TRIB
Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2024, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2378/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
cf ed , cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Massimo G. Gianardi ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore a La Spezia Via V. Veneto n. 173,
-attori-
Contro
, p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Controparte_1 P.IVA_1
Discepolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Milano Via Venti
Settembre n. 12,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori d come in atto di citazione: Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis,
1 A) revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dianzi esposti;
B) accertare e dichiarare che le somme richieste non son dovute per quanto dedotto
C) in via riconvenzionale, accertare l'obbligo di della società opposta di restituire
all'opponente le somme da questo versate a titolo di canone, con condanna al pagamento
delle stesse, oltre accessori di legge.
D) In via di subordine rispetto al punto che precede, nel caso di conferma totale o parziale
delle somme recate dal decreto opposto, compensare quanto risulterà dovuto con le somme
di cui si è chiesta la restituzione al punto che precede;
E) Con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento
Per la sola sig.ra Parte_2
A) Revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di in fatto e diritto sopra esposti;
B) Dichiarare estinta la fideiussione accessoria al contratto di leasing finanziario per il
decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. ed in ogni caso dichiarare che il fideiussore non è
tenuto a corrispondere alcunchè
C) Con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento”.
*Per il convenuto come in foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito
rigettare in toto le domande ex adverso formulate poiché infondate sia in fatto sia in diritto e,
per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto,
condannare in ogni caso il sig. (C.F. e la sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. al pagamento, in favore di Parte_2 C.F._2 Controparte_2
[...
[...] [
(società incorporante , della somma di € 78.591,94, oltre
[...] Controparte_3
interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dalla data del conteggio al saldo.
In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*INTESA proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo nei confronti di , . Parte_1 Parte_2 CP_4
Il ricorrente esponeva quanto segue: in forza di contratto n. 551827 del 03.08.2009
[...]
(successiva denominazione ) concedeva in Org_1 Controparte_3
leasing a l bene mobile costituito da unità da diporto modello Cayman 48 Parte_1
Wa matricola scafo ITCNTC5007D909.
e , con atto del 03.08.2009, si costituivano fideiussori Parte_2 CP_4
sino all'importo di Euro 809.530,75.
con atto del 20.12.2013 si fondeva per incorporazione in Organizzazione_1 [...]
. CP_1
i rendeva inadempiente al pagamento dei canoni, così che il contratto di Parte_1
leasing veniva risolto con successiva restituzione del bene (tra dicembre 2017 e gennaio
2018) a . Organizzazione_1
Il debito maturato da a titolo di canoni scaduti sino alla restituzione del Parte_1
bene ammonta ad Euro 78.591,94 oltre interessi moratori.
chiedeva ingiungersi a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
il pagamento di Euro 78.591,94 oltre interessi ed oltre alle spese del CP_4
procedimento.
3 *Il Tribunale di La Spezia, con decreto ingiuntivo n. 577/2019, ingiungeva a Pt_1
, , il pagamento a favore di
[...] Parte_2 CP_4 [...]
di Euro 78.591,94 oltre interessi, oltre alle spese del procedimento liquidate CP_1
in Euro 2.135,00 ed accessori per onorari ed Euro 406,50 per esborsi.
*FRANCO ed proponevano opposizione avverso il decreto Pt_1 Parte_2
ingiuntivo n. 577/2019.
Gli attori deducevano la nullità del contratto di leasing sottoscritto da in Parte_1
ragione dell'indeterminatezza delle clausole contrattuali con particolare riferimento a quelle in punto di interessi, nonché la nullità della fideiussione prestata da in Parte_2
quanto conforme allo schema di contratto predisposto dall'Abi (Associazione Bancaria
Or Italiana) e già accertato dalla Banca alia (con provvedimento n. 55/2005) come proveniente da un'intesa restrittiva della concorrenza conclusa tra gli istituti creditizi in violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) Legge 287/1990.
Gli attori chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale la condanna di alla restituzione a degli importi già versati in Controparte_1 Parte_1
esecuzione del leasing quantificati in almeno Euro 660.000,00.
*Si costituiva in giudizio contestando le difese attoree e chiedendo Controparte_1
la revoca del decreto ingiuntivo.
*Il Giudice, con provvedimento del 30.11.2021, nominava consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa , e disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio formulando il Persona_1
seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1) Descriva, con particolare riferimento al canone pattuito, il contenuto del contratto di leasing
n. 551827 intercorso in data 03.08.2009 tra poi Organizzazione_1 Org_3
[...
[...] [
(locatore) e (utilizzatore), e per cui risultata prestata
[...] Parte_1
fideiussione da e , nonché le vicende del medesimo Parte_2 CP_4
rapporto contrattuale sino alla restituzione del bene a parte locatrice in data 12.01.2018.
2) Indichi gli importi che risultano corrisposti da parte utilizzatrice a titolo di canoni relativi al
rapporto di cui al punto 1.
3) Verifichi, per tutta la durata del rapporto di cui al punto 1), se i costi applicati a carico di
parte utilizzatrice sono superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai
costi concretamente applicati quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra l'importo
derivante al locatore in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e l'importo
che sarebbe derivato al locatore dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e consideri
non dovuta tale differenza da parte utilizzatrice.
4) Verifichi, per tutta la durata del rapporto di cui al punto 1), il rispetto della normativa in
punto di anatocismo, come segue:
A) Per il periodo dal 22.04.2000 sino all'01.01.2014, verifichi se risulta rispettata la normativa
dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U. 22/2/2000 ed
entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della
capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con
periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e
in caso negativo consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati.
B) Per il periodo successivo all'01.01.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co.
2 D.Lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013 (c.d. divieto di
anatocismo), verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non
dovuti.
5 5) Verifichi con riferimento al rapporto di cui al punto 1), utilizzando le formule indicate dalla
, l'eventuale applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista Org_4
dalla Legge 108/1996 nei trimestri contrattuali, tenendo conto, ai fini di tale determinazione, di
tutti gli oneri connessi al rapporto, quindi degli interessi, moratori ed anatocistici (come
eventualmente già rideterminati ai punti 3 e 4), di tutte le commissioni, ivi compresa quella di
massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, e delle
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una
remunerazione a favore di parte locatrice.
In caso affermativo, in caso di usura originaria, consideri non dovuto dall'utilizzatore alcuno
interesse.
In caso affermativo, in caso di usura sopravvenuta, individui quale sarebbe stato l'importo
degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra l'importo degli interessi
applicati e l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia, e consideri non dovuta tale
differenza da parte dell'utilizzatore.
6) In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, ridetermini alla data del
16.07.2019 (data di deposito del ricorso monitorio) il saldo complessivo del contratto di
leasing n. 551827 intercorso in data 03.08.2009”.
La perizia veniva depositata in data 27.07.2022.
Il Giudice, con provvedimento del 17.11.2022, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa Euro 15.000,00 ed accessori a titolo di onorari, ponendoli Persona_1
provvisoriamente a carico solidale di e nei Parte_1 Controparte_3
rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di Pt_1
ei rapporti interni tra le parti.
[...]
*All'udienza del 16.11.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
6 Osservato
*Questo Giudice deve osservare quanto segue rispetto al contratto di leasing n. 551827 del
03.08.2009 intercorso tra (poi ) e Organizzazione_1 Controparte_1
il contratto di leasing è stato prodotto come documento n. 4 in allegato al Parte_1
ricorso monitorio).
Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che il contratto di leasing n. 551827 del
03.08.2009 è stato più volte modificato dalle parti, in primo luogo con scrittura modificativa del
05.10.2012, in secondo luogo con scrittura modificativa del 22.08.2013, in terzo luogo con scrittura modificativa del 30.09.2014, così che la restituzione dell'importo finanziato di Euro
668.0000,00 è stata progressivamente articolata da canoni mensili ripartiti in n. 84 mesi a canoni mensili articolati in n. 117 mesi (pagine 12-16 della perizia).
Gli importi a titolo di canoni corrisposti da mmontano ad Euro 475.100,98 Parte_1
(pagine 16 e 17 della perizia).
Gli interessi non sono mai stati applicati in misura usuraria per tutta la durata del rapporto
(pagine 18-29 della perizia).
I costi applicati in corso di rapporto sono conformi alla previsioni contrattuali (pagine 19-39
della perizia).
In conclusione, non vi è vi è necessità di procedere al ricalcolo delle somme pretese in pagamento da a titolo di canoni scaduti sino alla data di Controparte_1
restituzione del bene (pagina 41 della perizia).
Questo Giudice, in ragione dell'analitica disamina peritale, deve confermare l'importo di Euro
78.591,94 oltre interessi dovuto da a titolo di canoni scaduti prima della Parte_1
restituzione del bene, quale corrispettivo per il suo godimento usufruito da Parte_1
ed invece non corrisposto.
7 *Questo Giudice, rispetto alla posizione di (fideiussore come da Parte_2
documento n. 5 prodotto in allegato al ricorso monitorio), deve osservare che le censure svolte da parte attrice rispetto all'invalidità della fideiussione sono generiche, limitandosi a richiamare l'asserita conformità ad uno schema contrattuale dichiarato illegittimo dalla
[...]
senza specifica disamina del contenuto contrattuale concreto della fideiussione Org_4
oggetto di causa.
Ne consegue la responsabilità di quale fideiussore per l'obbligazione di Parte_2
Parte_1
*Questo Giudice deve confermare il decreto ingiuntivo n. 577/2019 del Tribunale di La
Spezia.
Gli onorari a carico di ed , in solido tra loro, ed a Parte_1 Parte_2
favore di , vengono liquidati in Euro 14.103,00 secondo i parametri Controparte_1
medi di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia (Euro 78.591,94), del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con il provvedimento del
17.11.2022, vengono poste definitivamente a carico solidale di ed Parte_1
nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico Controparte_1
esclusivo di nei rapporti interni tra le parti ( rimane Parte_1 Parte_2
estranea al regime delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, poiché la consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta esclusivamente per accertare la validità del contratto di leasing).
***
P.Q.M.
A) Conferma il decreto ingiuntivo n. 577/2019 del Tribunale di La Spezia.
8 B) Condanna ed , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese processuali a favore di liquidandole in Euro 14.103,00 Controparte_1
oltre accessori per onorari.
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale di ed nei rapporti tra le parti ed il consulente Parte_1 Controparte_1
tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di ei rapporti interni tra le parti. Parte_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 24.05.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
cf ed , cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Massimo G. Gianardi ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore a La Spezia Via V. Veneto n. 173,
-attori-
Contro
, p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Controparte_1 P.IVA_1
Discepolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Milano Via Venti
Settembre n. 12,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori d come in atto di citazione: Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis,
1 A) revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dianzi esposti;
B) accertare e dichiarare che le somme richieste non son dovute per quanto dedotto
C) in via riconvenzionale, accertare l'obbligo di della società opposta di restituire
all'opponente le somme da questo versate a titolo di canone, con condanna al pagamento
delle stesse, oltre accessori di legge.
D) In via di subordine rispetto al punto che precede, nel caso di conferma totale o parziale
delle somme recate dal decreto opposto, compensare quanto risulterà dovuto con le somme
di cui si è chiesta la restituzione al punto che precede;
E) Con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento
Per la sola sig.ra Parte_2
A) Revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di in fatto e diritto sopra esposti;
B) Dichiarare estinta la fideiussione accessoria al contratto di leasing finanziario per il
decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. ed in ogni caso dichiarare che il fideiussore non è
tenuto a corrispondere alcunchè
C) Con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente procedimento”.
*Per il convenuto come in foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito
rigettare in toto le domande ex adverso formulate poiché infondate sia in fatto sia in diritto e,
per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto,
condannare in ogni caso il sig. (C.F. e la sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. al pagamento, in favore di Parte_2 C.F._2 Controparte_2
[...
[...] [
(società incorporante , della somma di € 78.591,94, oltre
[...] Controparte_3
interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dalla data del conteggio al saldo.
In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*INTESA proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo nei confronti di , . Parte_1 Parte_2 CP_4
Il ricorrente esponeva quanto segue: in forza di contratto n. 551827 del 03.08.2009
[...]
(successiva denominazione ) concedeva in Org_1 Controparte_3
leasing a l bene mobile costituito da unità da diporto modello Cayman 48 Parte_1
Wa matricola scafo ITCNTC5007D909.
e , con atto del 03.08.2009, si costituivano fideiussori Parte_2 CP_4
sino all'importo di Euro 809.530,75.
con atto del 20.12.2013 si fondeva per incorporazione in Organizzazione_1 [...]
. CP_1
i rendeva inadempiente al pagamento dei canoni, così che il contratto di Parte_1
leasing veniva risolto con successiva restituzione del bene (tra dicembre 2017 e gennaio
2018) a . Organizzazione_1
Il debito maturato da a titolo di canoni scaduti sino alla restituzione del Parte_1
bene ammonta ad Euro 78.591,94 oltre interessi moratori.
chiedeva ingiungersi a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
il pagamento di Euro 78.591,94 oltre interessi ed oltre alle spese del CP_4
procedimento.
3 *Il Tribunale di La Spezia, con decreto ingiuntivo n. 577/2019, ingiungeva a Pt_1
, , il pagamento a favore di
[...] Parte_2 CP_4 [...]
di Euro 78.591,94 oltre interessi, oltre alle spese del procedimento liquidate CP_1
in Euro 2.135,00 ed accessori per onorari ed Euro 406,50 per esborsi.
*FRANCO ed proponevano opposizione avverso il decreto Pt_1 Parte_2
ingiuntivo n. 577/2019.
Gli attori deducevano la nullità del contratto di leasing sottoscritto da in Parte_1
ragione dell'indeterminatezza delle clausole contrattuali con particolare riferimento a quelle in punto di interessi, nonché la nullità della fideiussione prestata da in Parte_2
quanto conforme allo schema di contratto predisposto dall'Abi (Associazione Bancaria
Or Italiana) e già accertato dalla Banca alia (con provvedimento n. 55/2005) come proveniente da un'intesa restrittiva della concorrenza conclusa tra gli istituti creditizi in violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) Legge 287/1990.
Gli attori chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale la condanna di alla restituzione a degli importi già versati in Controparte_1 Parte_1
esecuzione del leasing quantificati in almeno Euro 660.000,00.
*Si costituiva in giudizio contestando le difese attoree e chiedendo Controparte_1
la revoca del decreto ingiuntivo.
*Il Giudice, con provvedimento del 30.11.2021, nominava consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa , e disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio formulando il Persona_1
seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1) Descriva, con particolare riferimento al canone pattuito, il contenuto del contratto di leasing
n. 551827 intercorso in data 03.08.2009 tra poi Organizzazione_1 Org_3
[...
[...] [
(locatore) e (utilizzatore), e per cui risultata prestata
[...] Parte_1
fideiussione da e , nonché le vicende del medesimo Parte_2 CP_4
rapporto contrattuale sino alla restituzione del bene a parte locatrice in data 12.01.2018.
2) Indichi gli importi che risultano corrisposti da parte utilizzatrice a titolo di canoni relativi al
rapporto di cui al punto 1.
3) Verifichi, per tutta la durata del rapporto di cui al punto 1), se i costi applicati a carico di
parte utilizzatrice sono superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai
costi concretamente applicati quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra l'importo
derivante al locatore in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e l'importo
che sarebbe derivato al locatore dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e consideri
non dovuta tale differenza da parte utilizzatrice.
4) Verifichi, per tutta la durata del rapporto di cui al punto 1), il rispetto della normativa in
punto di anatocismo, come segue:
A) Per il periodo dal 22.04.2000 sino all'01.01.2014, verifichi se risulta rispettata la normativa
dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U. 22/2/2000 ed
entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della
capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con
periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e
in caso negativo consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati.
B) Per il periodo successivo all'01.01.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co.
2 D.Lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013 (c.d. divieto di
anatocismo), verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non
dovuti.
5 5) Verifichi con riferimento al rapporto di cui al punto 1), utilizzando le formule indicate dalla
, l'eventuale applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista Org_4
dalla Legge 108/1996 nei trimestri contrattuali, tenendo conto, ai fini di tale determinazione, di
tutti gli oneri connessi al rapporto, quindi degli interessi, moratori ed anatocistici (come
eventualmente già rideterminati ai punti 3 e 4), di tutte le commissioni, ivi compresa quella di
massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, e delle
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una
remunerazione a favore di parte locatrice.
In caso affermativo, in caso di usura originaria, consideri non dovuto dall'utilizzatore alcuno
interesse.
In caso affermativo, in caso di usura sopravvenuta, individui quale sarebbe stato l'importo
degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra l'importo degli interessi
applicati e l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia, e consideri non dovuta tale
differenza da parte dell'utilizzatore.
6) In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, ridetermini alla data del
16.07.2019 (data di deposito del ricorso monitorio) il saldo complessivo del contratto di
leasing n. 551827 intercorso in data 03.08.2009”.
La perizia veniva depositata in data 27.07.2022.
Il Giudice, con provvedimento del 17.11.2022, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa Euro 15.000,00 ed accessori a titolo di onorari, ponendoli Persona_1
provvisoriamente a carico solidale di e nei Parte_1 Controparte_3
rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di Pt_1
ei rapporti interni tra le parti.
[...]
*All'udienza del 16.11.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
6 Osservato
*Questo Giudice deve osservare quanto segue rispetto al contratto di leasing n. 551827 del
03.08.2009 intercorso tra (poi ) e Organizzazione_1 Controparte_1
il contratto di leasing è stato prodotto come documento n. 4 in allegato al Parte_1
ricorso monitorio).
Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che il contratto di leasing n. 551827 del
03.08.2009 è stato più volte modificato dalle parti, in primo luogo con scrittura modificativa del
05.10.2012, in secondo luogo con scrittura modificativa del 22.08.2013, in terzo luogo con scrittura modificativa del 30.09.2014, così che la restituzione dell'importo finanziato di Euro
668.0000,00 è stata progressivamente articolata da canoni mensili ripartiti in n. 84 mesi a canoni mensili articolati in n. 117 mesi (pagine 12-16 della perizia).
Gli importi a titolo di canoni corrisposti da mmontano ad Euro 475.100,98 Parte_1
(pagine 16 e 17 della perizia).
Gli interessi non sono mai stati applicati in misura usuraria per tutta la durata del rapporto
(pagine 18-29 della perizia).
I costi applicati in corso di rapporto sono conformi alla previsioni contrattuali (pagine 19-39
della perizia).
In conclusione, non vi è vi è necessità di procedere al ricalcolo delle somme pretese in pagamento da a titolo di canoni scaduti sino alla data di Controparte_1
restituzione del bene (pagina 41 della perizia).
Questo Giudice, in ragione dell'analitica disamina peritale, deve confermare l'importo di Euro
78.591,94 oltre interessi dovuto da a titolo di canoni scaduti prima della Parte_1
restituzione del bene, quale corrispettivo per il suo godimento usufruito da Parte_1
ed invece non corrisposto.
7 *Questo Giudice, rispetto alla posizione di (fideiussore come da Parte_2
documento n. 5 prodotto in allegato al ricorso monitorio), deve osservare che le censure svolte da parte attrice rispetto all'invalidità della fideiussione sono generiche, limitandosi a richiamare l'asserita conformità ad uno schema contrattuale dichiarato illegittimo dalla
[...]
senza specifica disamina del contenuto contrattuale concreto della fideiussione Org_4
oggetto di causa.
Ne consegue la responsabilità di quale fideiussore per l'obbligazione di Parte_2
Parte_1
*Questo Giudice deve confermare il decreto ingiuntivo n. 577/2019 del Tribunale di La
Spezia.
Gli onorari a carico di ed , in solido tra loro, ed a Parte_1 Parte_2
favore di , vengono liquidati in Euro 14.103,00 secondo i parametri Controparte_1
medi di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia (Euro 78.591,94), del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con il provvedimento del
17.11.2022, vengono poste definitivamente a carico solidale di ed Parte_1
nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico Controparte_1
esclusivo di nei rapporti interni tra le parti ( rimane Parte_1 Parte_2
estranea al regime delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, poiché la consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta esclusivamente per accertare la validità del contratto di leasing).
***
P.Q.M.
A) Conferma il decreto ingiuntivo n. 577/2019 del Tribunale di La Spezia.
8 B) Condanna ed , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese processuali a favore di liquidandole in Euro 14.103,00 Controparte_1
oltre accessori per onorari.
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale di ed nei rapporti tra le parti ed il consulente Parte_1 Controparte_1
tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di ei rapporti interni tra le parti. Parte_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 24.05.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
9