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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI UI, Presidente
UI PAOLO, OR
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 RITENUTE IRPEF 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 RITENUTE IRPEF 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2009 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IVA-ALTRO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – IO preannunziava il fermo amministrativo per il mancato pagamento di diverse cartelle relative a tributi e imposte varie.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - IO, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
Entrambe le parti depositavano memorie, con le quali insistevano nelle originarie richieste.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce il preavviso di fermo oggi impugnato sono state ritualmente notificate.
E poiché le cartelle di pagamento risultano emesse correttamente e ritualmente notificate al ricorrente,
l'eccezione deve essere rigettata, anche in ragione del fatto che, divenuta inoppugnabile la pretesa nel merito, nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
A tal proposito occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma 1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Pertanto, secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un'eventuale ricorso avverso il successivo preavviso di fermo può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultimo, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt.
21, comma 1, e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso dunque non può essere accolto. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 2.500,00 da porre a carico di parte ricorrente, e da liquidarsi a favore di Agenzia delle Entrate- IO.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di
Ader, che si quantificano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI UI, Presidente
UI PAOLO, OR
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 RITENUTE IRPEF 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 RITENUTE IRPEF 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2009 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 IVA-ALTRO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010524000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – IO preannunziava il fermo amministrativo per il mancato pagamento di diverse cartelle relative a tributi e imposte varie.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - IO, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
Entrambe le parti depositavano memorie, con le quali insistevano nelle originarie richieste.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce il preavviso di fermo oggi impugnato sono state ritualmente notificate.
E poiché le cartelle di pagamento risultano emesse correttamente e ritualmente notificate al ricorrente,
l'eccezione deve essere rigettata, anche in ragione del fatto che, divenuta inoppugnabile la pretesa nel merito, nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
A tal proposito occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma 1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Pertanto, secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un'eventuale ricorso avverso il successivo preavviso di fermo può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultimo, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt.
21, comma 1, e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso dunque non può essere accolto. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in € 2.500,00 da porre a carico di parte ricorrente, e da liquidarsi a favore di Agenzia delle Entrate- IO.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di
Ader, che si quantificano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente