Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:
a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;
b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:
a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;
b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.