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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate – Centro Operativo di Pescara - il 24.3.2025 faceva notificare a Nominativo_1, residente in [...], l'avviso di accertamento nr. 250TEHM000426 con cui per l'anno d'imposta 2019 gli contestava la omessa dichiarazione di redditi di fabbricati con recupero di maggiori imposte calcolate su canoni di locazione immobile per €.1.354,00 oltre sanzioni ed interessi, e così per complessivi €.2.832,26.
Il contribuente con il patrocinio del Dott. Difensore_1 proponeva ricorso per l'annullamento dell' atto impositivo in parola evidenziando in premessa:
-) che trattasi di canoni di locazione per locale terraneo di mq.29 sito in Benevento al Indirizzo_1. Nominativo_2, 38 locato alla Soc. Società_1 srl con scrittura registrata il 20.10.2015;
-) che alcun canone è stato in realtà incassato per detto locale fin da subito e, comunque, per l'anno 2019 oggetto dell'accertamento;
-) che si è infatti resa necessaria azione di convalida sfratto per morosità definito presso il Tribunale di
Benevento con transazione all'udienza del 21.10.2019 con dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento con salvezza delle spese e competenze di lite con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
In uno al ricorso veniva inoltrata istanza di trattazione della causa in pubblica udienza e veniva depositata documentazione varia a riprova della controversia instaurata con riferimento al contratto di locazione in parola, nonché copia della verbale di udienza 21.10.2019 presso Tribunale di Benevento.
In data 15.7.2025 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Benevento che impugnava il ricorso e ne chiedeva il rigetto opponendo:
-) che in fattispecie si tratta di canoni derivanti da contratto di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo stipulato e registrato nell'ottobre 2015;
-) che, quindi, la modifica di cui al D.L. 34/2019, invocata dal ricorrente, non può trovare applicazione per espressa disposizione di legge, trattandosi di contratto di locazione sorto prima del 1.1.2020 e
-) che, in conseguenza, anche i canoni anche non riscossi vanno computati in dichiarazione fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di sfratto.
La resistente chiedeva dichiararsi la responsabilità aggravata del ricorrente per lite temeraria e concludeva, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Il ricorrente con memorie del 28.10.2025 si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate in data 13.2.2026 depositava memorie di replica con le quali opponeva a sua volta la irretroattività della rinuncia ai canoni ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 25.2.2025 come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivo unico del ricorso è costituito dalla eccezione di non debenza del maggior reddito accertato dall'Ufficio
a carico del ricorrente per l'anno d'imposta 2019 siccome relativo a canoni di locazione effettivamente non riscossi.
A riguardo Il ricorrente sostiene:
-) di non avere ricevuto dalla conduttrice (Società_1 srl), e per l'anno in questione, i canoni per la locazione ad uso diverso da quello abitativo del locale terraneo di mq. 29 sito in Benevento al indirizzo_1
stabiliti con scrittura registrata il 19.10.2015
-) di avere anche dovuto intraprendere innanzi al Tribunale di Benevento azione per la convalida di sfratto per morosità;
-) che l'intrapreso giudizio si concludeva con provvedimento del 21.10.2019 con il quale il Tribunale prendeva atto della intervenuta definizione transattiva e dichiarava la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Orbene:
l'art. 8 comma 5 della L.431/98 pone proprio la “conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore” quale momento spartiacque ai fini del computo anche dei canoni non percepiti nella formazione del reddito.
Nel caso di specie la procedura di convalida di sfratto, per quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, risulta conclusa con sentenza del Tribunale di Benevento intervenuta in data 21.10.2019 e quindi fino a tale data i canoni di locazione sebbene non riscossi vanno computati ai fini del calcolo del reddito imponibile.
E' principio reso stabile anche da numerose decisioni della S.C. quello secondo il quale ai fini della imponibilità del canone di locazione non è richiesta la sua materiale percezione (totale o parziale) rilevando, invece,
l'ammontare del canone contrattualmente previsto almeno fino al momento dell' accertamento giudiziale della morosità con conclusione del relativo procedimento di convalida di sfratto.
Non è applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art.3 quinquies D.L. 34/2019 che, innovando sul punto, stabilisce che i canoni di locazione non percepiti vadano ugualmente computati nel reddito fino alla data di intimazione dello sfratto (e non più fino alla data di conclusione del procedimento di convalida dello sfratto).
Detta norma, per espressa sua statuizione, si applica ai contratti di locazione stipulati a partire dal 1.1.2020, mentre in fattispecie il contratto di locazione risulta registrato in epoca di molto anteriore (20.10.2015).
Sulla base di quanto sopra il ricorso va accolto in parte poiché i canoni di locazione, sebbene non percepiti, vanno computati ai fini del calcolo del reddito fino alla data di conclusione della procedura di convalida dello sfratto, ovvero, in fattispecie, fino alla data del 21.10.2019 (come risulta dagli atti del fascicolo prodotti in giudizio dal ricorrente) e vanno esclusi per i restanti due mesi dell'anno d'imposta 2019 e tanto poiché il punto 3 del contratto di affitto prevede il pagamento del canone annuo di €.4200,00 in rate mensili di €.350,00
Per tali motivi il ricorso è fondato in parte e va accolto per quanto di ragione
Il maggior reddito accertato dall' Ufficio in €.4.200,00 per canoni di locazione anno 2019 va rideterminato in
€.3.500,00. In conseguenza vanno rideterminate le maggiori imposte accertate e relativi interessi e sanzioni
Le spese vanno compensate tra le parti a ragione di quanto emerso in atti nonché a ragione del parziale accoglimento del ricorso, il tutto come da seguente dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso rideterminando in €3500,00 il maggior reddito fabbricati ai fini dell'accertamento delle conseguenti maggiori imposte dovute dal ricorrente per l'anno d'imposta 2019 con conseguente rideterminazione di interessi e sanzioni;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento il 25.2.2026
Dott. Francesco Capobianco
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate – Centro Operativo di Pescara - il 24.3.2025 faceva notificare a Nominativo_1, residente in [...], l'avviso di accertamento nr. 250TEHM000426 con cui per l'anno d'imposta 2019 gli contestava la omessa dichiarazione di redditi di fabbricati con recupero di maggiori imposte calcolate su canoni di locazione immobile per €.1.354,00 oltre sanzioni ed interessi, e così per complessivi €.2.832,26.
Il contribuente con il patrocinio del Dott. Difensore_1 proponeva ricorso per l'annullamento dell' atto impositivo in parola evidenziando in premessa:
-) che trattasi di canoni di locazione per locale terraneo di mq.29 sito in Benevento al Indirizzo_1. Nominativo_2, 38 locato alla Soc. Società_1 srl con scrittura registrata il 20.10.2015;
-) che alcun canone è stato in realtà incassato per detto locale fin da subito e, comunque, per l'anno 2019 oggetto dell'accertamento;
-) che si è infatti resa necessaria azione di convalida sfratto per morosità definito presso il Tribunale di
Benevento con transazione all'udienza del 21.10.2019 con dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento con salvezza delle spese e competenze di lite con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
In uno al ricorso veniva inoltrata istanza di trattazione della causa in pubblica udienza e veniva depositata documentazione varia a riprova della controversia instaurata con riferimento al contratto di locazione in parola, nonché copia della verbale di udienza 21.10.2019 presso Tribunale di Benevento.
In data 15.7.2025 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Benevento che impugnava il ricorso e ne chiedeva il rigetto opponendo:
-) che in fattispecie si tratta di canoni derivanti da contratto di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo stipulato e registrato nell'ottobre 2015;
-) che, quindi, la modifica di cui al D.L. 34/2019, invocata dal ricorrente, non può trovare applicazione per espressa disposizione di legge, trattandosi di contratto di locazione sorto prima del 1.1.2020 e
-) che, in conseguenza, anche i canoni anche non riscossi vanno computati in dichiarazione fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di sfratto.
La resistente chiedeva dichiararsi la responsabilità aggravata del ricorrente per lite temeraria e concludeva, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Il ricorrente con memorie del 28.10.2025 si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate in data 13.2.2026 depositava memorie di replica con le quali opponeva a sua volta la irretroattività della rinuncia ai canoni ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 25.2.2025 come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivo unico del ricorso è costituito dalla eccezione di non debenza del maggior reddito accertato dall'Ufficio
a carico del ricorrente per l'anno d'imposta 2019 siccome relativo a canoni di locazione effettivamente non riscossi.
A riguardo Il ricorrente sostiene:
-) di non avere ricevuto dalla conduttrice (Società_1 srl), e per l'anno in questione, i canoni per la locazione ad uso diverso da quello abitativo del locale terraneo di mq. 29 sito in Benevento al indirizzo_1
stabiliti con scrittura registrata il 19.10.2015
-) di avere anche dovuto intraprendere innanzi al Tribunale di Benevento azione per la convalida di sfratto per morosità;
-) che l'intrapreso giudizio si concludeva con provvedimento del 21.10.2019 con il quale il Tribunale prendeva atto della intervenuta definizione transattiva e dichiarava la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Orbene:
l'art. 8 comma 5 della L.431/98 pone proprio la “conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore” quale momento spartiacque ai fini del computo anche dei canoni non percepiti nella formazione del reddito.
Nel caso di specie la procedura di convalida di sfratto, per quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, risulta conclusa con sentenza del Tribunale di Benevento intervenuta in data 21.10.2019 e quindi fino a tale data i canoni di locazione sebbene non riscossi vanno computati ai fini del calcolo del reddito imponibile.
E' principio reso stabile anche da numerose decisioni della S.C. quello secondo il quale ai fini della imponibilità del canone di locazione non è richiesta la sua materiale percezione (totale o parziale) rilevando, invece,
l'ammontare del canone contrattualmente previsto almeno fino al momento dell' accertamento giudiziale della morosità con conclusione del relativo procedimento di convalida di sfratto.
Non è applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art.3 quinquies D.L. 34/2019 che, innovando sul punto, stabilisce che i canoni di locazione non percepiti vadano ugualmente computati nel reddito fino alla data di intimazione dello sfratto (e non più fino alla data di conclusione del procedimento di convalida dello sfratto).
Detta norma, per espressa sua statuizione, si applica ai contratti di locazione stipulati a partire dal 1.1.2020, mentre in fattispecie il contratto di locazione risulta registrato in epoca di molto anteriore (20.10.2015).
Sulla base di quanto sopra il ricorso va accolto in parte poiché i canoni di locazione, sebbene non percepiti, vanno computati ai fini del calcolo del reddito fino alla data di conclusione della procedura di convalida dello sfratto, ovvero, in fattispecie, fino alla data del 21.10.2019 (come risulta dagli atti del fascicolo prodotti in giudizio dal ricorrente) e vanno esclusi per i restanti due mesi dell'anno d'imposta 2019 e tanto poiché il punto 3 del contratto di affitto prevede il pagamento del canone annuo di €.4200,00 in rate mensili di €.350,00
Per tali motivi il ricorso è fondato in parte e va accolto per quanto di ragione
Il maggior reddito accertato dall' Ufficio in €.4.200,00 per canoni di locazione anno 2019 va rideterminato in
€.3.500,00. In conseguenza vanno rideterminate le maggiori imposte accertate e relativi interessi e sanzioni
Le spese vanno compensate tra le parti a ragione di quanto emerso in atti nonché a ragione del parziale accoglimento del ricorso, il tutto come da seguente dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso rideterminando in €3500,00 il maggior reddito fabbricati ai fini dell'accertamento delle conseguenti maggiori imposte dovute dal ricorrente per l'anno d'imposta 2019 con conseguente rideterminazione di interessi e sanzioni;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento il 25.2.2026
Dott. Francesco Capobianco