Articolo 4 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 gennaio 1974
Art. 4. (Presidente dell'OPAFS)

Presidente dell'OPAFS e' il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, agli organi medesimi nella prima riunione successiva.
Il presidente puo', per il compimento di singoli atti, delegare la rappresentanza dell'ente al vice presidente o ad un componente del consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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