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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
AU UL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da rappresentato e difeso dall'avv. MOTTA LUCA , come in atti;
Parte_1
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. rappresentato ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto -
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni nell'atto introduttivo: “in via preliminare: sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato inaudita altera parte e, comunque, nel corso del giudizio;
in via principale: dichiarare la nullità o l'illegittimità, e quindi annullare, del decreto di rigetto della Questura di Padova e, per l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero per attesa occupazione”.
Il ha così concluso: rigettare il ricorso confermando il provvedimento Controparte_1 impugnato e condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c. datato 7 maggio 2025 impugnava il Parte_1 provvedimento del Questore di Padova Cat.A.12/2025/Imm.DGP124, reso in data 5.3.2025 e notificato a mani in carcere in pari data, con cui veniva emesso provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari” quale coniuge di cittadina italiana, a causa della sua pericolosità sociale.
Nel ricorso introduttivo deduceva la errata valutazione della situazione soggettiva del ricorrente e della famiglia - difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione in quanto il Questore aveva fondato la valutazione di pericolosità su precedenti penali del ricorrente molto risalenti e non avrebbe tenuto conto che, pur essendo stato condannato per il reato di cui all'art.572 c.,p.
a causa della condotta illecita nei confronti della moglie, il legame con la figlia minore si stava consolidando, come avevano evidenziato gli stessi servizi sociali, dimostrando così il ricorrente l'impegno, soprattutto psicologico, volto a recuperare il rapporto parentale che prima non era tale.
Il difensore evidenziava altresì che il nucleo familiare del ricorrente vive in Italia e che di ciò il
Questore non aveva tenuto in alcun modo conto.
In ragione di ciò, chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero per attesa occupazione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, la quale, ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva di rigettare il ricorso.
Con provvedimento inaudita altera parte veniva negata la sospensione dell'atto gravato.
All'udienza del 10 settembre 2025 fissata per gli incombenti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., il difensore di fiducia del ricorrente inviava a pct una istanza di rinvio per malattia del difensore, che veniva concesso. Alla successiva udienza del 23 settembre 2025 veniva concesso su richiesta un ulteriore rinvio per malattia del difensore alla data del 1' ottobre 2025 nella quale nessuno presenziava per il ricorrente sicché, dato atto della comparizione esclusivamente della difesa erariale che chiedeva procedersi, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva discussa e riservato il deposito della sentenza.
Delineato per sommi capi l'oggetto controverso, il Tribunale dà atto di avere rinvenuto in
Consolle una ulteriore istanza datata 2.10.2025 nella quale il difensore fa presente che il ricorrente non ha ancora ottenuto l'autorizzazione ad uscire dalla Regione Friuli e “in tal senso, quindi, lo scrivente chiede un rinvio della presente causa ad altra data utile con sostituzione della stessa con deposito di note scritte”.
L'istanza è stata depositata il giorno successivo a quello in cui è stato riservato il deposito della sentenza e pertanto non si può tenerne contro posto che, tra l'altro, non vengono rappresentati fatti nuovi. La necessità di ottenere “l'autorizzazione ad uscire dalla Regione Friuli” viene addotta a motivo di richiesta di rinvio ad una udienza che il difensore stesso chiede sia sostituita da note scritte implicitamente escludendo così di ritenere necessario che il ricorrente compaia personalmente in udienza.
Un ulteriore rinvio non si giustifica stante le esigenze di celerità e di concentrazione garantite dal rito semplificato che il legislatore ha voluto applicare alla materia de qua, né sono stati prospettati giustificati motivi legati alla salvaguardia del diritto di difesa alla luce della difesa erariale, che abbiano trovato esplicita espressione nella richiesta di concessione di termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c..
Venendo ora al merito, occorre brevemente richiamare le norme rilevanti nel caso in esame.
Il comma 4 dell'art. 5 del d. lgs 286/98 prevede che: “4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.”
Il comma 5 e 5 bis dell'art. 5 del d. lgs 286/98 prevedono poi che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo
12, commi 1 e 3.”
La norma contenuta nel comma 5 bis impone pertanto al Questore, sola autorità individuata dal Legislatore competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, l'obbligo, rilevante nel caso in esame, di “valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (…) ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (…)”, valutazione che viene fatta dal
Ministro dell'Interno nel diverso caso in cui tale autorità decida di disporre l'espulsione dello straniero (che è atto diverso dalla revoca del permesso di soggiorno, dal diniego di rinnovo e dal diniego di rilascio). L'art. 13, comma 1, TU, stabilisce infatti che: “1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.” .
A fronte di una domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è solo il Questore
l'Autorità tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti e tale adempimento rientra nelle sue prerogative, dovendo egli rilasciare o rinnovare il permesso richiesto per motivi familiari se sussistono le condizioni o rigettare l'istanza se non sussistono.
Ciò premesso, dell'esame dei presupposti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve osservarsi che non è sulla base della mera allegazione della convivenza con la moglie cittadina italiana, anche ove supportata da certificato di residenza, che tale permesso deve essere rilasciato automaticamente, ma occorre valutare sia gli elementi di pericolosità sociale del cittadino straniero, che possano pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, sia l'effettività dei legami familiari invocati, sia la durata della permanenza nel territorio.
La giurisprudenza consolidata, anche in caso di presenza di coniuge o figli minori, con cui i legami sono per loro natura maggiormente intensi, ha sempre ritenuto che l'esistenza di una famiglia non potesse costituire uno “scudo” per un soggetto che, in ragione delle condotte penalmente rilevanti tenute, si ponesse contro i valori primari indicati e costituisse un pericolo effettivo e concreto per gli stessi.
Ancora deve osservarsi la Suprema Corte ha statuito che: “in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.” (Cass. Civ. n. 30342/2021).
Onere che nel caso in esame il Questore ha adeguatamente assolto con motivazione che questo giudice condivide all'esito dello scrutinio del compendio probatorio in atti all'epoca del rigetto ed all'attualità.
Nel periodo dall'anno 2001 all'anno 2025 il ricorrente, nato in [...] il [...], ha subito condanne per gravi reati.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 12.11.2001, per il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3, co. 2, n. 8 della L. 75/1958 commesso in concorso ex art. 110 del Codice Penale.
E' stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile l'8.6.2002 per la commissione dei reati di ricettazione, di cui all'art. 648 C.P., e di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 495 C.P., aggravati dal vincolo della continuazione;
E'stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 23.6.2006 per la commissione dei reati di induzione alla prostituzione, di cui all'art. 3, n. 5 della L. 75/1958 e aggravato dalla continuazione e dal concorso di cui agli artt. 81 e 110 C.P., di minaccia, di cui all'art. 612 C.P.
e aggravato dalla continuazione, di lesioni personali, fatti aggravati dalla continuazione, dal concorso e dalle circostanze aggravanti specifiche, di violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, di cui all'art. 2 della L. 895/1967 e aggravato dalla continuazione, infine di prostituzione minorile, di cui all'art. 600-bis C.P. e aggravato dal vincolo della continuazione e dal concorso, per cui veniva ritenuta la continuazione tra gli stessi.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 27.09.2006, per la commissione dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1 del D.P.R.
309/1990 e aggravato dal concorso, di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi di cui all'art. 497-bis del C.P., infine di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 C.P. e aggravati dalla continuazione, per cui veniva ritenuta la continuazione tra gli stessi.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 3.1.2014, per la commissione dei reati di acquisto e vendita illeciti di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1-bis del D.P.R.
309/1990 e aggravato dalla continuazione e dal concorso di cui agli artt. 81 e 110 C.P., di acquisto detenzione e offerta illeciti di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1 del D.P.R.
309/1990 e aggravato dalla continuazione e dal concorso, di traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1 del D.P.R. 309/1990 e aggravato dalla continuazione e dal concorso, reati per cui è stata applicata la recidiva nell'ipotesi reiterata e specifica congiuntamente alla continuazione di tutti i reati.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 15.2.2024, per la commissione dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 C.P. aggravato dall'ipotesi prevista al 2° comma, di lesioni personali, di cui al 582 e al 585 C.P. aggravato dalla commissione in occasione del precedente fatto nonché dai danni cagionati, infine di sequestro di persona di cui al 605, co. 2, n. 1) C.P. e aggravato dalla commissione dello stesso durante il fatto di cui all'art. 572 C.P.
A fronte di tale quadro fattuale incontestato, si osserva che sia la pericolosità sociale sia le più pregnanti valutazioni sui rischi per l'ordine pubblico risultino essere state effettuate dalla
Questura all'attualità ed in concreto nel momento in cui, all'atto dell'emissione del provvedimento di diniego, previo avviso preliminare di rigetto, è stato tenuto conto della sentenza ai sensi art. 444 cpp n. 45/2024 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Padova in data 25.1.2024, per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale aggravate compiute dal 2022 in permanenza a danno della moglie in presenza della figlia in tenera età. Tra le imputazioni per i reati commessi, spicca quindi l'accertamento di condotte di estrema violenza rivolta verso le persone più vicine. Non vanno, poi, trascurate, tra i motivi di ordine pubblico, le plurime condanne relative alla detenzione di stupefacenti, a fini di spaccio, il favoreggiamento e l'induzione alla prostituzione e la prostituzione minorile, relative a condotte tenute in concorso con altri soggetti e avvinte dalla continuità.
In relazione in particolare al contenuto della notizia di reato richiamata nella sentenza di applicazione della pena su richiesta n. 45/2024, rileva il Tribunale che il ricorrente non ha preso in alcun modo posizione nel ricorso sui fatti che hanno indotto il GIP a ritenere pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato e ad accogliere così la richiesta del Pubblico
Ministero di misura cautelare in carcere avanzata all'esito della denuncia sporta dalla persona offesa con allegato il referto del pronto soccorso. Il GIP ha valutato in tale sede anche l'integrazione della querela, le annotazioni di polizia giudiziaria redatte all'esito degli interventi compiuti dalle Forze dell'Ordine al domicilio della persona offesa, il fascicolo fotografico relativo alla aggressione subita dalla moglie del ricorrente in data 8.9.2023 e gli screen shot dei messaggi vocali inviati dal ricorrente alla moglie dopo il suo allontanamento, oggetto di trascrizione.
Il ricorrente con condotte reiterate dal marzo del 2022 ha esercitato contro la propria moglie ed alla presenza della figlia minore, violenza verbale consistita nel proferire contro di lei offese, ingiurie minacce anche di morte, rivolte anche contro i familiari della donna, nonché violenza fisica culminata nelle molteplici aggressioni durante le quali la percuoteva con calci e pugni e in un'occasione l'ha picchiata con un manico di scopa tentando di soffocarla mettendole un sacchetto della spesa in testa con sberle al volto e sulla bocca, calci nel sedere, cagionandole lesioni che i medici hanno refertato come guaribili in tre giorni come da referto incluso nel fascicolo del Gip e che l'hanno poi indotta a trovare rifugio con la figlia minore presso i genitori.
Tale condotta reiterata ed estremamente violenta contro le persone più vicine al ricorrente entro la cerchia familiare, conferma l'attualità della propensione al crimine del ricorrente che continua a delinquere nel territorio nazionale dal 2001 e che a distanza di pochi giorni dalle aggressioni inferte alla moglie, ha perfino impedito l'uscita di casa bloccando la porta per circa due ore alla moglie che con il padre era tornata nella casa coniugale per recuperare alcuni oggetti di proprietà. L'ammissione alla liberazione anticipata disposta dal Magistrato di sorveglianza in data 10 aprile 2025 non può essere valorizzata in senso favorevole al ricorrente. La valutazione di pericolosità sociale della Magistratura di sorveglianza ha infatti presupposti diversi rispetto a quella effettuata dalla Autorità di Pubblica Sicurezza. In ogni caso la condotta serbata dal ricorrente durante i video incontri dal carcere con la figlia minore sotto la supervisione dei
Servizi Sociali, mette in luce la sua frustrazione rispetto alle difficoltà di relazionarsi con la figlia. Il convincimento espresso nell'incontro del 29.3.2025 che il rifiuto opposto dalla figlia di proseguire il colloquio a pochi minuti dal suo inizio sia il risultato di una influenza negativa esercitata dalla madre, costituisce indice significativo del persistere del risentimento del ricorrente nei confronti della moglie. Ciò non prelude favorevolmente ad una prognosi di non recidivanza tenuto conto della violenza fisica e verbale che il ricorrente è riuscito a sfogare per il passato sulla moglie nonostante la presenza della figlia in tenera età.
Dal compendio probatorio è, quindi, risultata evidente la condotta antisociale del ricorrente il quale, nel corso degli anni, si è reso responsabile di reiterate e gravi attività criminali, che si sono protratte per un lungo periodo (risalendo la prima condanna al 2001 e l'ultimo episodio di violenza veniva segnalato in data 11/09/2023).
Alla luce di tali circostanze, considerato che la valutazione di pericolosità sociale richiesta per l'individuazione delle ragioni di ordine pubblico o sicurezza di Stato deve essere svolta tenendo conto anche dei criteri elencati nell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 e, dunque, verificando se il richiedente possa rappresentare un turbamento concreto ed effettivo, potendo desumere ciò anche da una valutazione complessiva dei precedenti penali a suo carico che abbiano leso o messo in pericolo l'incolumità fisica (Cass. Civ. n. 19337/2016), si ritiene che i precedenti penali non contestati possano essere certamente considerati significativi ai fini della valutazione di pericolosità dello stesso, ragione per cui, tenuto conto della gravità dei reati – rientranti sia nella fattispecie sintomatica della pericolosità sociale di cui all'art. 20 d.lgs. n. 30/2007, sia in quella di cui all'art. 5, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998 – nonché della continuità temporale con cui risultano commessi, non può che ritenersi giustificato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore.
Alla stregua delle considerazioni svolte, considerato che non è allegata l'esistenza - che la norma e la giurisprudenza di legittimità richiedono di ponderare - di solidi legami familiari al di fuori di quelli in cui ha trovato sfogo la violenza del ricorrente;
che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un nucleo familiare non implica necessariamente che lo Stato debba consentire la permanenza di un soggetto al suo interno, ma comporta solo la necessità di un bilanciamento con gli altri valori costituzionali che le norme relative al soggiorno degli stranieri intendono tutelare - tra cui quello del mantenimento dell'ordine pubblico e della garanzia della pubblica sicurezza - (ex pluribus Cass. civ. n. 18689/2017 e
Cass. civ. n. 20838/2010); considerato che la lunga durata del periodo di soggiorno dall'anno
2001 non può in questa sede essere valorizzato, perché, come evidenziato, nel predetto periodo ha continuato a delinquere ed a costituire un pericolo per la collettività e per l'ordine pubblico, ritenuto in tale quadro che il bilanciamento tra diritto all'unità familiare del ricorrente con la figlia cittadina italiana e le esigenze di pubblica sicurezza si risolva senza dubbio a favore della prevalenza della seconda;
consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e dimidiata la decisionale in assenza di deposito degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in diritto dell'Immigrazione, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento gravato;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato italiano- Parte_1
, che liquida in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi della parte e dei terzi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Venezia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
AU UL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da rappresentato e difeso dall'avv. MOTTA LUCA , come in atti;
Parte_1
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. rappresentato ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto -
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni nell'atto introduttivo: “in via preliminare: sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato inaudita altera parte e, comunque, nel corso del giudizio;
in via principale: dichiarare la nullità o l'illegittimità, e quindi annullare, del decreto di rigetto della Questura di Padova e, per l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero per attesa occupazione”.
Il ha così concluso: rigettare il ricorso confermando il provvedimento Controparte_1 impugnato e condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c. datato 7 maggio 2025 impugnava il Parte_1 provvedimento del Questore di Padova Cat.A.12/2025/Imm.DGP124, reso in data 5.3.2025 e notificato a mani in carcere in pari data, con cui veniva emesso provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari” quale coniuge di cittadina italiana, a causa della sua pericolosità sociale.
Nel ricorso introduttivo deduceva la errata valutazione della situazione soggettiva del ricorrente e della famiglia - difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione in quanto il Questore aveva fondato la valutazione di pericolosità su precedenti penali del ricorrente molto risalenti e non avrebbe tenuto conto che, pur essendo stato condannato per il reato di cui all'art.572 c.,p.
a causa della condotta illecita nei confronti della moglie, il legame con la figlia minore si stava consolidando, come avevano evidenziato gli stessi servizi sociali, dimostrando così il ricorrente l'impegno, soprattutto psicologico, volto a recuperare il rapporto parentale che prima non era tale.
Il difensore evidenziava altresì che il nucleo familiare del ricorrente vive in Italia e che di ciò il
Questore non aveva tenuto in alcun modo conto.
In ragione di ciò, chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero per attesa occupazione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, la quale, ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva di rigettare il ricorso.
Con provvedimento inaudita altera parte veniva negata la sospensione dell'atto gravato.
All'udienza del 10 settembre 2025 fissata per gli incombenti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., il difensore di fiducia del ricorrente inviava a pct una istanza di rinvio per malattia del difensore, che veniva concesso. Alla successiva udienza del 23 settembre 2025 veniva concesso su richiesta un ulteriore rinvio per malattia del difensore alla data del 1' ottobre 2025 nella quale nessuno presenziava per il ricorrente sicché, dato atto della comparizione esclusivamente della difesa erariale che chiedeva procedersi, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva discussa e riservato il deposito della sentenza.
Delineato per sommi capi l'oggetto controverso, il Tribunale dà atto di avere rinvenuto in
Consolle una ulteriore istanza datata 2.10.2025 nella quale il difensore fa presente che il ricorrente non ha ancora ottenuto l'autorizzazione ad uscire dalla Regione Friuli e “in tal senso, quindi, lo scrivente chiede un rinvio della presente causa ad altra data utile con sostituzione della stessa con deposito di note scritte”.
L'istanza è stata depositata il giorno successivo a quello in cui è stato riservato il deposito della sentenza e pertanto non si può tenerne contro posto che, tra l'altro, non vengono rappresentati fatti nuovi. La necessità di ottenere “l'autorizzazione ad uscire dalla Regione Friuli” viene addotta a motivo di richiesta di rinvio ad una udienza che il difensore stesso chiede sia sostituita da note scritte implicitamente escludendo così di ritenere necessario che il ricorrente compaia personalmente in udienza.
Un ulteriore rinvio non si giustifica stante le esigenze di celerità e di concentrazione garantite dal rito semplificato che il legislatore ha voluto applicare alla materia de qua, né sono stati prospettati giustificati motivi legati alla salvaguardia del diritto di difesa alla luce della difesa erariale, che abbiano trovato esplicita espressione nella richiesta di concessione di termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c..
Venendo ora al merito, occorre brevemente richiamare le norme rilevanti nel caso in esame.
Il comma 4 dell'art. 5 del d. lgs 286/98 prevede che: “4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.”
Il comma 5 e 5 bis dell'art. 5 del d. lgs 286/98 prevedono poi che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo
12, commi 1 e 3.”
La norma contenuta nel comma 5 bis impone pertanto al Questore, sola autorità individuata dal Legislatore competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, l'obbligo, rilevante nel caso in esame, di “valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (…) ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (…)”, valutazione che viene fatta dal
Ministro dell'Interno nel diverso caso in cui tale autorità decida di disporre l'espulsione dello straniero (che è atto diverso dalla revoca del permesso di soggiorno, dal diniego di rinnovo e dal diniego di rilascio). L'art. 13, comma 1, TU, stabilisce infatti che: “1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.” .
A fronte di una domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è solo il Questore
l'Autorità tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti e tale adempimento rientra nelle sue prerogative, dovendo egli rilasciare o rinnovare il permesso richiesto per motivi familiari se sussistono le condizioni o rigettare l'istanza se non sussistono.
Ciò premesso, dell'esame dei presupposti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve osservarsi che non è sulla base della mera allegazione della convivenza con la moglie cittadina italiana, anche ove supportata da certificato di residenza, che tale permesso deve essere rilasciato automaticamente, ma occorre valutare sia gli elementi di pericolosità sociale del cittadino straniero, che possano pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, sia l'effettività dei legami familiari invocati, sia la durata della permanenza nel territorio.
La giurisprudenza consolidata, anche in caso di presenza di coniuge o figli minori, con cui i legami sono per loro natura maggiormente intensi, ha sempre ritenuto che l'esistenza di una famiglia non potesse costituire uno “scudo” per un soggetto che, in ragione delle condotte penalmente rilevanti tenute, si ponesse contro i valori primari indicati e costituisse un pericolo effettivo e concreto per gli stessi.
Ancora deve osservarsi la Suprema Corte ha statuito che: “in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.” (Cass. Civ. n. 30342/2021).
Onere che nel caso in esame il Questore ha adeguatamente assolto con motivazione che questo giudice condivide all'esito dello scrutinio del compendio probatorio in atti all'epoca del rigetto ed all'attualità.
Nel periodo dall'anno 2001 all'anno 2025 il ricorrente, nato in [...] il [...], ha subito condanne per gravi reati.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 12.11.2001, per il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3, co. 2, n. 8 della L. 75/1958 commesso in concorso ex art. 110 del Codice Penale.
E' stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile l'8.6.2002 per la commissione dei reati di ricettazione, di cui all'art. 648 C.P., e di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 495 C.P., aggravati dal vincolo della continuazione;
E'stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 23.6.2006 per la commissione dei reati di induzione alla prostituzione, di cui all'art. 3, n. 5 della L. 75/1958 e aggravato dalla continuazione e dal concorso di cui agli artt. 81 e 110 C.P., di minaccia, di cui all'art. 612 C.P.
e aggravato dalla continuazione, di lesioni personali, fatti aggravati dalla continuazione, dal concorso e dalle circostanze aggravanti specifiche, di violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, di cui all'art. 2 della L. 895/1967 e aggravato dalla continuazione, infine di prostituzione minorile, di cui all'art. 600-bis C.P. e aggravato dal vincolo della continuazione e dal concorso, per cui veniva ritenuta la continuazione tra gli stessi.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 27.09.2006, per la commissione dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1 del D.P.R.
309/1990 e aggravato dal concorso, di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi di cui all'art. 497-bis del C.P., infine di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 C.P. e aggravati dalla continuazione, per cui veniva ritenuta la continuazione tra gli stessi.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 3.1.2014, per la commissione dei reati di acquisto e vendita illeciti di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1-bis del D.P.R.
309/1990 e aggravato dalla continuazione e dal concorso di cui agli artt. 81 e 110 C.P., di acquisto detenzione e offerta illeciti di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1 del D.P.R.
309/1990 e aggravato dalla continuazione e dal concorso, di traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 1 del D.P.R. 309/1990 e aggravato dalla continuazione e dal concorso, reati per cui è stata applicata la recidiva nell'ipotesi reiterata e specifica congiuntamente alla continuazione di tutti i reati.
E' stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, divenuta irrevocabile in data 15.2.2024, per la commissione dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 C.P. aggravato dall'ipotesi prevista al 2° comma, di lesioni personali, di cui al 582 e al 585 C.P. aggravato dalla commissione in occasione del precedente fatto nonché dai danni cagionati, infine di sequestro di persona di cui al 605, co. 2, n. 1) C.P. e aggravato dalla commissione dello stesso durante il fatto di cui all'art. 572 C.P.
A fronte di tale quadro fattuale incontestato, si osserva che sia la pericolosità sociale sia le più pregnanti valutazioni sui rischi per l'ordine pubblico risultino essere state effettuate dalla
Questura all'attualità ed in concreto nel momento in cui, all'atto dell'emissione del provvedimento di diniego, previo avviso preliminare di rigetto, è stato tenuto conto della sentenza ai sensi art. 444 cpp n. 45/2024 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Padova in data 25.1.2024, per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale aggravate compiute dal 2022 in permanenza a danno della moglie in presenza della figlia in tenera età. Tra le imputazioni per i reati commessi, spicca quindi l'accertamento di condotte di estrema violenza rivolta verso le persone più vicine. Non vanno, poi, trascurate, tra i motivi di ordine pubblico, le plurime condanne relative alla detenzione di stupefacenti, a fini di spaccio, il favoreggiamento e l'induzione alla prostituzione e la prostituzione minorile, relative a condotte tenute in concorso con altri soggetti e avvinte dalla continuità.
In relazione in particolare al contenuto della notizia di reato richiamata nella sentenza di applicazione della pena su richiesta n. 45/2024, rileva il Tribunale che il ricorrente non ha preso in alcun modo posizione nel ricorso sui fatti che hanno indotto il GIP a ritenere pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato e ad accogliere così la richiesta del Pubblico
Ministero di misura cautelare in carcere avanzata all'esito della denuncia sporta dalla persona offesa con allegato il referto del pronto soccorso. Il GIP ha valutato in tale sede anche l'integrazione della querela, le annotazioni di polizia giudiziaria redatte all'esito degli interventi compiuti dalle Forze dell'Ordine al domicilio della persona offesa, il fascicolo fotografico relativo alla aggressione subita dalla moglie del ricorrente in data 8.9.2023 e gli screen shot dei messaggi vocali inviati dal ricorrente alla moglie dopo il suo allontanamento, oggetto di trascrizione.
Il ricorrente con condotte reiterate dal marzo del 2022 ha esercitato contro la propria moglie ed alla presenza della figlia minore, violenza verbale consistita nel proferire contro di lei offese, ingiurie minacce anche di morte, rivolte anche contro i familiari della donna, nonché violenza fisica culminata nelle molteplici aggressioni durante le quali la percuoteva con calci e pugni e in un'occasione l'ha picchiata con un manico di scopa tentando di soffocarla mettendole un sacchetto della spesa in testa con sberle al volto e sulla bocca, calci nel sedere, cagionandole lesioni che i medici hanno refertato come guaribili in tre giorni come da referto incluso nel fascicolo del Gip e che l'hanno poi indotta a trovare rifugio con la figlia minore presso i genitori.
Tale condotta reiterata ed estremamente violenta contro le persone più vicine al ricorrente entro la cerchia familiare, conferma l'attualità della propensione al crimine del ricorrente che continua a delinquere nel territorio nazionale dal 2001 e che a distanza di pochi giorni dalle aggressioni inferte alla moglie, ha perfino impedito l'uscita di casa bloccando la porta per circa due ore alla moglie che con il padre era tornata nella casa coniugale per recuperare alcuni oggetti di proprietà. L'ammissione alla liberazione anticipata disposta dal Magistrato di sorveglianza in data 10 aprile 2025 non può essere valorizzata in senso favorevole al ricorrente. La valutazione di pericolosità sociale della Magistratura di sorveglianza ha infatti presupposti diversi rispetto a quella effettuata dalla Autorità di Pubblica Sicurezza. In ogni caso la condotta serbata dal ricorrente durante i video incontri dal carcere con la figlia minore sotto la supervisione dei
Servizi Sociali, mette in luce la sua frustrazione rispetto alle difficoltà di relazionarsi con la figlia. Il convincimento espresso nell'incontro del 29.3.2025 che il rifiuto opposto dalla figlia di proseguire il colloquio a pochi minuti dal suo inizio sia il risultato di una influenza negativa esercitata dalla madre, costituisce indice significativo del persistere del risentimento del ricorrente nei confronti della moglie. Ciò non prelude favorevolmente ad una prognosi di non recidivanza tenuto conto della violenza fisica e verbale che il ricorrente è riuscito a sfogare per il passato sulla moglie nonostante la presenza della figlia in tenera età.
Dal compendio probatorio è, quindi, risultata evidente la condotta antisociale del ricorrente il quale, nel corso degli anni, si è reso responsabile di reiterate e gravi attività criminali, che si sono protratte per un lungo periodo (risalendo la prima condanna al 2001 e l'ultimo episodio di violenza veniva segnalato in data 11/09/2023).
Alla luce di tali circostanze, considerato che la valutazione di pericolosità sociale richiesta per l'individuazione delle ragioni di ordine pubblico o sicurezza di Stato deve essere svolta tenendo conto anche dei criteri elencati nell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 e, dunque, verificando se il richiedente possa rappresentare un turbamento concreto ed effettivo, potendo desumere ciò anche da una valutazione complessiva dei precedenti penali a suo carico che abbiano leso o messo in pericolo l'incolumità fisica (Cass. Civ. n. 19337/2016), si ritiene che i precedenti penali non contestati possano essere certamente considerati significativi ai fini della valutazione di pericolosità dello stesso, ragione per cui, tenuto conto della gravità dei reati – rientranti sia nella fattispecie sintomatica della pericolosità sociale di cui all'art. 20 d.lgs. n. 30/2007, sia in quella di cui all'art. 5, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998 – nonché della continuità temporale con cui risultano commessi, non può che ritenersi giustificato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore.
Alla stregua delle considerazioni svolte, considerato che non è allegata l'esistenza - che la norma e la giurisprudenza di legittimità richiedono di ponderare - di solidi legami familiari al di fuori di quelli in cui ha trovato sfogo la violenza del ricorrente;
che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un nucleo familiare non implica necessariamente che lo Stato debba consentire la permanenza di un soggetto al suo interno, ma comporta solo la necessità di un bilanciamento con gli altri valori costituzionali che le norme relative al soggiorno degli stranieri intendono tutelare - tra cui quello del mantenimento dell'ordine pubblico e della garanzia della pubblica sicurezza - (ex pluribus Cass. civ. n. 18689/2017 e
Cass. civ. n. 20838/2010); considerato che la lunga durata del periodo di soggiorno dall'anno
2001 non può in questa sede essere valorizzato, perché, come evidenziato, nel predetto periodo ha continuato a delinquere ed a costituire un pericolo per la collettività e per l'ordine pubblico, ritenuto in tale quadro che il bilanciamento tra diritto all'unità familiare del ricorrente con la figlia cittadina italiana e le esigenze di pubblica sicurezza si risolva senza dubbio a favore della prevalenza della seconda;
consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e dimidiata la decisionale in assenza di deposito degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in diritto dell'Immigrazione, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento gravato;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato italiano- Parte_1
, che liquida in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi della parte e dei terzi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Venezia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo