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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1586/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO ROSA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. LEMMA PAOLA;
Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto della presente opposizione è la domanda di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 80/2022 con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento dell'importo di € 13.427,86
a titolo di prestazioni aggiuntive covid 19, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A tal fine l'opponente ha eccepito che l'attività svolta dall'opposto è stata remunerata a titolo di lavoro straordinario e secondo gli importi contrattualmente previsti, con la conseguenza che nulla è dovuto a diverso titolo.
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1.1.- Nel costituirsi in giudizio, l'opposto ha contestato le conclusioni dell' resistente, domandando il rigetto CP_2 dell'opposizione.
2.- L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
3.- L'opposto, aderendo all' avviso interno della Commissione
Straordinaria prot. n. 13127 del 1/03/2021 rivolto a tutto il personale dipendente dell' ha dato la propria Parte_1 disponibilità ad effettuare ore di straordinario nelle attività anti
Covid-19.
Sul punto, la normativa emergenziale (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020) al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, ha consentito agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.
In particolare, l'art. 29, comma 2 lett. b), del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, ha previsto la possibilità per gli enti suddetti di “b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-
2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione”.
Sulla base di tale normativa, quindi, l'opposto ha rivendicato il diritto ad una maggiore retribuzione per le prestazioni aggiuntive in questione, individuabile nella tariffa oraria di 50 euro lordi.
Al riconoscimento della maggiore retribuzione prevista per le prestazioni aggiuntive, tuttavia, osta la chiara ed univoca previsione di cui all'art 1 comma 464 bis della L. 178/2020, ai sensi del quale pagina2 di 4
“ Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-
CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
E' evidente, dunque, che nell'escludere espressamente la previsione di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli di cui al d.l. n. 35 del 2019, la norma sopra richiamata non consente di poter inquadrare l'attività di somministrazione dei vaccini in quelle attività finalizzate al recupero dei ricoveri o alla riduzione delle liste di attesa per le quali è stata prevista dalla normativa emergenziale la possibilità per le aziende sanitarie nazionali di applicare il trattamento delle prestazioni aggiuntive in ambito sanitario.
La medesima normativa, inoltre, nel prevedere “la possibilità per le aziende sanitarie di ricorrere alle prestazioni aggiuntive” demanda alle stesse aziende sanitarie il compito di regolamentare le prestazioni aggiuntive, individuando esattamente le attività ad esse riconducibili, il monte ore massimo, la misura della remunerazione, previa valutazione della compatibilità con la capienza dei fondi disponibili e con i vincoli normativi esistenti.
Esclusa dunque una immediata e diretta applicabilità delle previsioni normative citate, era necessario dimostrare l'esistenza di una contrattazione integrativa o di una delibera dell'azienda sanitaria pagina3 di 4
che nell'autorizzare lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, includesse in esse anche l'attività di somministrazione dei vaccini nei centri vaccinali. A tal fine, invero, non risulta sufficiente le
DCA della Regione Calabria in atti, dal momento che tale documentazione prova solo che la Regione ha disposto un incremento di spesa per le attività previste dai commi da 457 a 467 della L. n.178/2020, senza dimostrare l'inclusione di tale aumento anche nel tetto di spesa consentito all'azienda sanitaria resistente. In altre parole, sebbene la legge consente alle aziende sanitarie di ricorrere alle prestazioni in esame, al fine di evitare un aggravio per la finanza pubblica, risulta indispensabile una determina dello stesso ente al fine di includere nel tetto di spesa disponibile l'aumento della tariffa oraria consentito dalla legge.
4.- Le spese di lite attese le ragioni della decisione vanno compensate, in via equitativa.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
- REVOCA il decreto opposto;
COMPENSA le spese.
Palmi, 07/02/2025
Il giudice
Luca Coppola
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