TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/10/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice AS
GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1546/2021 del Ruolo Generale dell'anno
2021, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c promossa da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. CASINI ELISA, elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore per mandato IN ATTI
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. PANEBARCO Controparte_1 P.IVA_1
MICHELANGIOLO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in ATTI
Convenuto
OGGETTO: SA NN
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, è responsabile per i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e per Controparte_1 l'effetto condannarlo all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in ragione degli stessi, quanto al dottor Parte_1 proprietario del mezzo danneggiato, quelli materiali, quantificabili di € 1,830,00; quanto alla Sig.ra conducente del mezzo, Parte_2 il danno alla persona (intendendo in esso ricompreso il danno da lesioni, sia con riferimento ad danno biologico da postumi che all'invalidità temporanea, quello morale, le spese mediche nonché l'eventuale danno da perdita di chances) quantificati in complessivi € 17.007,02. A tale
1 importo andranno aggiunti € 56,30 di spese vive documentate. Per un totale, per entrambi, di € 18.893,32. In via subordinata Voglia condannare il ridetto convenuto al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa e nei limiti di valore dichiarati nel presente procedimento. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali e Cpa come per legge. Con rimborso anche delle spese relative al procedimento di mediazione.” PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa:
-In tesi rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, sollevare il
da ogni e qualsiasi responsabilità e conseguente onere risarcitorio;
Controparte_1
-In denegata ipotesi ridimensionare anche in applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c. le richieste attoree nei limiti del giusto e del provato, e per l'effetto respingere ogni ulteriore avversaria pretesa perché indebita e del tutto ingiustificata. In via istruttoria: il convenuto si oppone sin d'ora alle prove testimoniali ex adverso richieste, stante l'esaustività del verbale agli atti in ordine alla dinamica dell'incidente, e all'ammissione della CTU medico-legale, in difetto di prova in ordine al nesso di causa e all'imputabilità del fatto all'amministrazione. Pur ritenendo esaustivo il verbale agli atti, il Comune si riserva invece di chiedere, all'occorrenza, che vengano sentiti in qualità di testimoni, gli agenti e intervenuti sul luogo dell'incidente. Testimone_1 Testimone_2
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori risulta fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Va preliminarmente rilevato che parte convenuta, costituendosi, non ha espressamente contestato la dinamica del sinistro né la circostanza che la caduta sia avvenuta in corrispondenza della striscia di materiale estraneo presente sulla carreggiata, limitandosi a dedurre il fortuito (fatto del terzo) e il concorso colposo della danneggiata, di talchè tali fatti devono ritenersi provati ex art 115 c.p.c.
Peraltro ulteriore conferma si trova nelle dichiarazioni dei verbalizzanti e del CP_2
che pur non avendo assistito al fattoevidenziano, anche in sede di deposizione testimoniale, come la caduta debba comunque ritenersi avvenuta in quel lugo,
evidentemente non rilevando dagli elementi raccolti sul posto nell'immediatezza dei fatti dati che consentissero, seppur a motociclo spostato, di collocare la caduta in zona antecedente o susseguente all'ostacolo di cui sopra.
Anche l'immotivata mancata partecipazione alla mediazione dell'ente convenuto va valutato quale elemento di prova ex art 116 c.p.c. a sostegno delle tesi di parte attrice (ex multis Trib. Roma 26.7.2023 n. 11746).
Risulta infondata anche l'eccepita sussistenza di fortuito, per fatto imputabile al terzo,
poiché risulta (teste che tale materiale fosse presente sulla carreggiata già CP_2
da alcuni giorni, di talché era onere del custode attivarsi (Cass. 33136/2024), vieppiù a
2 fronte di una segnalazione che lo stesso agente di Polizia Municipale dello CP_2
stesso riferisce di aver informalmente effettuato al proprio ufficio;
peraltro tale CP_1
ultimo fatto rafforza ulteriormente la responsabilità ex art 2051 c.c., ma non risulta dirimente, posto che “ La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.” (Trib. Torre Annunziata
24.3.2025 n. 760).
Parimenti deve ritersi che per le strade comunali, vieppiù nel centro cittadino ed in prossimità del comando di polizia municipale, dunque percorse quotidianamente da soggetti qualificati alla vigilanza, sussista un preciso obbligo di custodia che non può
essere alleviato dall'estensione della rete urbana (Trib. Potenza 22.11.2024 n. 1912)
Non sono emerse, infine, condotte colpose ascrivibili alla attrice, posto che gli stessi verbalizzanti non hanno rivelato elementi che inducessero a ritenere sussistente una condotta non conforme alle norme stradali, mentre appare improbabile che il soggetto che sopraggiunge in motociclo a velocità urbane possa rendersi conto – usando l'ordinaria diligenza e gli usuali tempi di reazione - della presenza del materiale suddetto,
impalpabile e difficilmente percepibile in lontananza, se non quando le possibili reazioni divengono tardive.
In ordine all'entità del danno subito dall'attore, sussiste fattura in atti che la parte convenuta, costituendosi, non ha espressamente contestato che si riferisca ai danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa, circostanza che – ex art 115 c.p.c. –
rende ininfluente la scarsa memoria del meccanico in sede di deposizione testimoniale.
Quanto al danno subito dall'attrice, dovrà essere riconosciuto il solo danno biologico
3 valutato dal CTu in assenza di interventi odontoiatrici, che costei, ad oggi, non ha posto in essere.
Avuto riguardo alle tabelle vigenti al momento del fatto e all'età della danneggiata si perviene agli importi che seguono
Tabella di riferimento 2017-2018
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 803,79
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 46,88
Danno biologico permanente € 4.762,46
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.054,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 703,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.758,00
Danno morale (un terzo sul solo danno permanente) € 1.587,33
Per un totale complessivo di euro 8.107,79
Non sussistono ragioni provate di personalizzazione, pur potendosi riconoscere un danno morale nella misura di prassi, avuto riguardo al fatto che l'attrice è
un insegnante (dato pacifico) e le lesioni dentarie hanno anche una valenza estetica che va espressamente valutata nello specifico contesto personale lavorativo quale ulteriore componente “Va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del
4 danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo”. CAss. 17209/2015.
Possono infine essere riconosciute le spese nella misura di euro 56,30 e le spese di CTP in euro 1220 (Cass. 26729/2024)
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Condanna a pagare a l'importo di € 1.830,00 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi dalla data del fattura al saldo e a l'importo di euro 8.107,79 Parte_2
per danno biologico oltre rivalutazione e interessi dalla data del fatto ed euro 1.276,30.
Condanna alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per competenze (ivi compresa mediazione) oltre a spese generali 15% iva e cnpa di legge.
Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU così come liquidate in corso di causa
Così deciso dal Tribunale di Massa il 13/10/2025
Il Giudice
AS GI
5