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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14220 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOL/O ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice AN OL ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33763 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Delfino Benevento Parte_1
PARTE ATTRICE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bernardini Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione – fase di merito.
FATTO – La sig.ra , debitrice esecutata nella procedura esecutiva RGE Parte_1
1354/2022 (a cui è stata riunita la n.9/2023), ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 17 maggio 2024, con la quale il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione e assegnava giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. La sig.ra , preliminarmente, rappresentava Parte_1 di aver depositato, all'interno della procedura esecutiva “opposizione ex articolo 615”, con la quale sollevava questioni relative all'illegittimità del pignoramento eseguito dall'opposto e che in data 16.3.2024 il giudice dell'esecuzione decideva sulle questioni fissando udienza di comparizione delle parti. Nelle more, la stessa depositava istanza di conversione del pignoramento che veniva autorizzata con provvedimento del 21.5.2024
e in pari data il giudice dell'esecuzione fissava in giorni 60 il termine per introdurre il giudizio di merito. L'opponente lamentava l'illegittimità e la infondatezza del pignoramento immobiliare e a sostegno della propria opposizione deduceva:
- l'inesistenza della notificazione degli atti di precetto con i relativi titoli esecutivi, nonché la nullità del precetto in rinnovazione per essere stato notificato senza notificazione dei titoli esecutivi;
- la compensazione dei propri crediti con quelli vantati dall'opposto (€ 28.600,00) per mancato pagamento delle somme a lui attribuite per mantenimento dei due figli;
- l'inefficacia dell'ordine di pagamento sotteso alla sanzione ex art. 709 ter c.p.c. pari a € 150,00 al giorno, per difetto della norma di riferimento nonché per circostanze tali da non giustificare l'applicazione della sanzione alla sig.ra
. Parte_1
Tanto premesso così concludeva in atto di citazione: “voglia l'On-le Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della ordinanza del giudice dell'esecuzione, e ritenuto ammissibile il ricorso, possa, in accoglimento dei motivi sopra illustrati, dichiarare la infondatezza o illegittimità dei crediti contestati di cui ai punti B -C, ed in subordine, dichiarare la estinzione dei crediti pretesi, per dovuta compensazione rispetto al maggiore credito vantato dalla creditrice esecutata, con riserva di ripetizione delle somme che non sono state ancora conteggiate e rimborso delle somme versate per conversione del pignoramento. Vittoria di spese e di compensi del giudizio della fase sommaria e della presente fase di merito”.
Con provvedimento del 4.9.2024 questo giudice disponeva la rinnovazione della notifica a parte opposta e fissava udienza di comparizione delle parti al 15.1.2025.
In data 14.1.2025 si costituiva in giudizio l'opposto Sig. il quale si opponeva a CP_1 quanto dedotto da controparte e rappresentava che l'atto di precetto in rinnovazione era stato correttamente notificato all'opponente e i titoli erano stati precedentemente notificati. Inoltre, in via pregiudiziale e preliminare lamentava:
- l'inammissibilità del presente giudizio per inesistenza/invalidità/nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito per aver, l'opponente, provveduto ad inoltrare solo una pec priva di oggetto e, pertanto, di difficile identificazione circa il suo contenuto, nonché lesiva del diritto di difesa;
- l'irregolarità della vocatio in ius per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'opposizione del debitore, in primo luogo, per essere stati correttamente notificati i titoli esecutivi e, in secondo luogo, per non essere stata
Pag. 2 di 5 notificata l'opposizione, relativa alla contestazione dell'omessa notifica, nel termine di giorni 20 previsto dall'art. 617 c.p.c.
Nel merito, invece, di concorde idea con il provvedimento del giudice dell'esecuzione del
16.3.2024, ribadiva l'inammissibilità della richiesta eccezione di compensazione, nonché
l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla condanna giornaliera in quanto tali contestazioni andavano proposte con appello e non con opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c.
In ultimo rappresentava la mancata prova circa i pagamenti effettuati dall'opponente e così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria e diversa istanza disattesa, - in via pregiudiziale/preliminare, dichiarare nulla/inesistente/invalida la notificazione dell'atto introduttivo di causa, per tutti i motivi espressi in narrativa, con tutte le conseguenze di Legge;
- in via preliminare, dichiarare nulla la citazione a giudizio, per tutti i motivi espressi in narrativa, con tutte le conseguenze di Legge;
- in via preliminare e del tutto assorbente, dichiarare
l'opposizione spiegata integralmente inammissibile per tutti i motivi espressi in narrativa, con tutte le conseguenze di Legge;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanze sopra articolate, rigettare integralmente le domande dell'opponente/attrice per tutti i motivi espressi in narrativa. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi. Con riserva di argomentare ulteriormente e di articolare mezzi istruttori nei modi e tempi di legge”.
All'udienza del 24.9.2025, tenutasi mediante deposito di note scritte, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO – Preliminarmente, la sig.ra lamenta la mancata notifica del precetto Parte_1 in rinnovazione con conseguente illegittimità/infondatezza del pignoramento immobiliare oggetto della procedura RGE 1354/2022.
Orbene, dall'esame degli atti depositati nella procedura suddetta, in particolare nell'iscrizione a ruolo del pignoramento, si evince il perfezionamento della notifica dell'atto di precetto in data 26.10.2022, pertanto tale eccezione è da ritenersi infondata.
Occorre, dunque, chiarire che la contestazione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo, doveva essere sollevata sì con l'opposizione agli atti esecutivi, ma nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c. il quale dispone: “le opposizioni relative alla regolarità
Pag. 3 di 5 formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187]”. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Se è pur vero che l'opponente sostiene di aver depositato opposizione ex art. 615 c.p.c. è anche vero che, sotto il primo motivo inerente all'irregolarità formale del titolo e del precetto, deve qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.; pertanto, poiché è stata depositata in data 31.1.2024, oltre il termine previsto dalla legge, deve ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile.
In relazione agli ulteriori motivi opposizione (questi qualificabili ex art. 615 cod.proc.civ), si ritiene corretta la decisione del G.E. su di essi.
Invero, in relazione all'eccezione di compensazione va osservato che in sede esecutiva l'odierna parte convenuta ha azionato crediti propri nei confronti di
[...]
. Quest'ultima, pertanto, non può porre in compensazione crediti che i figli Parte_1 vantano nei confronti del padre (pertanto, poiché titolare del diritto all'assegno è il figlio, difetta il requisito dell'identità dei soggetti titolari delle reciproche posizioni creditore e debitorie).
Inoltre, in ordine alla contestazione relativa alla sanzione ex art 709, comma 2, n.3 cod.proc.civ. di cui all'ordinanza azionata del 16.6.2021, che costituisce titolo esecutivo, non avendo la parte opponente (su cui incombe il relativo onere probatorio) dimostrato il proprio adempimento nel periodo di tempo indicato in precetto in sede esecutiva se ne deve dare attuazione.
Ritenuto, infine, che la costituzione in giudizio di parte convenuta abbia sanato eventuali nullità della notifica, si ritiene che in base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
Pag. 4 di 5 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.”
(così, da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), possa essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Esistono giusti motivi attesa la difficolta interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara inammissibile la domanda relativa alla eccepita irregolarità formale del titolo e del precetto;
✓ rigetta le altre domande;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
AN OL
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOL/O ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice AN OL ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33763 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Delfino Benevento Parte_1
PARTE ATTRICE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bernardini Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione – fase di merito.
FATTO – La sig.ra , debitrice esecutata nella procedura esecutiva RGE Parte_1
1354/2022 (a cui è stata riunita la n.9/2023), ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 17 maggio 2024, con la quale il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione e assegnava giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. La sig.ra , preliminarmente, rappresentava Parte_1 di aver depositato, all'interno della procedura esecutiva “opposizione ex articolo 615”, con la quale sollevava questioni relative all'illegittimità del pignoramento eseguito dall'opposto e che in data 16.3.2024 il giudice dell'esecuzione decideva sulle questioni fissando udienza di comparizione delle parti. Nelle more, la stessa depositava istanza di conversione del pignoramento che veniva autorizzata con provvedimento del 21.5.2024
e in pari data il giudice dell'esecuzione fissava in giorni 60 il termine per introdurre il giudizio di merito. L'opponente lamentava l'illegittimità e la infondatezza del pignoramento immobiliare e a sostegno della propria opposizione deduceva:
- l'inesistenza della notificazione degli atti di precetto con i relativi titoli esecutivi, nonché la nullità del precetto in rinnovazione per essere stato notificato senza notificazione dei titoli esecutivi;
- la compensazione dei propri crediti con quelli vantati dall'opposto (€ 28.600,00) per mancato pagamento delle somme a lui attribuite per mantenimento dei due figli;
- l'inefficacia dell'ordine di pagamento sotteso alla sanzione ex art. 709 ter c.p.c. pari a € 150,00 al giorno, per difetto della norma di riferimento nonché per circostanze tali da non giustificare l'applicazione della sanzione alla sig.ra
. Parte_1
Tanto premesso così concludeva in atto di citazione: “voglia l'On-le Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della ordinanza del giudice dell'esecuzione, e ritenuto ammissibile il ricorso, possa, in accoglimento dei motivi sopra illustrati, dichiarare la infondatezza o illegittimità dei crediti contestati di cui ai punti B -C, ed in subordine, dichiarare la estinzione dei crediti pretesi, per dovuta compensazione rispetto al maggiore credito vantato dalla creditrice esecutata, con riserva di ripetizione delle somme che non sono state ancora conteggiate e rimborso delle somme versate per conversione del pignoramento. Vittoria di spese e di compensi del giudizio della fase sommaria e della presente fase di merito”.
Con provvedimento del 4.9.2024 questo giudice disponeva la rinnovazione della notifica a parte opposta e fissava udienza di comparizione delle parti al 15.1.2025.
In data 14.1.2025 si costituiva in giudizio l'opposto Sig. il quale si opponeva a CP_1 quanto dedotto da controparte e rappresentava che l'atto di precetto in rinnovazione era stato correttamente notificato all'opponente e i titoli erano stati precedentemente notificati. Inoltre, in via pregiudiziale e preliminare lamentava:
- l'inammissibilità del presente giudizio per inesistenza/invalidità/nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito per aver, l'opponente, provveduto ad inoltrare solo una pec priva di oggetto e, pertanto, di difficile identificazione circa il suo contenuto, nonché lesiva del diritto di difesa;
- l'irregolarità della vocatio in ius per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'opposizione del debitore, in primo luogo, per essere stati correttamente notificati i titoli esecutivi e, in secondo luogo, per non essere stata
Pag. 2 di 5 notificata l'opposizione, relativa alla contestazione dell'omessa notifica, nel termine di giorni 20 previsto dall'art. 617 c.p.c.
Nel merito, invece, di concorde idea con il provvedimento del giudice dell'esecuzione del
16.3.2024, ribadiva l'inammissibilità della richiesta eccezione di compensazione, nonché
l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla condanna giornaliera in quanto tali contestazioni andavano proposte con appello e non con opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c.
In ultimo rappresentava la mancata prova circa i pagamenti effettuati dall'opponente e così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria e diversa istanza disattesa, - in via pregiudiziale/preliminare, dichiarare nulla/inesistente/invalida la notificazione dell'atto introduttivo di causa, per tutti i motivi espressi in narrativa, con tutte le conseguenze di Legge;
- in via preliminare, dichiarare nulla la citazione a giudizio, per tutti i motivi espressi in narrativa, con tutte le conseguenze di Legge;
- in via preliminare e del tutto assorbente, dichiarare
l'opposizione spiegata integralmente inammissibile per tutti i motivi espressi in narrativa, con tutte le conseguenze di Legge;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanze sopra articolate, rigettare integralmente le domande dell'opponente/attrice per tutti i motivi espressi in narrativa. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi. Con riserva di argomentare ulteriormente e di articolare mezzi istruttori nei modi e tempi di legge”.
All'udienza del 24.9.2025, tenutasi mediante deposito di note scritte, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO – Preliminarmente, la sig.ra lamenta la mancata notifica del precetto Parte_1 in rinnovazione con conseguente illegittimità/infondatezza del pignoramento immobiliare oggetto della procedura RGE 1354/2022.
Orbene, dall'esame degli atti depositati nella procedura suddetta, in particolare nell'iscrizione a ruolo del pignoramento, si evince il perfezionamento della notifica dell'atto di precetto in data 26.10.2022, pertanto tale eccezione è da ritenersi infondata.
Occorre, dunque, chiarire che la contestazione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo, doveva essere sollevata sì con l'opposizione agli atti esecutivi, ma nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c. il quale dispone: “le opposizioni relative alla regolarità
Pag. 3 di 5 formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187]”. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Se è pur vero che l'opponente sostiene di aver depositato opposizione ex art. 615 c.p.c. è anche vero che, sotto il primo motivo inerente all'irregolarità formale del titolo e del precetto, deve qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.; pertanto, poiché è stata depositata in data 31.1.2024, oltre il termine previsto dalla legge, deve ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile.
In relazione agli ulteriori motivi opposizione (questi qualificabili ex art. 615 cod.proc.civ), si ritiene corretta la decisione del G.E. su di essi.
Invero, in relazione all'eccezione di compensazione va osservato che in sede esecutiva l'odierna parte convenuta ha azionato crediti propri nei confronti di
[...]
. Quest'ultima, pertanto, non può porre in compensazione crediti che i figli Parte_1 vantano nei confronti del padre (pertanto, poiché titolare del diritto all'assegno è il figlio, difetta il requisito dell'identità dei soggetti titolari delle reciproche posizioni creditore e debitorie).
Inoltre, in ordine alla contestazione relativa alla sanzione ex art 709, comma 2, n.3 cod.proc.civ. di cui all'ordinanza azionata del 16.6.2021, che costituisce titolo esecutivo, non avendo la parte opponente (su cui incombe il relativo onere probatorio) dimostrato il proprio adempimento nel periodo di tempo indicato in precetto in sede esecutiva se ne deve dare attuazione.
Ritenuto, infine, che la costituzione in giudizio di parte convenuta abbia sanato eventuali nullità della notifica, si ritiene che in base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
Pag. 4 di 5 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.”
(così, da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), possa essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Esistono giusti motivi attesa la difficolta interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara inammissibile la domanda relativa alla eccepita irregolarità formale del titolo e del precetto;
✓ rigetta le altre domande;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
AN OL
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