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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto:
dott. Francesco Lupia Presidente rel
dottoressa Chiara Pulicati giudice
dottoressa Francesca Iaconi giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4044/2022 vertente tra
il 10.3.1979 a Roma, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Palestrina, via Veroli, 45, presso lo studio dell' Avvocata Elisa Mattogno, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende C.F._2
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi residente alla Controparte_1 C.F._3
Via Colle San Rocco, 40/2 rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Tecce (C.F.
pagina 1 di 3 Pec , elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_4 Email_1
suo Studio professionale in Gallicano nel Lazio, Via Aldo Moro, 30-int. 12
Resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.22 affermava di aver contratto matrimonio Parte_1
nel Comune di Roma in data 20 settembre 1997 con trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio presso tale comune;
che dal matrimonio erano nati i figli il 02/03/1998; Per_1
Per_
il 18/02/2001 e il 25/12/2012.; che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile. Per_2
La ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate nelle conclusioni nel ricorso.
si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo una Controparte_1 diversa regolamentazione dell'affidamento e collocamento della prole e dell'assegno di mantenimento.
Celebrata l'udienza presidenziale, le parti erano rimesse innanzi al Giudice Istruttore.
Venivano acquisiti documenti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, dagli elementi probatori acquisiti è dimostrato che da diverso tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (si confronti verbale udienza presidenziale e comuni allegazioni delle parti).
La domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi va, pertanto, accolta.
Quanto alle ulteriori domande si deve rilevare come le parti in corso di causa abbiano raggiunto un accordo, consacrato nelle note di udienza depositate telematicamente da parte ricorrente in data 26.3.2025.
I coniugi hanno stabilito le condizioni della separazione, precisandone il contenuto nel documento succitato, in maniera che può essere giudicata soddisfacente anche nell'interesse della prole, tanto da non richiedere l'assunzione di provvedimenti di sorta.
Si ritiene pertanto corretto dichiarare compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e ed ordina Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza;
-prende atto che i coniugi si sono impegnati a rispettare le condizioni riportate nelle note di udienza depositate telematicamente da parte ricorrente in data 26.3.2025., da intendersi come parte integrante della presente sentenza
-Rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
-Dichiara compensate le spese di lite
Tivoli, 17.4.25
Il Presidente est.
Dott.Francesco Lupia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto:
dott. Francesco Lupia Presidente rel
dottoressa Chiara Pulicati giudice
dottoressa Francesca Iaconi giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4044/2022 vertente tra
il 10.3.1979 a Roma, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Palestrina, via Veroli, 45, presso lo studio dell' Avvocata Elisa Mattogno, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende C.F._2
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi residente alla Controparte_1 C.F._3
Via Colle San Rocco, 40/2 rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Tecce (C.F.
pagina 1 di 3 Pec , elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_4 Email_1
suo Studio professionale in Gallicano nel Lazio, Via Aldo Moro, 30-int. 12
Resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.22 affermava di aver contratto matrimonio Parte_1
nel Comune di Roma in data 20 settembre 1997 con trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio presso tale comune;
che dal matrimonio erano nati i figli il 02/03/1998; Per_1
Per_
il 18/02/2001 e il 25/12/2012.; che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile. Per_2
La ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate nelle conclusioni nel ricorso.
si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo una Controparte_1 diversa regolamentazione dell'affidamento e collocamento della prole e dell'assegno di mantenimento.
Celebrata l'udienza presidenziale, le parti erano rimesse innanzi al Giudice Istruttore.
Venivano acquisiti documenti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, dagli elementi probatori acquisiti è dimostrato che da diverso tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (si confronti verbale udienza presidenziale e comuni allegazioni delle parti).
La domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi va, pertanto, accolta.
Quanto alle ulteriori domande si deve rilevare come le parti in corso di causa abbiano raggiunto un accordo, consacrato nelle note di udienza depositate telematicamente da parte ricorrente in data 26.3.2025.
I coniugi hanno stabilito le condizioni della separazione, precisandone il contenuto nel documento succitato, in maniera che può essere giudicata soddisfacente anche nell'interesse della prole, tanto da non richiedere l'assunzione di provvedimenti di sorta.
Si ritiene pertanto corretto dichiarare compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e ed ordina Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza;
-prende atto che i coniugi si sono impegnati a rispettare le condizioni riportate nelle note di udienza depositate telematicamente da parte ricorrente in data 26.3.2025., da intendersi come parte integrante della presente sentenza
-Rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
-Dichiara compensate le spese di lite
Tivoli, 17.4.25
Il Presidente est.
Dott.Francesco Lupia
pagina 3 di 3