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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice
3) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 14/06/24 ed iscritto al n. 3061/24 R.V.G., da Pt_1
, con avv. M. VISCARDI, nei confronti di e , contumaci;
[...] CP_1 CP_2 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
avente ad oggetto: modifica mantenimento figlio naturale.
Conclusioni del ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere l'istanza per la revoca o la sostanziale riduzione dell'assegno di mantenimento, assicurando che gli obblighi imposti siano equi, ragionevoli e riflettano le circostanze attuali.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe, esponendo invero che, con decreto RG. 4640/2006, reso in data 12/03/2007, era stato obbligato a corrispondere la somma di € 380,00 mensili alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio naturale riconosciuto, CP_1
nato a [...] il [...]; importo ora pari, per effetto dell'adeguamento agli indici Istat, ad CP_2
€ 609,59 e puntualmente erogato direttamente dall' . In particolare, il ricorrente ha invocato il Controparte_3 mutamento delle circostanze, la propria capacità economica e la totale assenza di relazioni col figlio beneficiario.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e alla prima udienza dinanzi al Giudice nuovamente designato (a seguito di variazione tabellare) è comparso il solo ricorrente, il quale ha ribadito quanto dedotto in ricorso e reiterato le conclusioni in epigrafe.
Il Giudice delegato – non ravvisando attività istruttorie utili da compiere, anche alla luce dei principi regolanti l'onere della prova in materia - ha riservato la decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.c..
Ciò premesso, il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
Si ricorda innanzitutto che, come previsto dall'art. 337 quinquies c.p.c., “i genitori hanno diritto di chiedere in pagina 1 di 5 ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
In proposito, la Corte di Cassazione, sez. I, con l'ordinanza n. 18608 del 30/06/21, ha evidenziato e ribadito che
“Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale”.
Trattasi dunque non già di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni in precedenza adottate, bensì di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, se ed in quanto siffatta modificazione abbia inciso concretamente sulle loro condizioni patrimoniali.
In punto di rito, viene in rilievo l'art. 473 bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade normalmente sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salve però le precisazioni che seguono, ove si discuta di prole maggiorenne.
A tal riguardo, si rammenta altresì il noto ed ovvio principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05
n. 6197, 3/04/02 n. 4765 e 8/11/97 n. 11025, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”).
La giurisprudenza ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie pagina 2 di 5 personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di “mancato svolgimento di un'attività” che dipenda “da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato” dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. specialmente Cass. Civ. sez. I
6/11/06 n. 23673, circa la necessaria “relatività” di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I 7/04/06 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo, poiché ciò che conta è che “la prole, messa in condizione di rendersi economicamente autonoma, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l'autonomia economica dai genitori auspicata ed in ogni modo da essi facilitata”. V. anche Cass. 18785/21 e ord. 32406/21, che valorizzano l'avanzare dell'età quale elemento rilevante;
ed ancora v. Cass. 23318/21, 21773/08, 22500/04, 17717/02,
26259/05, 2670/98 e 8383/96). In argomento, va richiamato soprattutto l'emblematico principio di diritto enunciato dalla S.C. con l'ordinanza n. 38366/2021: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. A tale principio fa poi da corollario il seguente: “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile
o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”.
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della S.C., da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà -, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi. Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica, sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di pagina 3 di 5 avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132, nel senso che “L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori;
di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Dall'altro verso, come affermato segnatamente da Cass. 38366/2021 cit., non può nemmeno pretendersi dal genitore il prolungamento del mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità; una volta iniziata un'attività lavorativa, anche se precaria e con retribuzione modesta, purché garantisca la possibilità di vivere in modo dignitoso ed autonomo, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o andamento negativo della stessa, in tale ipotesi soccorrendo altri strumenti per soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, fermo comunque l'obbligo alimentare ex art. 433 c.c. (in punto stabilità lavorativa, a dire il vero, si segnalano pronunce non del tutto lineari od univoche).
Tutto quanto sopra premesso, si osserva che l'odierno ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha in particolare dedotto, nonché documentato (sì da rendere superflue ulteriori indagini al riguardo):
“Il figlio del ricorrente ha raggiunto l'età di 22 anni. Egli non studia già da diversi anni.
A seguito di istanza di accesso agli atti presso il Centro per l'impiego di Gorizia è risultato, peraltro, che lo stesso ha rinunciato ad una proposta di tirocinio in data 31/03/2023 (cfr. Certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego di Gorizia), mentre nel 2022 ha svolto un breve periodo di lavoro a tempo determinato (cfr. certificazione Unica 2023 rilasciata a seguito di istanza di accesso agli atti).
Da indagini ipocatastali è emerso che:
a) Con testamento pubblicato il 26/05/2022 (che si produce) ha ricevuto, in legato, dalla nonna CP_2 materna i seguenti beni (nella misura di ½, mentre la restante metà è stata ricevuta dalla madre : - CP_1
Terreno seminativo arboreo, classe 1, superficie catastale totale mq. 5.098, R.D. € 60,48, R.A. € 35,54 (Comune di Legnago (VR), foglio 10, mappale 626); - Terreno seminativo arboreo, classe 1, superficie catastale totale mq. 5.854, R.D. € 69,45, R.A. € 40,82 (Comune di Legnago (VR), foglio 10, mappale 628); - Terreno seminativo arboreo, classe 1, superficie catastale totale mq. 1.484, R.D. € 17,61, R.A. € 10,35 (Comune di Legnago (VR), foglio 10, mappale 630); - La somma di € 142,02 mensile (fino all'anno 2028) quale credito dalla stessa vantato nei confronti dell'odierno ricorrente in virtù di un pignoramento presso terzi in corso dal 2011;
pagina 4 di 5 b) Con atto per Notaio del 05/04/2023 ha acquisito la proprietà dei seguenti beni: – Immobile Persona_1 sito nel Comune di Trieste (TS) alla Via Fabio Severo n. 46, P. 6° (dati catastali: sez. Urb. V, Foglio 8,
Particella 1168/1 Subalterno 96, Cat. A/3, Rendita € 495,80; – Immobile sito nel Comune di Trieste (TS) alla
Via Guglielmo Marconi n. 5A P. T-S1 (dati catastali: sez. Urb. V, Foglio 12, Particella 1066, Subalterno 2, Cat.
C/2, Rendita € 113,62”.
Per altro verso, non può non apparite sintomatico l'atteggiamento di totale inerzia difensiva dello stesso interessato (idem della madre , nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_2 CP_1
Orbene - anche a prescindere dal pure asserito (in realtà non provato) peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, come pure dalla dubbia rilevanza dell'argomento concernente il rifiuto di frequentazione da parte del figlio -, appare innegabile che le suddette (e documentate) circostanze avvalorino la conclusione di una ormai acquisita situazione di indipendenza del resistente quanto meno in CP_2 termini di concreta (non meramente teorica) capacità di autonomia, considerando anche i cespiti patrimoniali di non poco conto nelle more ottenuti;
ciò senza che peraltro sia dato rinvenire elementi di sorta atti a indurre una qualche ragionevole prognosi di futuro e fattivo impegno di ripresa degli studi.
Ciò basta a giustificare la revoca dell'obbligo di mantenimento di cui si discute.
Infine, le spese di lite vanno compensate, stante la mancata resistenza, oltre che in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di cui al decreto dd. 12/03/07, revoca l'obbligo di contribuzione già posto a carico di e a favore di per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 CP_2
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, così deciso il 17/04/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 5 di 5
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice
3) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 14/06/24 ed iscritto al n. 3061/24 R.V.G., da Pt_1
, con avv. M. VISCARDI, nei confronti di e , contumaci;
[...] CP_1 CP_2 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
avente ad oggetto: modifica mantenimento figlio naturale.
Conclusioni del ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere l'istanza per la revoca o la sostanziale riduzione dell'assegno di mantenimento, assicurando che gli obblighi imposti siano equi, ragionevoli e riflettano le circostanze attuali.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe, esponendo invero che, con decreto RG. 4640/2006, reso in data 12/03/2007, era stato obbligato a corrispondere la somma di € 380,00 mensili alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio naturale riconosciuto, CP_1
nato a [...] il [...]; importo ora pari, per effetto dell'adeguamento agli indici Istat, ad CP_2
€ 609,59 e puntualmente erogato direttamente dall' . In particolare, il ricorrente ha invocato il Controparte_3 mutamento delle circostanze, la propria capacità economica e la totale assenza di relazioni col figlio beneficiario.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e alla prima udienza dinanzi al Giudice nuovamente designato (a seguito di variazione tabellare) è comparso il solo ricorrente, il quale ha ribadito quanto dedotto in ricorso e reiterato le conclusioni in epigrafe.
Il Giudice delegato – non ravvisando attività istruttorie utili da compiere, anche alla luce dei principi regolanti l'onere della prova in materia - ha riservato la decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.c..
Ciò premesso, il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
Si ricorda innanzitutto che, come previsto dall'art. 337 quinquies c.p.c., “i genitori hanno diritto di chiedere in pagina 1 di 5 ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
In proposito, la Corte di Cassazione, sez. I, con l'ordinanza n. 18608 del 30/06/21, ha evidenziato e ribadito che
“Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale”.
Trattasi dunque non già di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni in precedenza adottate, bensì di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, se ed in quanto siffatta modificazione abbia inciso concretamente sulle loro condizioni patrimoniali.
In punto di rito, viene in rilievo l'art. 473 bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade normalmente sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salve però le precisazioni che seguono, ove si discuta di prole maggiorenne.
A tal riguardo, si rammenta altresì il noto ed ovvio principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05
n. 6197, 3/04/02 n. 4765 e 8/11/97 n. 11025, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”).
La giurisprudenza ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie pagina 2 di 5 personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di “mancato svolgimento di un'attività” che dipenda “da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato” dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. specialmente Cass. Civ. sez. I
6/11/06 n. 23673, circa la necessaria “relatività” di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I 7/04/06 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo, poiché ciò che conta è che “la prole, messa in condizione di rendersi economicamente autonoma, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l'autonomia economica dai genitori auspicata ed in ogni modo da essi facilitata”. V. anche Cass. 18785/21 e ord. 32406/21, che valorizzano l'avanzare dell'età quale elemento rilevante;
ed ancora v. Cass. 23318/21, 21773/08, 22500/04, 17717/02,
26259/05, 2670/98 e 8383/96). In argomento, va richiamato soprattutto l'emblematico principio di diritto enunciato dalla S.C. con l'ordinanza n. 38366/2021: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. A tale principio fa poi da corollario il seguente: “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile
o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”.
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della S.C., da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà -, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi. Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica, sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di pagina 3 di 5 avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132, nel senso che “L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori;
di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Dall'altro verso, come affermato segnatamente da Cass. 38366/2021 cit., non può nemmeno pretendersi dal genitore il prolungamento del mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità; una volta iniziata un'attività lavorativa, anche se precaria e con retribuzione modesta, purché garantisca la possibilità di vivere in modo dignitoso ed autonomo, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o andamento negativo della stessa, in tale ipotesi soccorrendo altri strumenti per soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, fermo comunque l'obbligo alimentare ex art. 433 c.c. (in punto stabilità lavorativa, a dire il vero, si segnalano pronunce non del tutto lineari od univoche).
Tutto quanto sopra premesso, si osserva che l'odierno ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha in particolare dedotto, nonché documentato (sì da rendere superflue ulteriori indagini al riguardo):
“Il figlio del ricorrente ha raggiunto l'età di 22 anni. Egli non studia già da diversi anni.
A seguito di istanza di accesso agli atti presso il Centro per l'impiego di Gorizia è risultato, peraltro, che lo stesso ha rinunciato ad una proposta di tirocinio in data 31/03/2023 (cfr. Certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego di Gorizia), mentre nel 2022 ha svolto un breve periodo di lavoro a tempo determinato (cfr. certificazione Unica 2023 rilasciata a seguito di istanza di accesso agli atti).
Da indagini ipocatastali è emerso che:
a) Con testamento pubblicato il 26/05/2022 (che si produce) ha ricevuto, in legato, dalla nonna CP_2 materna i seguenti beni (nella misura di ½, mentre la restante metà è stata ricevuta dalla madre : - CP_1
Terreno seminativo arboreo, classe 1, superficie catastale totale mq. 5.098, R.D. € 60,48, R.A. € 35,54 (Comune di Legnago (VR), foglio 10, mappale 626); - Terreno seminativo arboreo, classe 1, superficie catastale totale mq. 5.854, R.D. € 69,45, R.A. € 40,82 (Comune di Legnago (VR), foglio 10, mappale 628); - Terreno seminativo arboreo, classe 1, superficie catastale totale mq. 1.484, R.D. € 17,61, R.A. € 10,35 (Comune di Legnago (VR), foglio 10, mappale 630); - La somma di € 142,02 mensile (fino all'anno 2028) quale credito dalla stessa vantato nei confronti dell'odierno ricorrente in virtù di un pignoramento presso terzi in corso dal 2011;
pagina 4 di 5 b) Con atto per Notaio del 05/04/2023 ha acquisito la proprietà dei seguenti beni: – Immobile Persona_1 sito nel Comune di Trieste (TS) alla Via Fabio Severo n. 46, P. 6° (dati catastali: sez. Urb. V, Foglio 8,
Particella 1168/1 Subalterno 96, Cat. A/3, Rendita € 495,80; – Immobile sito nel Comune di Trieste (TS) alla
Via Guglielmo Marconi n. 5A P. T-S1 (dati catastali: sez. Urb. V, Foglio 12, Particella 1066, Subalterno 2, Cat.
C/2, Rendita € 113,62”.
Per altro verso, non può non apparite sintomatico l'atteggiamento di totale inerzia difensiva dello stesso interessato (idem della madre , nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_2 CP_1
Orbene - anche a prescindere dal pure asserito (in realtà non provato) peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, come pure dalla dubbia rilevanza dell'argomento concernente il rifiuto di frequentazione da parte del figlio -, appare innegabile che le suddette (e documentate) circostanze avvalorino la conclusione di una ormai acquisita situazione di indipendenza del resistente quanto meno in CP_2 termini di concreta (non meramente teorica) capacità di autonomia, considerando anche i cespiti patrimoniali di non poco conto nelle more ottenuti;
ciò senza che peraltro sia dato rinvenire elementi di sorta atti a indurre una qualche ragionevole prognosi di futuro e fattivo impegno di ripresa degli studi.
Ciò basta a giustificare la revoca dell'obbligo di mantenimento di cui si discute.
Infine, le spese di lite vanno compensate, stante la mancata resistenza, oltre che in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di cui al decreto dd. 12/03/07, revoca l'obbligo di contribuzione già posto a carico di e a favore di per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 CP_2
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, così deciso il 17/04/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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