Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1418 dell'anno 2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.; elettivamente domiciliato a nella Via Della Libertà n.56, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Giovanna Scarantino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– attrice in riassunzione–
Contro
(già , in persona del liquidatore Controparte_1 Controparte_2
e legale rappresentante p.t. (C.F. C.F._1
- convenuto contumace –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2557/2007 emesso dal Tribunale di Palermo ed avente ad oggetto il pagamento della somma di
€ 37.585,55 in favore della Società (oggi Controparte_2 Controparte_2 [...]
) dovuta a saldo dei lavori effettuati in esecuzione del contratto di appalto stipulato CP_1 tra le parti il 4 Settembre 2002 e fondato sulle fatture unilateralmente predisposte dall'appaltatrice.
Con la sentenza n. 1542/2011 emessa il 31 Marzo 2011 il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 2557/2007 e compensava integralmente le spese del giudizio.
Con la sentenza n. 1632/2017 emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 21 Settembre 2017 sull'impugnazione proposta da in riforma della sentenza di primo Controparte_2 grado, il veniva condannato al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
Con ricorso per Cassazione il , dunque, Parte_1 deduceva: 1) la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 c.c. per avere la Corte d'Appello posto a fondamento della decisione le fatture unilateralmente emesse da sul Controparte_2 presupposto che l'importo delle stesse non fosse stato contestato dalla committente;
2) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. poiché, nonostante il avesse ritualmente formulato Parte_1 eccezione di inadempimento, la Corte d'Appello aveva ritenuto che incombesse sullo stesso l'onere probatorio dell'inadempimento dell'appaltatrice; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dovesse intendersi diretta a provare l'estinzione parziale del debito, con conseguente condanna del Condominio al pagamento della somma residua;
4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto che, con l'eccezione ex art. 1460 c.c. il Condominio avesse voluto formulare una domanda di risoluzione del contratto di appalto e, stante il rigetto della stessa, per averne tenuto conto nella regolamentazione delle spese di lite.
Con ordinanza n. 13506/2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo, e previo assorbimento del terzo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte di Appello affinchè decidesse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato e depositato, il ha pertanto riassunto il giudizio chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello principale proposto da e la conferma Parte_2 della sentenza n. 1542/2021 del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2557/2007; ha, altresì, chiesto la restituzione della somma pagata in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo e pari ad € 32.441,28, oltre agli interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento, ex art. 1282 c.c.; in accoglimento dell'appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto, ha dichiarato la soccombenza reciproca delle parti con conseguente compensazione integrale delle spese di lite e, per l'effetto, ha chiesto condannarsi al pagamento delle spese di tutti Controparte_1
i gradi di giudizio;
ha, ancora, proposto domanda di restituzione dell'ulteriore somma di € 16.873,70 pagata in esecuzione della sentenza della Corte di Appello, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c. maturati con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento.
La , ritualmente convocata in giudizio, è rimasta Controparte_3 contumace.
In corso di causa è stato autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili, immobili, somme o cose dovute alla società fino alla concorrenza della Controparte_1 somma di € 93.672,22.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 06.02.2025 la causa è stata posta in decisione senza termini, stante l'espressa rinuncia agli stessi formulata dall'appellante.
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❖ Motivi Alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13506/2024, questa Corte è chiamata a riesaminare l'appello principale avverso la sentenza n. 1542/2011 emessa dal Tribunale di Palermo proposto da e l'appello incidentale formulato dal Controparte_1
. Parte_1 Parte_1
Sull'appello principale
1°Motivo
La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha affermato che non può trovare applicazione nel caso concreto il principio di diritto relativo al riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (SS.UU. 13533/2001), stante il mancato deposito dei SAL e, dunque, la mancata dimostrazione della liquidità ed esigibilità del credito azionato con le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. Costituisce, infatti, principio pacifico quello in base al quale la fattura, pur essendo titolo idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova dell'esistenza del credito nel successivo giudizio di merito in quanto è un mero documento contabile che, ai sensi dell'art. 2710 c.c. fa prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicchè è inidonea a fornire la prova tanto dell'esistenza del credito, quanto della sua liquidità (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/01/2016, n.299). Né può, in tal caso, soccombere il principio di non contestazione il quale, se può valere rispetto ai vizi ed alle difformità delle opere cui l'appaltatrice si era obbligata, non può avere rilevanza per i pagamenti i quali, per espressa previsione contrattuale, avrebbero dovuto essere effettuati ogniqualvolta avessero raggiunto il 20% dell'intero ammontare. A tal proposito, sebbene i SAL non hanno natura di prova legale, ad essi il contratto si riportava per la liquidazione dei diversi pagamenti che sarebbero divenuti esigibili allo scadere dei 30 giorni dall'emissione della fattura per ogni SAL e dalla produzione del certificato del Direttore dei Lavori. Era, pertanto, onere dell'appaltatrice produrli in giudizio. Occorre, infine, rammentare che in tema di appalti di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 350 del 1895 e del successivo art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, l'emissione degli stati di avanzamento lavori (SAL) ha la finalità di attestare quantità, qualità ed ammontare dei lavori eseguiti ad una certa data, mentre lascia impregiudicata ogni questione relativa all'esecuzione dei lavori, alla presenza di difetti o altri inadempimenti ed alla loro tempestività, da verificarsi alla stregua delle clausole contrattuali (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2017, n.3614).
2°Motivo
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che, a fronte della rituale proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte del
, fosse onere dell'opposta provare Parte_1 Controparte_1
i fatti costitutivi del contratto dovendosi ritenere invertiti i ruoli in tema di riparto sull'onere della prova. Como noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, n.3587). Nel caso concreto in cui l'appaltatrice agiva per il pagamento del prezzo, avrebbe dovuto provare l'oggetto dell'opera commissionata, le caratteristiche, qualità, quantità e contabilizzazione delle opere asseritamente eseguite. A completamento di quanto testè precisato va, anche, rammentato che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/01/2010, n.936).
L'appello principale è infondato.
Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati dalla Corte di Cassazione in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, dev'essere rigettato l'appello principale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado in punto di revoca del decreto ingiuntivo n. 2557/2007. L'opposta non ha, infatti, adempiuto all'onere probatorio sulla stessa Controparte_1 incombente restando indimostrata l'esistenza e la quantità del credito dalla stessa vantato, stante il mancato deposito dei SAL e l'impossibilità di accertare aliunde la fondatezza della sua pretesa creditoria, fondata unicamente sulle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
Stante il rigetto dell'appello, deve trovare accoglimento la domanda di restituzione della somma di € 32.441,28 pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2557/2007. Su tale somma decorrono gli interessi nella misura legale con decorrenza dal pagamento e sino all'effettivo rimborso.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza della Corte di Appello e pari ad € 16.873,70, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c. maturati con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Sull'appello incidentale
4° Motivo
In accoglimento del quarto motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha accertato l'error in procedendo in cui è incorsa la Corte di Appello, laddove ha ritenuto formulata una domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione si evidenzia la formulazione della mera eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Stante l'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, ha pertanto ritenuto assorbita la seconda parte del quarto motivo di ricorso nel quale il si doleva del fatto che, rigettata la Parte_1 domanda di risoluzione (mai formulata), se ne fosse tenuto conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
In ragione dell'accertamento processuale appena detto, dev'essere parzialmente riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite.
Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere Controparte_1 condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dal e , Parte_1 Pt_1 che si liquidano come in dispositivo, per il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, il grado di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
Va precisato che, in applicazione del principio della successione delle tariffe professionali, troveranno applicazione i parametri attualmente vigenti. Va, ancora, precisato che nella liquidazione delle spese relative al presente giudizio di rinvio, si terrà conto del procedimento cautelare esperito in corso di causa (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/03/2022, n.9785).
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a)rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 1542/2011 Controparte_1 emessa il 31 Marzo 2011 dal Tribunale di Palermo;
in accoglimento dell'appello incidentale formulato dal Parte_1
:
[...]
b) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo n.r.g. 14441/2007, che liquida
[...] in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge;
c) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo n.r.g. 967/2012, che
[...] liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge;
d) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre
[...] accessori di legge;
e) condanna al pagamento, in favore del CP_1 Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio (ivi incluse le spese relative al procedimento
[...] cautelare in corso di causa), che liquida in complessivi € 5.400,00, oltre accessori di legge;
f) condanna alla restituzione, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 32.441,28 pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2557/2007,
[...] oltre interessi come in parte motiva;
g) condanna alla restituzione, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 16.873,70 pagata in esecuzione della sentenza n. 1632/2017 emessa
[...] dalla Corte di Appello di Palermo in data 21 Settembre 2017, oltre interessi come in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 11 Aprile 2025
Palermo, 12 Aprile 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo