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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12877 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 24612 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. CA CA all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall' Avv. Vincenzo Peluso nonché dall'Avv. stabilito Francesco Peluso del
Foro di Napoli Nord – che agisce d'intesa - elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in
SA (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Viale Trastevere, 76 - 00153 -Roma, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pubblico Impiego – Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, Legge 107/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 condannare il
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro Controparte_1 equipollente) per l'importo di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 8 luglio 2025 la ricorrente conveniva il Controparte_1
, chiedendo il riconoscimento del diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Esponeva in fatto la ricorrente:
- di aver svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato e per i periodi come sotto specificati:
annualità 2020/2021 - presso SUPERIORE RMIS022001 CP_2 CP_3
annualità 2021/2022 - presso SUPERIORE RMIS034007 CP_2 Parte_2
annualità 2022/2023 – presso IST. RMTD07000G Controparte_4
annualità 2023/2024 – presso ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. - Controparte_5
RMIS03200G annualità 2024/2025 – presso Controparte_6 C.F._2
- di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/15 e del valore annuo di € 500,00, stante la prevista limitazione del beneficio in oggetto al solo personale assunto a tempo indeterminato;
Deduceva in diritto:
- l'illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale di ruolo, che si poneva in contrasto oltre che con le previsioni della contrattazione collettiva di settore che prevedono un diritto/dovere di formazione in capo ai docenti (artt. 63 e 64 CCNL) - con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97);
- che tale illegittimità era già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato e dalla CGUE (quest'ultima con ordinanza VI^ sezione del 18 maggio 2022);
Parte ricorrente concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe. Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa, di natura documentale, era decisa alla prima udienza, sulle note depositate dalla parte ricorrente, che insisteva sulle proprie conclusioni.
2.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto non costituito al quale il CP_1 ricorso è stato regolarmente notificato.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che l'ultimo contratto di lavoro riguardava assegnazione in servizio presso di Roma. Controparte_6
Sempre in via preliminare va rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire e ad ottenere la prestazione in forma specifica;
ed infatti il requisito della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche necessario ai fini dell'attribuzione della prestazione in forma specifica, può desumersi dall'attuale contratto a tempo determinato per l'anno 2025/2026.
3.- Nel merito la domanda di accertamento di diritto a fruire della carta docente è fondata e merita accoglimento e si ribadisce testualmente l'indirizzo già assunto da questo Ufficio che testualmente si richiama.
3.1. Giova premettere che l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_7 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_7
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
[...]
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
3.2.- Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.
Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e
64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court.
Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2
3.4.- Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
3.5- In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la
Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3.6- Lo stesso legislatore nazionale con la legge di bilancio per l'anno 2025 ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare,
l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co.
121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_1 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
4.- Pertanto, per quanto sinora detto, in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
Ritiene, dunque, il Tribunale che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche in tutti gli anni scolastici di cui in narrativa.
Ed invero i contratti prodotti evidenziano tutti l'esistenza di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto) di cui all'art. 4 secondo comma legge n. 124/1999.
5.- Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L.
n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e quella di condanna ad erogare la somma complessiva di € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma. Trattandosi di prestazione assimilabile a quella pecuniaria, sull'importo indicato va riconosciuta la maggior somma tra interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass.civ. 29961/2023 cit.).
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del del;
Controparte_7 CP_1
- in accoglimento del ricorso accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
- condanna il ad erogare la somma di € 2.500,00 per dette annualità, mediante rilascio CP_1 della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione ISTAT, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 12/12/2025
Il Giudice
CA CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. CA CA all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall' Avv. Vincenzo Peluso nonché dall'Avv. stabilito Francesco Peluso del
Foro di Napoli Nord – che agisce d'intesa - elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in
SA (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Viale Trastevere, 76 - 00153 -Roma, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pubblico Impiego – Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, Legge 107/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 condannare il
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro Controparte_1 equipollente) per l'importo di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 8 luglio 2025 la ricorrente conveniva il Controparte_1
, chiedendo il riconoscimento del diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Esponeva in fatto la ricorrente:
- di aver svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato e per i periodi come sotto specificati:
annualità 2020/2021 - presso SUPERIORE RMIS022001 CP_2 CP_3
annualità 2021/2022 - presso SUPERIORE RMIS034007 CP_2 Parte_2
annualità 2022/2023 – presso IST. RMTD07000G Controparte_4
annualità 2023/2024 – presso ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. - Controparte_5
RMIS03200G annualità 2024/2025 – presso Controparte_6 C.F._2
- di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/15 e del valore annuo di € 500,00, stante la prevista limitazione del beneficio in oggetto al solo personale assunto a tempo indeterminato;
Deduceva in diritto:
- l'illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale di ruolo, che si poneva in contrasto oltre che con le previsioni della contrattazione collettiva di settore che prevedono un diritto/dovere di formazione in capo ai docenti (artt. 63 e 64 CCNL) - con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97);
- che tale illegittimità era già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato e dalla CGUE (quest'ultima con ordinanza VI^ sezione del 18 maggio 2022);
Parte ricorrente concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe. Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa, di natura documentale, era decisa alla prima udienza, sulle note depositate dalla parte ricorrente, che insisteva sulle proprie conclusioni.
2.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto non costituito al quale il CP_1 ricorso è stato regolarmente notificato.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che l'ultimo contratto di lavoro riguardava assegnazione in servizio presso di Roma. Controparte_6
Sempre in via preliminare va rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire e ad ottenere la prestazione in forma specifica;
ed infatti il requisito della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche necessario ai fini dell'attribuzione della prestazione in forma specifica, può desumersi dall'attuale contratto a tempo determinato per l'anno 2025/2026.
3.- Nel merito la domanda di accertamento di diritto a fruire della carta docente è fondata e merita accoglimento e si ribadisce testualmente l'indirizzo già assunto da questo Ufficio che testualmente si richiama.
3.1. Giova premettere che l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_7 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_7
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
[...]
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
3.2.- Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.
Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e
64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court.
Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2
3.4.- Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
3.5- In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la
Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3.6- Lo stesso legislatore nazionale con la legge di bilancio per l'anno 2025 ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare,
l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co.
121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_1 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
4.- Pertanto, per quanto sinora detto, in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
Ritiene, dunque, il Tribunale che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche in tutti gli anni scolastici di cui in narrativa.
Ed invero i contratti prodotti evidenziano tutti l'esistenza di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto) di cui all'art. 4 secondo comma legge n. 124/1999.
5.- Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L.
n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e quella di condanna ad erogare la somma complessiva di € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma. Trattandosi di prestazione assimilabile a quella pecuniaria, sull'importo indicato va riconosciuta la maggior somma tra interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass.civ. 29961/2023 cit.).
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del del;
Controparte_7 CP_1
- in accoglimento del ricorso accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
- condanna il ad erogare la somma di € 2.500,00 per dette annualità, mediante rilascio CP_1 della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione ISTAT, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 12/12/2025
Il Giudice
CA CA