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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente relatore dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 5830/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Ludovica Cerbino Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Lisa Caffa Controparte_1
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“a modifica del decreto n. cron. 5782/2022 del 1/08/2022 sub R.G. n. 6466/2021
Tribunale di Padova, ricorrendone i presupposti, disporsi:
1) l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con esercizio esclusivo Per_1 della responsabilità genitoriale, salve le decisioni di maggiore interesse per il figlio, che dovranno essere adottate da entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti di cui
pagina 1 di 10 all'art. 337 quater c. c. e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il minore a modifica del punto 2 del decreto suddetto, che il padre possa tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, metà delle vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e, al di fuori di tali periodi, senza visite nel week – end e/o infrasettimanali;
2) il contributo al mantenimento del figlio a carico del convenuto in euro 500 mensili
o in quella diversa somma di giustizia, comunque maggiore di quella attualmente stabilita da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) disporsi altresì che l'assegno unico per il figlio minore sia erogato dall'INPS esclusivamente alla sig.ra Pt_1
3) autorizzarsi, ex art. 337 ter c. c. e 473 bis.38 c.p.c. la spesa per il doposcuola organizzato dal Centro psicopedagogico RE per l'anno 2024 secondo il preventivo
e le fatture sub docc.4 e 5 e disporre che il convenuto vi doveva contribuire nella misura del 50%, con condanna al rimborso della somma di euro 1225,50;
4) autorizzarsi la madre a compiere le spese straordinarie per il figlio, con diritto di rimborso al 50%, senza il consenso dell'altro genitore, salvo per quelle da sostenere per le decisioni di maggiore interesse ex art. 337 quater 3° co. c.c.”.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
“Accertata la sussistenza dei requisiti previsti per legge, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In Via Preliminare:
1) Rilevato il difetto di notifica del ricorso, disporre che sia nuovamente notificato, unitamente ai provvedimenti provvisori e urgenti;
2) Disporre la prossima udienza in presenza e rinviarla alla metà di ottobre al fine di permettere al sig. di presenziare e far valere i propri diritti;
CP_1
3) Rimettere la causa in istruttoria al fine di permettere al resistente di spiegare le proprie difese, per le ragioni di cui in narrativa, trattandosi di una costituzione tardiva non dipendente da sua volontà;
pagina 2 di 10 4) Condannare la ricorrente per lite temeraria, avendo instaurato un procedimento per l'affido esclusivo del figlio minore, adducendo ragioni infondate e circostanze a lei note dichiarando di non esserne a conoscenza.
Nel Merito:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento Per_1 prevalentemente dello stesso presso la casa della madre;
2) disporre che il diritto di visita del padre sia così disciplinato:
- due pomeriggi infrasettimanale, dalla fine dell'attività sportiva al mattino seguente con accompagnamento a scuola;
- fine settimana alternati dal venerdì dalla fine della scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- festività pasquali, natalizie, di carnevale, ponti e altre festività ad anni alterni con ciascun genitore, ed almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, nel rispetto dei desideri e del benessere della minore;
3) disporre il pagamento della somma di € 350,00 mensili in favore del figlio , Per_1
a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
4) disporre il versamento secondo la quota del 50% delle spese straordinarie documentate, come da protocollo del Tribunale di Padova, previo accordo scritto tra
i genitori;
5) disporre l'assegno unico nella misura del 50% ciascun genitore.
In via istruttoria
1) Ammettere la prova per testi come in narrativa.
Con ulteriore riserva di merito ed istruttoria ed ulteriore produzione documentale, si chiede l'integrale rigetto di tutte le condizioni come formulate nel ricorso introduttivo
e successive integrazioni/modifiche.
Con vittoria di spese e competenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 5782/2022 in data 28.7/1.8.2022 il Tribunale di Padova pronunciava decreto di regolamentazione primaria dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ai pagina 3 di 10 sensi degli artt.337 bis e ss. c.c., disponendo l'affido condiviso del figlio nato Per_1 il 4.8.2011, ad entrambi i genitori, e con Parte_1 Controparte_1 collocazione prevalente presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di visita del padre e ponendo a carico di un assegno mensile di €.300,00 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 29.11.2024 depositava ricorso ai sensi degli artt.473-bis 29 c.p.c. Parte_1
e 337 quinquies e ss. c.c., chiedendo, in particolare, che venisse disposto l'affido esclusivo a sé del figlio un aumento del contributo al mantenimento a carico Per_1 del padre all'importo mensile di €.500,00 e l'erogazione unicamente a proprio favore dell'Assegno Unico. La ricorrente allegava che il padre aveva manifestato disinteresse, morale e materiale verso il figlio, in quanto non contribuiva alle spese necessarie per il mantenimento e alle decisioni necessarie per la cura del minore e da ultimo aveva lasciato l'Italia, senza fornire indicazioni sulla data di un eventuale rientro.
All'udienza ai sensi dell'art.473-bis 21 c.p.c. del 18.3.2025 compariva la sola parte ricorrente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente.
In esito all'udienza, con separata ordinanza, il giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “
1. affida il figlio minore in Persona_2 via esclusiva alla madre;
2. dispone che la madre percepisca per intero Parte_1
l'assegno unico erogato in favore del minore 3. conferma nel resto Persona_2 le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Padova n.5782/2022”.
Il giudice disponeva inoltre l'acquisizione dell'estratto contributivo relativo al resistente e delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi dello stesso, con ordine all'INPS e all'Agenzia Entrate e fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.473-bis 28 c.p.c..
Nelle more, in data 26.8.2025, si costituiva contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo in via preliminare il rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo, per vizio della stessa, la rimessione della causa in istruttoria per consentirgli un'adeguata difesa e la condanna della ricorrente per lite temeraria, nel merito invocando il rigetto delle domande e chiedendo un incremento dei tempi di presenza del figlio presso di lui.
pagina 4 di 10 In data 15.9.2025 reiterava l'istanza di cui sopra e all'udienza Controparte_1 tenuta in forma cartolare del 25.9.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva il Tribunale, in via preliminare, che va respinta l'eccezione del convenuto relativa alla pretesa irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo, in quanto risulta documentalmente provato che la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo posta, per compiuta giacenza e si è perfezionata in data 14.1.2025, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata il 18.3.2025.
Quanto dell'ordinanza ex art.473-bis 22 c.p.c., la cui notificazione non era necessaria ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, la stessa risulta notificata a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con raccomandata non ricevuta e perfezionamento della notificazione il 9.6.2025.
Sul punto il resistente non ha fornito alcuna prova a suffragio della richiesta di rimessione in termini per causa a lui non imputabile, limitandosi ad asserire di non aver
“mai ricevuto e/o rinvenuto nella propria cassetta della posta l'avviso di deposito”
(cfr. comparsa di costituzione), circostanza che non è idonea a confutare l'attestazione desumibile dall'avviso di ricevimento della prima notificazione e dalla relata di notificazione della seconda, impugnabili soltanto con querela di falso, né le risultanze del servizio postale, quanto alla seconda notificazione, non avendo il convenuto allegato alcuna circostanza che possa far dubitare di una dispersione degli avvisi di ricevimento immessi nella sua cassetta postale, prima che egli potesse prenderne cognizione.
***
Quanto al merito va osservato quanto segue. ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio lamentando un Parte_1 Per_1 preteso disinteresse del padre nei confronti del figlio, delle sue esigenze e della sua educazione, al punto da rendere impossibile l'assunzione di decisioni condivise nell'interesse del minore. A titolo esemplificativo la ricorrente ha allegato comunicazione email con la quale il padre ha rifiutato di contribuire alla spesa per il doposcuola (docc.7-9); ha poi lamentato che il resistente si è allontanato dal paese pagina 5 di 10 senza fornire indicazioni circa un suo possibile rientro in Italia. Ad ulteriore dimostrazione del disinteresse del resistente, la ricorrente ha inoltre lamentato le inadempienze del primo nella corresponsione del contributo al mantenimento di che l'avevano costretta a notificargli atto di pignoramento presso terzi (doc. Per_1
11 ricorso).
Le allegazioni della ricorrente sono state contrastate dal convenuto, costituitosi tardivamente, con documentazione che tuttavia appare valutabile dal Tribunale, laddove integrante mera replica alle allegazioni della ricorrente, sul cui contenuto la stessa ricorrente ha preso posizione nella memoria di replica, producendo documenti a prova contraria.
Da tali documenti si desume una sostanziale smentita delle allegazioni circa il disinteresse del padre per le esigenze e i bisogni del figlio e di mancanza ai doveri di assistenza e collaborazione anche materiale. Il dialogo fra i genitori senza dubbio è carente, venendo coinvolto anche il figlio e la nonna paterna nella comunicazione
(doc.6 resistente) ma non si ravvisa il disinteresse del padre per la vita del figlio che è stato rappresentato dalla ricorrente, descrivendo un padre che si è allontanato dall'Italia senza fornire alcuna informazione sulla propria destinazione e sul periodo di assenza, essendo invece vero che vi è stata una comunicazione ripetuta fra i genitori, sia con riferimento a questioni riguardanti il figlio, sia con riferimento alla programmata trasferta in Grecia del padre per questioni lavorative (docc.
3-4 resistente). Risulta poi un costante contatto a distanza fra padre e figlio (docc.
1-2 resistente).
Ne consegue che, quello che era apparso, prima facie, un atteggiamento di sostanziale distacco del padre da ogni problematica relativa al figlio, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio, appare il risultato di una condizione di sostanziale incostanza del padre, in primo luogo sul piano lavorativo (risulta dall'estratto INPS sub doc.25 ricorrente e da quello trasmesso dall'INPS, che il ha costantemente CP_1 svolto attività precarie, durate per lo stesso datore di lavoro al massimo per alcuni anni e più frequentemente per pochi mesi o settimane) e poi sul piano personale, con il periodico rientro nel paese d'origine del padre (Grecia), verosimilmente per svolgervi attività lavorative altrettanto precarie, come si evince dalle comunicazioni con il figlio
(doc.2 cit.), tale per cui la situazione non si presenta in alcun modo mutata rispetto a pagina 6 di 10 quanto accertato dal Tribunale in sede di pronuncia del decreto di cui è stata chiesta la modifica. In tale sede il Tribunale ha ritenuto di disporre l'affido condiviso del figlio, dando atto di aver preso in considerazione il fatto che anche all'epoca il padre era
“presente nella vita del figlio, anche se in maniera scostante”, che andava comunque valorizzata “la necessità di garantire al minore un rapporto il più possibile continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori” e che pertanto era “conforme all'interesse di disporne l'affidamento condiviso a entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre”.
In altre parole non vi è stata alcuna sostanziale modifica delle circostanze di fatto attinenti il rapporto fra genitori e l'approccio del padre alla condivisione della genitorialità, che comunque si è realizzata, come si desume dalla stessa messaggistica prodotta dalla ricorrente (doc.7 e 37), che attesta un confronto su questioni riguardanti il figlio (ad esempio il doposcuola in struttura organizzata, con significativi oneri economici), sia pure concluso con il mantenimento da parte dei genitori della rispettiva, contrapposta posizione.
Il Collegio ritiene dunque che non sussistano elementi di novità, tali da giustificare un mutamento del regime di affidamento disposto con decreto n.5782/2022: ai sensi dell'art.473-bis 29 c.p.c., infatti, le parti possono sempre richiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori, qualora sopravvengano giustificati motivi, non sussistenti nel caso di specie.
Va ribadito, inoltre, che l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria, ai sensi dell'art.337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa non risulti pregiudizievole per il minore e nella specie non vi sono elementi per ravvisare tale pregiudizio.
In conclusione non vi sono i presupposti per un mutamento del regime di affidamento condiviso e ne consegue che la prima domanda della ricorrente va rigettata, in senso contrario all'ordinanza provvisoria ex art.473-bis 22 c.p.c..
*
Quanto alle frequentazioni padre-figlio va confermato quanto stabilito con il decreto n.5782/2022, considerata la tardività della diversa domanda del resistente e considerato altresì che non sono emersi elementi che giustifichino un mutamento di regime, che pagina 7 di 10 potrebbe essere vanificato nella realtà, dalla persistente incostanza del padre. Resta fermo il fatto che l'ampliamento dei tempi di presenza del figlio presso il padre è auspicato anche dalla madre e dunque, laddove realmente voluto dal padre nell'interesse del minore è plausibile che le parti potranno accordarsi in conseguenza.
***
Per quanto concerne i provvedimenti economici, ha chiesto che venga Parte_1 aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del minore e a Per_1 carico del padre alla misura mensile di €.500,00.
A fondamento delle proprie ragioni ha allegato un mutamento in peius della propria condizione economica, per aver mutato il contratto di lavoro, da full time a part time,
a partire dall'1.11.2023 (doc.12 ricorso), con conseguente riduzione dello stipendio percepito di circa €.400,00 mensili (docc.13-14), oltre al fatto di essere gravata da un finanziamento con rata mensile di €.344,00 (doc.39) e dal pagamento del canone di locazione dell'importo di € 600,00 mensili (doc.17).
La sola circostanza nuova è rappresentata dalla riduzione della retribuzione per il lavoro part time, verosimilmente per far fronte alle esigenze di cura del figlio nato il
10.11.2021 (doc.29), che la ricorrente ha avuto da una nuova unione, mentre gli oneri di rimborso del finanziamento (sia pur con rateo inferiore) e di pagamento del canone di locazione erano in essere al momento della pronuncia del decreto oggetto della chiesta modifica.
pur contestando quando asserito dalla ricorrente, ha chiesto Controparte_1 che venga stabilito un assegno di mantenimento pari ad €.350,00 “al fine di poter offrire una maggiore serenità economica per il figlio” tuttavia chiedendo che l'assegno unico sia ripartito al 50% (cfr. comparsa di costituzione).
Ritiene il Collegio che in tale contesto sia equo, per riequilibrare la condivisione delle risorse necessarie per la cura personale e di mantenimento del figlio Per_1 incrementare l'assegno periodico ad €.350,00 mensili e attribuire l'assegno unico in via esclusiva alla madre.
Invero va considerato, da un lato, l'oggettivo, non colpevole peggioramento della condizione reddituale della madre, dall'altro il fatto che il padre risulta trascorrere lunghi periodi in Grecia per esigenze lavorative, il che determina un oggettivo,
pagina 8 di 10 maggiore carico per il mantenimento diretto del figlio in capo alla madre, collocataria prevalente.
Alla luce di tali considerazioni appare rispondente all'interesse del minore e conforme ad un'equilibrata ripartizione delle risorse economiche e personali destinate dai genitori al suo mantenimento, disporre che l'assegno unico venga percepito interamente da con la decorrenza stabilita dall'ordinanza provvisoria, in Parte_1 aggiunta all'incremento dell'assegno all'importo mensile di €.350,00, la cui decorrenza va fissata dalla data della presente decisione.
Va in merito aggiunto che il padre non ha prodotto documentazione relativa ai redditi percepiti in Grecia ma appare plausibile, trattandosi di attività stagionali nel settore turistico che si tratti di modeste integrazioni al reddito mediamente percepito in Italia negli ultimi anni, pari in media a circa 15.000,00 euro annui, lordi, né vi sono allegazioni contrarie della ricorrente e dunque non si giustificherebbe l'incremento dell'assegno nella misura richiesta dalla madre, di €.500,00 mensili.
***
Va rigettata la domanda della ricorrente di condanna del resistente al rimborso del 50% delle spese sostenute per consulenza e sostegno scolastico presso il centro psico- pedagogico RE (doc.5). Invero si tratta di spese riconducibili, peraltro solo in parte
(dalle fatture si fa riferimento a non meglio precisata consulenza psicologica anche per genitori) a corsi di recupero e lezioni private, che secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Padova, che regola la ripartizione fra i genitori del relativo onere, devono essere concordate e nella specie non risulta che fossero state preventivamente assentite dal padre, anche in considerazione della notevole onerosità delle stesse (€.2.451,00 nell'arco di un anno scolastico), rapportata alla modesta condizione reddituale del padre, come sopra accertata.
Le considerazioni svolte portano ad escludere che il Tribunale possa autorizzare la ricorrente ad imporre al resistente di sostenere il 50% delle spese di cui al preventivo
RE in atti (doc.6).
***
Atteso l'esito complessivo del giudizio va ravvisata una reciproca soccombenza delle parti e pertanto le spese di lite vanno compensate.
pagina 9 di 10 L'esito del giudizio rende evidente che non sussistono i presupposti per la condanna di per lite temeraria. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, a parziale modifica del decreto di questo stesso Tribunale in data 28.7/1.8.2022, n.5782/2022, conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla data della Per_1 presente decisione, la somma di €.350,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
dispone che percepisca l'assegno unico per il figlio nella misura del Parte_1
100%, con decorrenza dall'ordinanza 8.4.2025; fermo il resto;
compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025.
Il Presidente est.
RI AC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente relatore dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 5830/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Ludovica Cerbino Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Lisa Caffa Controparte_1
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“a modifica del decreto n. cron. 5782/2022 del 1/08/2022 sub R.G. n. 6466/2021
Tribunale di Padova, ricorrendone i presupposti, disporsi:
1) l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con esercizio esclusivo Per_1 della responsabilità genitoriale, salve le decisioni di maggiore interesse per il figlio, che dovranno essere adottate da entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti di cui
pagina 1 di 10 all'art. 337 quater c. c. e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il minore a modifica del punto 2 del decreto suddetto, che il padre possa tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, metà delle vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e, al di fuori di tali periodi, senza visite nel week – end e/o infrasettimanali;
2) il contributo al mantenimento del figlio a carico del convenuto in euro 500 mensili
o in quella diversa somma di giustizia, comunque maggiore di quella attualmente stabilita da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) disporsi altresì che l'assegno unico per il figlio minore sia erogato dall'INPS esclusivamente alla sig.ra Pt_1
3) autorizzarsi, ex art. 337 ter c. c. e 473 bis.38 c.p.c. la spesa per il doposcuola organizzato dal Centro psicopedagogico RE per l'anno 2024 secondo il preventivo
e le fatture sub docc.4 e 5 e disporre che il convenuto vi doveva contribuire nella misura del 50%, con condanna al rimborso della somma di euro 1225,50;
4) autorizzarsi la madre a compiere le spese straordinarie per il figlio, con diritto di rimborso al 50%, senza il consenso dell'altro genitore, salvo per quelle da sostenere per le decisioni di maggiore interesse ex art. 337 quater 3° co. c.c.”.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
“Accertata la sussistenza dei requisiti previsti per legge, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In Via Preliminare:
1) Rilevato il difetto di notifica del ricorso, disporre che sia nuovamente notificato, unitamente ai provvedimenti provvisori e urgenti;
2) Disporre la prossima udienza in presenza e rinviarla alla metà di ottobre al fine di permettere al sig. di presenziare e far valere i propri diritti;
CP_1
3) Rimettere la causa in istruttoria al fine di permettere al resistente di spiegare le proprie difese, per le ragioni di cui in narrativa, trattandosi di una costituzione tardiva non dipendente da sua volontà;
pagina 2 di 10 4) Condannare la ricorrente per lite temeraria, avendo instaurato un procedimento per l'affido esclusivo del figlio minore, adducendo ragioni infondate e circostanze a lei note dichiarando di non esserne a conoscenza.
Nel Merito:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento Per_1 prevalentemente dello stesso presso la casa della madre;
2) disporre che il diritto di visita del padre sia così disciplinato:
- due pomeriggi infrasettimanale, dalla fine dell'attività sportiva al mattino seguente con accompagnamento a scuola;
- fine settimana alternati dal venerdì dalla fine della scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- festività pasquali, natalizie, di carnevale, ponti e altre festività ad anni alterni con ciascun genitore, ed almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, nel rispetto dei desideri e del benessere della minore;
3) disporre il pagamento della somma di € 350,00 mensili in favore del figlio , Per_1
a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
4) disporre il versamento secondo la quota del 50% delle spese straordinarie documentate, come da protocollo del Tribunale di Padova, previo accordo scritto tra
i genitori;
5) disporre l'assegno unico nella misura del 50% ciascun genitore.
In via istruttoria
1) Ammettere la prova per testi come in narrativa.
Con ulteriore riserva di merito ed istruttoria ed ulteriore produzione documentale, si chiede l'integrale rigetto di tutte le condizioni come formulate nel ricorso introduttivo
e successive integrazioni/modifiche.
Con vittoria di spese e competenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 5782/2022 in data 28.7/1.8.2022 il Tribunale di Padova pronunciava decreto di regolamentazione primaria dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ai pagina 3 di 10 sensi degli artt.337 bis e ss. c.c., disponendo l'affido condiviso del figlio nato Per_1 il 4.8.2011, ad entrambi i genitori, e con Parte_1 Controparte_1 collocazione prevalente presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di visita del padre e ponendo a carico di un assegno mensile di €.300,00 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 29.11.2024 depositava ricorso ai sensi degli artt.473-bis 29 c.p.c. Parte_1
e 337 quinquies e ss. c.c., chiedendo, in particolare, che venisse disposto l'affido esclusivo a sé del figlio un aumento del contributo al mantenimento a carico Per_1 del padre all'importo mensile di €.500,00 e l'erogazione unicamente a proprio favore dell'Assegno Unico. La ricorrente allegava che il padre aveva manifestato disinteresse, morale e materiale verso il figlio, in quanto non contribuiva alle spese necessarie per il mantenimento e alle decisioni necessarie per la cura del minore e da ultimo aveva lasciato l'Italia, senza fornire indicazioni sulla data di un eventuale rientro.
All'udienza ai sensi dell'art.473-bis 21 c.p.c. del 18.3.2025 compariva la sola parte ricorrente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente.
In esito all'udienza, con separata ordinanza, il giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “
1. affida il figlio minore in Persona_2 via esclusiva alla madre;
2. dispone che la madre percepisca per intero Parte_1
l'assegno unico erogato in favore del minore 3. conferma nel resto Persona_2 le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Padova n.5782/2022”.
Il giudice disponeva inoltre l'acquisizione dell'estratto contributivo relativo al resistente e delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi dello stesso, con ordine all'INPS e all'Agenzia Entrate e fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.473-bis 28 c.p.c..
Nelle more, in data 26.8.2025, si costituiva contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo in via preliminare il rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo, per vizio della stessa, la rimessione della causa in istruttoria per consentirgli un'adeguata difesa e la condanna della ricorrente per lite temeraria, nel merito invocando il rigetto delle domande e chiedendo un incremento dei tempi di presenza del figlio presso di lui.
pagina 4 di 10 In data 15.9.2025 reiterava l'istanza di cui sopra e all'udienza Controparte_1 tenuta in forma cartolare del 25.9.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Osserva il Tribunale, in via preliminare, che va respinta l'eccezione del convenuto relativa alla pretesa irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo, in quanto risulta documentalmente provato che la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo posta, per compiuta giacenza e si è perfezionata in data 14.1.2025, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata il 18.3.2025.
Quanto dell'ordinanza ex art.473-bis 22 c.p.c., la cui notificazione non era necessaria ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, la stessa risulta notificata a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con raccomandata non ricevuta e perfezionamento della notificazione il 9.6.2025.
Sul punto il resistente non ha fornito alcuna prova a suffragio della richiesta di rimessione in termini per causa a lui non imputabile, limitandosi ad asserire di non aver
“mai ricevuto e/o rinvenuto nella propria cassetta della posta l'avviso di deposito”
(cfr. comparsa di costituzione), circostanza che non è idonea a confutare l'attestazione desumibile dall'avviso di ricevimento della prima notificazione e dalla relata di notificazione della seconda, impugnabili soltanto con querela di falso, né le risultanze del servizio postale, quanto alla seconda notificazione, non avendo il convenuto allegato alcuna circostanza che possa far dubitare di una dispersione degli avvisi di ricevimento immessi nella sua cassetta postale, prima che egli potesse prenderne cognizione.
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Quanto al merito va osservato quanto segue. ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio lamentando un Parte_1 Per_1 preteso disinteresse del padre nei confronti del figlio, delle sue esigenze e della sua educazione, al punto da rendere impossibile l'assunzione di decisioni condivise nell'interesse del minore. A titolo esemplificativo la ricorrente ha allegato comunicazione email con la quale il padre ha rifiutato di contribuire alla spesa per il doposcuola (docc.7-9); ha poi lamentato che il resistente si è allontanato dal paese pagina 5 di 10 senza fornire indicazioni circa un suo possibile rientro in Italia. Ad ulteriore dimostrazione del disinteresse del resistente, la ricorrente ha inoltre lamentato le inadempienze del primo nella corresponsione del contributo al mantenimento di che l'avevano costretta a notificargli atto di pignoramento presso terzi (doc. Per_1
11 ricorso).
Le allegazioni della ricorrente sono state contrastate dal convenuto, costituitosi tardivamente, con documentazione che tuttavia appare valutabile dal Tribunale, laddove integrante mera replica alle allegazioni della ricorrente, sul cui contenuto la stessa ricorrente ha preso posizione nella memoria di replica, producendo documenti a prova contraria.
Da tali documenti si desume una sostanziale smentita delle allegazioni circa il disinteresse del padre per le esigenze e i bisogni del figlio e di mancanza ai doveri di assistenza e collaborazione anche materiale. Il dialogo fra i genitori senza dubbio è carente, venendo coinvolto anche il figlio e la nonna paterna nella comunicazione
(doc.6 resistente) ma non si ravvisa il disinteresse del padre per la vita del figlio che è stato rappresentato dalla ricorrente, descrivendo un padre che si è allontanato dall'Italia senza fornire alcuna informazione sulla propria destinazione e sul periodo di assenza, essendo invece vero che vi è stata una comunicazione ripetuta fra i genitori, sia con riferimento a questioni riguardanti il figlio, sia con riferimento alla programmata trasferta in Grecia del padre per questioni lavorative (docc.
3-4 resistente). Risulta poi un costante contatto a distanza fra padre e figlio (docc.
1-2 resistente).
Ne consegue che, quello che era apparso, prima facie, un atteggiamento di sostanziale distacco del padre da ogni problematica relativa al figlio, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio, appare il risultato di una condizione di sostanziale incostanza del padre, in primo luogo sul piano lavorativo (risulta dall'estratto INPS sub doc.25 ricorrente e da quello trasmesso dall'INPS, che il ha costantemente CP_1 svolto attività precarie, durate per lo stesso datore di lavoro al massimo per alcuni anni e più frequentemente per pochi mesi o settimane) e poi sul piano personale, con il periodico rientro nel paese d'origine del padre (Grecia), verosimilmente per svolgervi attività lavorative altrettanto precarie, come si evince dalle comunicazioni con il figlio
(doc.2 cit.), tale per cui la situazione non si presenta in alcun modo mutata rispetto a pagina 6 di 10 quanto accertato dal Tribunale in sede di pronuncia del decreto di cui è stata chiesta la modifica. In tale sede il Tribunale ha ritenuto di disporre l'affido condiviso del figlio, dando atto di aver preso in considerazione il fatto che anche all'epoca il padre era
“presente nella vita del figlio, anche se in maniera scostante”, che andava comunque valorizzata “la necessità di garantire al minore un rapporto il più possibile continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori” e che pertanto era “conforme all'interesse di disporne l'affidamento condiviso a entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre”.
In altre parole non vi è stata alcuna sostanziale modifica delle circostanze di fatto attinenti il rapporto fra genitori e l'approccio del padre alla condivisione della genitorialità, che comunque si è realizzata, come si desume dalla stessa messaggistica prodotta dalla ricorrente (doc.7 e 37), che attesta un confronto su questioni riguardanti il figlio (ad esempio il doposcuola in struttura organizzata, con significativi oneri economici), sia pure concluso con il mantenimento da parte dei genitori della rispettiva, contrapposta posizione.
Il Collegio ritiene dunque che non sussistano elementi di novità, tali da giustificare un mutamento del regime di affidamento disposto con decreto n.5782/2022: ai sensi dell'art.473-bis 29 c.p.c., infatti, le parti possono sempre richiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori, qualora sopravvengano giustificati motivi, non sussistenti nel caso di specie.
Va ribadito, inoltre, che l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria, ai sensi dell'art.337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa non risulti pregiudizievole per il minore e nella specie non vi sono elementi per ravvisare tale pregiudizio.
In conclusione non vi sono i presupposti per un mutamento del regime di affidamento condiviso e ne consegue che la prima domanda della ricorrente va rigettata, in senso contrario all'ordinanza provvisoria ex art.473-bis 22 c.p.c..
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Quanto alle frequentazioni padre-figlio va confermato quanto stabilito con il decreto n.5782/2022, considerata la tardività della diversa domanda del resistente e considerato altresì che non sono emersi elementi che giustifichino un mutamento di regime, che pagina 7 di 10 potrebbe essere vanificato nella realtà, dalla persistente incostanza del padre. Resta fermo il fatto che l'ampliamento dei tempi di presenza del figlio presso il padre è auspicato anche dalla madre e dunque, laddove realmente voluto dal padre nell'interesse del minore è plausibile che le parti potranno accordarsi in conseguenza.
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Per quanto concerne i provvedimenti economici, ha chiesto che venga Parte_1 aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del minore e a Per_1 carico del padre alla misura mensile di €.500,00.
A fondamento delle proprie ragioni ha allegato un mutamento in peius della propria condizione economica, per aver mutato il contratto di lavoro, da full time a part time,
a partire dall'1.11.2023 (doc.12 ricorso), con conseguente riduzione dello stipendio percepito di circa €.400,00 mensili (docc.13-14), oltre al fatto di essere gravata da un finanziamento con rata mensile di €.344,00 (doc.39) e dal pagamento del canone di locazione dell'importo di € 600,00 mensili (doc.17).
La sola circostanza nuova è rappresentata dalla riduzione della retribuzione per il lavoro part time, verosimilmente per far fronte alle esigenze di cura del figlio nato il
10.11.2021 (doc.29), che la ricorrente ha avuto da una nuova unione, mentre gli oneri di rimborso del finanziamento (sia pur con rateo inferiore) e di pagamento del canone di locazione erano in essere al momento della pronuncia del decreto oggetto della chiesta modifica.
pur contestando quando asserito dalla ricorrente, ha chiesto Controparte_1 che venga stabilito un assegno di mantenimento pari ad €.350,00 “al fine di poter offrire una maggiore serenità economica per il figlio” tuttavia chiedendo che l'assegno unico sia ripartito al 50% (cfr. comparsa di costituzione).
Ritiene il Collegio che in tale contesto sia equo, per riequilibrare la condivisione delle risorse necessarie per la cura personale e di mantenimento del figlio Per_1 incrementare l'assegno periodico ad €.350,00 mensili e attribuire l'assegno unico in via esclusiva alla madre.
Invero va considerato, da un lato, l'oggettivo, non colpevole peggioramento della condizione reddituale della madre, dall'altro il fatto che il padre risulta trascorrere lunghi periodi in Grecia per esigenze lavorative, il che determina un oggettivo,
pagina 8 di 10 maggiore carico per il mantenimento diretto del figlio in capo alla madre, collocataria prevalente.
Alla luce di tali considerazioni appare rispondente all'interesse del minore e conforme ad un'equilibrata ripartizione delle risorse economiche e personali destinate dai genitori al suo mantenimento, disporre che l'assegno unico venga percepito interamente da con la decorrenza stabilita dall'ordinanza provvisoria, in Parte_1 aggiunta all'incremento dell'assegno all'importo mensile di €.350,00, la cui decorrenza va fissata dalla data della presente decisione.
Va in merito aggiunto che il padre non ha prodotto documentazione relativa ai redditi percepiti in Grecia ma appare plausibile, trattandosi di attività stagionali nel settore turistico che si tratti di modeste integrazioni al reddito mediamente percepito in Italia negli ultimi anni, pari in media a circa 15.000,00 euro annui, lordi, né vi sono allegazioni contrarie della ricorrente e dunque non si giustificherebbe l'incremento dell'assegno nella misura richiesta dalla madre, di €.500,00 mensili.
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Va rigettata la domanda della ricorrente di condanna del resistente al rimborso del 50% delle spese sostenute per consulenza e sostegno scolastico presso il centro psico- pedagogico RE (doc.5). Invero si tratta di spese riconducibili, peraltro solo in parte
(dalle fatture si fa riferimento a non meglio precisata consulenza psicologica anche per genitori) a corsi di recupero e lezioni private, che secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Padova, che regola la ripartizione fra i genitori del relativo onere, devono essere concordate e nella specie non risulta che fossero state preventivamente assentite dal padre, anche in considerazione della notevole onerosità delle stesse (€.2.451,00 nell'arco di un anno scolastico), rapportata alla modesta condizione reddituale del padre, come sopra accertata.
Le considerazioni svolte portano ad escludere che il Tribunale possa autorizzare la ricorrente ad imporre al resistente di sostenere il 50% delle spese di cui al preventivo
RE in atti (doc.6).
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Atteso l'esito complessivo del giudizio va ravvisata una reciproca soccombenza delle parti e pertanto le spese di lite vanno compensate.
pagina 9 di 10 L'esito del giudizio rende evidente che non sussistono i presupposti per la condanna di per lite temeraria. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, a parziale modifica del decreto di questo stesso Tribunale in data 28.7/1.8.2022, n.5782/2022, conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere dalla data della Per_1 presente decisione, la somma di €.350,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
dispone che percepisca l'assegno unico per il figlio nella misura del Parte_1
100%, con decorrenza dall'ordinanza 8.4.2025; fermo il resto;
compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025.
Il Presidente est.
RI AC
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