CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Dante 10 36078 Valdagno VI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 04056091822 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Ufficio insiste per il rigetto della pretesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 495/24 R.G., avverso l'avviso di liquidazione, per IRPEF, redditi da lavoro dipendente ed altro, inerenti all'annata 2017.
La cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente quale erede di Nominativo_1 intestatario del ruolo, reso esecutivo il 28/02/2022 e consegnato il 25/03/22, dal quale essa è derivata. La ricorrente ha evidenziato di non essere legittimata a corrispondere personalmente il debito ereditario, poiché aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità di Nominativo_1 e tale eredità era stata sottoposta alla procedura concorsuale di liquidazione ex art. 503 c.c. Il debito ereditario in oggetto non era stato inserito nello stato di graduazione perché notificato oltre il termine del 4/5/2018, entro il quale i creditori sono stati chiamati a dichiarare alla procedura i relativi crediti ex art. 408 c.c. Il passivo ereditario risultava nettamente superiore all'attivo, sicché il credito appariva inesigibile per incapienza dell'attivo ereditario.
La ricorrente ha affermato altresì la prescrizione poiché la pretesa tributaria segnalata nella comunicazione di liquidazione era stata notificata dopo tre anni dallo stato di graduazione.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha evidenziato, in tutta correttezza, che, stante la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata alla quale è assoggettata la pretesa in oggetto, l'attività di riscossione coattiva è stata sospesa.
Inoltre, l'Ente di riscossione ha riscontrato che il credito avrebbe concorso sul residuo, stante la definitività dello stato di graduazione e restando da liquidare un ultimo immobile, il cui valore appariva insufficiente a soddisfare i creditori ipotecari. Pertanto, la pretesa tributaria sarebbe stata oggetto di riscossione solo ove vi fosse un residuo ereditario a favore dell'erede.
La ricostruzione così effettuata è assolutamente corretta e merita conferma, sicché ogni diversa doglianza va rigettata, fermi restando i principi di riferimento ora enunciati. Non sussiste la prescrizione, essendo peraltro corretti ed eseguiti tutti gli ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese possono essere compensate, posto che la questione attiene ad una situazione in cui obiettivamente la posizione della ricorrente è quella propria di soggetto debitore soltanto in ipotesi particolare di ricorrenza di situazioni specifiche, sicché è ragionevole la consapevolezza di poter proporre ricorso, per vedersi riconosciuta quantomeno questa effettività di condizione attestata dalla stessa
Agenzia costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Dante 10 36078 Valdagno VI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 04056091822 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Ufficio insiste per il rigetto della pretesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 495/24 R.G., avverso l'avviso di liquidazione, per IRPEF, redditi da lavoro dipendente ed altro, inerenti all'annata 2017.
La cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente quale erede di Nominativo_1 intestatario del ruolo, reso esecutivo il 28/02/2022 e consegnato il 25/03/22, dal quale essa è derivata. La ricorrente ha evidenziato di non essere legittimata a corrispondere personalmente il debito ereditario, poiché aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità di Nominativo_1 e tale eredità era stata sottoposta alla procedura concorsuale di liquidazione ex art. 503 c.c. Il debito ereditario in oggetto non era stato inserito nello stato di graduazione perché notificato oltre il termine del 4/5/2018, entro il quale i creditori sono stati chiamati a dichiarare alla procedura i relativi crediti ex art. 408 c.c. Il passivo ereditario risultava nettamente superiore all'attivo, sicché il credito appariva inesigibile per incapienza dell'attivo ereditario.
La ricorrente ha affermato altresì la prescrizione poiché la pretesa tributaria segnalata nella comunicazione di liquidazione era stata notificata dopo tre anni dallo stato di graduazione.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha evidenziato, in tutta correttezza, che, stante la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata alla quale è assoggettata la pretesa in oggetto, l'attività di riscossione coattiva è stata sospesa.
Inoltre, l'Ente di riscossione ha riscontrato che il credito avrebbe concorso sul residuo, stante la definitività dello stato di graduazione e restando da liquidare un ultimo immobile, il cui valore appariva insufficiente a soddisfare i creditori ipotecari. Pertanto, la pretesa tributaria sarebbe stata oggetto di riscossione solo ove vi fosse un residuo ereditario a favore dell'erede.
La ricostruzione così effettuata è assolutamente corretta e merita conferma, sicché ogni diversa doglianza va rigettata, fermi restando i principi di riferimento ora enunciati. Non sussiste la prescrizione, essendo peraltro corretti ed eseguiti tutti gli ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese possono essere compensate, posto che la questione attiene ad una situazione in cui obiettivamente la posizione della ricorrente è quella propria di soggetto debitore soltanto in ipotesi particolare di ricorrenza di situazioni specifiche, sicché è ragionevole la consapevolezza di poter proporre ricorso, per vedersi riconosciuta quantomeno questa effettività di condizione attestata dalla stessa
Agenzia costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate.