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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2024, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2125/2021 vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2125/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Di Paola, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Casetta, Via Ferrarecce n. 121, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Grieco, elettivamente domiciliata Controparte_2
presso lo studio del difensore in San Nicola la Strada, Via Duca D'Aosta n. 1, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2
1. Premessa sistematica
Con atto di precetto notificato in data 24.2.2021, – sulla base della sentenza n. Controparte_2
2479/2017, resa in data 24.7-1.8.2017 e munita della formula esecutiva in data 11.12.2020, con cui l'intestato Tribunale in composizione collegiale pronunciava, alle condizioni ivi indicate, la separazione personale dei coniugi - intimava a il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 8.114,38, oltre interessi e spese successive, a titolo di differenze sull'assegno di mantenimento (stabilito in € 400,00 mensili) per gli anni dal 2017 al 2020.
Avverso il suddetto atto di precetto, spiegava opposizione l'intimato, deducendo della insussistenza del diritto a procedere in executivis sulla base di un titolo divenuto inefficace in ragione della avvenuta riconciliazione dei coniugi a far data dal mese di Agosto del 2017 e fino alla fine del mese di
Novembre del 2020, allorquando tra le parti si manifestava una nuova rottura.
Concludeva, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, evidenziava la mancanza della modifica delle condizioni di cui alla sentenza azionata e domandava il rigetto sia della cautela avanzata che della stessa opposizione, con condanna della controparte alle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Con ordinanza del 28.6.2021, la scrivente magistrato – ravvisata l'insussistenza prima facie dei presupposti per accordare l'invocata sospensione della efficacia esecutiva del titolo - rigettava la relativa istanza avanzata dall'opponente ed assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva – da ultimo – rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Il merito
In sede di note predisposte per l'odierna udienza la parte opposta ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, la controparte ha provveduto ad instaurare innanzi l'intestato Tribunale ricorso ex art. 710 c.p.c., in relazione al quale le parti hanno aderito alla proposta del Tribunale di cui al verbale di udienza del 3.3.2023 (cfr. copia verbale del 21.4.2023).
Trattasi di una circostanza che, a prescindere dalla concreta incidenza rispetto al thema decidendum
(la modifica delle condizioni della separazione non ha riguardato l'entità dell'assegno di mantenimento in favore della ), non può assumere alcun rilievo nell'ambito del presente CP_2
giudizio, trattandosi di circostanza sopravvenuta, operante ex nunc.
L'intimazione opposta afferisce, difatti, alle differenze sull'assegno di mantenimento, relative alle seguenti mensilità:
3 - dal mese di giugno al mese di dicembre del 2017 (€ 1.300,00)
- dal mese di gennaio al mese di dicembre del 2018 (€ 880,00)
- dal mese di gennaio al mese di dicembre del 2019 (€ 2.650,00)
- dal mese di gennaio al mese di agosto del 2020 (€ 2.800,00),
e, dunque, quando gli effetti del provvedimento ex art. 710 c.p.c. non erano ancora in essere.
Tanto chiarito, occorre osservare che la devoluta censura di inefficacia del titolo esecutivo azionato muove dalla prospettata riconciliazione tra le parti.
Come noto, la riconciliazione deve concretizzarsi in una durevole ricostituzione del preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non in un semplice riavvicinamento occasionale dei coniugi;
essa, peraltro, deve essere accertata con la verificazione di non episodici elementi fattuali (quale, ad esempio, l'effettiva ripresa della convivenza), concretamente ed univocamente dimostrativi della volontà dei coniugi che
è alla base della convivenza medesima (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/02/2000, n. 2217).
In ogni caso e comunque, anche in presenza di un riavvicinamento di fatto della coppia in costanza del regime di separazione, non essendo intervenuti provvedimenti modificativi o estintivi delle condizioni stabilite nel titolo, permangono in capo ai coniugi le obbligazioni patrimoniali e finanziarie assunte in tal sede con le annesse modalità ivi previste.
Ciò posto in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, il Tribunale osserva che è pacifico che fino al 21.4.2023 (e, dunque – come innanzi rilevato – solo successivamente alla instaurazione del presente giudizio) nessuna modifica della sentenza n. 2479/2017 è mai intervenuta, dacché la allegazione di una circostanza astrattamente idonea (quale l'avvenuta riconciliazione) ad incidere sull'obbligo di mantenimento in favore della odierna opposta, avrebbe dovuto essere devoluta con lo strumento dell'art. 9 della legge n. 898/1970 e non già con lo strumento di cui all'art. 615, co. 1,
c.p.c. a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato sul titolo mai modificato.
Il motivo va, dunque, respinto.
Va evidenziato che, in sede di I memoria istruttoria, la parte opponente precisava la domanda nei termini che seguono: “… l'opposizione all'atto di precetto, non si basa solo sulla circostanza dell'avvenuta riconciliazione tra le parti dal mese di Agosto dell'anno 2017 al mese di Novembre dell'anno 2020, e quindi solo sulla carenza, in capo all'intimante, di un valido titolo esecutivo perché divenuto inefficace, ma anche sulla circostanza che l'opponente ha adempiuto con bonifici, assegni
e mediante versamento di denaro contante alla moglie, al pagamento di quanto reclamato con l'atto di precetto …”, con ciò sostanzialmente contestando l'eccessività dell'importo precettato.
4 Il Tribunale reputa che la censura sia fondata, sebbene in minima parte, e vada accolta per quanto di ragione.
Posto che l'intimazione di pagamento di cui si discute nella presente sede afferisce solo ed esclusivamente alla quota di mantenimento della moglie, occorre svolgere delle osservazioni.
Relativamente all'anno 2017 (giugno/dicembre – € 400,00 x 7 mensilità), la parte intimante dichiarava che, a fronte di un debito di € 2.800,00, l'intimato versava € 2.300,00 (ovvero € 1.500,00 in data 5.8.2017 ed € 800,00 in data 16.10.2017), e precettava il pagamento di € 1.300,00 (cfr. atto di precetto opposto).
Al riguardo, la parte opponente poneva in rilievo un errore di calcolo.
Tale argomentazione è fondata: avuto riguardo delle indicazioni della stessa parte intimante e tenuto conto dei parziali adempimenti, le differenze per l'assegno di mantenimento dovute per l'anno 2017 ammontano ad € 500,00 (anziché ad € 1.300,00, come indicato in sede di precetto).
Relativamente all'anno 2018 (gennaio/dicembre – 400 x 12 mensilità), la parte intimante dichiarava che, a fronte di un debito di € 4.800,00, l'intimato versava l'importo di € 3.920,00, indicando le seguenti date di pagamento: 17.1.2018 (€ 280,00); 15.2.2018 (€ 480,00); 18.5.2018 (€ 480,00);
13.6.2018 (€ 480,00); 9.8.2018 (€ 900,00); 6.11.2018 (€ 400,00); 13.11.2018 (€ 100,00); 14.12.2018
(€ 400,00).
In allegato alla memoria 183, VI comma n. 2 la parte opponente ha prodotto i seguenti documenti: n.
3 copie matrici di assegni n. 0923260061-09, n. 0923260065-00, n. 0923260063-11, nonché copie di n. 2 assegni, n. 0923260065-00 del 4.9.2018 dell'importo di euro 800,00 e n. 0923260063-11 del
3.7.2018 dell'importo di euro 800,00 e schermata dell'archivio pagamenti del conto corrente.
Ebbene, va in primo luogo affermato che la sola copia della matrice dell'assegno n. 0923260061-09 non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento: costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non può valere ai fini sperati dall'istante (cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 11/11/2020) 04-06-2021, n. 15709).
Parimenti irrilevante ai fini della prova del pagamento è la schermata dell'archivio pagamenti del conto corrente intestato a;
tanto si dice con riguardo al dedotto pagamento Controparte_1 della somma di € 400,00, relativamente alle differenze per il mantenimento dell'anno 2019.
Quanto invece alle n. 2 copie di assegni prodotti, il Tribunale – avuto riguardo della contestazione sul punto svolta dalla parte opposta (“… detti pagamenti se esistono essi non sono imputabili all'importo precettato in quanto la causale non è stata per il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di essa moglie bensì quale quota eventualmente relativa al contributo per il mantenimento dei figli.
Non dimentichiamo, difatti, che il sig. oltre alle 400 euro mensili come mantenimento in CP_1
favore della moglie era come è tenuto a versare sempre in favore della moglie anche la somma di €
5 400,00 per il mantenimento del figlio ed € 550,0 mensili quale contributo in favore direttamente Per_1 dell'altro figlio, . Ed è proprio al netto di tali ulteriori versamenti che è risultato l'importo Per_2 precettato. …” – cfr. memoria istruttoria III termine), unitamente alla insussistenza di ulteriori elementi che depongano in tal senso – reputa che non sussista prova certa e tranquillizzante che i relativi importi siano riferibili proprio al mantenimento in favore della opposta.
Infine, per ciò che concerne il rappresentato adempimento di quanto richiesto con l'atto di precetto
“… mediante versamento di denaro contante alla moglie …” (cfr. pag. 2 memoria I termine parte opponente), all'esito del deferito interrogatorio formale alla opposta, non sono emersi elementi idonei a riscontro dell'assunto dell'opponente: la parte intimante, con specifico riguardo ai capi di prova afferenti il versamento in contanti di talune somme, ha negato le circostanze (cfr. verbale udienza del
1.2.2022).
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va accolta limitatamente alla contestazione svolta con riferimento all'importo precettato per l'anno 2017.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccessività della somma di cui viene intimato il pagamento non travolge per intero l'atto di precetto “… ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 28/01/2014) 27-03-2014, n. 7207;
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n. 2160; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515;
Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Il quantum così come intimato nell'atto di precetto opposto va, dunque, rideterminato, in totali euro
7.314,38, oltre interessi legali successivi.
3.Le spese di lite
L'accoglimento parziale della opposizione e, dunque, la sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti, inducono il Tribunale a ritenere la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.
L'esito del giudizio comporta, altresì, il rigetto della domanda avanzata dalla parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tale disposizione, come noto, presuppone altresì la totale soccombenza della parte destinataria della richiesta (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente
6 pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2125/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente, e per quanto di ragione, la censura di eccessività dell'atto di precetto notificato in data 24.2.2021, con specifico riguardo alle differenze dovute a titolo di mantenimento per l'anno 2017, e per l'effetto, dichiara la nullità di esso, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in € 7.314,38, oltre interessi legali successivi;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
7
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2125/2021 vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2125/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Di Paola, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Casetta, Via Ferrarecce n. 121, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Grieco, elettivamente domiciliata Controparte_2
presso lo studio del difensore in San Nicola la Strada, Via Duca D'Aosta n. 1, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2
1. Premessa sistematica
Con atto di precetto notificato in data 24.2.2021, – sulla base della sentenza n. Controparte_2
2479/2017, resa in data 24.7-1.8.2017 e munita della formula esecutiva in data 11.12.2020, con cui l'intestato Tribunale in composizione collegiale pronunciava, alle condizioni ivi indicate, la separazione personale dei coniugi - intimava a il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 8.114,38, oltre interessi e spese successive, a titolo di differenze sull'assegno di mantenimento (stabilito in € 400,00 mensili) per gli anni dal 2017 al 2020.
Avverso il suddetto atto di precetto, spiegava opposizione l'intimato, deducendo della insussistenza del diritto a procedere in executivis sulla base di un titolo divenuto inefficace in ragione della avvenuta riconciliazione dei coniugi a far data dal mese di Agosto del 2017 e fino alla fine del mese di
Novembre del 2020, allorquando tra le parti si manifestava una nuova rottura.
Concludeva, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, evidenziava la mancanza della modifica delle condizioni di cui alla sentenza azionata e domandava il rigetto sia della cautela avanzata che della stessa opposizione, con condanna della controparte alle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Con ordinanza del 28.6.2021, la scrivente magistrato – ravvisata l'insussistenza prima facie dei presupposti per accordare l'invocata sospensione della efficacia esecutiva del titolo - rigettava la relativa istanza avanzata dall'opponente ed assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva – da ultimo – rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Il merito
In sede di note predisposte per l'odierna udienza la parte opposta ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, la controparte ha provveduto ad instaurare innanzi l'intestato Tribunale ricorso ex art. 710 c.p.c., in relazione al quale le parti hanno aderito alla proposta del Tribunale di cui al verbale di udienza del 3.3.2023 (cfr. copia verbale del 21.4.2023).
Trattasi di una circostanza che, a prescindere dalla concreta incidenza rispetto al thema decidendum
(la modifica delle condizioni della separazione non ha riguardato l'entità dell'assegno di mantenimento in favore della ), non può assumere alcun rilievo nell'ambito del presente CP_2
giudizio, trattandosi di circostanza sopravvenuta, operante ex nunc.
L'intimazione opposta afferisce, difatti, alle differenze sull'assegno di mantenimento, relative alle seguenti mensilità:
3 - dal mese di giugno al mese di dicembre del 2017 (€ 1.300,00)
- dal mese di gennaio al mese di dicembre del 2018 (€ 880,00)
- dal mese di gennaio al mese di dicembre del 2019 (€ 2.650,00)
- dal mese di gennaio al mese di agosto del 2020 (€ 2.800,00),
e, dunque, quando gli effetti del provvedimento ex art. 710 c.p.c. non erano ancora in essere.
Tanto chiarito, occorre osservare che la devoluta censura di inefficacia del titolo esecutivo azionato muove dalla prospettata riconciliazione tra le parti.
Come noto, la riconciliazione deve concretizzarsi in una durevole ricostituzione del preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non in un semplice riavvicinamento occasionale dei coniugi;
essa, peraltro, deve essere accertata con la verificazione di non episodici elementi fattuali (quale, ad esempio, l'effettiva ripresa della convivenza), concretamente ed univocamente dimostrativi della volontà dei coniugi che
è alla base della convivenza medesima (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/02/2000, n. 2217).
In ogni caso e comunque, anche in presenza di un riavvicinamento di fatto della coppia in costanza del regime di separazione, non essendo intervenuti provvedimenti modificativi o estintivi delle condizioni stabilite nel titolo, permangono in capo ai coniugi le obbligazioni patrimoniali e finanziarie assunte in tal sede con le annesse modalità ivi previste.
Ciò posto in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, il Tribunale osserva che è pacifico che fino al 21.4.2023 (e, dunque – come innanzi rilevato – solo successivamente alla instaurazione del presente giudizio) nessuna modifica della sentenza n. 2479/2017 è mai intervenuta, dacché la allegazione di una circostanza astrattamente idonea (quale l'avvenuta riconciliazione) ad incidere sull'obbligo di mantenimento in favore della odierna opposta, avrebbe dovuto essere devoluta con lo strumento dell'art. 9 della legge n. 898/1970 e non già con lo strumento di cui all'art. 615, co. 1,
c.p.c. a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato sul titolo mai modificato.
Il motivo va, dunque, respinto.
Va evidenziato che, in sede di I memoria istruttoria, la parte opponente precisava la domanda nei termini che seguono: “… l'opposizione all'atto di precetto, non si basa solo sulla circostanza dell'avvenuta riconciliazione tra le parti dal mese di Agosto dell'anno 2017 al mese di Novembre dell'anno 2020, e quindi solo sulla carenza, in capo all'intimante, di un valido titolo esecutivo perché divenuto inefficace, ma anche sulla circostanza che l'opponente ha adempiuto con bonifici, assegni
e mediante versamento di denaro contante alla moglie, al pagamento di quanto reclamato con l'atto di precetto …”, con ciò sostanzialmente contestando l'eccessività dell'importo precettato.
4 Il Tribunale reputa che la censura sia fondata, sebbene in minima parte, e vada accolta per quanto di ragione.
Posto che l'intimazione di pagamento di cui si discute nella presente sede afferisce solo ed esclusivamente alla quota di mantenimento della moglie, occorre svolgere delle osservazioni.
Relativamente all'anno 2017 (giugno/dicembre – € 400,00 x 7 mensilità), la parte intimante dichiarava che, a fronte di un debito di € 2.800,00, l'intimato versava € 2.300,00 (ovvero € 1.500,00 in data 5.8.2017 ed € 800,00 in data 16.10.2017), e precettava il pagamento di € 1.300,00 (cfr. atto di precetto opposto).
Al riguardo, la parte opponente poneva in rilievo un errore di calcolo.
Tale argomentazione è fondata: avuto riguardo delle indicazioni della stessa parte intimante e tenuto conto dei parziali adempimenti, le differenze per l'assegno di mantenimento dovute per l'anno 2017 ammontano ad € 500,00 (anziché ad € 1.300,00, come indicato in sede di precetto).
Relativamente all'anno 2018 (gennaio/dicembre – 400 x 12 mensilità), la parte intimante dichiarava che, a fronte di un debito di € 4.800,00, l'intimato versava l'importo di € 3.920,00, indicando le seguenti date di pagamento: 17.1.2018 (€ 280,00); 15.2.2018 (€ 480,00); 18.5.2018 (€ 480,00);
13.6.2018 (€ 480,00); 9.8.2018 (€ 900,00); 6.11.2018 (€ 400,00); 13.11.2018 (€ 100,00); 14.12.2018
(€ 400,00).
In allegato alla memoria 183, VI comma n. 2 la parte opponente ha prodotto i seguenti documenti: n.
3 copie matrici di assegni n. 0923260061-09, n. 0923260065-00, n. 0923260063-11, nonché copie di n. 2 assegni, n. 0923260065-00 del 4.9.2018 dell'importo di euro 800,00 e n. 0923260063-11 del
3.7.2018 dell'importo di euro 800,00 e schermata dell'archivio pagamenti del conto corrente.
Ebbene, va in primo luogo affermato che la sola copia della matrice dell'assegno n. 0923260061-09 non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento: costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non può valere ai fini sperati dall'istante (cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 11/11/2020) 04-06-2021, n. 15709).
Parimenti irrilevante ai fini della prova del pagamento è la schermata dell'archivio pagamenti del conto corrente intestato a;
tanto si dice con riguardo al dedotto pagamento Controparte_1 della somma di € 400,00, relativamente alle differenze per il mantenimento dell'anno 2019.
Quanto invece alle n. 2 copie di assegni prodotti, il Tribunale – avuto riguardo della contestazione sul punto svolta dalla parte opposta (“… detti pagamenti se esistono essi non sono imputabili all'importo precettato in quanto la causale non è stata per il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di essa moglie bensì quale quota eventualmente relativa al contributo per il mantenimento dei figli.
Non dimentichiamo, difatti, che il sig. oltre alle 400 euro mensili come mantenimento in CP_1
favore della moglie era come è tenuto a versare sempre in favore della moglie anche la somma di €
5 400,00 per il mantenimento del figlio ed € 550,0 mensili quale contributo in favore direttamente Per_1 dell'altro figlio, . Ed è proprio al netto di tali ulteriori versamenti che è risultato l'importo Per_2 precettato. …” – cfr. memoria istruttoria III termine), unitamente alla insussistenza di ulteriori elementi che depongano in tal senso – reputa che non sussista prova certa e tranquillizzante che i relativi importi siano riferibili proprio al mantenimento in favore della opposta.
Infine, per ciò che concerne il rappresentato adempimento di quanto richiesto con l'atto di precetto
“… mediante versamento di denaro contante alla moglie …” (cfr. pag. 2 memoria I termine parte opponente), all'esito del deferito interrogatorio formale alla opposta, non sono emersi elementi idonei a riscontro dell'assunto dell'opponente: la parte intimante, con specifico riguardo ai capi di prova afferenti il versamento in contanti di talune somme, ha negato le circostanze (cfr. verbale udienza del
1.2.2022).
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va accolta limitatamente alla contestazione svolta con riferimento all'importo precettato per l'anno 2017.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccessività della somma di cui viene intimato il pagamento non travolge per intero l'atto di precetto “… ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 28/01/2014) 27-03-2014, n. 7207;
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n. 2160; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515;
Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Il quantum così come intimato nell'atto di precetto opposto va, dunque, rideterminato, in totali euro
7.314,38, oltre interessi legali successivi.
3.Le spese di lite
L'accoglimento parziale della opposizione e, dunque, la sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti, inducono il Tribunale a ritenere la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.
L'esito del giudizio comporta, altresì, il rigetto della domanda avanzata dalla parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tale disposizione, come noto, presuppone altresì la totale soccombenza della parte destinataria della richiesta (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente
6 pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2125/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente, e per quanto di ragione, la censura di eccessività dell'atto di precetto notificato in data 24.2.2021, con specifico riguardo alle differenze dovute a titolo di mantenimento per l'anno 2017, e per l'effetto, dichiara la nullità di esso, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in € 7.314,38, oltre interessi legali successivi;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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