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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6041/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 19.6.1974
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Maria Masera presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tamara Serrau presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ER (CO) in data 22.12.2007(Anno 2007, N. 49, Parte 2, Serie A) con atto trascritto altresì presso il Comune di Milano (Anno 2008, n. 80, Parte 2, Serie B, Vol. R01)
X□ separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano, nona sezione civile, n. 1234/2024 del 13.09.2024 che ha omologato le condizioni come da ricorso congiunto depositato in data
27.5.2024 confermate con note scritte depositate il 10.7.2024
Pagina 1 con la seguente figlia: nata a [...] in data [...] , cittadina italiana Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIi Parte_1
e a ER (CO) in data 22.12.2007 (Anno 2007, N. 49, Parte 2, Serie A) con
[...] Parte_2 atto trascritto altresì presso il Comune di Milano (Anno 2008, n. 80, Parte 2, Serie B, Vol. R01) e ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Part 2) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, e avrà, tempi di permanenza prevalenti e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare cointestata tra le parti al 50%, sita in Milano, viale Molise n. 63, assegnata alla madre quale collocataria prevalente della figlia. Il padre ha lasciato la casa coniugale nel luglio 2024, asportando i propri beni ed effetti personali e si è trasferito in un appartamento in locazione in Milano, via Altaguardia 1.
3) Il padre, salvo diverso e migliore accordo e con la disponibilità ad essere presente, nei limiti di Part impegni improrogabili già presi e ad occuparsi di nei giorni di competenza materna, qualora la madre abbia impegni di lavoro fuori città, potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con week end della madre, dal mercoledì dopo la scuola fino al venerdì con accompagnamento a scuola. Le parti concordano che, qualora la madre abbia in programma un fine settimana lungo con partenza giovedì, lo comunicherà la settimana precedente al padre, che si impegna a modificare per tale settimana le giornate con la figlia, tenendola dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina;
- nella settimana che termina con week end del padre, dal giovedì dopo la scuola fino al termine del week end il lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- le parti concordano che nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche, quando ci si riferisce come termine temporale all'accompagnamento a scuola o al ritiro da scuola, deve intendersi il riferimento alla mattinata, rimandando ad accordi diretti sull'orario preciso;
- vacanze scolastiche estive da suddividere a metà tra i genitori, con periodi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al
30 dicembre ovvero il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica (nel 2024 alla madre il primo periodo). Le parti concordano che, ogni anno, a prescindere dall'alternanza tra primo e secondo Part periodo, ciascun genitore potrà trascorrere con o il 24.12 per la cena o il 25.12 per il pranzo, secondo accordi che saranno presi di anno in anno tra i medesimi;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali (Pasqua 2025 con il padre);
- i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza compreso nel periodo.
4) Principi della genitorialità e condivisione delle decisioni:
È nell'interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
- Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trova presso di
Pagina 2 lui.
- Ogni genitore prenderà le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della figlia.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Diritti dei figli: ciascun minore ha diritto
- alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Comunicazione con il figlio:
- ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate;
- ciascun genitore dovrà mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo;
- i contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore;
- il figlio deve poter sentire l'altro genitore tutti i giorni per un tempo congruo al bisogno e alle capacità espressive del figlio.
Rapporti con gli ascendenti:
Il figlio deve poter coltivare i rapporti con i nonni e con i parenti sia materni che paterni senza che siano frapposti ostacoli o limitazioni da parte dell'altro genitore, salvo che vi siano problemi specifici da risolvere di comune accordo.
Nell'ambito dei periodi di competenza di ciascun genitore, anche nel corso delle vacanze, ciascuno potrà decidere di far trascorrere al figlio del tempo con i nonni o parenti e amici di fiducia delle parti.
5) Le parti terranno a proprio carico il mantenimento della figlia in via diretta, per i periodi di rispettiva spettanza.
6) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie della figlia, come da
Protocollo del Tribunale di Milano, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale
Pagina 3 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Le parti concordano che la NO sarà la sola beneficiaria dell'“Assegno unico e universale Pt_2 per i figli a carico” erogato dall'INPS, che percepirà in favore della figlia.
8) La NO , a partire dal mese di luglio 2024, terrà a proprio carico le spese condominiali Pt_2 ordinarie e le utenze della casa familiare, alla medesima assegnata, mentre le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti in egual misura, seguendo le quote di proprietà, come per legge.
9) I coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e in grado di far fronte al proprio mantenimento e alle proprie necessità.
10) L'autovettura Suzuki S Cross acquistata con denaro di entrambi i coniugi al 50% e intestata alla NO , rimarrà in proprietà e uso esclusivo della medesima con rinuncia del SI ad Pt_2 Pt_1 ogni pretesa in relazione alla stessa.
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché del passaporto della figlia minorenne.
12) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Pagina 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario a ER (CO) in data
[...] Parte_2
22.12.2007 (Anno 2007, N. 49, Parte 2, Serie A) con atto trascritto altresì presso il Comune di Milano (Anno 2008, n. 80, Parte 2, Serie B, Vol. R01);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 19.6.1974
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Maria Masera presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tamara Serrau presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ER (CO) in data 22.12.2007(Anno 2007, N. 49, Parte 2, Serie A) con atto trascritto altresì presso il Comune di Milano (Anno 2008, n. 80, Parte 2, Serie B, Vol. R01)
X□ separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano, nona sezione civile, n. 1234/2024 del 13.09.2024 che ha omologato le condizioni come da ricorso congiunto depositato in data
27.5.2024 confermate con note scritte depositate il 10.7.2024
Pagina 1 con la seguente figlia: nata a [...] in data [...] , cittadina italiana Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIi Parte_1
e a ER (CO) in data 22.12.2007 (Anno 2007, N. 49, Parte 2, Serie A) con
[...] Parte_2 atto trascritto altresì presso il Comune di Milano (Anno 2008, n. 80, Parte 2, Serie B, Vol. R01) e ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Part 2) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, e avrà, tempi di permanenza prevalenti e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare cointestata tra le parti al 50%, sita in Milano, viale Molise n. 63, assegnata alla madre quale collocataria prevalente della figlia. Il padre ha lasciato la casa coniugale nel luglio 2024, asportando i propri beni ed effetti personali e si è trasferito in un appartamento in locazione in Milano, via Altaguardia 1.
3) Il padre, salvo diverso e migliore accordo e con la disponibilità ad essere presente, nei limiti di Part impegni improrogabili già presi e ad occuparsi di nei giorni di competenza materna, qualora la madre abbia impegni di lavoro fuori città, potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con week end della madre, dal mercoledì dopo la scuola fino al venerdì con accompagnamento a scuola. Le parti concordano che, qualora la madre abbia in programma un fine settimana lungo con partenza giovedì, lo comunicherà la settimana precedente al padre, che si impegna a modificare per tale settimana le giornate con la figlia, tenendola dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina;
- nella settimana che termina con week end del padre, dal giovedì dopo la scuola fino al termine del week end il lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- le parti concordano che nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche, quando ci si riferisce come termine temporale all'accompagnamento a scuola o al ritiro da scuola, deve intendersi il riferimento alla mattinata, rimandando ad accordi diretti sull'orario preciso;
- vacanze scolastiche estive da suddividere a metà tra i genitori, con periodi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al
30 dicembre ovvero il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica (nel 2024 alla madre il primo periodo). Le parti concordano che, ogni anno, a prescindere dall'alternanza tra primo e secondo Part periodo, ciascun genitore potrà trascorrere con o il 24.12 per la cena o il 25.12 per il pranzo, secondo accordi che saranno presi di anno in anno tra i medesimi;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali (Pasqua 2025 con il padre);
- i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza compreso nel periodo.
4) Principi della genitorialità e condivisione delle decisioni:
È nell'interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
- Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trova presso di
Pagina 2 lui.
- Ogni genitore prenderà le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della figlia.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Diritti dei figli: ciascun minore ha diritto
- alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Comunicazione con il figlio:
- ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate;
- ciascun genitore dovrà mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo;
- i contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore;
- il figlio deve poter sentire l'altro genitore tutti i giorni per un tempo congruo al bisogno e alle capacità espressive del figlio.
Rapporti con gli ascendenti:
Il figlio deve poter coltivare i rapporti con i nonni e con i parenti sia materni che paterni senza che siano frapposti ostacoli o limitazioni da parte dell'altro genitore, salvo che vi siano problemi specifici da risolvere di comune accordo.
Nell'ambito dei periodi di competenza di ciascun genitore, anche nel corso delle vacanze, ciascuno potrà decidere di far trascorrere al figlio del tempo con i nonni o parenti e amici di fiducia delle parti.
5) Le parti terranno a proprio carico il mantenimento della figlia in via diretta, per i periodi di rispettiva spettanza.
6) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie della figlia, come da
Protocollo del Tribunale di Milano, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale
Pagina 3 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Le parti concordano che la NO sarà la sola beneficiaria dell'“Assegno unico e universale Pt_2 per i figli a carico” erogato dall'INPS, che percepirà in favore della figlia.
8) La NO , a partire dal mese di luglio 2024, terrà a proprio carico le spese condominiali Pt_2 ordinarie e le utenze della casa familiare, alla medesima assegnata, mentre le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti in egual misura, seguendo le quote di proprietà, come per legge.
9) I coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e in grado di far fronte al proprio mantenimento e alle proprie necessità.
10) L'autovettura Suzuki S Cross acquistata con denaro di entrambi i coniugi al 50% e intestata alla NO , rimarrà in proprietà e uso esclusivo della medesima con rinuncia del SI ad Pt_2 Pt_1 ogni pretesa in relazione alla stessa.
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché del passaporto della figlia minorenne.
12) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Pagina 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario a ER (CO) in data
[...] Parte_2
22.12.2007 (Anno 2007, N. 49, Parte 2, Serie A) con atto trascritto altresì presso il Comune di Milano (Anno 2008, n. 80, Parte 2, Serie B, Vol. R01);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5