazione tecnica, ITAB, di cui all'articolo 7;
b) fino a un massimo di tre, per la valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui all'articolo 8;
c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 17.
3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, e' prevista, con funzione consultiva, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al Comitato possono essere altresi' invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all'articolo 7, degli Enti nazionali di normazione, dell'Organismo di accreditamento, delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati.
4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di funzionamento.
5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle attivita' delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformita' ed il controllo dell'attivita' di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato effettua, altresi', il monitoraggio dell'implementazione del presente decreto.
6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011.
7. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.».
«Art. 15 (Tariffe). - 1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attivita':
a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all'articolo 7, comma 1;
b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16;
c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni.».
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si vedano le nota all'articolo 8.
- Si riporta il testo 30 della citata legge 24 dicembre2012, n. 234 :
«Art. (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea). - 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 , le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110 , tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91 , e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo nonche' delle disposizioni settoriali vigenti;
b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorita' di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformita' dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonche' con la disciplina nazionale di attuazione;
c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 ;
d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalita' semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o piu' famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (UE) 2024/3110 nonche' per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti gia' esistenti di cui al medesimo allegato VII;
e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonche' quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110 , in conformita' ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , garantendo la specificita' di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , affinche' siano destinate alle attivita' finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
g) aggiornare, conformemente all' articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 , anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalita' di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;
h) nelle more della piena operativita' del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle piu' recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;
i) salvaguardare la possibilita' di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nelle materie non riservate alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella GUUE 18 dicembre 2024, serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 , recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017.
- Si riporta il testo dell' articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2025:
«Art. 24 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio , e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio ). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 ;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 ;
c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988 , attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , nonche' garantire la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;
e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 ;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorita' di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 15 del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 :
«Art. 3 (Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione). - 1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' altresi' composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti:
a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e per la partecipazione all'Organismo italiano di valutazione tecnica, ITAB, di cui all'articolo 7;
b) fino a un massimo di tre, per la valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui all'articolo 8;
c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 17.
3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, e' prevista, con funzione consultiva, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al Comitato possono essere altresi' invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all'articolo 7, degli Enti nazionali di normazione, dell'Organismo di accreditamento, delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati.
4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di funzionamento.
5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle attivita' delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformita' ed il controllo dell'attivita' di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato effettua, altresi', il monitoraggio dell'implementazione del presente decreto.
6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011.
7. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.».
«Art. 15 (Tariffe). - 1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attivita':
a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all'articolo 7, comma 1;
b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16;
c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni.».
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si vedano le nota all'articolo 8.
- Si riporta il testo 30 della citata legge 24 dicembre2012, n. 234 :
«Art. (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea). - 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».