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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1913/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1913/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 5/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 10/04/1969, residente in [...], C.da Conca D'Oro s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Concetta Scordia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Avola, Cortile Mirafiori n. 25, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Paolo Albanese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 27/06/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27/08/2001.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/08/2001 in Comune di
Noto;
- che dall'unione nascevano i figli (il 26/12/2003) e (il Persona_1 Per_2
28/5/2007);
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 248/2024 emessa da questo Tribunale in data 09/10/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali, in occasione della separazione consensuale omologata con sentenza n. 248/2024 emessa in data
9.10.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 2054/202 RG pubblicata il 9.11.2024 e passata in giudicato il 12.5.2025 e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo o causa;
2) i ricorrenti dichiarano congiuntamente di voler far dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto a Noto in data 27.8.2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Noto al n. 73, anno 2001, parte II, serie A;
3) la casa coniugale sita in Noto, C.da Conca d'Oro sn, censita in catasto al F. 252 part.
28, di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata allo stesso con tutti i mobili Parte_1 ed i suppellettili che la compongono e nello stato in cui si trova per vivervi insieme al figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_2
4) il sig. , stante la modesta condizione economica della moglie, Parte_1 provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio nonché al pagamento delle Per_2
pagina 2 di 4 spese straordinarie, mediche e scolastiche che dovessero rendersi necessarie per lo stesso per lo stesso fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
5) l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio, già percepito in via esclusiva dal sig. , continuerà ad essere percepito dallo stesso;
Parte_1
6) la sig.ra , godendo di reddito autonomo, rinuncia al riconoscimento di Parte_2 un assegno divorzile;
7) ciascuna delle parti provvederà al pagamento del proprio difensore e questi, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano alla solidarietà professionale”.
Con successive note scritte del 31/10/2025, su ordine del Giudice, le parti specificavano che il figlio è divenuto autonomo economicamente. Per_2
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 5/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario a Noto il 27/08/2001 (Anno 2001 – n. 73 – Parte II- Serie A).
Il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni, ad eccezione di quelle inerenti al mantenimento di , atteso che con note congiunte del 31/10/2025 le parti hanno Per_2 specificato che il ragazzo è ormai autonomo economicamente.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pagina 3 di 4 pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
27/08/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Noto dell'anno 2001 (Atto n. 73 - Parte II – Serie A); prende atto delle pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
17/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1913/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 5/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 10/04/1969, residente in [...], C.da Conca D'Oro s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Concetta Scordia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Avola, Cortile Mirafiori n. 25, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Paolo Albanese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 27/06/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27/08/2001.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/08/2001 in Comune di
Noto;
- che dall'unione nascevano i figli (il 26/12/2003) e (il Persona_1 Per_2
28/5/2007);
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 248/2024 emessa da questo Tribunale in data 09/10/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali, in occasione della separazione consensuale omologata con sentenza n. 248/2024 emessa in data
9.10.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 2054/202 RG pubblicata il 9.11.2024 e passata in giudicato il 12.5.2025 e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo o causa;
2) i ricorrenti dichiarano congiuntamente di voler far dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto a Noto in data 27.8.2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Noto al n. 73, anno 2001, parte II, serie A;
3) la casa coniugale sita in Noto, C.da Conca d'Oro sn, censita in catasto al F. 252 part.
28, di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata allo stesso con tutti i mobili Parte_1 ed i suppellettili che la compongono e nello stato in cui si trova per vivervi insieme al figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_2
4) il sig. , stante la modesta condizione economica della moglie, Parte_1 provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio nonché al pagamento delle Per_2
pagina 2 di 4 spese straordinarie, mediche e scolastiche che dovessero rendersi necessarie per lo stesso per lo stesso fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
5) l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio, già percepito in via esclusiva dal sig. , continuerà ad essere percepito dallo stesso;
Parte_1
6) la sig.ra , godendo di reddito autonomo, rinuncia al riconoscimento di Parte_2 un assegno divorzile;
7) ciascuna delle parti provvederà al pagamento del proprio difensore e questi, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano alla solidarietà professionale”.
Con successive note scritte del 31/10/2025, su ordine del Giudice, le parti specificavano che il figlio è divenuto autonomo economicamente. Per_2
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 5/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario a Noto il 27/08/2001 (Anno 2001 – n. 73 – Parte II- Serie A).
Il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni, ad eccezione di quelle inerenti al mantenimento di , atteso che con note congiunte del 31/10/2025 le parti hanno Per_2 specificato che il ragazzo è ormai autonomo economicamente.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pagina 3 di 4 pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
27/08/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Noto dell'anno 2001 (Atto n. 73 - Parte II – Serie A); prende atto delle pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
17/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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