Versione
13 gennaio 1974
13 gennaio 1974
Art. 4. (Presidente dell'OPAFS)
Presidente dell'OPAFS e' il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, agli organi medesimi nella prima riunione successiva.
Il presidente puo', per il compimento di singoli atti, delegare la rappresentanza dell'ente al vice presidente o ad un componente del consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente.
Presidente dell'OPAFS e' il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, agli organi medesimi nella prima riunione successiva.
Il presidente puo', per il compimento di singoli atti, delegare la rappresentanza dell'ente al vice presidente o ad un componente del consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3748Provvedimento: […] I giudici di appello, in particolare, hanno ritenuto che, avendo la legge 11. 87 del 1994 disposto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60%, ne risulta precluso l'assoggettamento di tale quota alla riduzione prevista dell'art. 4 della legge n. 829 del 1973, che fissa la base contributiva deila prima delle det e indennità nell'80% degli emolumenti compresi rella base di computo, poiché, in caso contrario, la misura suddetta verrebbe ad essere illegittimamente ridotta 1 408. […]Leggi di più...
- art. 1 legge 87/1994·
- indennità di buonuscita·
- compensazione spese·
- art. 14 legge 829/1973·
- riduzione indennità·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- indennità integrativa speciale·
- base contributiva·
- computo indennità