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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7326 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22887/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., in data 23 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 22887/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. R. Imondi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. F. F. Diano Controparte_1
resistente
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_2 litisconsorte necessario
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha esposto: a) di avere lavorato dal 15/7/2005 al 16/11/2023 alle dipendenze della società resistente, che gestisce una struttura alberghiera in Roma, svolgendo diverse mansioni e osservando diversi orari di lavoro negli anni senza percepire la giusta retribuzione;
b) di avere sottoscritto con la parte resistente in data 5 aprile 2023 una transazione stragiudiziale invalida;
c) di essere stata licenziata Parte_ illegittimamente per iscritto in data 16 novembre 2023 per asserito (riduzione della forza lavoro in seguito a riassetto organizzativo dell'albergo); d) di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
Tutto ciò premesso la lavoratrice chiedeva a questo giudice che la società resistente venisse condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso a titolo di differenze retributive oltre accessori e la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente condanna all'indennità dovutagli per legge.
La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, mentre l' ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda tesa CP_2 al riconoscimento delle differenze retributive, la condanna della società resistente al versamento dei relativi contributi previdenziali.
La causa, escussi i testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e , è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note Testimone_4 conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento solo con riferimento all'illegittimità del licenziamento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Il verbale di conciliazione firmato dalle parti il 5 aprile 2023 appare valido ed Con efficace, in quanto sottoscritto presso l' di Roma e preceduto da una richiesta congiunta datata 27 febbraio 2023 (all. 7 alla memoria); inoltre, non risulta essere mai stata presentata querela di falso avverso tale verbale, avendo altra natura la querela per truffa presentata nelle more di questo giudizio (12 maggio 2025) dalla ricorrente nei confronti della persona che gestisce l'hotel e che a suo dire la indusse con l'inganno a firmare l'accordo transattivo trasfuso in tale verbale (vedasi denuncia-querela allegata alle note conclusionali del 4 giugno 2025). Per tale ragione l'istruttoria ammessa da questo Tribunale ha riguardato il solo periodo di lavoro successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Ciò premesso, i testimoni hanno dichiarato testualmente, lo : “Sono Tes_1 stato collega della ricorrente fino a novembre 2023 presso l'hotel Tuttora ci CP_1 lavoro. Lavoro lì dal 2015 a tempo indeterminato. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sono facchino da sempre. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente faceva le pulizie nella sala della colazione e nelle camere. Il suo orario di lavoro era di sei ore e quaranta minuti al giorno per sei giorni a settimana come tutti i dipendenti. Solo i receptionisti hanno orario di otto ore al giorno. Il mio giorno libero era variabile e poteva capitare qualunque giorno della settimana, anche sabato o domenica. Ignoro se anche il giorno di riposo della ricorrente fosse variabile come il mio. Se non erro nel 2023 è andata in ferie, ma non ricordo né la durata né il mese delle ferie. L'hotel ha 23 stanze. In tutti le operaie pulitrici erano due, la e un'altra di nome , straniera, Pt_1 Per_1 forse , ma non saprei indicare il cognome. Tale ha lavorato lì fino Per_2 Per_1
a ottobre 2023. Il mio orario era diverso da quello della ricorrente, in quanto arrivavo dopo di lei al lavoro e andavo via dopo. Quando arrivavo alle 7,15 lei già stava in sede ma io lavoravo soprattutto fuori dall'hotel, all'ingresso, in quanto portavo le valigie, annaffiavo le piante, pulivo fuori e altre cose del genere. Pertanto, ignoro se la ricorrente aiutasse anche in cucina. L'immondizia la gettavo io quando era pesante, ma a volte vedevo la ricorrente gettare l'immondizia. Io timbravo il cartellino all'ingresso e all'uscita. Non so se lo faceva anche la ricorrente, ma credo che questo valesse per tutti i dipendenti. Mi capita ed è capitato di pulire le camere ma solo in caso di assenza di tutte le cameriere, anche nel 2023, ma è sempre stato un evento raro. A volte è capitato che in caso di hotel pieno, ma accade raramente, io venga chiamato per finire una o due stanze che non sono state pulite in tempo. Anche questo evento è capitato prima e può capitare adesso. Ciò accade ed è accaduto mediamente due o tre volte al mese. Ignoro l'esatto orario di uscita della ricorrente. Il mio datore di lavoro anche formalmente è tuttora l' e lo è sempre stato da Controparte_1 quando lavoro lì. Attualmente in hotel, dal 2023, le pulizie delle camere sono affidate ad un'agenzia di lavoro interinale. Non so chi si occupi delle colazioni attualmente.
Non ci sono dal 2023 cameriere dipendenti dell'hotel. I testimoni che ho visto fuori dall'aula sono i titolari dell'agenzia interinale che vengono ad organizzare il lavoro delle loro cameriere.”; il “Sono amministratore unico della Punto Service Tes_2
23 s.r.l., società di servizi che dal 2023 fornisce personale di servizio agli hotel romani. Attualmente ho circa sei o sette hotel clienti non collegati tra loro. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la società che amministro fornisce cameriere ai piani e di sala all' dal 2023, non ricordo esattamente il mese, ma CP_1 credo negli ultimi mesi dell'anno. Non ho mai visto in vita mia la persona che la S. V. mi indica quale ricorrente. Ignoro che mansioni e che orari osservasse presso l'hotel
Tuttora siamo fornitori di tale hotel. Spesso vado presso tale hotel per CP_1 verificare ed organizzare il lavoro delle cameriere e in tali occasioni non mi interfaccio mai con altro personale non dipendente della società che amministro. A volte vedo il precedente testimone, , che è dipendente dell'hotel, e che ai miei occhi svolge Tes_1 mansioni di facchinaggio;
ieri l'ho visto usare l'aspirapolvere sulle scale esterne dell'hotel che hanno la guida di feltro. Le cameriere che fornisco all'hotel si CP_1 occupano anche di raccogliere l'immondizia che viene gettata dal facchino.
Attualmente la fornitura di personale consiste in una cameriera addetta alle colazioni e una o due ai piani a seconda di quante stanze siano prenotate.”; il “Sono Tes_3 amministratore unico della società di servizi che dal febbraio Parte_3 2024 fornisce personale di servizio agli hotel romani. Attualmente ho due hotel, due b&b e sei o sette case vacanze come clienti, non collegati tra loro. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la società che amministro fornisce cameriere ai piani e di sala all' dal febbraio 2024, in sostituzione delle cameriere fornite da CP_1 altra società di servizi, la Punto Service 23 s.r.l., oppure in aggiunta a tali cameriere per esigenze particolari dell' . Non ho mai visto in vita mia la persona CP_1 che la S. V. mi indica quale ricorrente. Ignoro che mansioni e che orari osservasse presso l'hotel Tuttora siamo fornitori di tale hotel. A volte vado presso tale CP_1 hotel per verificare ed organizzare il lavoro delle cameriere alternandomi con una mia dipendente responsabile del personale e in tali occasioni non mi interfaccio mai con altro personale non dipendente della società che amministro. A volte vedo il precedente testimone, , che è dipendente dell'hotel, e che ai miei occhi svolge Tes_1 mansioni di manutentore. Le cameriere che fornisco all'hotel si occupano CP_1 anche di raccogliere e gettare l'immondizia in quanto non si tratta di sacchi enormi e pesanti. Attualmente la fornitura di personale ammonta a una media di quindici giorni al mese ma può capitare il mese d'alta stagione in cui la fornitura concerne tutto il mese. L'orario delle cameriere ai piani è all'incirca 8,30-fine esigenza del servizio che dipende dal numero delle camere da pulire, ma mediamente sono circa sei ore al giorno. La cameriera addetta alle colazioni arriva alle 6 e se ne va intorno alle 12,30, all'incirca. Tale cameriera ha l'HACCP e si occupa anche della predisposizione dei pasti. Molto raramente può accadere che la cameriera addetta alle colazioni pulisca una o due camere dopo avere terminato il servizio colazioni, ma io sono contrario che ne faccia più di due, perché il servizio colazioni è molto impegnativo.”; la : “Ho lavorato presso l'hotel dal 2018 a fine Tes_4 CP_1 settembre 2023 con mansioni di cameriera ai piani. Lì ho conosciuto la ricorrente.
Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente tra aprile 2023 e settembre
2023 ha svolto principalmente mansioni di preparazione delle colazioni, ma quando c'era bisogno mi aiutava nella pulizia delle camere, cosa che accadeva circa una volta a settimana e solo in bassa stagione. In tutto eravamo in quel periodo due soli camerieri ai piani, io e tal . Se la ricorrente era assente ero io che la Per_3 sostituivo nella preparazione delle colazioni, cosa che accadeva una volta a settimana quando era di riposo. Preciso che in alta stagione la ricorrente si dedicava unicamente alla preparazione delle colazioni perché c'erano tanti clienti. Il suo orario di lavoro era 6,30-14,00 nell'alta stagione, nella bassa usciva mezz'ora prima. Io lavoravo dalle 8,30 alle 15,30 ma sapevo che entrava alle 6,30 perché ne parlavamo, ed era l'orario che facevo io quando la sostituivo. Ricordo che la ricorrente lavorava sei giorni su sette ed il suo giorno libero era sempre il lunedì, mentre io lavoravo quattro giorni su sette, ed in genere mi risposavo dal venerdì alla domenica. Quando io ero di riposo lavorava . Quando io sostituivo la ricorrente preparavo le Per_3 colazioni, sistemavo la sala colazioni, sistemavo la cucina, sparecchiavo, e a volte gettavo l'immondizia quando non era troppa, altrimenti lo faceva . So che Per_3 la ricorrente faceva le stesse cose quando lavorava alle colazioni perché ne parlavamo e comunque la vedevo lavorare. In genere, ricordo, era la ricorrente a gettare l'immondizia anche quando i sacchi erano pesanti perché lei e non Per_3 andavano molto d'accordo e lui la aiutava più raramente di quanto aiutasse me. Se andavo oltre con l'orario di lavoro, tale lavoro che facevo in più non mi veniva pagato né lo recuperavo. Ignoro se la stessa cosa accadesse alla ricorrente. L'aria condizionata della sala colazioni veniva spenta quando i clienti se ne andavano e restava spenta mentre noi lavoravamo. Ricordo che ogni tanto per pulire le camere veniva in sostituzione mia e di una ragazza di nome Celine Dyn. Dopo la Per_3 fine del rapporto di lavoro tra me e la società resistente ogni tanto sono stata chiamata a fare delle sostituzioni fino a circa un anno fa. Non vedo e non sento la signora da circa sei mesi. Continuo ad avere buoni rapporti di Parte_4 conoscenza con , e che lavorano lì.”. Per_3 Pt_5 Per_4
Alla luce di questi elementi probatori, con riferimento alle differenze retributive non è emerso che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente possano essere poste a fondamento di una attribuzione di qualifica superiore a quella effettivamente a lei attribuita, né che gli orari di lavoro da lei osservati siano stati superiori a quelli contrattualmente previsti.
Infatti, è emerso che la ricorrente svolgesse prevalentemente attività di cameriera ai piani, e che solo saltuariamente, in sostituzione di colleghi assenti o impegnati in altre attività, svolgesse altre mansioni, e le mansioni superiori sono fonte di inquadramento superiore solo quando sono svolte con continuità e prevalenza rispetto a quelle formalmente attribuite al lavoratore.
Per quanto attiene al licenziamento, viceversa, questo non può definirsi legittimo, atteso che era onere del datore di lavoro dimostrare il motivo del proprio recesso, cioè la soppressione del posto di lavoro, il che, ad avviso di questo
Tribunale, non è avvenuto.
Invero è emerso che la società resistente non ha soppresso integralmente il servizio ma lo ha parzialmente riorganizzato con altri lavoratori (interinali o stabili); in pratica, non è mai avvenuta una vera soppressione della posizione, ma un semplice riassetto che avrebbe potuto consentire il repechage della ricorrente, anche proponendo alla lavoratrice lo svolgimento delle mansioni inferiori. Per queste ragioni si ritiene superflua l'acquisizione della conversazione che sarebbe avvenuta tra la ricorrente ed il testimone prima della deposizione di costui, Tes_1 acquisizione chiesta dalla difesa di parte ricorrente a confutazione dell'attendibilità del testimone stesso, in quanto proprio la sua deposizione ha portato elementi utili a ritenere illegittimo il licenziamento della ricorrente.
Pertanto, il licenziamento va dichiarato illegittimo per carenza di giustificato motivo oggettivo.
Ne discendono le conseguenze previste per la cd. tutela obbligatoria, atteso che si versa nell'ipotesi di licenziamento scritto, formalmente motivato con lettera raccomandata inviata al dipendente e che l'azienda recedente impiega meno di quindici dipendenti;
a tal proposito si ritiene equo, visto l'art. 2 L. 108/1990, fissare la misura dell'indennità risarcitoria in euro 9.260,82, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione lorda dovuta (euro 1.543,47 x 6 = euro 9.260,82).
Le spese, vista la parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate tra parte ricorrente e pate resistente, nonché con l' litisconsorte necessario. CP_2
DISPOSITIVO
condanna parte resistente alla riassunzione di parte ricorrente entro tre giorni dalla pronuncia di questa sentenza o, in difetto, a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 9.260,82 oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Roma, 23 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., in data 23 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 22887/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. R. Imondi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. F. F. Diano Controparte_1
resistente
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_2 litisconsorte necessario
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha esposto: a) di avere lavorato dal 15/7/2005 al 16/11/2023 alle dipendenze della società resistente, che gestisce una struttura alberghiera in Roma, svolgendo diverse mansioni e osservando diversi orari di lavoro negli anni senza percepire la giusta retribuzione;
b) di avere sottoscritto con la parte resistente in data 5 aprile 2023 una transazione stragiudiziale invalida;
c) di essere stata licenziata Parte_ illegittimamente per iscritto in data 16 novembre 2023 per asserito (riduzione della forza lavoro in seguito a riassetto organizzativo dell'albergo); d) di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
Tutto ciò premesso la lavoratrice chiedeva a questo giudice che la società resistente venisse condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso a titolo di differenze retributive oltre accessori e la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente condanna all'indennità dovutagli per legge.
La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, mentre l' ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda tesa CP_2 al riconoscimento delle differenze retributive, la condanna della società resistente al versamento dei relativi contributi previdenziali.
La causa, escussi i testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e , è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note Testimone_4 conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento solo con riferimento all'illegittimità del licenziamento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Il verbale di conciliazione firmato dalle parti il 5 aprile 2023 appare valido ed Con efficace, in quanto sottoscritto presso l' di Roma e preceduto da una richiesta congiunta datata 27 febbraio 2023 (all. 7 alla memoria); inoltre, non risulta essere mai stata presentata querela di falso avverso tale verbale, avendo altra natura la querela per truffa presentata nelle more di questo giudizio (12 maggio 2025) dalla ricorrente nei confronti della persona che gestisce l'hotel e che a suo dire la indusse con l'inganno a firmare l'accordo transattivo trasfuso in tale verbale (vedasi denuncia-querela allegata alle note conclusionali del 4 giugno 2025). Per tale ragione l'istruttoria ammessa da questo Tribunale ha riguardato il solo periodo di lavoro successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Ciò premesso, i testimoni hanno dichiarato testualmente, lo : “Sono Tes_1 stato collega della ricorrente fino a novembre 2023 presso l'hotel Tuttora ci CP_1 lavoro. Lavoro lì dal 2015 a tempo indeterminato. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sono facchino da sempre. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente faceva le pulizie nella sala della colazione e nelle camere. Il suo orario di lavoro era di sei ore e quaranta minuti al giorno per sei giorni a settimana come tutti i dipendenti. Solo i receptionisti hanno orario di otto ore al giorno. Il mio giorno libero era variabile e poteva capitare qualunque giorno della settimana, anche sabato o domenica. Ignoro se anche il giorno di riposo della ricorrente fosse variabile come il mio. Se non erro nel 2023 è andata in ferie, ma non ricordo né la durata né il mese delle ferie. L'hotel ha 23 stanze. In tutti le operaie pulitrici erano due, la e un'altra di nome , straniera, Pt_1 Per_1 forse , ma non saprei indicare il cognome. Tale ha lavorato lì fino Per_2 Per_1
a ottobre 2023. Il mio orario era diverso da quello della ricorrente, in quanto arrivavo dopo di lei al lavoro e andavo via dopo. Quando arrivavo alle 7,15 lei già stava in sede ma io lavoravo soprattutto fuori dall'hotel, all'ingresso, in quanto portavo le valigie, annaffiavo le piante, pulivo fuori e altre cose del genere. Pertanto, ignoro se la ricorrente aiutasse anche in cucina. L'immondizia la gettavo io quando era pesante, ma a volte vedevo la ricorrente gettare l'immondizia. Io timbravo il cartellino all'ingresso e all'uscita. Non so se lo faceva anche la ricorrente, ma credo che questo valesse per tutti i dipendenti. Mi capita ed è capitato di pulire le camere ma solo in caso di assenza di tutte le cameriere, anche nel 2023, ma è sempre stato un evento raro. A volte è capitato che in caso di hotel pieno, ma accade raramente, io venga chiamato per finire una o due stanze che non sono state pulite in tempo. Anche questo evento è capitato prima e può capitare adesso. Ciò accade ed è accaduto mediamente due o tre volte al mese. Ignoro l'esatto orario di uscita della ricorrente. Il mio datore di lavoro anche formalmente è tuttora l' e lo è sempre stato da Controparte_1 quando lavoro lì. Attualmente in hotel, dal 2023, le pulizie delle camere sono affidate ad un'agenzia di lavoro interinale. Non so chi si occupi delle colazioni attualmente.
Non ci sono dal 2023 cameriere dipendenti dell'hotel. I testimoni che ho visto fuori dall'aula sono i titolari dell'agenzia interinale che vengono ad organizzare il lavoro delle loro cameriere.”; il “Sono amministratore unico della Punto Service Tes_2
23 s.r.l., società di servizi che dal 2023 fornisce personale di servizio agli hotel romani. Attualmente ho circa sei o sette hotel clienti non collegati tra loro. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la società che amministro fornisce cameriere ai piani e di sala all' dal 2023, non ricordo esattamente il mese, ma CP_1 credo negli ultimi mesi dell'anno. Non ho mai visto in vita mia la persona che la S. V. mi indica quale ricorrente. Ignoro che mansioni e che orari osservasse presso l'hotel
Tuttora siamo fornitori di tale hotel. Spesso vado presso tale hotel per CP_1 verificare ed organizzare il lavoro delle cameriere e in tali occasioni non mi interfaccio mai con altro personale non dipendente della società che amministro. A volte vedo il precedente testimone, , che è dipendente dell'hotel, e che ai miei occhi svolge Tes_1 mansioni di facchinaggio;
ieri l'ho visto usare l'aspirapolvere sulle scale esterne dell'hotel che hanno la guida di feltro. Le cameriere che fornisco all'hotel si CP_1 occupano anche di raccogliere l'immondizia che viene gettata dal facchino.
Attualmente la fornitura di personale consiste in una cameriera addetta alle colazioni e una o due ai piani a seconda di quante stanze siano prenotate.”; il “Sono Tes_3 amministratore unico della società di servizi che dal febbraio Parte_3 2024 fornisce personale di servizio agli hotel romani. Attualmente ho due hotel, due b&b e sei o sette case vacanze come clienti, non collegati tra loro. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la società che amministro fornisce cameriere ai piani e di sala all' dal febbraio 2024, in sostituzione delle cameriere fornite da CP_1 altra società di servizi, la Punto Service 23 s.r.l., oppure in aggiunta a tali cameriere per esigenze particolari dell' . Non ho mai visto in vita mia la persona CP_1 che la S. V. mi indica quale ricorrente. Ignoro che mansioni e che orari osservasse presso l'hotel Tuttora siamo fornitori di tale hotel. A volte vado presso tale CP_1 hotel per verificare ed organizzare il lavoro delle cameriere alternandomi con una mia dipendente responsabile del personale e in tali occasioni non mi interfaccio mai con altro personale non dipendente della società che amministro. A volte vedo il precedente testimone, , che è dipendente dell'hotel, e che ai miei occhi svolge Tes_1 mansioni di manutentore. Le cameriere che fornisco all'hotel si occupano CP_1 anche di raccogliere e gettare l'immondizia in quanto non si tratta di sacchi enormi e pesanti. Attualmente la fornitura di personale ammonta a una media di quindici giorni al mese ma può capitare il mese d'alta stagione in cui la fornitura concerne tutto il mese. L'orario delle cameriere ai piani è all'incirca 8,30-fine esigenza del servizio che dipende dal numero delle camere da pulire, ma mediamente sono circa sei ore al giorno. La cameriera addetta alle colazioni arriva alle 6 e se ne va intorno alle 12,30, all'incirca. Tale cameriera ha l'HACCP e si occupa anche della predisposizione dei pasti. Molto raramente può accadere che la cameriera addetta alle colazioni pulisca una o due camere dopo avere terminato il servizio colazioni, ma io sono contrario che ne faccia più di due, perché il servizio colazioni è molto impegnativo.”; la : “Ho lavorato presso l'hotel dal 2018 a fine Tes_4 CP_1 settembre 2023 con mansioni di cameriera ai piani. Lì ho conosciuto la ricorrente.
Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente tra aprile 2023 e settembre
2023 ha svolto principalmente mansioni di preparazione delle colazioni, ma quando c'era bisogno mi aiutava nella pulizia delle camere, cosa che accadeva circa una volta a settimana e solo in bassa stagione. In tutto eravamo in quel periodo due soli camerieri ai piani, io e tal . Se la ricorrente era assente ero io che la Per_3 sostituivo nella preparazione delle colazioni, cosa che accadeva una volta a settimana quando era di riposo. Preciso che in alta stagione la ricorrente si dedicava unicamente alla preparazione delle colazioni perché c'erano tanti clienti. Il suo orario di lavoro era 6,30-14,00 nell'alta stagione, nella bassa usciva mezz'ora prima. Io lavoravo dalle 8,30 alle 15,30 ma sapevo che entrava alle 6,30 perché ne parlavamo, ed era l'orario che facevo io quando la sostituivo. Ricordo che la ricorrente lavorava sei giorni su sette ed il suo giorno libero era sempre il lunedì, mentre io lavoravo quattro giorni su sette, ed in genere mi risposavo dal venerdì alla domenica. Quando io ero di riposo lavorava . Quando io sostituivo la ricorrente preparavo le Per_3 colazioni, sistemavo la sala colazioni, sistemavo la cucina, sparecchiavo, e a volte gettavo l'immondizia quando non era troppa, altrimenti lo faceva . So che Per_3 la ricorrente faceva le stesse cose quando lavorava alle colazioni perché ne parlavamo e comunque la vedevo lavorare. In genere, ricordo, era la ricorrente a gettare l'immondizia anche quando i sacchi erano pesanti perché lei e non Per_3 andavano molto d'accordo e lui la aiutava più raramente di quanto aiutasse me. Se andavo oltre con l'orario di lavoro, tale lavoro che facevo in più non mi veniva pagato né lo recuperavo. Ignoro se la stessa cosa accadesse alla ricorrente. L'aria condizionata della sala colazioni veniva spenta quando i clienti se ne andavano e restava spenta mentre noi lavoravamo. Ricordo che ogni tanto per pulire le camere veniva in sostituzione mia e di una ragazza di nome Celine Dyn. Dopo la Per_3 fine del rapporto di lavoro tra me e la società resistente ogni tanto sono stata chiamata a fare delle sostituzioni fino a circa un anno fa. Non vedo e non sento la signora da circa sei mesi. Continuo ad avere buoni rapporti di Parte_4 conoscenza con , e che lavorano lì.”. Per_3 Pt_5 Per_4
Alla luce di questi elementi probatori, con riferimento alle differenze retributive non è emerso che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente possano essere poste a fondamento di una attribuzione di qualifica superiore a quella effettivamente a lei attribuita, né che gli orari di lavoro da lei osservati siano stati superiori a quelli contrattualmente previsti.
Infatti, è emerso che la ricorrente svolgesse prevalentemente attività di cameriera ai piani, e che solo saltuariamente, in sostituzione di colleghi assenti o impegnati in altre attività, svolgesse altre mansioni, e le mansioni superiori sono fonte di inquadramento superiore solo quando sono svolte con continuità e prevalenza rispetto a quelle formalmente attribuite al lavoratore.
Per quanto attiene al licenziamento, viceversa, questo non può definirsi legittimo, atteso che era onere del datore di lavoro dimostrare il motivo del proprio recesso, cioè la soppressione del posto di lavoro, il che, ad avviso di questo
Tribunale, non è avvenuto.
Invero è emerso che la società resistente non ha soppresso integralmente il servizio ma lo ha parzialmente riorganizzato con altri lavoratori (interinali o stabili); in pratica, non è mai avvenuta una vera soppressione della posizione, ma un semplice riassetto che avrebbe potuto consentire il repechage della ricorrente, anche proponendo alla lavoratrice lo svolgimento delle mansioni inferiori. Per queste ragioni si ritiene superflua l'acquisizione della conversazione che sarebbe avvenuta tra la ricorrente ed il testimone prima della deposizione di costui, Tes_1 acquisizione chiesta dalla difesa di parte ricorrente a confutazione dell'attendibilità del testimone stesso, in quanto proprio la sua deposizione ha portato elementi utili a ritenere illegittimo il licenziamento della ricorrente.
Pertanto, il licenziamento va dichiarato illegittimo per carenza di giustificato motivo oggettivo.
Ne discendono le conseguenze previste per la cd. tutela obbligatoria, atteso che si versa nell'ipotesi di licenziamento scritto, formalmente motivato con lettera raccomandata inviata al dipendente e che l'azienda recedente impiega meno di quindici dipendenti;
a tal proposito si ritiene equo, visto l'art. 2 L. 108/1990, fissare la misura dell'indennità risarcitoria in euro 9.260,82, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione lorda dovuta (euro 1.543,47 x 6 = euro 9.260,82).
Le spese, vista la parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate tra parte ricorrente e pate resistente, nonché con l' litisconsorte necessario. CP_2
DISPOSITIVO
condanna parte resistente alla riassunzione di parte ricorrente entro tre giorni dalla pronuncia di questa sentenza o, in difetto, a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 9.260,82 oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Roma, 23 giugno 2025
IL GIUDICE