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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2663 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gioacchino Di Palma, giusta delega a margine del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Pallavicini n. 7.
-ATTORE- RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, Roma via dei
Portoghesi.
-CONVENUTO- RESISTENTE
, in persona del suo Direttore Generale, difeso dall'avv. Parte_2
Francesco Manzi, in forza di procura alle liti su foglio separato, elettivamente domiciliato presso la sede legale di via Armando Fabi s.n.c.
CONVENUTO- RESISTENTE , quale Autorità di Governo in Controparte_2
materia sanitaria e di Controparte_3 Parte_2
Oggetto: Risarcimento danni da TSO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone il Controparte_2
quale Autorità di Governo in materia sanitaria, l' di Controparte_4
e l in persona del suo legale rappresentante, Parte_2 Parte_2
chiedendo, previo accertamento della violazione della normativa in materia, la cancellazione del T.S.O da tutti i supporti cartacei ed informatici presso la P.A. e il risarcimento del danno, pari ad € 10.000,00 in conseguenza della condotta che si assume illegittima, con conseguente condanna dei predetti soggetti.
Si costituiva in giudizio l , eccependo l'inammissibilità del ricorso Parte_2
per decadenza dall'impugnativa giudiziale.
Si costituiva anche l'Avvocatura Generale dello Stato per il Sindaco di Parte_2
quale Autorità governativa in materia sanitaria, eccependo l'incompetenza e comunque la legittimità dell'intera procedura.
All'udienza del 7/02/25 la causa veniva trattenuta a sentenza.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sia ravvisabile un' ipotesi di incompetenza funzionale del giudice adito, così come sostenuto dall'Avvocatura
Generale dello Stato.
In particolare, legittimato passivo nel presente procedimento è il Sindaco del luogo ove è stato effettuato il TSO, ma non in qualità di rappresentante eletto del
Comune, bensì quale Ufficiale di Governo ovvero come Autorità governativa in materia sanitaria sul territorio, come sancito dall'art. 1 L n. 180 del 1978 che prevede che “gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale. In sostanza, il Sindaco, nel caso specifico, è organo periferico dello Stato e , specificatamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata solo ed esclusivamente dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha la sua sede in
Roma.
Lo stessa parte ricorrente, nel notificare il ricorso all'Avvocatura Generale dello
Stato e non al Sindaco del di rimasto completamente CP_2 Parte_2
all'oscuro, ha riconosciuto con la propria condotta processuale, sia pure implicitamente, la potestà dell'Avvocatura Generale di rappresentare e difendere il Sindaco, quale Autorità governativa.
E' questo, infatti, un caso in cui sussiste una competenza funzionale del Tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, in ossequio al disposto degli artt.6
1° comma R.D n.1611 del 1933 e 25 c.p.c., secondo i quali la competenza per le cause in cui figura come parte un'Amministrazione dello Stato spetta al Tribunale
o alla Corte d'Appello del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Nei casi in cui la P.A. è convenuta, il c.d. foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
La predetta competenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è inderogabile e dunque prevale su ogni altra competenza, ancorché inderogabile anch'essa.
La competenza sulla controversia in questione spetta pertanto al Tribunale di
Roma, dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art.25 c.p.c.
Dichiara la propria incompetenza funzionale.
Dichiara competente il Tribunale di Roma.
Assegna alle parti il termine di giorni 90 per la riassunzione della controversia innanzi al Tribunale di Roma.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Frosinone, 12/02/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani