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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PO RD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli OR , in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato letto l'art.127 ter cpc del la seguente SENTENZA nella causa n.° 5939 /2024 R. G. TRA
rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1
AMARONE ANTONELLO come da mandato in atti
OPPONENTE E
, in persona del legale rapp.te pt, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. tura dell' come da procura in atti CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso ordinanza ingiunzione irrogata dall' con la quale gli CP_1
è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate. In particolare contestava ordinanza ingiunzione numero OI-001855894 relativa all'atto di accertamento di cui al numero 2000.25/09/19.0399320 del 25.09.2019 in forza del quale CP_1
l – Sede di Caserta – sulla premessa che in data 25.09.2019 CP_1 era stato notificato all'odierno istante atto di accertamento di cui al numero 2000.25/09/19.0399320 relativo all'anno 2016 ed CP_1 inerente il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Il ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto atto di accertamento nel 2019 e chiedeva pertanto di dichiararne la
1 nullità, la prescrizione delle pretese, maturata in ogni caso anche a seguito delle presunte notifiche nonché l'inesistenza dei crediti. L si opponeva alla pretesa con varie argomentazioni. CP_1
Il gl verificato il rituale invio del decreto di trattazione scritta e delle relative note per la presente udienza decideva la causa.
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento . Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99 Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la
2 stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ) Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile” L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
3 Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
4 Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.
Per ciascuna cartella va quindi verificato il tipo di doglianza proposta e qualificata la natura dell'opposizione.
Nella specie, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 29/09/73 n. 602, applicabile alla notifica delle cartelle esattoriali in materia previdenziale per effetto del combinato disp. degli artt. 17 e 18 d.lgs. 26/02/99 n. 46, nonché dell'art. 60 d.p.r. 29/09/73 n. 600, richiamato dal citato art. 26, le notificazioni delle cartelle devono ritenersi perfezionate alle date indicate nella comparsa di risposta (2019). Non essendo stata proposta l'opposizione nel termine di quaranta giorni dalle date suindicate, va dichiarata la decadenza della parte.
Restano da esaminare le eccezioni relative a fatti estintivi successivi alla notifica della cartella esattoriale, come tali sottratti al regime della decadenza sopra richiamato. Questo giudice in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente evidenzia quanto segue anche alla luce della a sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.22553/16. Venendo al merito la prescrizione dei crediti deve ritenersi quinquennale e quindi i debiti, dalla notifica delle cartelle esattoriali (date incontestate), sono prescritti. L'inciso di cui a Cass. 17877/11 prova troppo posto (il termine avendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo è decennale) posto che ha
5 immediatamente ricordato che non vi era questione di prescrizione perché la prescrizione doveva essere eccepita avanti al giudice competente. Invero con la Sentenza Sez. 5, Sentenza n. 6617 del 23/03/2011 la Cassazione, in materia di prescrizione di credito cartolarizzato ha fatto specifico riferimento non al regime di prescrizione ordinario, ma a quello del credito originario (art 78 DPR 131/86 nel caso specifico). La Corte di cassazione nella sentenza n. 17877/11 ha richiamato i principi di cui a Cass 26161/06; nella stessa, con riferimento al regime prescrizionale, è affermato: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. 1 luglio 2005, n. 14080), con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre (Cass. 3 settembre 1993, n. 9295), ma non è applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (Cass. 24 febbraio 1977, n. 826), ne' con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615; 3 settembre 1993, n. 9295). Nel Caso che interessa appare evidente che la ratio indicata è in conferente, perché non si tratta di regime prescrizionale per pagamenti periodici infra annuali, ma di regime prescrizionale specifico (art 3 l. 335/95). La cartella esattoriale, lungi dall'essere un metodo amministrativo di incontestabilità del credito (effetto connesso solo all'accertamento giurisdizionale definitivo) atto a mutarne il regime prescrizionale (per ciò solo il giudicato ex art 2953 c.c.) è metodo di riscossione delle entrate caratterizzato da un regime di stabilità (incontestabilità della esecutività della cartella) finalizzato ad un interesse di finanza pubblica. Esso ha funzione e valore di procedura per la riscossione dei crediti espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione,
6 infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007 (in senso conforme Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009) in un caso in cui vi era addirittura l'esercizio di un potere amministrativo, mentre nel caso che interessa il potere attiene ad atti paritetici (crediti di diritto privato). Tanto premesso la eccezione di prescrizione deve essere rigetta Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27. Infine, è stata nuovamente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta, sicché l'eccezione è da respingere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso in opposizione
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidandole in complessivi CP_1 euro1.618,00 oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione.
Aversa 10/03/2025
Il Giudice Federica Acquaviva Coppola
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