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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. AR G. Di MA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.157/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Geraci. Parte_1
- APPELLANTE - contro
, in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Delia Cernigliaro.
-APPELLATO - Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza del 2.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto ed in Diritto 1) Con ricorso depositato in data 08.06.2021 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 CP_ al Tribunale di Palermo G.L. l' riferendo:
- che la propria suocera con verbale di visita della Commissione medica Parte_2 competente era stata riconosciuta portatrice di grave disabilità ai sensi dell'art.3 comma 3 L. 104/92;
- che quest'ultima era convivente, in Carini nella via Limoni n.37, con il ricorrente, insieme alla figlia ( , coniuge di e amministratrice di sostegno di Controparte_3 Parte_1 [...]
e alla nipote (all'epoca studentessa presso il locale Liceo); Pt_2 Parte_1
- di avere presentato, in data 31.08.2020 e 09.10.2020, domanda per poter fruire del congedo straordinario per assistere la suocera disabile con esito negativo con la causale “la disabile risulta essere nello stesso stato di famiglia oltre al genero (richiedente) alla figlia (amministratore di sostegno) e alla nipote maggiorenne entrambi hanno diritto ad assistere rispettivamente la madre e la nonna disabile”. Tanto premesso chiedeva il ricorrente di “Ritenere e dichiarare che la Sig.ra CP_3
residente in [...]ha attività commerciale in Palermo e la Sig.ra è
[...] Parte_1 studentessa di liceo;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la Sig.ra e la Sig.ra CP_3 non possono assistere costantemente la disabile;
- accertare e dichiarare Pt_1 Controparte_4 che il è genero convivente della Sig.ra nonché lavoratore Parte_1 Controparte_4 dipendente;
- accertare e dichiarare che il Sig. è l'unico soggetto nelle condizioni Parte_1 previste dalla legge per ottenere il congedo straordinario per assistere la suocera disabile CP_4 CP_ ; condannare l' a riconoscere al Sig. il congedo straordinario nella
[...] Parte_1 qualità di genero ed unico soggetto idoneo ad assistere la suocera disabile”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.3211/2022, pubblicata l'11.10.2022, rigettava il ricorso, così argomentando:
“La Legge 53/2000, dunque, prevede la concessione di congedo per gravi motivi familiari per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 c.c. (cfr. art 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 278 del 21 Luglio 2000) e cioè: coniuge, figli (legittimi, legittimati e adottivi), genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause: a) necessità derivanti dal decesso di un familiare;
b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo. La normativa sopra richiamata (art 2 comma 1 del DM n. 278 del 21 Luglio 2000) facendo espresso richiamo all'art 433 c.c. individua nell'ordine, quali soggetti obbligati:
1. il coniuge
2. i figli anche adottivi, genitori, generi e in loro mancanza i discendenti prossimi;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Pertanto, le disposizioni che regolano la materia prevedono una priorità nell'assistenza del disabile e la possibilità di avere il diritto al congedo in capo al familiare “successivo” sussiste solo in presenza di circostanze per precise e quindi solo se il familiare che ne ha diritto è mancante o con patologie invalidanti certificate, il diritto di priorità va a scalare. Sul punto si osserva che il ricorrente si è limitato a dire che la figlia, sebbene amministratore di sostegno, non può usufruirne perché titolare di una attività commerciale, ma non ha documentato il tipo di attività né ha provato l'impossibilità per la stessa di potersi occupare della propria madre invalida. L'ordine di gradazione previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 svolge la funzione di regolare la fruizione del congedo straordinario nel caso di più familiari del disabile, stabilendo specifiche condizioni per il riconoscimento del diritto medesimo in capo a familiari via via più
“distanti” dal soggetto bisognoso di assistenza (cioè la mancanza, il decesso o la presenza di patologie invalidanti del familiare “più vicino”), ma non stabilisce, come erroneamente inteso dal ricorrente che il soggetto che ne avrebbe la priorità (in questo caso la moglie dello stesso) solo per essere occupato lavorativamente, possa considerarsi “mancante”. L'assistenza di un familiare “più lontano” è possibile nel caso in cui il familiare “più vicino” non sia in grado di farlo. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto e sulla scorta della documentazione versata in atti, il ricorso non può trovare accoglimento”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 24.02.2023, lamentando di avere allegato al ricorso di prime cure dichiarazione Parte_1 sostitutiva a firma della di lui moglie attestante l'impossibilità per quest'ultima, Controparte_5 per motivi di lavoro, ad assistere la madre Controparte_4
Dichiarazione sostitutiva - legittimante lo scorrimento della “graduatoria” dei parenti idonei ex art.42 comma 5 d.lgs. 151/2001 per mancanza dei soggetti (coniuge e figli dell'assistita) prioritariamente onerati - che, a suo dire, in assenza di contestazione ex art.115 c.p.c., indurrebbe a ritenere come provate le circostanze ivi illustrate ed in particolare l'impossibilità della figlia “quale familiare più vicino ad occuparsi delle esigenze della madre disabile”. CP_ Ha resistito in giudizio, con memoria del 31.01.2025, l' variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e insistendo per la conferma della sentenza oggetto di gravame. In assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello non merita accoglimento. Come è noto, vertendosi in ipotesi di benefici latu sensu assistenziali, a fonte del diniego amministrativo dell'Ente concedente, grava sul richiedente l'onere processuale di dimostrare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per poter usufruire dei congedi straordinari in parola. Onere al quale la difesa del ritiene di avere esaustivamente adempiuto attraverso la Pt_1 produzione, già in primo grado, di una dichiarazione sostitutiva, datata 5.02.2021, a firma di
, del seguente tenore: “La sottoscritta , nata a [...] il Controparte_3 Controparte_3
27.10.1964 ed ivi residente a [...] con i conviventi (coniuge), Parte_1
(figlia) e (mamma) la suddetta affetta da patologie gravi e Parte_1 Controparte_4 andicap la sottoscritta dichiara: che per motivi di lavoro impegnata giornalmente all'apertura del mio negozio di parruccheria sito in Palermo via maggiore Pietro Toselli 70 fa anche presente che mi occupo delle esigenze scolastiche della neomaggiorenne figlia che frequenta il Parte_1 quarto anno di liceo presso l'istituto comprensivo MA OL sito in via Ugo La Malfa Palermo chiedo che le venga concesso il congedo straordinario all'unico componente della famiglia
[...]
(coniuge) impegnato lavorativamente presso la società telefonica Telecom Italia Spa Pt_1 CP_ faccio presente a codesto ufficio che nessun altro componente della famiglia ha mai usufruito del congedo”. La come agevolmente desumibile da una mera lettura della predetta dichiarazione, CP_3 tuttavia, non asserisce mai di versare in una situazione di assoluta impossibilità ad assistere la di lei madre - affermazione che, a tacer d'altro, risulterebbe difficilmente compatibile con la nomina della stessa dichiarante quale amministratrice di sostegno di (come da decreto del Giudice Persona_1
Tutelare presso il Tribunale di Palermo del 16.04.2019 in atti) - né riferisce alcunché in merito ai propri orari di lavoro, all'eventuale presenza presso l'esercizio commerciale di collaboratori che potrebbero sostituirla in caso di assenza, all'intensità delle “esigenze scolastiche” della figlia (già maggiorenne e durante la mattina frequentante il Liceo). Lacune, deduttive prima e probatorie poi, accompagnate dall'assoluta carenza in entrambi i gradi del giudizio dalla richiesta di amissione di alcuna prova orale atta a dimostrare l'asserita incompatibilità fra la (generica) attività lavorativa della e la cura della . CP_3 CP_4 Sulla base di tali presupposti il primo giudice, all'esito di un condivisibile percorso argomentativo, ha ritenuto che limitandosi ad escludere che la non Parte_1 CP_3 potesse usufruire dei congedi straordinari in oggetto “perché titolare di una attività commerciale”,
“non ha documentato il tipo di attività né ha provato l'impossibilità per la stessa di potersi occupare della propria madre invalida“. Irrilevante (a fronte di un'autodichiarazione dai confini contenutistici così labili) e CP_ insussistente (tenuto conto delle puntuali eccezioni difensive di primo grado dell' “La prestazione è stata denegata per la presenza, nel nucleo familiare, della figlia della disabile, moglie dell'attuale ricorrente, e della nipote maggiorenne. La reiezione di entrambe le domande deriva dall'applicazione della normativa interna interpretativa della D.lgsvo.151/2001… Quanto espressamente regolamentato dall' è coerente con la lettera e lo spirito della norma ed è CP_1 evidentemente finalizzato a contenere l'abuso del diritto non potendosi ritenere che l'accesso ai congedi straordinari di un affine derivi dalla mera difficoltà in fatto dei parenti prossimi e conviventi. D'altra parte la stessa lettera della norma affiancando alla “mancanza” il decesso o le gravi patologie invalidanti, presuppone un concetto giuridico di mancanza e non una mera difficoltà pratica”) è il richiamo della difesa del al principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.. Pt_1
3) Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3211/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 ottobre 2022. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in
€1.984,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
AR G. Di MA
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. AR G. Di MA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.157/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Geraci. Parte_1
- APPELLANTE - contro
, in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Delia Cernigliaro.
-APPELLATO - Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza del 2.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto ed in Diritto 1) Con ricorso depositato in data 08.06.2021 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 CP_ al Tribunale di Palermo G.L. l' riferendo:
- che la propria suocera con verbale di visita della Commissione medica Parte_2 competente era stata riconosciuta portatrice di grave disabilità ai sensi dell'art.3 comma 3 L. 104/92;
- che quest'ultima era convivente, in Carini nella via Limoni n.37, con il ricorrente, insieme alla figlia ( , coniuge di e amministratrice di sostegno di Controparte_3 Parte_1 [...]
e alla nipote (all'epoca studentessa presso il locale Liceo); Pt_2 Parte_1
- di avere presentato, in data 31.08.2020 e 09.10.2020, domanda per poter fruire del congedo straordinario per assistere la suocera disabile con esito negativo con la causale “la disabile risulta essere nello stesso stato di famiglia oltre al genero (richiedente) alla figlia (amministratore di sostegno) e alla nipote maggiorenne entrambi hanno diritto ad assistere rispettivamente la madre e la nonna disabile”. Tanto premesso chiedeva il ricorrente di “Ritenere e dichiarare che la Sig.ra CP_3
residente in [...]ha attività commerciale in Palermo e la Sig.ra è
[...] Parte_1 studentessa di liceo;
- conseguentemente accertare e dichiarare che la Sig.ra e la Sig.ra CP_3 non possono assistere costantemente la disabile;
- accertare e dichiarare Pt_1 Controparte_4 che il è genero convivente della Sig.ra nonché lavoratore Parte_1 Controparte_4 dipendente;
- accertare e dichiarare che il Sig. è l'unico soggetto nelle condizioni Parte_1 previste dalla legge per ottenere il congedo straordinario per assistere la suocera disabile CP_4 CP_ ; condannare l' a riconoscere al Sig. il congedo straordinario nella
[...] Parte_1 qualità di genero ed unico soggetto idoneo ad assistere la suocera disabile”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.3211/2022, pubblicata l'11.10.2022, rigettava il ricorso, così argomentando:
“La Legge 53/2000, dunque, prevede la concessione di congedo per gravi motivi familiari per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 c.c. (cfr. art 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 278 del 21 Luglio 2000) e cioè: coniuge, figli (legittimi, legittimati e adottivi), genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause: a) necessità derivanti dal decesso di un familiare;
b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo. La normativa sopra richiamata (art 2 comma 1 del DM n. 278 del 21 Luglio 2000) facendo espresso richiamo all'art 433 c.c. individua nell'ordine, quali soggetti obbligati:
1. il coniuge
2. i figli anche adottivi, genitori, generi e in loro mancanza i discendenti prossimi;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Pertanto, le disposizioni che regolano la materia prevedono una priorità nell'assistenza del disabile e la possibilità di avere il diritto al congedo in capo al familiare “successivo” sussiste solo in presenza di circostanze per precise e quindi solo se il familiare che ne ha diritto è mancante o con patologie invalidanti certificate, il diritto di priorità va a scalare. Sul punto si osserva che il ricorrente si è limitato a dire che la figlia, sebbene amministratore di sostegno, non può usufruirne perché titolare di una attività commerciale, ma non ha documentato il tipo di attività né ha provato l'impossibilità per la stessa di potersi occupare della propria madre invalida. L'ordine di gradazione previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 svolge la funzione di regolare la fruizione del congedo straordinario nel caso di più familiari del disabile, stabilendo specifiche condizioni per il riconoscimento del diritto medesimo in capo a familiari via via più
“distanti” dal soggetto bisognoso di assistenza (cioè la mancanza, il decesso o la presenza di patologie invalidanti del familiare “più vicino”), ma non stabilisce, come erroneamente inteso dal ricorrente che il soggetto che ne avrebbe la priorità (in questo caso la moglie dello stesso) solo per essere occupato lavorativamente, possa considerarsi “mancante”. L'assistenza di un familiare “più lontano” è possibile nel caso in cui il familiare “più vicino” non sia in grado di farlo. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto e sulla scorta della documentazione versata in atti, il ricorso non può trovare accoglimento”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 24.02.2023, lamentando di avere allegato al ricorso di prime cure dichiarazione Parte_1 sostitutiva a firma della di lui moglie attestante l'impossibilità per quest'ultima, Controparte_5 per motivi di lavoro, ad assistere la madre Controparte_4
Dichiarazione sostitutiva - legittimante lo scorrimento della “graduatoria” dei parenti idonei ex art.42 comma 5 d.lgs. 151/2001 per mancanza dei soggetti (coniuge e figli dell'assistita) prioritariamente onerati - che, a suo dire, in assenza di contestazione ex art.115 c.p.c., indurrebbe a ritenere come provate le circostanze ivi illustrate ed in particolare l'impossibilità della figlia “quale familiare più vicino ad occuparsi delle esigenze della madre disabile”. CP_ Ha resistito in giudizio, con memoria del 31.01.2025, l' variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e insistendo per la conferma della sentenza oggetto di gravame. In assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello non merita accoglimento. Come è noto, vertendosi in ipotesi di benefici latu sensu assistenziali, a fonte del diniego amministrativo dell'Ente concedente, grava sul richiedente l'onere processuale di dimostrare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per poter usufruire dei congedi straordinari in parola. Onere al quale la difesa del ritiene di avere esaustivamente adempiuto attraverso la Pt_1 produzione, già in primo grado, di una dichiarazione sostitutiva, datata 5.02.2021, a firma di
, del seguente tenore: “La sottoscritta , nata a [...] il Controparte_3 Controparte_3
27.10.1964 ed ivi residente a [...] con i conviventi (coniuge), Parte_1
(figlia) e (mamma) la suddetta affetta da patologie gravi e Parte_1 Controparte_4 andicap la sottoscritta dichiara: che per motivi di lavoro impegnata giornalmente all'apertura del mio negozio di parruccheria sito in Palermo via maggiore Pietro Toselli 70 fa anche presente che mi occupo delle esigenze scolastiche della neomaggiorenne figlia che frequenta il Parte_1 quarto anno di liceo presso l'istituto comprensivo MA OL sito in via Ugo La Malfa Palermo chiedo che le venga concesso il congedo straordinario all'unico componente della famiglia
[...]
(coniuge) impegnato lavorativamente presso la società telefonica Telecom Italia Spa Pt_1 CP_ faccio presente a codesto ufficio che nessun altro componente della famiglia ha mai usufruito del congedo”. La come agevolmente desumibile da una mera lettura della predetta dichiarazione, CP_3 tuttavia, non asserisce mai di versare in una situazione di assoluta impossibilità ad assistere la di lei madre - affermazione che, a tacer d'altro, risulterebbe difficilmente compatibile con la nomina della stessa dichiarante quale amministratrice di sostegno di (come da decreto del Giudice Persona_1
Tutelare presso il Tribunale di Palermo del 16.04.2019 in atti) - né riferisce alcunché in merito ai propri orari di lavoro, all'eventuale presenza presso l'esercizio commerciale di collaboratori che potrebbero sostituirla in caso di assenza, all'intensità delle “esigenze scolastiche” della figlia (già maggiorenne e durante la mattina frequentante il Liceo). Lacune, deduttive prima e probatorie poi, accompagnate dall'assoluta carenza in entrambi i gradi del giudizio dalla richiesta di amissione di alcuna prova orale atta a dimostrare l'asserita incompatibilità fra la (generica) attività lavorativa della e la cura della . CP_3 CP_4 Sulla base di tali presupposti il primo giudice, all'esito di un condivisibile percorso argomentativo, ha ritenuto che limitandosi ad escludere che la non Parte_1 CP_3 potesse usufruire dei congedi straordinari in oggetto “perché titolare di una attività commerciale”,
“non ha documentato il tipo di attività né ha provato l'impossibilità per la stessa di potersi occupare della propria madre invalida“. Irrilevante (a fronte di un'autodichiarazione dai confini contenutistici così labili) e CP_ insussistente (tenuto conto delle puntuali eccezioni difensive di primo grado dell' “La prestazione è stata denegata per la presenza, nel nucleo familiare, della figlia della disabile, moglie dell'attuale ricorrente, e della nipote maggiorenne. La reiezione di entrambe le domande deriva dall'applicazione della normativa interna interpretativa della D.lgsvo.151/2001… Quanto espressamente regolamentato dall' è coerente con la lettera e lo spirito della norma ed è CP_1 evidentemente finalizzato a contenere l'abuso del diritto non potendosi ritenere che l'accesso ai congedi straordinari di un affine derivi dalla mera difficoltà in fatto dei parenti prossimi e conviventi. D'altra parte la stessa lettera della norma affiancando alla “mancanza” il decesso o le gravi patologie invalidanti, presuppone un concetto giuridico di mancanza e non una mera difficoltà pratica”) è il richiamo della difesa del al principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.. Pt_1
3) Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3211/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 ottobre 2022. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in
€1.984,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
AR G. Di MA