Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. MA Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2001/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Desiree Parte_1 C.F._1
Rosa Rumolo e Andrea Zorzetto
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Alessandro Facchino e Cecilia Calsolaro
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.9.2024.
Condizioni congiunte: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Volpedo (AL), il 28 settembre 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Volpedo per l'anno 1995 N.
1- P. 2 – S.A dalla OR , nata a [...]
1
Gnocchi n. 2 e dal IG nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...]; b) C.F._1 ordinare al Comune di Volpedo (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 01, Parte 2, S.A. Anno 1995); c) quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il IG corrisponderà a favore della OR Parte_1 [...]
un assegno divorzile una tantum come segue: i) trasferimento a titolo gratuito a CP_1
favore della OR , che accetta, mediante atto notarile la quota del 50% Controparte_1 di sua proprietà dell'unità immobiliare, già adibita a casa famigliare, composta da abitazione e autorimessa, sita in Tortona (AL), Via Don Carlo Gnocchi n. 2, il tutto censito presso l'N.C.E.U. di detto Comune al f. 48, part. 303, sub. 27, cat. A/2 e f. 48, part. 303, sub. 13, cat. C/6 (già docc. 3 e
4), entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto dalla OR . Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle Controparte_1
imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo di CP_1
compreso il compenso notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota;
ii)
[...] versamento, a titolo di liquidazione una tantum, della somma pari ad € 110.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG alle coordinate Controparte_1
bancarie che la stessa vorrà comunicare, nei seguenti termini: - € 20.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 90.000,00 mediante n. 30 rate bimestrali di € 3.000,00 cadauna;
d) il IG corrisponderà all'INA Assitalia il premio convenuto Parte_1 mensilmente in € 68,00- a titolo di assicurazione infortuni stipulata a favore dei figli , Per_1
Per_
e sino al mese di Novembre 2024, data di naturale scadenza del contratto;
e) Persona_3 dichiarare che nelle more dell'instauranda procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, comunque, a far data dal mese di Agosto 2024 sino al deposito dell'emandanda sentenza di divorzio i coniugi congiuntamente concordano, in parziale modifica dell'accordo di separazione, che il IG verserà a favore della OR Parte_1 [...]
la minor somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento previsto in sede di CP_1
separazione. La OR dichiara di nulla avere a che pretendere dal Controparte_1
IG a titolo di contributo al mantenimento di separazione avendo la stessa Parte_1
2 ricevuto tutte le mensilità maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
f) dichiarare compensate le spese legali”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 12.9.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'udienza del 2.4.2025, il Sig. ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via Parte_1
Cavallotti, n. 57, la casa è in affitto, pago circa Euro 450,00 mensili, con le spese condominiali. Ho ereditato quote di immobili da mia madre e da mio zio, oltre a questi e la quota della casa coniugale, non ho altri immobili. Sono in pensione, prendo circa Euro
4.300,00 mensili netti;
somma dalla quale sono trattenuti importi per il riscatto della laurea.
Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente, con un saldo di circa Euro 30.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. I soldi da corrispondere a mia moglie arriveranno dalla mia liquidazione, mi dovrebbe arrivare in tre rate, la prima è di Euro 50.000,00. I figli vivono
Per_ tutti da soli. MA adesso vive con la mamma. fa la guida artistica, porta le persone in giro per Parigi, si sposa tra un mese, vive a Parigi. MA lavora a Castelnuovo Scrivia, fa il programmatore informatico, prende circa Euro 1.700,00 mensili netti. vive a Per_1
Londra, sta finendo il master di editoria e lavora in una pizzeria. Lavorava in un hotel, ora forse anche in pizzeria”. La Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Tortona, via Controparte_1
Don Carlo Gnocchi, n. 2, è la casa coniugale, Non ho immobili di mia proprietà. Faccio la maestra dell'infanzia precaria, ho passato il concorso, ma non hanno ancora fatto la graduatoria, prendo circa Euro 1.500,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Per il resto, confermo quanto riferito da mio marito”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è avvenuta con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Pubblico Ministero i data 28.12.2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 12.9.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda
3 congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra i coniugi, Sig.ri e Parte_1
, celebrato, a Volpedo, il 28.9.1994; Controparte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Volpedo (AL), il 28 settembre 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Volpedo per l'anno 1995 N.
1- P. 2 – S.A dalla OR , nata a [...] il Controparte_1
03.06.1967, c.f. , residente in [...] C.F._2
e dal IG nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...]; b) ordinare al Comune di
Volpedo (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 01,
Parte 2, S.A. Anno 1995); c) quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il IG corrisponderà a favore della OR Parte_1 Controparte_1
un assegno divorzile una tantum come segue: i) trasferimento a titolo gratuito a favore della
OR , che accetta, mediante atto notarile la quota del 50% di sua Controparte_1 proprietà dell'unità immobiliare, già adibita a casa famigliare, composta da abitazione e autorimessa, sita in Tortona (AL), Via Don Carlo Gnocchi n. 2, il tutto censito presso l'N.C.E.U. di detto Comune al f. 48, part. 303, sub. 27, cat. A/2 e f. 48, part. 303, sub. 13, cat.
C/6 (già docc. 3 e 4), entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto dalla OR . Ferma restando Controparte_1
l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo di , compreso il compenso Controparte_1 notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota;
ii) versamento, a titolo di liquidazione una tantum, della somma pari ad € 110.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG alle coordinate bancarie che la Controparte_1
4 stessa vorrà comunicare, nei seguenti termini: - € 20.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 90.000,00 mediante n. 30 rate bimestrali di € 3.000,00 cadauna;
d) il
IG corrisponderà all'INA Assitalia il premio convenuto mensilmente in € Parte_1
Per_ 68,00- a titolo di assicurazione infortuni stipulata a favore dei figli , e Per_1 Per_3
sino al mese di Novembre 2024, data di naturale scadenza del contratto;
e) dichiarare
[...] che nelle more dell'instauranda procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, comunque, a far data dal mese di Agosto 2024 sino al deposito dell'emandanda sentenza di divorzio i coniugi congiuntamente concordano, in parziale modifica dell'accordo di separazione, che il IG verserà a favore della Parte_1
OR la minor somma di € 800,00 a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento previsto in sede di separazione. La OR dichiara di Controparte_1
nulla avere a che pretendere dal IG a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
di separazione avendo la stessa ricevuto tutte le mensilità maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
f) dichiarare compensate le spese legali”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. MA Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
5