Articolo 2 della Legge 29 luglio 1991, n. 236
Articolo 1
Versione
18 agosto 1991
Art. 2. 1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , e suc- cessive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alla prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validita' temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalita' per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validita' dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalita';
c) i criteri e le modalita' per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validita' dei bolli apposti sui misuratori gia' installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione - in base al criterio di reciprocita' - dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza".
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del R.D. n. 7088/1890 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 18 agosto 1991