TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 19.6.20, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5901 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cretella (c.f.:
in virtù di procura in calce all'atto di citazione, C.F._2
elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale is
E4.
sentenza proc. n. 5901/24 r.g. pag. 1 ATTORE
E
Controparte_1
.
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
con “contratto di cessione in proprietà di alloggio per CP_2
scrittura privata, autenticato nelle firme dal notaio , Persona_1
del 10.11.1961 (rep.99662- racc. 2129), l'Istituto Nazionale per le
Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) ha venduto alla IG.ra CP_3
l'immobile sito in Napoli, alla Via Veterinaria is. 3 primo
[...]
piano, riportato in catasto al fol. 21, part.lla 668, sub. 6;
detta compravendita è stata convenuta al prezzo di lire 1.520.455 da pagarsi in 120 rate mensili costanti posticipate di lire 16.070, per dieci anni, comprensivi dell'applicazione del tasso del 5% a mezzo versamento su c/c postale intestato;
CP_2
detto importo è stato regolarmente versato, nella sua interezza, come può evincersi dalla ricevuta di versamento, corrispondente alla rata n.
120;
sentenza proc. n. 5901/24 r.g. pag. 2 all'art. 2 del suddetto contratto le parti avevano stabilito che il trasferimento della proprietà (Atto Pubblico formale) sarebbe dovuto avvenire quando il prezzo suindicato fosse stato integralmente pagato;
le parti convenivano, con la richiamata scrittura privata (all'art. 3), che una volta eseguito il pagamento statuito: ”L'assegnatario avrà diritto, appena pagato integralmente il prezzo di acquisto, e quindi
verificatosi il trasferimento della proprietà, alla cancellazione dell'ipoteca gravante sullo stabile cosi come dispone il secondo comma dell'art. 15 del D.P.R. del 17.01.59 n.
2. Per l'effetto l'istituto venditore dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna a provvedere entro breve termine alla cancellazione dell'ipoteca stessa”;
in data 13.09.23 la IG.ra (quale erede e Parte_1
convivente della IG.ra , deceduta il 23.01.1968), nonché CP_3
detentrice del possesso dell'immobile, succeduta al diritto dalla cessionaria ha riproposto richiesta di perfezionamento dell'atto definitivo di compravendita del bene in questione, allegando la seguente documentazione, prodotta anche agli atti:
scheda anagrafica con paternità e maternità;
certificato storico di residenza di;
Parte_1
certificato di residenza semplice aggiornato al 15.03.24;
carta di identità della IG. Parte_1
sentenza proc. n. 5901/24 r.g. pag. 3 contratto di cessione di alloggio;
visura storica dell'immobile;
attestazione di conformità ai sensi della legge 122/2010 allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto rilasciate da tecnico abilitato;
attestazione di presentazione energetica ai sensi del D.lgs 192 – 2005;
attestazione del pagamento delle spese istruttorie mediante bonifico bancario dell'importo di euro 134,20 intestato a
[...]
; Parte_2
deduceva che l'attrice, a mezzo del sottoscritto avvocato, notificava a mezzo PEC del 13.11.23 intimazione a fissare la data della stipula presso il notaio rogante, indicato dall'assegnataria, dott.
[...]
, non ricevendo alcun riscontro;
Per_2
chiedeva quindi dichiararsi avvenuto il trasferimento della proprietà
dell'immobile, con vittoria di spese.
Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che il contratto in questione va qualificato come preliminare in quanto subordina il trasferimento della proprietà
al pagamento totale del prezzo, convenuto ratealmente.
sentenza proc. n. 5901/24 r.g. pag. 4 L'attrice ha documentalmente provato il pagamento del prezzo ed ha prodotto tutta la documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà.
Ha provato, altresì, la propria legittimazione attiva quale erede della
de cuius.
L'attrice ha, infine, invitato la convenuta innanzi al notaio per la stipula del definitivo, senza esito.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per la pronunzia richiesta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione Controparte_1
notificato il 19.3.20, così provvede:
1. dichiara avvenuto il trasferimento da a CP_1 [...]
della proprietà dell'immobile sito in Napoli, Parte_1
alla Via Veterinaria rione INCIS is. 3, riportato in catasto alla partita 33830, fol. 21, sez S. Carlo all'Arena, mappale 668/6;
sentenza proc. n. 5901/24 r.g. pag. 5 2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da qualsiasi responsabilità;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.702 per onorario ed euro 125 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 13.2.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 5901/24 r.g. pag. 6