Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 849/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 10/04/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 849/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Parte_1
fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Russo, P.IVA_1
- appellante -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Antonio Siracusa,
- appellato - avente ad oggetto: altri contratti d'opera.
Sono presenti l'Avv. Vincenzo Russo, nell'interesse di e Parte_1
l'Avv. Antonella Di Maio, in sostituzione dell'Avv. Antonio Siracusa, nell'interesse di . È anche presente per la pratica forense Parte_2
. Persona_1
Su ordine del Giudice, gli Avvocati precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto n. 458/2022 con la quale è stata condannata a corrispondere nei confronti di l'importo di € 950,00, oltre Parte_2
interessi e spese processuali, a titolo di risarcimento dei danni provocati dall'inesatta esecuzione di lavori di riparazione dell'auto dell'appellato, eseguiti a cura dell'appellante.
A sostegno dell'appello ha addotto: (a) l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha correttamente rilevato che l'importo della domanda risarcitoria proposta da fosse pari ad € 2.700,00, ma ad € 1.000,00 (cfr. Parte_2
punto 1 dell'atto di appello); (b) il travisamento delle risultanze istruttorie in ordine all'accertamento dei lavori commissionati all'appellante e dell'effettiva sussistenza delle infiltrazioni d'acqua nel baule della vettura lamentate dall'appellato (cfr. punti nn. 2, 3, 4 e 5 dell'atto di appello).
Ha chiesto, pertanto, di riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda formulata da e condannando lo stesso Parte_2
alla restituzione dell'importo di € 2.150,00, già corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al rimborso di € 182,50 corrisposti al c.t.u. a titolo di saldo per compensi ed onorari.
L'appello è stato trattato nella resistenza di per essere deciso Parte_2
come segue. 2. – Le eccezioni pregiudiziali formulate nell'interesse di Parte_2
sono infondate.
2.1. – La nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. si è sanata per effetto della costituzione dell'appellato, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello per effetto dell'art. 359 del codice di procedura civile.
2.2. – La sentenza impugnata non è stata affatto pronunciata secondo equità, come temerariamente affermato dall'appellato.
È manifestamente erronea l'affermazione secondo cui il valore della causa sarebbe inferiore ad € 1.100,00, avendo chiesto, in primo Parte_2
grado, la condanna della controparte al pagamento di € 2.700,00 (che è anche il valore dichiarato in calce all'atto di citazione), essendo irrilevanti le clausole di stile con cui si richieda la liquidazione di un importo maggiore o minore, come accertato in corso di causa, al pari dell'effettiva liquidazione di una somma inferiore al limite di cui all'art. 113, comma 2, del codice di rito.
In secondo luogo, perché non emerge né dalla sentenza né dalla comparsa di costituzione dell'appellato che il Giudice di Pace abbia pronunciato secondo equità su richiesta delle parti, a norma dell'art. 114 del codice di procedura civile.
2.3. – L'atto di appello è, infine, sicuramente rispettoso degli elementi formali di cui all'art. 342 c.p.c., essendo stati evidenziati, sia in fatto che in diritto, i singoli punti della decisione di cui è stata chiesta la riforma, con le relative censure alla ricostruzione dei fatti, articolate in maniera assolutamente analitica e dettagliata, con tanto di riferimento al materiale istruttorio del giudizio di primo grado. La sua lettura consente facilmente di cogliere anche gli aspetti giuridici controversi, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, dal momento che per ciascun capo l'appellante si è sforzato di indicare le norme giuridiche di riferimento, prospettando quale sarebbe stato il percorso logico e argomentativo da seguire laddove il giudice di prime cure avesse fatto buon governo dei principi in materia di riparto degli oneri probatori.
3. – L'appello è fondato.
3.1. – Prima di poter lamentare l'inadempimento di un'obbligazione è necessario che chi agisce in giudizio dia prova della sua fonte (art. 1173 c.c.) e dell'oggetto della prestazione, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa fatta valere (art. 2697, comma 1, c.c.). Solo all'esito potrà onerarsi la parte convenuta a dare prova dei fatti estintivi della pretesa (art. 2697, comma 2,
c.c.).
Nella fattispecie ha citato in giudizio Parte_2 Parte_1
sostenendo di aver affidato a quest'ultima il compito di svolgere «lavori di carrozzeria da eseguire sull'autovettura Golf di proprietà del figlio, targata DZ 991 MF» e che «i lavori concordati comprendevano, smontaggio completo della vettura, compreso tappezzeria, moquet, guarnizione di vetri e sportelli, incluso il portellone posteriore, fari e pacchetto luci, cruscotto e sedili, verniciatura competa della carrozzeria e rimontaggio delle parti sopra dette». A sostegno di tale assunto ha prodotto un preventivo di spesa
– intestato, invero, a e non già all'attore – in cui è riportato Controparte_1
l'importo concordato, pari ad € 1.800,00.
3.2. – Ciò posto, è innanzitutto evidente che le parti – diversamente da quanto desumibile dalla pronuncia impugnata – non abbiano concluso un contratto di compravendita, bensì di appalto (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. 12 marzo 2018, n. 5935). non ha trasferito – né si è obbligata a trasferire – la Parte_1
proprietà di beni di alcun genere. Piuttosto, come si desume ictu oculi dall'esame dei fatti allegati nell'originaria citazione, l'appellante si è obbligata ad un facere, consistente nell'esecuzione di lavori di carrozzeria sull'autovettura del figlio dell'appellato. Che poi tali lavori abbiano potuto richiedere l'impiego di pezzi di ricambio non è rilevante, salvo che non si motivi in ordine alla prevalenza della materia sul lavoro. Stupisce, pertanto, il riferimento – in sentenza – alla disciplina di cui agli artt. 1490 e 1494 del codice civile.
3.3. – Deve poi ritenersi coperto da giudicato implicito la circostanza che l'appellato abbia concluso con il contratto e che, di Parte_1
conseguenza, sia titolare del diritto di natura risarcitoria in conseguenza del preteso inadempimento contrattuale, benché dalla lettura del “preventivo” allegato all'atto di citazione emerga che il soggetto nei cui confronti l'appellante si è obbligata ad eseguire i lavori sia , ossia un Controparte_1
soggetto diverso dall'appellato.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa;
tra l'altro in ogni stato e grado del giudizio, attenendo ad uno degli elementi costitutivi della domanda (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), con le uniche eccezioni del riconoscimento del fatto posto dall'attore a fondamento della domanda o dell'articolazione di difese incompatibili con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (riconoscimento implicito).
In tal caso l'appellante, nel censurare la sentenza di primo grado, non ha fatto cenno alla questione attinente alla titolarità del rapporto, contestando altri capi della sentenza che, evidentemente, presuppongono che sulla questione non vi fossero ragioni di contrasto, nonostante – esaminando la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado – fosse stato specificamente affermato che fu , padre Controparte_1
dell'attore, a recarsi presso l'officina dell'appellante per eseguire i lavori sulla
Volkswagen Golf targata DZ 991 MF. Del resto, occorre pur sempre considerare che l'appello è un mezzo di impugnazione limitatamente devolutivo, per cui non è possibile pronunciare su capi della sentenza non interessati dal gravame.
3.4. – Chiariti tali aspetti preliminari, l'appellante ha specificamente contestato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il
“preventivo” prodotto dall'attore potesse di per sé essere sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul committente. L'atto non reca una puntuale descrizione dei lavori indicati in citazione («smontaggio completo della vettura, compreso tappezzeria, moquet, guarnizione di vetri e sportelli, incluso il portellone posteriore, fari e pacchetto luci, cruscotto e sedili, verniciatura competa della carrozzeria e rimontaggio delle parti sopra dette»), ma solo il corrispettivo che il committente avrebbe dovuto corrispondere.
Di conseguenza, la censura mossa nell'interesse di è Parte_1
senza dubbio fondata e condivisibile, poiché, anche riconoscendo al
“preventivo” in questione la natura giuridica di contratto, non è possibile stabilire, in base al medesimo, quali fossero le attività che l'appellante si è concretamente obbligata a svolgere. Anzi, l'indeterminabilità del suo oggetto potrebbe perfino giustificare una declaratoria – invero sovrabbondante – di nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile.
Il contenuto dell'accordo non è del resto dimostrabile neanche attraverso la lettura delle deposizioni raccolte nel corso del giudizio di primo grado. Il teste
, padre dell'attore e, soprattutto, destinatario del preventivo Controparte_1
(dunque avente un interesse di fatto nella controversia), risponde al quesito di cui alla lettera b) del capitolato di prova affermando in termini generici che l'appellante avrebbe dovuto eseguire lavori di ristrutturazione dell'automobile.
La deposizione risulta specifica soltanto per quanto concerne i lavori di verniciatura della carrozzeria. Non anche in relazione ai non meglio precisati
“pezzi di ricambio” che sarebbero stati smontati e rimontati, essendo intuitivo che tale locuzione non è, in concreto, idonea a chiarire quali siano le singole componenti della vettura. Ciò che invero sarebbe stato necessario indicare al fine di formulare un qualunque giudizio di inadempimento nei confronti del professionista (l'inadempimento va semplicemente allegato;
ma la prestazione dovuta, e dunque l'oggetto del rapporto obbligatorio, deve essere oggetto di prova da parte dell'attore che ha agito in via risarcitoria).
Può comunque ritenersi provato che tra i lavori concordati, oltre alla verniciatura della carrozzeria, vi fosse anche quello relativo al montaggio dei fari e del pacchetto luci posteriori, dal momento che già nella comparsa di costituzione e risposta vi era stata ammissione sul punto, dunque senza neanche che si imponesse come necessaria l'audizione di testimoni sul punto.
Per tali motivi la richiesta risarcitoria formulata da deve Parte_2
essere certamente rigettata in relazione ai danni che sarebbero conseguenza di interventi di cui non vi è dimostrazione, ossia quelli relativi al cofano posteriore, agli sportelli, agli specchietti retrovisori, alle guarnizioni, alla moquette, alla bocchetta dell'aria condizionata o al cruscotto, non potendosi neanche escludere che si tratti di vizi da imputare a terzi (che siano o meno individuabili non rileva). Non senza considerare che altro testimone,
[...]
ha dichiarato che durante i lavori di verniciatura non sono Testimone_1
stati eseguiti intervenuti sul portellone posteriore, né sul cofano anteriore o sugli sportelli laterali.
Resta ovviamente fermo che il c.t.u. – a cui è stato affidato, in primo grado, il compito di accertare i lavori per cui è causa (cfr. mandato in atti) – non può compiere valutazioni in ordine a ciò che sarebbe stato onere della parte allegare e dimostrare, sicché la relazione in atti avrebbe potuto essere presa in considerazione limitatamente agli aspetti tecnici riguardanti (a) la tiratura e la lucidatura della vernice e (b) lo smontaggio e il rimontaggio di fari e luci posteriori, al netto della qualità dei materiali che – come dichiarato dal padre dell'attore – sono stati acquistati presso terzi e messi a disposizione dell'appellante.
3.5. – Dalla lettura della relazione di c.t.u. è emerso che gli specchietti retrovisori presenterebbero delle colature e che queste ultime costituiscono, sotto il profilo tecnico, un difetto dovuto alla tecnica impiegata.
Si tratta tuttavia di un difetto che, a prescindere dalle valutazioni di natura
“estetica” del perito, non si riesce ad apprezzare. Analizzando, infatti, il materiale fotografico in atti non si riesce a scorgere, neanche ingrandendo le immagini, le colature in questione. Pertanto, benché non possa escludersi che le stesse siano nondimeno percepibili dal vivo e, comunque, da distanza ravvicinata, deve concludersi che si tratta di un difetto del tutto marginale e bagatellare. Si tenga presente, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria
è necessario che il pregiudizio sia serio, ossia che superi la normale soglia di tollerabilità, con conseguente rigetto della domanda in tutti gli altri casi.
Per altro verso, si osserva che la presenza d'acqua nella parte posteriore è stata imputata all'utilizzo di materiale non originale, che certamente non è stato fornito dall'appaltatore, ma è stato fornito dal committente.
4. – Alla riforma integrale della sentenza di primo grado consegue la condanna di al pagamento delle spese processuali, comprese Parte_2
quelle di c.t.u., in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 del codice di procedura civile.
Per la determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad € 5.200,00, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata in primo grado e della necessità di riesame del materiale istruttorio anche in appello (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014 n.55). 5. – L'appellato va, altresì, condannato alla restituzione delle spese del giudizio di primo grado già saldate dall'appellante (come provato mediante l'allegazione all'atto di citazione in appello dei due bonifici).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 849/2023 R.G.A.C., così provvede: accoglie l'appello proposto da e, in riforma integrale Parte_1
della sentenza n. 340/2023 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, rigetta le domande di cui all'atto di citazione del 18 dicembre 2019; condanna : (a) al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_2
grado che liquida in € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% c.p.a. e i.v.a come per legge, ed in € 182,50 per esborsi
(saldo c.t.u.); (b) al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in
€ 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15% c.p.a. e i.v.a come per legge;
(c) alla restituzione in favore dell'appellante di € 2.150,00.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti