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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 procura in atti, dall'avv. Romina Scarano e domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma via Oslavia n. 30 Appellanti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Frattini e domiciliata presso lo studio del difensore in Tivoli viale Mannelli n. 20 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 832/2021 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 26/10/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dipendente della inquadrata dal 2005 come Persona_1 Parte_3 coadiutore amministrativo livello B4 presso il Distretto di Valmontone Colleferro, premesso di essere stata assegnata con ordine di servizio del
1 24/10/2014 a gestire il CUP dell'indicato distretto, con conseguente svolgimento di mansioni non previste per il suo profilo oltre che vietate dalle indicazioni del medico competente, ha agito in giudizio contro l'Azienda datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro per i danni, biologico, morale, Parte_3 esistenziale, subiti dalla lavoratrice in conseguenza dei fatti narrati in premessa. Condannare il datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno biologico nella misura del 90% e morale al 50% per la somma di 1.032.560 euro come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre al danno esistenziale da valutarsi in via equitativa. In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro per i danni, biologico, morale, esistenziale, subiti dalla Parte_3 lavoratrice in conseguenza dei fatti narrati in premessa e, rilevata l'applicabilità dell'art. 13 DPR 38/2000, condanni il datore di lavoro al danno, sino alla franchigia del 5%, biologico, morale, esistenziale;
a tutto il danno differenziale dal 6%, morale ed esistenziale non coperto dall ed, altresì, condanni il datore di lavoro ad CP_2 integrare la differenza tra quanto eventualmente percepito dall'Istituto e quanto spetta per raggiungere il valore del danno civilistico. Dichiarare che la ricorrente ha espletato le mansioni superiori in premessa descritte di cui al profilo di cui al livello C del CCNL vigente, per le quali ha diritto alle differenze retributive di cui agli allegati conteggi che fanno parte integrante e sostanziale del presente ricorso per € 1.249,52 oltre al TFR per € 94.52 per un totale di € 1.344,05. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”.
1.1. Nelle more dello svolgimento del giudizio di primo grado, Persona_1 decedeva, ed in data 20/01/2020 si costituivano in giudizio gli eredi Pt_1
e “per far valere iure successionis i diritti della de cuius
[...] Parte_2 nei confronti della ”. Parte_3
1.2. Quindi, nella resistenza della , il Tribunale di Tivoli ha così Parte_3 statuito: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
compensa le spese id lite”.
1.3. Rigettata in via preliminare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo della lite, il primo giudice, premessa la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di dimostrare la derivazione eziologica della lesione del bene tutelato con la violazione ad opera del datore di lavoro “di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche in relazione al lavoro svolto”, ha ritenuto infondate le domande – di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. e di differenze retributive – alla stregua delle seguenti considerazioni: a) dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso come il CUP di Valmontone fosse stato ristrutturato prima dell'arrivo della ricorrente, nonché che tale ambiente non presentasse caratteri di nocività anzi fosse piuttosto confortevole e come la ricorrente non fosse operatrice di sportello neppure quando la andò in pensione a dicembre 2014; successivamente, a causa Per_2 del pensionamento della la ricorrente ha ricevuto un ordine di servizio Per_2 relativo alle mansioni da espletare che tenessero conto di quelle svolte dalla ad eccezione di quelle relative alla postazione CUP, trattandosi, in Per_2 particolare, delle mansioni di chiusura giornaliera di cassa, custodia del denaro, chiusura riepilogativa mensile e un'altra riepilogativa annuale;
b) dunque, pur
2 non avendo il ricorso chiarito quali fossero le specifiche mansioni antecedenti all'ottobre 2014, deve ritenersi che più che un mutamento di mansioni ci sia stata l'aggiunta di alcune di esse di carattere prettamente amministrativo;
la modifica delle mansioni del lavoratore rende necessaria la verifica dell'idoneità fisica del lavoratore a svolgere le nuove mansioni che gli sono state assegnate;
c) tuttavia, non sono emersi quei fattori di rischio che possano ritenersi causalmente collegati ad un peggioramento della condizione di salute della ricorrente, trattandosi del posto di lavoro ove la ricorrente stessa aveva chiesto di lavorare, di ambiente consono e spazioso e di assenza di attività propriamente di sportello: le mansioni affidate erano tutte di carattere amministrativo e non tali da determinare una esposizione a fattori di rischio/causativi di malattie respiratorie o infettive quali la bronchiolite con conseguente peggioramento della funzionalità renale già compromessa della ricorrente da anni precedenti al periodo in esame;
d) l'assegnazione delle nuove mansioni può rilevare ai fini del riconoscimento delle differenze retributive, tuttavia, comparate le declaratorie contrattuali del livello B e del livello C, l'istruttoria espletata non ha consentito di evidenziare tali caratteri nelle mansioni delle che appaiono riconducibili Per_1 al profilo di appartenenza mancando quei requisiti inerenti alla responsabilità e coordinamento nonché prova della complessità delle mansioni contabili mai emersa nel corso del giudizio. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello Parte_1
e lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'errata Parte_2 interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, nonché la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte del giudice di prime cure.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone Parte_3 il rigetto.
2.2. Espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, le parti appellanti lamentano, in primo luogo, una errata individuazione dei fatti oggetto di causa oltre ad una non corretta valutazione degli esiti delle prove testimoniali raccolte.
4.1. Si sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe valutato il comportamento del datore di lavoro unicamente con riguardo alle indicazioni del medico competente, senza considerare che, con il ricorso di primo grado, la ricorrente aveva allegato che le mansioni attribuitele erano state vietate sin dal 2006 dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze, in ciò consistendo il presupposto della responsabilità datoriale in ragione della violazione delle prescrizioni imposte a tutela della salute della lavoratrice;
inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'obbligo di verifica dell'idoneità fisica del lavoratore sussisterebbe solo in ipotesi di modifica delle precedenti mansioni, che secondo il giudice non sarebbero state specificate, poiché l'obbligo sussiste sotto il profilo della verifica della idoneità soprattutto, quando, oltre alle mansioni, si modifica anche l'ambiente lavorativo.
4.2. Le parti appellanti lamentano, in sostanza, che il primo giudice non abbia considerato l'adibizione della lavoratrice a mansioni che “richiedono il contatto
3 con il pubblico” e che abbia ritenuto le allegazioni del ricorso insufficienti con riguardo ai contenuti delle mansioni svolte.
4.3. Invero, il Tribunale ha affermato la sussistenza di un obbligo per il datore di lavoro di procedere a nuova verifica dell'idoneità fisica della lavoratrice unicamente in presenza di un mutamento delle mansioni alla stessa affidate, ma ha altresì ritenuto che, pur essendo stata assegnataria delle mansioni precedentemente assegnate alla collega in aggiunta alle proprie, la Per_2 lavoratrice non dovesse necessariamente essere sottoposta a nuova visita in quanto l'ambiente di lavoro non presentava aspetti di nocività, trattandosi anzi di ambiente consono e spazioso, in cui ella aveva chiesto di lavorare e soprattutto non aveva svolto “attività propriamente di sportello”.
4.4. Il giudice di prime cure, pertanto, ha effettivamente omesso di verificare il profilo della lamentata violazione delle prescrizioni di cui al verbale della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze del 2006 prodotto in atti, che in seguito all'accertamento dell'idoneità al servizio d'istituto, aveva espresso il seguente giudizio: “E' idonea in modo relativo, controindicate lo svolgimento di attività di sportello e comunque che richiedono il contatto col pubblico”, limitandosi ad affermare, sotto un profilo meramente fattuale, che non era stata adibita a mansioni comportanti attività di Persona_1 sportello.
4.5. Trattasi di aspetto, a giudizio della Corte, di decisiva rilevanza: accertare se le mansioni concretamente svolte dalla sig.ra abbiano comportato o meno Per_1 un contatto con il pubblico consentirebbe di verificare la eventuale sussistenza di una condotta datoriale violativa di una specifica prescrizione imposta a tutela della salute della lavoratrice, ferma restando la necessità di accertare successivamente la sussistenza di un rapporto causale tra tale condotta e l'evoluzione peggiorativa delle condizioni cliniche della lavoratrice.
4.6. Tale considerazione conduce ad esaminare le ulteriori censure poste dall'appello alla gravata sentenza con riguardo ai contenuti delle mansioni svolte dalla lavoratrice dal 2014 ed alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale, anche con riferimento alla domanda di differenze retributive per svolgimento di mansioni inquadrabili in una superiore declaratoria contrattuale.
5. Si afferma, in particolare, con il gravame che: i) l'istruttoria espletata, a completamento delle emergenze documentali e della mancata contestazione delle mansioni svolte da parte della resistente, ha confermato che: - la lavoratrice avesse assunto la responsabilità del CUP di Valmontone sostituendo la Per_2 con “nuove mansioni” con nomina come “agente contabile”, e che tali mansioni avessero un contenuto di totale autonomia per il sol fatto di maneggiare il danaro, di dover tenere la contabilità, di preparare i prospetti di liquidazione e di dover inviare il prospetto riepilogativo mensile direttamente alla U.O.C. contabilità, quindi senza alcun passaggio intermedio, assumendo la responsabilità finale di tutte le operazioni comprese quelle delle addette al CUP della ditta NTA;
- la lavoratrice avesse la responsabilità della custodia del denaro, in quanto agente contabile e avendo lei sola le chiavi nella cassaforte da cui prelevava il danaro già contabilizzato per inviarlo con un portavalori una volta alla settimana alla sede centrale dell'azienda; - la lavoratrice dovesse contare il denaro prima di sottoscrivere la relativa distinta e che l'operazione comportava di per sé un
4 rischio biologico;
ii) tutte queste attività sono state svolte dalla ricorrente dal 2014 al 2016 da sola senza nemmeno l'ausilio di un usciere, dall'apertura dell'ufficio alla sua chiusura, controllando gli operatori privati addetti al CUP e assumendosi la totale responsabilità delle operazioni contabili svolte che relazionava direttamente alla ragioneria dell'azienda; iii) ha errato il primo giudice nel ritenere che la lavoratrice non svolgesse attività di sportello del CUP, atteso che tutti i testimoni hanno precisato che la ricorrente svolgeva oltre alle attività amministrativo – contabili descritte, anche attività a contatto con il pubblico, dal quale era impossibile sottrarsi per la stessa struttura ed organizzazione dei locali aziendali, mentre dall'istruttoria è emerso che l'ambiente di lavoro corrispondeva a quello di cui ai rilievi fotografici prodotti e non contestati dalla resistente.
5.1. Invero, ritiene la Corte che, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado, sia emerso come, sicuramente dall'anno 2014 in poi, la sig.ra abbia svolto mansioni tali da comportare di fatto un Per_1 contatto con il pubblico.
5.2. Va premesso, per chiarezza di esposizione, che l'ordine di servizio datato 24/10/2014 ed emesso dal Direttore f.f. del Distretto di Colleferro della
[...]
espressamente prevedeva che, a seguito del pensionamento della sig.ra Pt_3
, avrebbe svolto, sia pure in via temporanea, Controparte_3 Persona_1 attività di back office consistenti in: “- tutte le operazioni contabili inerenti ile servizio CUP sino alla consegna al servizio di vigilanza del plico contenente gli incassi tickets;
- la compilazione dei prospetti di liquidazione e la consegna degli stessi all'Ufficio Contabilità del P.O. Colleferro Valmontone;
- l'invio mensile del prospetto riepilogativo degli incassi CUP alla U.O.C. Contabilità”. Part
5.3. La testimone , dipendente della appellata assegnata dal Testimone_1
2014 al 2016 al distretto di Colleferro come referente amministrativo dell'Ospedale ha riferito che: - assegnata al distretto di Colleferro, la sig.ra Per_1 dopo il pensionamento della sig.ra doveva provvedere agli incassi del Per_2
CUP, al conteggio, alla custodia in cassaforte fino alla consegna del plico alla vigilanza, mentre successivamente era stata nominata agente contabile e in quanto tale doveva comunicare l'incasso mensile alla ragioneria;
- la sig.ra Per_1 osservava gli stessi orari del CUP, ossia le mattine e due rientri;
- l'ufficio in precedenza era costituito da “una stanza un po' squallida con una vetrata”, poi
“venne fatto il nuovo cup con un bancone e le postazioni dietro, senza vetri”: c'era anche una stanza separata per l'attesa, “ma magari la gente entrava dentro prima del proprio numero ma non lo so dire”; - davanti alla postazione c'era un banco, all'altezza del viso, mentre la postazione del pc era un po' più bassa. Part
5.4. Il testimone , dipendente della appellata ed Testimone_2 appartenente al distretto di Colleferro, ha dichiarato che: - aveva visto lavorare Part la sig.ra a Valmontone presso il che fino al 2013 era “sostanzialmente Per_1 una scatola di alluminio non coperta in superficie, ricordo che dietro c'era una finestra e c'erano i vetri. Poi vennero fatti lavori di ristrutturazione ed è diventato molto accogliente, con numeratori elettronici, all'interno c'è anche una sala d'aspetto separata, da quel momento gli utenti entrano uno per uno quando si accende il numerino”; - all'incirca tre persone lavoravano al CUP sedute allo sportello;
- con la ristrutturazione non c'era più una barriera, cioè un vetro, tra lo
5 sportellista e il paziente del CUP perché il direttore generale aveva espresso questo desiderio di maggior accoglienza per gli utenti;
- aveva visto la Per_1 seduta, “c'era una postazione frontale e una laterale e poi dietro scrivanie su cui lavoravano altri operatori. Quella frontale e quella laterale erano a contatto con il pubblico”.
5.5. Già tali dichiarazioni appaiono sufficienti per affermare che, operando la sig.ra in un ambiente aperto, in cui non vi erano barriere di alcun tipo tra Per_1 le scrivanie degli operatori e le persone che accedevano al CUP - come attestato altresì dalle fotografie dei luoghi prodotte in atti - la stessa sicuramente svolgeva mansioni che comportavano un contatto con il pubblico, pur non essendo propriamente addetta ad attività di sportello: è innegabile, difatti, che la stanza in cui operava la lavoratrice fosse di non eccessive dimensioni e che, soprattutto, in essa fossero collocate scrivanie a distanza ravvicinata dai banconi a cui accedeva il pubblico, privi di qualsivoglia barriera.
5.6. La testimone , d'altro canto, ha precisato che: - prima del Tes_3 pensionamento, ella aveva lavorato al CUP di Valmontone, dove aveva la responsabilità del CUP, tenuta del denaro e custodia, ed era responsabile di cassa e operatrice di sportello;
- terminato il lavoro di operatrice di sportello, ella si dedicava alla parte amministrativa, ossia chiusura giornaliera di cassa, custodia del denaro, chiusura riepilogativa mensile e un'altra riepilogativa annuale;
- all'epoca la sig.ra pure addetta al CUP, non era operatrice di sportello per Per_1
i suoi problemi di salute;
- nel 2013 c'è stato lo spostamento nella nuova sede molto più accogliente, dotata di una sala d'aspetto, dove c'erano dei banconi e tre Part postazioni, le prime due erano addette alle prenotazioni mentre l'ultima del retro era quella della sig.ra che consegnava i referti di laboratorio analisi, Per_1 nel senso che gli utenti “seguendo l'ordine del numeretto, entravano e venivano verso la per il ritiro dei referti di laboratorio”; - al momento del Per_1 pensionamento, ella aveva ricevuto una lettera dalla propria responsabile che le chiedeva di “preparare la ricorrente che avrebbe dovuto sostituirmi per la parte amministrativa” e ciò in quanto “La ricorrente doveva quindi prendere il mio posto e le mie mansioni amministrative” e difatti “La ricorrente ha preso le mie mansioni, salvo quelle relative alla postazione cup”; - “Non avendo né il portiere né una guardia giurata il nostro compito era anche quello di aprire la postazione cup, anche la ricorrente aveva le chiavi oltre a me”.
5.7. Dunque, anche la teste oltre ad aver descritto le mansioni svolte dalla Per_2 sig.ra quale Responsabile del CUP, ha confermato che la stessa di fatto Per_1 operava a contatto con il pubblico, sia in quanto la scrivania cui era adibita, pur non essendo dotata di bancone, si trovata nella stessa stanza e a distanza ravvicinata con le parte, come dimostrano altresì le fotografie dei luoghi, sia in quanto il contatto con il pubblico era inevitabile, essendo ella adibita alla consegna dei referti del laboratorio analisi.
5.8. Confermano, infine, il contatto con il pubblico in epoca successiva al 2014 anche le dichiarazioni della testimone , infermiera dipendente Testimone_4 della ed addetta al presidio di Valmontone, la quale ha dichiarato Parte_3 che: - la sig.ra consegnava i referti degli esami ematici ed era dislocata Per_1 nell'ufficio CUP, costituito da una stanza grande con due o tre postazioni e lei era in una di queste;
- le postazioni prima non avevano barriere, a differenza di
6 adesso ma “non ricordo da quando”; - le persone che si recavano al presidio per fare le analisi potevano essere 35 persone circa, c'è una stanza di attesa e poi c'è la stanza del Cup dove si fa accettazione pagamenti e si va direttamente al centro prelievi;
- la stanza del CUP è abbastanza grande con due finestroni grandi e assolata e abbastanza arieggiata. 6. Dunque, essendo emerso lo svolgimento di mansioni a contatto con il pubblico, sia pur non propriamente di sportello, nel periodo successivo al 2014, la Corte ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, conferendo al dott. il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e la Persona_3 documentazione medica prodotta in atti, dica il CTU se lo svolgimento delle mansioni assegnate a con ordine di servizio del 24/10/2014 e Persona_1 fino al successivo trasferimento presso l'Ufficio Formazione, mansioni svolte con le modalità riferite dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado, abbia determinato con efficacia causale un aggravamento o comunque una evoluzione peggiorativa della condizione patologia già preesistente;
in caso di esito positivo, quantifichi il grado complessivo di diminuzione della integrità psico-fisica e la percentuale di aggravamento riferibile alla vicenda lavorativa, utilizzando a tal fine sia i criteri di quantificazione del danno da responsabilità civile, sia quelli desumibili dalle tabelle utilizzate per la determinazione dell'indennizzo e/o della rendita ”. CP_2 Part
6.1. D'altro canto, la convenuta, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha mai negato lo svolgimento da parte della sig.ra di mansioni che Per_1 comportavano un contatto con il pubblico. L' difatti, si è limitata a CP_1 contestare lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto alle seguenti: “ritirava e verificava la ricevuta della richiesta di prestazione sanitaria consegnata dal paziente o dal suo delegato, ricercava il referto e, trovatolo, lo consegnava;
per lo svolgimento delle attività di ufficio la ricorrente utilizzava apparecchiature informatiche con videoterminali per un massimo di 15/20 minuti ogni giorno di presenza in servizio, infatti, era solita avvalersi dei riepiloghi cartacei degli incassi stampati da dipendenti NTA”, quindi confermando il contatto con il pubblico, implicito nell'attività di consegna dei referti direttamente nella mani del paziente, e negando qualsiasi ulteriore mansione, ivi comprese quelle derivanti dall'ordine di servizio dell'ottobre 2014, il che, come si è detto, è stato smentito dall'istruttoria svolta. Tuttavia, l'Azienda ha precisato che “Nel periodo di lavoro dedotto dalla ricorrente (dal 24/10/2014 al 28/1/2016) l'ambiente lavorativo presentava una volumetria complessiva adeguata in rapporto al numero di lavoratori presenti e ai flussi giornalieri di utenza nonché la presenza di finestre che consentivano e consentono adeguati ricambi d'aria, l'utenza aspettava il proprio turno in un'altra ampia stanza distinta e separata da quella ove la ricorrente lavorava”, il che peraltro non contraddice il contatto con il pubblico una volta che gli utenti accedevano nella stanza ove la sig.ra operava e Per_1 consegnava direttamente all'utenza medesima i referti delle analisi.
6.2. A ciò si aggiunga che l'originaria ricorrente, pur non avendo prodotto nel giudizio di primo grado la relazione di c.t.p., aveva allegato e dedotto in ricorso che “alla sig.ra impiegata presso la , a motivo delle mansioni Per_1 Parte_3 svolte presso la suddetta azienda sanitaria, in situazioni critiche non idonee per il proprio stato di salute psicofisica, sia derivato un aggravarsi delle patologie delle
7 quali era affetta, determinando un danno biologico nella misura del 90% del totale” Part e che la omettendo di seguire le indicazioni della Commissione, aveva violato l'art. 2087 c.c. perché aveva determinato “un aggravamento del tasso di rischio collegato alla natura dell'attività che il lavoratore doveva svolgere. Evitarlo sarebbe stato possibile se solo si fosse attenuto alle prescrizioni in tema di prevenzione invece di adibirla ad attività e in ambiente non compatibili al proprio stato di salute”.
6.3. Il nominato c.t.u., svolto l'incarico, ha relazionato alla Corte quanto segue: i) gli aspetti rilevanti da considerare riguardano i pareri della commissione medica di verifica, sia riguardo alle possibilità nello svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro che alle prescrizioni dell'ambito di un'idoneità parziale, le visite del medico competente interno all'azienda ed il quadro poli patologico ed anche Psico emozionale della sig.ra ii) per quanto attiene il primo profilo, appare Per_1 evidente come da un provvedimento di temporanea inidoneità nel 2016 si sia passati ad un'idoneità alla mansione amministrativa con esclusione del lavoro ai VDT, contatto con il pubblico ed attività di sportello nel 2017: quindi, dal 2016 al 2017 vi è stato, ancorché modesto, un miglioramento del quadro clinico;
vero è Part che con provvedimento del 2006 il Mef comunicava all il disposto della CMV con controindicazione alle attività di sportello e con il pubblico, e tale provvedimento, mai direttamente annullato, è stato de facto superato dai provvedimenti della medesima CMV del 2016/2017; iii) quanto al secondo profilo, il medico competente ha “esonerato” dall'uso dei video terminali la sig.ra la mansione a cui era preposta comunque poteva implicare l'uso dei Per_1 medesimi ma di certo al massimo tale uso poteva essere pregiudizievole per l'apparato visivo e non per il complesso quadro clinico-psico fisico;
iv) da ultimo, non va sottovalutato l'aspetto psicologico dell'integrazione lavorativa in un quadro polipatologico estremamente importante e variegato: il supporto psichico in tali situazioni è importante e necessario, mentre l'esclusione dalle attività lavorative, seppur semplici, amministrative, interrotte da periodi di malattia, costituisce movente situazionale anche al fine terapeutico;
v) se consideriamo la gravissima nefropatia trattata con trapianto renale a soli 40 aa., il successivo quadro di IR e dialisi, già abbiamo presente una asset clinico prognostico altamente invalidante ed infausto;
inoltre, dal 2015 si evidenziano ricoveri per bronchiolite, patologia cronica e non infettiva, ed anche nelle cartelle di ricovero non sono evidenziati germi patogeni a trasmissione orale;
vi) considerato quanto prescritto nell'ordine di servizio del 24 ottobre 2014 e quanto riportato in documentazione sanitaria, il quadro polipatologico, gravissimo, costituito da epatopatia policistica, rene policistico trapiantato e sotto costante trattamento immunoterapico per “ rigetto” del medesimo, IRC con dialisi, ipertensione e bronchiolite, non ha di certo subito un peggioramento determinante sulle condizioni psico fisiche nel lasso di tempo indicato: le prescrizioni adottate dal medico competente e le indicazioni contenute nell'ordine di servizio risultano consone con quanto preposto dalla CMV e non vi è evidenza di nuove patologie con eventuale concorrenza sullo stato della sig.ra né di peggioramento dello stato correlato ad intervenute morbosità Per_1 correlabili all'attività lavorativa svolta;
vii) in conclusione, non vi è stato un peggioramento dello stato psico fisico della sig.ra causalmente o Per_1
8 concausalmente correlabile all'ordine di servizio prot. 5108 e successivo 5109 del 24/10/2014. 6.4. Trattasi di conclusioni condivise dal Collegio in quanto basate sull'esame degli atti di causa, come chiesto nel quesito, congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici.
6.5. Il c.t.u., inoltre, ha puntualmente confutato le osservazioni critiche mosse da parte appellante precisando che: - l'esame dell'istruttoria non è stato omesso, piuttosto non è stata individuata una correlazione tra quanto asserito dall'avvocato di parte attorea ed il supposto peggioramento clinico correlato all'attività lavorativa rispetto alle condizioni di salute della sig.ra - le Per_1 bronchioliti sono delle malattie infiammatorie dei bronchioli, e da un punto di vista istologico si distinguono le bronchioliti cellulari e le bronchioliti ostruttive, in particolare la bronchiolite restrittiva: la bronchiolite trova una trasmissione per via aerea e non orale in caso di infezione batterica o virale;
- la sig.ra Per_1 era affetta da bronchiolite ostruttiva e, come documentato nei ricoveri del 27/11/2015, 27/11/2015 e 11/01/2016, non vi è nota di infezione delle vie aeree né di situazioni cliniche presupponenti l'esposizione a noxe patogene infettive;
durante la degenza sono state indagate le possibili cause di dispnea, sia polmonari che cardiache (eseguiti anche scintigrafia polmonare ed ECG da sforzo), senza evidenza di patologia specifica;
la TAC torace ha confermato il quadro noto di bronchiolite ostruttiva con micronoduli polmonari ha evidenziato quadro compatibile con bronchiolite ostruttiva;
- l'assenza di un quadro infettivo e la diagnosi correlata ad un quadro cronico, verosimilmente concausato anche dai trattamenti immuno chemio terapici ripetuti nel tempo, è dirimente nell'esclusione di una causa o concausa determinante il supposto peggioramento correlabile all'esposizione a noxa infettiva ed al pubblico in genere come dedotto da parte attorea;
- per quanto attiene la perdita del rene trapiantato, va sottolineato come è palese che la sig.ra era affetta da reazione Per_1 immunomediata cronica nei confronti del rene trapiantato, così come ben evidente dagli atti ed in particolare dal ricovero a Pisa “ … insufficienza renale cronica di III grado da rigetto renale cronico (transplant glomerulopathy) …”, già certificata nel ricovero del gennaio 2016, e dall'assunzione di Ciclosporina presente nella cartella del ricovero del maggio 2015, e che stante la diagnosi di transplant glomerulopathy sono certamente scevre di ogni connessione con il lavoro svolto a seguito dell'ordine di servizio del 24/10/2014.
6.6. Dunque, avendo il c.t.u. escluso un rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra a seguito dell'ordine di servizio del 24/10/2014 ed una Per_1 evoluzione peggiorativa del quadro clinico già preesistente, la statuizione del giudice di prime cure di rigetto della domanda proposta ex art. 2087 c.c. va confermata, con conseguente infondatezza dell'appello in parte qua.
7. Diversamente, ritiene la Corte che siano fondati i rilievi mossi dal gravame alla statuizione di rigetto della domanda di differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
7.1. Sostengono, in particolare, le parti appellanti che: i) ha errato il primo giudice nell'affermare che l'istruttoria espletata non avrebbe consentito di evidenziare i caratteri propri di cui al livello C nelle mansioni svolte dalla sig.ra in Per_1 quanto riconducibili al profilo di appartenenza in mancanza dei requisiti di
9 responsabilità e coordinamento delle mansioni contabili;
ii) difatti, la lavoratrice Part aveva assunto la responsabilità del di Valmontone con “nuove mansioni” e con nomina come “agente contabile”: tali mansioni avevano un contenuto di totale autonomia per il sol fatto di maneggiare il danaro, di dover tenere la contabilità, di preparare i prospetti di liquidazione e di dover inviare il prospetto riepilogativo mensile direttamente alla U.O.C. contabilità, quindi senza alcun passaggio intermedio, ed assumendo la responsabilità finale di tutte le operazioni comprese quelle delle addette al CUP della ditta NTA;
iii) la lavoratrice aveva la responsabilità della custodia del denaro, sia in quanto agente contabile, sia in quanto possedeva lei sola le chiavi nella cassaforte da cui prelevava il danaro già contabilizzato per inviarlo con un portavalori una volta alla settimana alla sede centrale dell'azienda; iv) tali attività sono state svolte dal 2014 al 2016 autonomamente e senza nemmeno l'ausilio di un usciere, dall'apertura dell'ufficio alla sua chiusura, controllando gli operatori privati addetti al CUP e assumendosi la totale responsabilità delle operazioni contabili svolte, relazionate direttamente alla ragioneria dell'azienda.
7.2. Con riferimento specifico alle mansioni svolte in qualità di responsabile del CUP di Valmontone come da ordine di servizio del 24/10/2014 (“tutte le operazioni contabili inerenti il servizio CUP, sino alla consegna al servizio di vigilanza del plico contenente gli incassi dei tickets, nella compilazione dei prospetti di liquidazione e la consegna degli stessi all'Ufficio contabilità del P.O. Colleferro Valmontone, nell'invio mensile del prospetto riepilogativo degli incassi CUP alla UOC Contabilità”), con l'originario ricorso la parte aveva dedotto che: i) L' in realtà aveva affidato alla ricorrente tutta la gestione del CUP del CP_1
Distretto di Valmontone con l'ausilio di sole due impiegate della ditta privata NTA addette alle casse per il pagamento dei tickets;
ii) la gestione del CUP aveva comportato lo svolgimento delle seguenti mansioni di back e front office: ingresso in ufficio alle 7.30 per preparare le attività preliminari all'accoglimento del pubblico come predisposizione della modulistica, verifica delle stampanti ed altre forniture, direttive al personale della ditta privata NTA, ecc.; dalla 8.00 alle 10.00 accoglienza di circa 60 pazienti al giorno che effettuavano le analisi cliniche;
dalle 10.00 alle 12.00 iniziava la gestione delle pratiche relative alle prenotazioni, esenzioni tickets, ritiro referti, quindi dalle 12.00 alle 14.53 iniziava le operazioni di chiusura della giornata con il conteggio dei soldi incassati a titolo di tickets dalle operatrici della NTA;
iii) il venerdì effettuava il conteggio delle somme incassate dall'azienda durante tutta la settimana e che venivano poi consegnate al portavalori per il trasferimento delle stesse nella sede dell'azienda a Tivoli.
7.3. La declaratoria contrattuale della categoria B - cui apparteneva la sig.ra
- comprende “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono Per_1 conoscenze teoriche di base relative alo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, mentre il profilo di coadiutore amministrativo è proprio di chi “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni
10 semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
7.3.1. Appartengono, invece, alla categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti …” mentre l'assistente amministrativo è chi
“Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
7.4. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda avente ad oggetto le differenze retributive per mansioni superiori in quanto difetterebbe la prova dei requisiti inerenti alla responsabilità e coordinamento nonché la prova della complessità delle mansioni contabili, mai emersa nel corso del giudizio.
7.5. Tali conclusioni, tuttavia, non sono condivisibili, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
7.6. Difatti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati in giudizio è emerso Part chiaramente come la sig.ra fosse l'unica dipendente della addetta al Per_1
CUP di Valmontone e, soprattutto, fosse responsabile unica della cassa oltre che agente contabile, come nominata dall'Amministrazione: ella, in altri termini, governava autonomamente e senza alcun ausilio tutta la contabilità del CUP, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità, il che consente di ritenere svolte in concreto le mansioni di assistente amministrativo come da declaratoria sopra riportata.
7.6.1. Come già accennato, le testimoni e hanno riferito che la Tes_1 Per_2 sig.ra svolgeva, in totale autonomia, tutte le mansioni relative alla cassa, Per_1 provvedendo “agli incassi del cup, al conteggio, alla custodia in cassaforte fino alla consegna del plico alla vigilanza” (testimone : a seguito del Tes_1 pensionamento della collega la sig.ra fu assegnataria di tutte le Per_2 Per_1 pensioni amministrative svolte dalla medesima, ossia tutte le mansioni Per_2 che appartenevano a quest'ultima fatta eccezione per quella relative alla postazione CUP, con la conseguenza che aveva la “responsabilità del cup, tenuta del denaro e custodia, responsabile di cassa” (testimonianza . A ciò si Per_2 Part aggiunga che, oltre ad avere altresì il compito di aprire la postazione della quale deteneva le chiavi, la sig.ra era stata pacificamente nominata agente Per_1 contabile, e, quindi, si rapportava direttamente con l'ufficio ragioneria a cui aveva Part il compito di comunicare l'incasso mensile del 7.7. Trattasi, all'evidenza, di mansioni che richiedono un profilo di competenze superiore rispetto al mero possesso di “conoscenze teoriche di base relative alo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali” e che, diversamente, concretizzano “mansioni amministrativo-contabili complesse” svolte con
“autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di
11 intervento operativo proprio del profilo” e comportanti altresì “coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati Part conseguiti”, atteso che la sig.ra in quanto responsabile del Per_1 organizzava e coordinava anche il lavoro degli operatori - almeno altri due considerato che i testimoni hanno riferito di tre operatori addetti al CUP (cfr. testimonianze e . Per_2 Tes_2
7.8. Posto, dunque, che ha svolto, nel periodo ottobre Persona_1
2014/gennaio 2016 mansioni riconducibili alla categoria C del CCNL applicato, in parziale accoglimento dell'appello va accolta la domanda di condanna della al pagamento delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice Parte_3
a tale titolo, quantificate con i conteggi allegati al ricorso, rimasti esenti da qualsivoglia contestazione.
7.9. Conseguentemente, la va condannata al pagamento in favore di Parte_3
e , quali eredi di , della Parte_1 Parte_2 Persona_1 somma di € 1.249,52 a titolo di differenze retributive per il periodo 2014/2016 e della somma di € 94,52 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 8. L'esito complessivo della lite e la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per le medesime ragioni le spese della c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio vanno poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna la al pagamento in favore Parte_3 di e , quali eredi di , della Parte_1 Parte_2 Persona_1 somma di € 1.249,52 a titolo di differenze retributive per il periodo 2014/2016 e della somma di € 94,52 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. del grado di appello.
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 procura in atti, dall'avv. Romina Scarano e domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma via Oslavia n. 30 Appellanti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Frattini e domiciliata presso lo studio del difensore in Tivoli viale Mannelli n. 20 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 832/2021 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 26/10/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dipendente della inquadrata dal 2005 come Persona_1 Parte_3 coadiutore amministrativo livello B4 presso il Distretto di Valmontone Colleferro, premesso di essere stata assegnata con ordine di servizio del
1 24/10/2014 a gestire il CUP dell'indicato distretto, con conseguente svolgimento di mansioni non previste per il suo profilo oltre che vietate dalle indicazioni del medico competente, ha agito in giudizio contro l'Azienda datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro per i danni, biologico, morale, Parte_3 esistenziale, subiti dalla lavoratrice in conseguenza dei fatti narrati in premessa. Condannare il datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno biologico nella misura del 90% e morale al 50% per la somma di 1.032.560 euro come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre al danno esistenziale da valutarsi in via equitativa. In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro per i danni, biologico, morale, esistenziale, subiti dalla Parte_3 lavoratrice in conseguenza dei fatti narrati in premessa e, rilevata l'applicabilità dell'art. 13 DPR 38/2000, condanni il datore di lavoro al danno, sino alla franchigia del 5%, biologico, morale, esistenziale;
a tutto il danno differenziale dal 6%, morale ed esistenziale non coperto dall ed, altresì, condanni il datore di lavoro ad CP_2 integrare la differenza tra quanto eventualmente percepito dall'Istituto e quanto spetta per raggiungere il valore del danno civilistico. Dichiarare che la ricorrente ha espletato le mansioni superiori in premessa descritte di cui al profilo di cui al livello C del CCNL vigente, per le quali ha diritto alle differenze retributive di cui agli allegati conteggi che fanno parte integrante e sostanziale del presente ricorso per € 1.249,52 oltre al TFR per € 94.52 per un totale di € 1.344,05. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”.
1.1. Nelle more dello svolgimento del giudizio di primo grado, Persona_1 decedeva, ed in data 20/01/2020 si costituivano in giudizio gli eredi Pt_1
e “per far valere iure successionis i diritti della de cuius
[...] Parte_2 nei confronti della ”. Parte_3
1.2. Quindi, nella resistenza della , il Tribunale di Tivoli ha così Parte_3 statuito: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
compensa le spese id lite”.
1.3. Rigettata in via preliminare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo della lite, il primo giudice, premessa la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di dimostrare la derivazione eziologica della lesione del bene tutelato con la violazione ad opera del datore di lavoro “di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche in relazione al lavoro svolto”, ha ritenuto infondate le domande – di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. e di differenze retributive – alla stregua delle seguenti considerazioni: a) dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso come il CUP di Valmontone fosse stato ristrutturato prima dell'arrivo della ricorrente, nonché che tale ambiente non presentasse caratteri di nocività anzi fosse piuttosto confortevole e come la ricorrente non fosse operatrice di sportello neppure quando la andò in pensione a dicembre 2014; successivamente, a causa Per_2 del pensionamento della la ricorrente ha ricevuto un ordine di servizio Per_2 relativo alle mansioni da espletare che tenessero conto di quelle svolte dalla ad eccezione di quelle relative alla postazione CUP, trattandosi, in Per_2 particolare, delle mansioni di chiusura giornaliera di cassa, custodia del denaro, chiusura riepilogativa mensile e un'altra riepilogativa annuale;
b) dunque, pur
2 non avendo il ricorso chiarito quali fossero le specifiche mansioni antecedenti all'ottobre 2014, deve ritenersi che più che un mutamento di mansioni ci sia stata l'aggiunta di alcune di esse di carattere prettamente amministrativo;
la modifica delle mansioni del lavoratore rende necessaria la verifica dell'idoneità fisica del lavoratore a svolgere le nuove mansioni che gli sono state assegnate;
c) tuttavia, non sono emersi quei fattori di rischio che possano ritenersi causalmente collegati ad un peggioramento della condizione di salute della ricorrente, trattandosi del posto di lavoro ove la ricorrente stessa aveva chiesto di lavorare, di ambiente consono e spazioso e di assenza di attività propriamente di sportello: le mansioni affidate erano tutte di carattere amministrativo e non tali da determinare una esposizione a fattori di rischio/causativi di malattie respiratorie o infettive quali la bronchiolite con conseguente peggioramento della funzionalità renale già compromessa della ricorrente da anni precedenti al periodo in esame;
d) l'assegnazione delle nuove mansioni può rilevare ai fini del riconoscimento delle differenze retributive, tuttavia, comparate le declaratorie contrattuali del livello B e del livello C, l'istruttoria espletata non ha consentito di evidenziare tali caratteri nelle mansioni delle che appaiono riconducibili Per_1 al profilo di appartenenza mancando quei requisiti inerenti alla responsabilità e coordinamento nonché prova della complessità delle mansioni contabili mai emersa nel corso del giudizio. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello Parte_1
e lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'errata Parte_2 interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, nonché la violazione dell'art. 2087 c.c. da parte del giudice di prime cure.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone Parte_3 il rigetto.
2.2. Espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, le parti appellanti lamentano, in primo luogo, una errata individuazione dei fatti oggetto di causa oltre ad una non corretta valutazione degli esiti delle prove testimoniali raccolte.
4.1. Si sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe valutato il comportamento del datore di lavoro unicamente con riguardo alle indicazioni del medico competente, senza considerare che, con il ricorso di primo grado, la ricorrente aveva allegato che le mansioni attribuitele erano state vietate sin dal 2006 dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze, in ciò consistendo il presupposto della responsabilità datoriale in ragione della violazione delle prescrizioni imposte a tutela della salute della lavoratrice;
inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'obbligo di verifica dell'idoneità fisica del lavoratore sussisterebbe solo in ipotesi di modifica delle precedenti mansioni, che secondo il giudice non sarebbero state specificate, poiché l'obbligo sussiste sotto il profilo della verifica della idoneità soprattutto, quando, oltre alle mansioni, si modifica anche l'ambiente lavorativo.
4.2. Le parti appellanti lamentano, in sostanza, che il primo giudice non abbia considerato l'adibizione della lavoratrice a mansioni che “richiedono il contatto
3 con il pubblico” e che abbia ritenuto le allegazioni del ricorso insufficienti con riguardo ai contenuti delle mansioni svolte.
4.3. Invero, il Tribunale ha affermato la sussistenza di un obbligo per il datore di lavoro di procedere a nuova verifica dell'idoneità fisica della lavoratrice unicamente in presenza di un mutamento delle mansioni alla stessa affidate, ma ha altresì ritenuto che, pur essendo stata assegnataria delle mansioni precedentemente assegnate alla collega in aggiunta alle proprie, la Per_2 lavoratrice non dovesse necessariamente essere sottoposta a nuova visita in quanto l'ambiente di lavoro non presentava aspetti di nocività, trattandosi anzi di ambiente consono e spazioso, in cui ella aveva chiesto di lavorare e soprattutto non aveva svolto “attività propriamente di sportello”.
4.4. Il giudice di prime cure, pertanto, ha effettivamente omesso di verificare il profilo della lamentata violazione delle prescrizioni di cui al verbale della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze del 2006 prodotto in atti, che in seguito all'accertamento dell'idoneità al servizio d'istituto, aveva espresso il seguente giudizio: “E' idonea in modo relativo, controindicate lo svolgimento di attività di sportello e comunque che richiedono il contatto col pubblico”, limitandosi ad affermare, sotto un profilo meramente fattuale, che non era stata adibita a mansioni comportanti attività di Persona_1 sportello.
4.5. Trattasi di aspetto, a giudizio della Corte, di decisiva rilevanza: accertare se le mansioni concretamente svolte dalla sig.ra abbiano comportato o meno Per_1 un contatto con il pubblico consentirebbe di verificare la eventuale sussistenza di una condotta datoriale violativa di una specifica prescrizione imposta a tutela della salute della lavoratrice, ferma restando la necessità di accertare successivamente la sussistenza di un rapporto causale tra tale condotta e l'evoluzione peggiorativa delle condizioni cliniche della lavoratrice.
4.6. Tale considerazione conduce ad esaminare le ulteriori censure poste dall'appello alla gravata sentenza con riguardo ai contenuti delle mansioni svolte dalla lavoratrice dal 2014 ed alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale, anche con riferimento alla domanda di differenze retributive per svolgimento di mansioni inquadrabili in una superiore declaratoria contrattuale.
5. Si afferma, in particolare, con il gravame che: i) l'istruttoria espletata, a completamento delle emergenze documentali e della mancata contestazione delle mansioni svolte da parte della resistente, ha confermato che: - la lavoratrice avesse assunto la responsabilità del CUP di Valmontone sostituendo la Per_2 con “nuove mansioni” con nomina come “agente contabile”, e che tali mansioni avessero un contenuto di totale autonomia per il sol fatto di maneggiare il danaro, di dover tenere la contabilità, di preparare i prospetti di liquidazione e di dover inviare il prospetto riepilogativo mensile direttamente alla U.O.C. contabilità, quindi senza alcun passaggio intermedio, assumendo la responsabilità finale di tutte le operazioni comprese quelle delle addette al CUP della ditta NTA;
- la lavoratrice avesse la responsabilità della custodia del denaro, in quanto agente contabile e avendo lei sola le chiavi nella cassaforte da cui prelevava il danaro già contabilizzato per inviarlo con un portavalori una volta alla settimana alla sede centrale dell'azienda; - la lavoratrice dovesse contare il denaro prima di sottoscrivere la relativa distinta e che l'operazione comportava di per sé un
4 rischio biologico;
ii) tutte queste attività sono state svolte dalla ricorrente dal 2014 al 2016 da sola senza nemmeno l'ausilio di un usciere, dall'apertura dell'ufficio alla sua chiusura, controllando gli operatori privati addetti al CUP e assumendosi la totale responsabilità delle operazioni contabili svolte che relazionava direttamente alla ragioneria dell'azienda; iii) ha errato il primo giudice nel ritenere che la lavoratrice non svolgesse attività di sportello del CUP, atteso che tutti i testimoni hanno precisato che la ricorrente svolgeva oltre alle attività amministrativo – contabili descritte, anche attività a contatto con il pubblico, dal quale era impossibile sottrarsi per la stessa struttura ed organizzazione dei locali aziendali, mentre dall'istruttoria è emerso che l'ambiente di lavoro corrispondeva a quello di cui ai rilievi fotografici prodotti e non contestati dalla resistente.
5.1. Invero, ritiene la Corte che, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado, sia emerso come, sicuramente dall'anno 2014 in poi, la sig.ra abbia svolto mansioni tali da comportare di fatto un Per_1 contatto con il pubblico.
5.2. Va premesso, per chiarezza di esposizione, che l'ordine di servizio datato 24/10/2014 ed emesso dal Direttore f.f. del Distretto di Colleferro della
[...]
espressamente prevedeva che, a seguito del pensionamento della sig.ra Pt_3
, avrebbe svolto, sia pure in via temporanea, Controparte_3 Persona_1 attività di back office consistenti in: “- tutte le operazioni contabili inerenti ile servizio CUP sino alla consegna al servizio di vigilanza del plico contenente gli incassi tickets;
- la compilazione dei prospetti di liquidazione e la consegna degli stessi all'Ufficio Contabilità del P.O. Colleferro Valmontone;
- l'invio mensile del prospetto riepilogativo degli incassi CUP alla U.O.C. Contabilità”. Part
5.3. La testimone , dipendente della appellata assegnata dal Testimone_1
2014 al 2016 al distretto di Colleferro come referente amministrativo dell'Ospedale ha riferito che: - assegnata al distretto di Colleferro, la sig.ra Per_1 dopo il pensionamento della sig.ra doveva provvedere agli incassi del Per_2
CUP, al conteggio, alla custodia in cassaforte fino alla consegna del plico alla vigilanza, mentre successivamente era stata nominata agente contabile e in quanto tale doveva comunicare l'incasso mensile alla ragioneria;
- la sig.ra Per_1 osservava gli stessi orari del CUP, ossia le mattine e due rientri;
- l'ufficio in precedenza era costituito da “una stanza un po' squallida con una vetrata”, poi
“venne fatto il nuovo cup con un bancone e le postazioni dietro, senza vetri”: c'era anche una stanza separata per l'attesa, “ma magari la gente entrava dentro prima del proprio numero ma non lo so dire”; - davanti alla postazione c'era un banco, all'altezza del viso, mentre la postazione del pc era un po' più bassa. Part
5.4. Il testimone , dipendente della appellata ed Testimone_2 appartenente al distretto di Colleferro, ha dichiarato che: - aveva visto lavorare Part la sig.ra a Valmontone presso il che fino al 2013 era “sostanzialmente Per_1 una scatola di alluminio non coperta in superficie, ricordo che dietro c'era una finestra e c'erano i vetri. Poi vennero fatti lavori di ristrutturazione ed è diventato molto accogliente, con numeratori elettronici, all'interno c'è anche una sala d'aspetto separata, da quel momento gli utenti entrano uno per uno quando si accende il numerino”; - all'incirca tre persone lavoravano al CUP sedute allo sportello;
- con la ristrutturazione non c'era più una barriera, cioè un vetro, tra lo
5 sportellista e il paziente del CUP perché il direttore generale aveva espresso questo desiderio di maggior accoglienza per gli utenti;
- aveva visto la Per_1 seduta, “c'era una postazione frontale e una laterale e poi dietro scrivanie su cui lavoravano altri operatori. Quella frontale e quella laterale erano a contatto con il pubblico”.
5.5. Già tali dichiarazioni appaiono sufficienti per affermare che, operando la sig.ra in un ambiente aperto, in cui non vi erano barriere di alcun tipo tra Per_1 le scrivanie degli operatori e le persone che accedevano al CUP - come attestato altresì dalle fotografie dei luoghi prodotte in atti - la stessa sicuramente svolgeva mansioni che comportavano un contatto con il pubblico, pur non essendo propriamente addetta ad attività di sportello: è innegabile, difatti, che la stanza in cui operava la lavoratrice fosse di non eccessive dimensioni e che, soprattutto, in essa fossero collocate scrivanie a distanza ravvicinata dai banconi a cui accedeva il pubblico, privi di qualsivoglia barriera.
5.6. La testimone , d'altro canto, ha precisato che: - prima del Tes_3 pensionamento, ella aveva lavorato al CUP di Valmontone, dove aveva la responsabilità del CUP, tenuta del denaro e custodia, ed era responsabile di cassa e operatrice di sportello;
- terminato il lavoro di operatrice di sportello, ella si dedicava alla parte amministrativa, ossia chiusura giornaliera di cassa, custodia del denaro, chiusura riepilogativa mensile e un'altra riepilogativa annuale;
- all'epoca la sig.ra pure addetta al CUP, non era operatrice di sportello per Per_1
i suoi problemi di salute;
- nel 2013 c'è stato lo spostamento nella nuova sede molto più accogliente, dotata di una sala d'aspetto, dove c'erano dei banconi e tre Part postazioni, le prime due erano addette alle prenotazioni mentre l'ultima del retro era quella della sig.ra che consegnava i referti di laboratorio analisi, Per_1 nel senso che gli utenti “seguendo l'ordine del numeretto, entravano e venivano verso la per il ritiro dei referti di laboratorio”; - al momento del Per_1 pensionamento, ella aveva ricevuto una lettera dalla propria responsabile che le chiedeva di “preparare la ricorrente che avrebbe dovuto sostituirmi per la parte amministrativa” e ciò in quanto “La ricorrente doveva quindi prendere il mio posto e le mie mansioni amministrative” e difatti “La ricorrente ha preso le mie mansioni, salvo quelle relative alla postazione cup”; - “Non avendo né il portiere né una guardia giurata il nostro compito era anche quello di aprire la postazione cup, anche la ricorrente aveva le chiavi oltre a me”.
5.7. Dunque, anche la teste oltre ad aver descritto le mansioni svolte dalla Per_2 sig.ra quale Responsabile del CUP, ha confermato che la stessa di fatto Per_1 operava a contatto con il pubblico, sia in quanto la scrivania cui era adibita, pur non essendo dotata di bancone, si trovata nella stessa stanza e a distanza ravvicinata con le parte, come dimostrano altresì le fotografie dei luoghi, sia in quanto il contatto con il pubblico era inevitabile, essendo ella adibita alla consegna dei referti del laboratorio analisi.
5.8. Confermano, infine, il contatto con il pubblico in epoca successiva al 2014 anche le dichiarazioni della testimone , infermiera dipendente Testimone_4 della ed addetta al presidio di Valmontone, la quale ha dichiarato Parte_3 che: - la sig.ra consegnava i referti degli esami ematici ed era dislocata Per_1 nell'ufficio CUP, costituito da una stanza grande con due o tre postazioni e lei era in una di queste;
- le postazioni prima non avevano barriere, a differenza di
6 adesso ma “non ricordo da quando”; - le persone che si recavano al presidio per fare le analisi potevano essere 35 persone circa, c'è una stanza di attesa e poi c'è la stanza del Cup dove si fa accettazione pagamenti e si va direttamente al centro prelievi;
- la stanza del CUP è abbastanza grande con due finestroni grandi e assolata e abbastanza arieggiata. 6. Dunque, essendo emerso lo svolgimento di mansioni a contatto con il pubblico, sia pur non propriamente di sportello, nel periodo successivo al 2014, la Corte ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, conferendo al dott. il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e la Persona_3 documentazione medica prodotta in atti, dica il CTU se lo svolgimento delle mansioni assegnate a con ordine di servizio del 24/10/2014 e Persona_1 fino al successivo trasferimento presso l'Ufficio Formazione, mansioni svolte con le modalità riferite dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado, abbia determinato con efficacia causale un aggravamento o comunque una evoluzione peggiorativa della condizione patologia già preesistente;
in caso di esito positivo, quantifichi il grado complessivo di diminuzione della integrità psico-fisica e la percentuale di aggravamento riferibile alla vicenda lavorativa, utilizzando a tal fine sia i criteri di quantificazione del danno da responsabilità civile, sia quelli desumibili dalle tabelle utilizzate per la determinazione dell'indennizzo e/o della rendita ”. CP_2 Part
6.1. D'altro canto, la convenuta, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha mai negato lo svolgimento da parte della sig.ra di mansioni che Per_1 comportavano un contatto con il pubblico. L' difatti, si è limitata a CP_1 contestare lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto alle seguenti: “ritirava e verificava la ricevuta della richiesta di prestazione sanitaria consegnata dal paziente o dal suo delegato, ricercava il referto e, trovatolo, lo consegnava;
per lo svolgimento delle attività di ufficio la ricorrente utilizzava apparecchiature informatiche con videoterminali per un massimo di 15/20 minuti ogni giorno di presenza in servizio, infatti, era solita avvalersi dei riepiloghi cartacei degli incassi stampati da dipendenti NTA”, quindi confermando il contatto con il pubblico, implicito nell'attività di consegna dei referti direttamente nella mani del paziente, e negando qualsiasi ulteriore mansione, ivi comprese quelle derivanti dall'ordine di servizio dell'ottobre 2014, il che, come si è detto, è stato smentito dall'istruttoria svolta. Tuttavia, l'Azienda ha precisato che “Nel periodo di lavoro dedotto dalla ricorrente (dal 24/10/2014 al 28/1/2016) l'ambiente lavorativo presentava una volumetria complessiva adeguata in rapporto al numero di lavoratori presenti e ai flussi giornalieri di utenza nonché la presenza di finestre che consentivano e consentono adeguati ricambi d'aria, l'utenza aspettava il proprio turno in un'altra ampia stanza distinta e separata da quella ove la ricorrente lavorava”, il che peraltro non contraddice il contatto con il pubblico una volta che gli utenti accedevano nella stanza ove la sig.ra operava e Per_1 consegnava direttamente all'utenza medesima i referti delle analisi.
6.2. A ciò si aggiunga che l'originaria ricorrente, pur non avendo prodotto nel giudizio di primo grado la relazione di c.t.p., aveva allegato e dedotto in ricorso che “alla sig.ra impiegata presso la , a motivo delle mansioni Per_1 Parte_3 svolte presso la suddetta azienda sanitaria, in situazioni critiche non idonee per il proprio stato di salute psicofisica, sia derivato un aggravarsi delle patologie delle
7 quali era affetta, determinando un danno biologico nella misura del 90% del totale” Part e che la omettendo di seguire le indicazioni della Commissione, aveva violato l'art. 2087 c.c. perché aveva determinato “un aggravamento del tasso di rischio collegato alla natura dell'attività che il lavoratore doveva svolgere. Evitarlo sarebbe stato possibile se solo si fosse attenuto alle prescrizioni in tema di prevenzione invece di adibirla ad attività e in ambiente non compatibili al proprio stato di salute”.
6.3. Il nominato c.t.u., svolto l'incarico, ha relazionato alla Corte quanto segue: i) gli aspetti rilevanti da considerare riguardano i pareri della commissione medica di verifica, sia riguardo alle possibilità nello svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro che alle prescrizioni dell'ambito di un'idoneità parziale, le visite del medico competente interno all'azienda ed il quadro poli patologico ed anche Psico emozionale della sig.ra ii) per quanto attiene il primo profilo, appare Per_1 evidente come da un provvedimento di temporanea inidoneità nel 2016 si sia passati ad un'idoneità alla mansione amministrativa con esclusione del lavoro ai VDT, contatto con il pubblico ed attività di sportello nel 2017: quindi, dal 2016 al 2017 vi è stato, ancorché modesto, un miglioramento del quadro clinico;
vero è Part che con provvedimento del 2006 il Mef comunicava all il disposto della CMV con controindicazione alle attività di sportello e con il pubblico, e tale provvedimento, mai direttamente annullato, è stato de facto superato dai provvedimenti della medesima CMV del 2016/2017; iii) quanto al secondo profilo, il medico competente ha “esonerato” dall'uso dei video terminali la sig.ra la mansione a cui era preposta comunque poteva implicare l'uso dei Per_1 medesimi ma di certo al massimo tale uso poteva essere pregiudizievole per l'apparato visivo e non per il complesso quadro clinico-psico fisico;
iv) da ultimo, non va sottovalutato l'aspetto psicologico dell'integrazione lavorativa in un quadro polipatologico estremamente importante e variegato: il supporto psichico in tali situazioni è importante e necessario, mentre l'esclusione dalle attività lavorative, seppur semplici, amministrative, interrotte da periodi di malattia, costituisce movente situazionale anche al fine terapeutico;
v) se consideriamo la gravissima nefropatia trattata con trapianto renale a soli 40 aa., il successivo quadro di IR e dialisi, già abbiamo presente una asset clinico prognostico altamente invalidante ed infausto;
inoltre, dal 2015 si evidenziano ricoveri per bronchiolite, patologia cronica e non infettiva, ed anche nelle cartelle di ricovero non sono evidenziati germi patogeni a trasmissione orale;
vi) considerato quanto prescritto nell'ordine di servizio del 24 ottobre 2014 e quanto riportato in documentazione sanitaria, il quadro polipatologico, gravissimo, costituito da epatopatia policistica, rene policistico trapiantato e sotto costante trattamento immunoterapico per “ rigetto” del medesimo, IRC con dialisi, ipertensione e bronchiolite, non ha di certo subito un peggioramento determinante sulle condizioni psico fisiche nel lasso di tempo indicato: le prescrizioni adottate dal medico competente e le indicazioni contenute nell'ordine di servizio risultano consone con quanto preposto dalla CMV e non vi è evidenza di nuove patologie con eventuale concorrenza sullo stato della sig.ra né di peggioramento dello stato correlato ad intervenute morbosità Per_1 correlabili all'attività lavorativa svolta;
vii) in conclusione, non vi è stato un peggioramento dello stato psico fisico della sig.ra causalmente o Per_1
8 concausalmente correlabile all'ordine di servizio prot. 5108 e successivo 5109 del 24/10/2014. 6.4. Trattasi di conclusioni condivise dal Collegio in quanto basate sull'esame degli atti di causa, come chiesto nel quesito, congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici.
6.5. Il c.t.u., inoltre, ha puntualmente confutato le osservazioni critiche mosse da parte appellante precisando che: - l'esame dell'istruttoria non è stato omesso, piuttosto non è stata individuata una correlazione tra quanto asserito dall'avvocato di parte attorea ed il supposto peggioramento clinico correlato all'attività lavorativa rispetto alle condizioni di salute della sig.ra - le Per_1 bronchioliti sono delle malattie infiammatorie dei bronchioli, e da un punto di vista istologico si distinguono le bronchioliti cellulari e le bronchioliti ostruttive, in particolare la bronchiolite restrittiva: la bronchiolite trova una trasmissione per via aerea e non orale in caso di infezione batterica o virale;
- la sig.ra Per_1 era affetta da bronchiolite ostruttiva e, come documentato nei ricoveri del 27/11/2015, 27/11/2015 e 11/01/2016, non vi è nota di infezione delle vie aeree né di situazioni cliniche presupponenti l'esposizione a noxe patogene infettive;
durante la degenza sono state indagate le possibili cause di dispnea, sia polmonari che cardiache (eseguiti anche scintigrafia polmonare ed ECG da sforzo), senza evidenza di patologia specifica;
la TAC torace ha confermato il quadro noto di bronchiolite ostruttiva con micronoduli polmonari ha evidenziato quadro compatibile con bronchiolite ostruttiva;
- l'assenza di un quadro infettivo e la diagnosi correlata ad un quadro cronico, verosimilmente concausato anche dai trattamenti immuno chemio terapici ripetuti nel tempo, è dirimente nell'esclusione di una causa o concausa determinante il supposto peggioramento correlabile all'esposizione a noxa infettiva ed al pubblico in genere come dedotto da parte attorea;
- per quanto attiene la perdita del rene trapiantato, va sottolineato come è palese che la sig.ra era affetta da reazione Per_1 immunomediata cronica nei confronti del rene trapiantato, così come ben evidente dagli atti ed in particolare dal ricovero a Pisa “ … insufficienza renale cronica di III grado da rigetto renale cronico (transplant glomerulopathy) …”, già certificata nel ricovero del gennaio 2016, e dall'assunzione di Ciclosporina presente nella cartella del ricovero del maggio 2015, e che stante la diagnosi di transplant glomerulopathy sono certamente scevre di ogni connessione con il lavoro svolto a seguito dell'ordine di servizio del 24/10/2014.
6.6. Dunque, avendo il c.t.u. escluso un rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra a seguito dell'ordine di servizio del 24/10/2014 ed una Per_1 evoluzione peggiorativa del quadro clinico già preesistente, la statuizione del giudice di prime cure di rigetto della domanda proposta ex art. 2087 c.c. va confermata, con conseguente infondatezza dell'appello in parte qua.
7. Diversamente, ritiene la Corte che siano fondati i rilievi mossi dal gravame alla statuizione di rigetto della domanda di differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
7.1. Sostengono, in particolare, le parti appellanti che: i) ha errato il primo giudice nell'affermare che l'istruttoria espletata non avrebbe consentito di evidenziare i caratteri propri di cui al livello C nelle mansioni svolte dalla sig.ra in Per_1 quanto riconducibili al profilo di appartenenza in mancanza dei requisiti di
9 responsabilità e coordinamento delle mansioni contabili;
ii) difatti, la lavoratrice Part aveva assunto la responsabilità del di Valmontone con “nuove mansioni” e con nomina come “agente contabile”: tali mansioni avevano un contenuto di totale autonomia per il sol fatto di maneggiare il danaro, di dover tenere la contabilità, di preparare i prospetti di liquidazione e di dover inviare il prospetto riepilogativo mensile direttamente alla U.O.C. contabilità, quindi senza alcun passaggio intermedio, ed assumendo la responsabilità finale di tutte le operazioni comprese quelle delle addette al CUP della ditta NTA;
iii) la lavoratrice aveva la responsabilità della custodia del denaro, sia in quanto agente contabile, sia in quanto possedeva lei sola le chiavi nella cassaforte da cui prelevava il danaro già contabilizzato per inviarlo con un portavalori una volta alla settimana alla sede centrale dell'azienda; iv) tali attività sono state svolte dal 2014 al 2016 autonomamente e senza nemmeno l'ausilio di un usciere, dall'apertura dell'ufficio alla sua chiusura, controllando gli operatori privati addetti al CUP e assumendosi la totale responsabilità delle operazioni contabili svolte, relazionate direttamente alla ragioneria dell'azienda.
7.2. Con riferimento specifico alle mansioni svolte in qualità di responsabile del CUP di Valmontone come da ordine di servizio del 24/10/2014 (“tutte le operazioni contabili inerenti il servizio CUP, sino alla consegna al servizio di vigilanza del plico contenente gli incassi dei tickets, nella compilazione dei prospetti di liquidazione e la consegna degli stessi all'Ufficio contabilità del P.O. Colleferro Valmontone, nell'invio mensile del prospetto riepilogativo degli incassi CUP alla UOC Contabilità”), con l'originario ricorso la parte aveva dedotto che: i) L' in realtà aveva affidato alla ricorrente tutta la gestione del CUP del CP_1
Distretto di Valmontone con l'ausilio di sole due impiegate della ditta privata NTA addette alle casse per il pagamento dei tickets;
ii) la gestione del CUP aveva comportato lo svolgimento delle seguenti mansioni di back e front office: ingresso in ufficio alle 7.30 per preparare le attività preliminari all'accoglimento del pubblico come predisposizione della modulistica, verifica delle stampanti ed altre forniture, direttive al personale della ditta privata NTA, ecc.; dalla 8.00 alle 10.00 accoglienza di circa 60 pazienti al giorno che effettuavano le analisi cliniche;
dalle 10.00 alle 12.00 iniziava la gestione delle pratiche relative alle prenotazioni, esenzioni tickets, ritiro referti, quindi dalle 12.00 alle 14.53 iniziava le operazioni di chiusura della giornata con il conteggio dei soldi incassati a titolo di tickets dalle operatrici della NTA;
iii) il venerdì effettuava il conteggio delle somme incassate dall'azienda durante tutta la settimana e che venivano poi consegnate al portavalori per il trasferimento delle stesse nella sede dell'azienda a Tivoli.
7.3. La declaratoria contrattuale della categoria B - cui apparteneva la sig.ra
- comprende “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono Per_1 conoscenze teoriche di base relative alo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, mentre il profilo di coadiutore amministrativo è proprio di chi “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni
10 semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
7.3.1. Appartengono, invece, alla categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti …” mentre l'assistente amministrativo è chi
“Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
7.4. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda avente ad oggetto le differenze retributive per mansioni superiori in quanto difetterebbe la prova dei requisiti inerenti alla responsabilità e coordinamento nonché la prova della complessità delle mansioni contabili, mai emersa nel corso del giudizio.
7.5. Tali conclusioni, tuttavia, non sono condivisibili, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
7.6. Difatti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati in giudizio è emerso Part chiaramente come la sig.ra fosse l'unica dipendente della addetta al Per_1
CUP di Valmontone e, soprattutto, fosse responsabile unica della cassa oltre che agente contabile, come nominata dall'Amministrazione: ella, in altri termini, governava autonomamente e senza alcun ausilio tutta la contabilità del CUP, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità, il che consente di ritenere svolte in concreto le mansioni di assistente amministrativo come da declaratoria sopra riportata.
7.6.1. Come già accennato, le testimoni e hanno riferito che la Tes_1 Per_2 sig.ra svolgeva, in totale autonomia, tutte le mansioni relative alla cassa, Per_1 provvedendo “agli incassi del cup, al conteggio, alla custodia in cassaforte fino alla consegna del plico alla vigilanza” (testimone : a seguito del Tes_1 pensionamento della collega la sig.ra fu assegnataria di tutte le Per_2 Per_1 pensioni amministrative svolte dalla medesima, ossia tutte le mansioni Per_2 che appartenevano a quest'ultima fatta eccezione per quella relative alla postazione CUP, con la conseguenza che aveva la “responsabilità del cup, tenuta del denaro e custodia, responsabile di cassa” (testimonianza . A ciò si Per_2 Part aggiunga che, oltre ad avere altresì il compito di aprire la postazione della quale deteneva le chiavi, la sig.ra era stata pacificamente nominata agente Per_1 contabile, e, quindi, si rapportava direttamente con l'ufficio ragioneria a cui aveva Part il compito di comunicare l'incasso mensile del 7.7. Trattasi, all'evidenza, di mansioni che richiedono un profilo di competenze superiore rispetto al mero possesso di “conoscenze teoriche di base relative alo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali” e che, diversamente, concretizzano “mansioni amministrativo-contabili complesse” svolte con
“autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di
11 intervento operativo proprio del profilo” e comportanti altresì “coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati Part conseguiti”, atteso che la sig.ra in quanto responsabile del Per_1 organizzava e coordinava anche il lavoro degli operatori - almeno altri due considerato che i testimoni hanno riferito di tre operatori addetti al CUP (cfr. testimonianze e . Per_2 Tes_2
7.8. Posto, dunque, che ha svolto, nel periodo ottobre Persona_1
2014/gennaio 2016 mansioni riconducibili alla categoria C del CCNL applicato, in parziale accoglimento dell'appello va accolta la domanda di condanna della al pagamento delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice Parte_3
a tale titolo, quantificate con i conteggi allegati al ricorso, rimasti esenti da qualsivoglia contestazione.
7.9. Conseguentemente, la va condannata al pagamento in favore di Parte_3
e , quali eredi di , della Parte_1 Parte_2 Persona_1 somma di € 1.249,52 a titolo di differenze retributive per il periodo 2014/2016 e della somma di € 94,52 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 8. L'esito complessivo della lite e la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per le medesime ragioni le spese della c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio vanno poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna la al pagamento in favore Parte_3 di e , quali eredi di , della Parte_1 Parte_2 Persona_1 somma di € 1.249,52 a titolo di differenze retributive per il periodo 2014/2016 e della somma di € 94,52 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. del grado di appello.
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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