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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3673/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3673/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17 luglio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. Paola Menozzi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3
e
, C.F. , nato a [...] il 6 CP_1 C.F._2 settembre 1980; rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Castagnoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova, C.so della Libertà n. 3
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege - 1 di 5 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa,
A) CONFERMARE l'affidamento condiviso del figlio minore , nato Per_1 in data 13.12.2009, ad entrambi i genitori con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé e con residenza preferenziale del minore presso l'abitazione della madre, sig.ra . Parte_1
B) DISPORRE che il sig. possa vedere e tenere con sé CP_1
ed in particolare: Per_1
a fine settimana alterni dalle ore 14 del sabato alle ore 07.00 del lunedì e nella settimana che non trascorrerà con il padre nella Per_1 giornata del lunedì dalle ore 14 alle ore 07.00 del martedì
Durante le vacanze natalizie, Vigilia di Natale con un genitore, Natale con l'altro ad anni alterni, e le festività restanti di calendario secondo le necessità del minore, o secondo i diversi accordi che le parti, in via condivisa, raggiungeranno;
Durante le vacanze pasquali, Pasqua con un genitore e Lunedì di
Pasqua con l'altro ad anni alterni, o secondo i diversi accordi che le parti in via condivisa raggiungeranno;
Durante le vacanze estive (da considerarsi dal 1.07 fino al 1.09),
trascorrerà almeno due settimane con il padre in periodo da Per_1 decidersi di anno in anno in accordo tra i genitori o, in alternativa,
comunicherà il periodo a entro e non oltre il CP_1 Parte_1
31.05 dell'anno di riferimento.
C) DISPORRE che il sig. corrisponda alla sig.ra CP_1 Pt_1
, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma
[...] Per_1 mensile di € 500,00 che sarà versata in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria a partire dal luglio 2026,
2 di 5 oltre al 70% delle spese straordinarie così come determinate dal
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023.
Si concorda tra le Parti che la retta di frequenza all'attività sportiva calcistica, unitamente al relativo abbigliamento sportivo nonché il costo dell'abbonamento annuo per il trasporto pubblico, spese scolastiche per materiale – uscite scolastiche e tasse scolastiche, spese sanitarie mediche e specialistiche, spese dentistiche e oculistiche, spese per eventuale patente di guida al compimento del
16 anno di età per ciclomotore 125 cc e acquisto del motociclo sono considerate spese straordinarie.
Le spese straordinarie verranno rimborsate, in ogni caso, seguendo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023.
D) PRENDERE ATTO che le Parti concordano affinché l'Assegno Unico per i Figli sia percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
E) PRENDERE ATTO che tutte le cose di proprietà delle parti rimarranno intestate a queste ultime.
F) PRENDERE ATTO che le Parti definiranno il rapporto lavorativo tra esse intercorso con apposito atto di conciliazione sindacale.
G) PRENDERE ATTO che le Parti concordano che la casa ex familiare - condotta in locazione – rimarrà temporaneamente in uso a CP_1 che ne sosterrà interamente l'affitto dal mese di giugno e fino alla scadenza naturale del contratto.
Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 23 luglio 2025, Pt_1
e , già conviventi more uxorio, hanno chiesto
[...] CP_1 recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento del loro figlio
(nato il [...]), nonché per gli ulteriori profili Per_1 economici attinenti al mantenimento dello stesso.
3 di 5 Con provvedimento in data 24 luglio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma
3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
4 di 5 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3673/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17 luglio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. Paola Menozzi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3
e
, C.F. , nato a [...] il 6 CP_1 C.F._2 settembre 1980; rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Castagnoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova, C.so della Libertà n. 3
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege - 1 di 5 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa,
A) CONFERMARE l'affidamento condiviso del figlio minore , nato Per_1 in data 13.12.2009, ad entrambi i genitori con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé e con residenza preferenziale del minore presso l'abitazione della madre, sig.ra . Parte_1
B) DISPORRE che il sig. possa vedere e tenere con sé CP_1
ed in particolare: Per_1
a fine settimana alterni dalle ore 14 del sabato alle ore 07.00 del lunedì e nella settimana che non trascorrerà con il padre nella Per_1 giornata del lunedì dalle ore 14 alle ore 07.00 del martedì
Durante le vacanze natalizie, Vigilia di Natale con un genitore, Natale con l'altro ad anni alterni, e le festività restanti di calendario secondo le necessità del minore, o secondo i diversi accordi che le parti, in via condivisa, raggiungeranno;
Durante le vacanze pasquali, Pasqua con un genitore e Lunedì di
Pasqua con l'altro ad anni alterni, o secondo i diversi accordi che le parti in via condivisa raggiungeranno;
Durante le vacanze estive (da considerarsi dal 1.07 fino al 1.09),
trascorrerà almeno due settimane con il padre in periodo da Per_1 decidersi di anno in anno in accordo tra i genitori o, in alternativa,
comunicherà il periodo a entro e non oltre il CP_1 Parte_1
31.05 dell'anno di riferimento.
C) DISPORRE che il sig. corrisponda alla sig.ra CP_1 Pt_1
, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma
[...] Per_1 mensile di € 500,00 che sarà versata in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria a partire dal luglio 2026,
2 di 5 oltre al 70% delle spese straordinarie così come determinate dal
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023.
Si concorda tra le Parti che la retta di frequenza all'attività sportiva calcistica, unitamente al relativo abbigliamento sportivo nonché il costo dell'abbonamento annuo per il trasporto pubblico, spese scolastiche per materiale – uscite scolastiche e tasse scolastiche, spese sanitarie mediche e specialistiche, spese dentistiche e oculistiche, spese per eventuale patente di guida al compimento del
16 anno di età per ciclomotore 125 cc e acquisto del motociclo sono considerate spese straordinarie.
Le spese straordinarie verranno rimborsate, in ogni caso, seguendo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023.
D) PRENDERE ATTO che le Parti concordano affinché l'Assegno Unico per i Figli sia percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
E) PRENDERE ATTO che tutte le cose di proprietà delle parti rimarranno intestate a queste ultime.
F) PRENDERE ATTO che le Parti definiranno il rapporto lavorativo tra esse intercorso con apposito atto di conciliazione sindacale.
G) PRENDERE ATTO che le Parti concordano che la casa ex familiare - condotta in locazione – rimarrà temporaneamente in uso a CP_1 che ne sosterrà interamente l'affitto dal mese di giugno e fino alla scadenza naturale del contratto.
Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 23 luglio 2025, Pt_1
e , già conviventi more uxorio, hanno chiesto
[...] CP_1 recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento del loro figlio
(nato il [...]), nonché per gli ulteriori profili Per_1 economici attinenti al mantenimento dello stesso.
3 di 5 Con provvedimento in data 24 luglio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma
3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
4 di 5 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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