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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/04/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria Romeo, sciogliendo la riserva assunta, all'esito dell'udienza cartolare del 22 marzo, u.s., lette le note di trattazione scritta di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 2502/2023 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Cannizzaro, Parte_1
giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore; contumace
E
, in persona del suo Controparte_2
Direttore, legale rappresentante pro tempore;
contumace
Dando lettura sulle conclusioni delle parti dei seguenti:
MOTIVI DELLA DECISIONE , con ricorso datato 8 agosto 2023, adiva l'intestato Parte_2
Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del debito contributivo previdenziale di cui all'intimazione di pagamento n.
094762021900001530000, limitatamente alla cartella n.
3942018000256771500, di Euro 1.545,64, emessa a beneficio dell' – CP_2
Sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS E somme aggiuntive, riferibili all'anno 2010.
La ricorrente deduceva la non dovutezza delle somme di cui dagli atti impugnati, per la nullità della notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione, atteso, che, ai sensi dell'art.3 comma 9 della legge n.335 del 1995, infatti, il termine prescrizionale per il versamento dei detti contributi previdenziali è quinquennale, a far data dal gennaio del
1996, pertanto, in caso di omesso versamento, trascorsi 5 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versare i contributi, questi, cadono in
"prescrizione", e l' non può più richiederne il versamento, nè il datore CP_2
di lavoro potrebbe regolarizzare la posizione del dipendente
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
, alla udienza del 21 ottobre 2023, otteneva dal Tribunale Parte_2
termine per la notifica del ricorso introduttivo, non avendo la stessa provveduto alla notifica del decreto di comparizione delle parti, datato 18 agosto 2023, ma anche in questo caso non ha fornito prova della notifica del ricorso ai convenuti.
Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del ricorso, stante la mancata notifica dello stesso alle controparti, ( Cass. sentenze n. ri 2054/2008 e
2157/2008).
L'andamento del processo, giustifica la compensazione totale delle spese.
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
Dichiara l' improcedibilità del ricorso e l'estinzione del processo.
Cosi deciso in Palmi lì 16.04.2024.
Il G.O.P.
Maria Domenica Romeo
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