Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5014 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. RA Piscopo, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo alla via Roma nr. 157, elettivamente domicilia;
E
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'avv. RO Piscopo, presso il cui studio, sito in Casandrino alla via Pasquale D'Antonio n. 24, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 17.3.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 27.03.2025, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti,
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nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 24.03.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 27.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio a DI (NA) in data 31.7.1986 e che dalla loro unione erano nati n. 2 figli - RA (nato il il 22.3.87) e RO (nato il [...]) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 24.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 27.03.2025 ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 29.04.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“ - I coniugi vivranno separati. La casa familiare resterà nella esclusiva disponibilità della SI.ra
. CP_1
- Il SI. si impegna, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, a trasferire Parte_1
alla moglie , con successivo atto notarile, la piena ed esclusiva proprietà di tutti i CP_1
diritti di cui è titolare relativo alle unità immobiliari elencate al punto 5) della premessa del ricorso.
- La SI.ra si impegna, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, a trasferire CP_1
al marito , con successivo atto notarile, la piena ed esclusiva proprietà di tutti i Parte_1
diritti di cui è titolare relativo alle unità immobiliari elencate al punto 6) della premessa del ricorso.
- La SI.ra si impegna, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, a versare CP_1
al SI. la somma di euro 50,00 oltre il 50% delle spese sanitarie e condominiali. Parte_1
- Entrambi i coniugi chiedono emettersi congiuntamente ogni altro provvedimento ritenuto
2 R.g. n. 5014/2024
necessario e, comunque, connesso alla richiesta pronuncia.
- Entrambi i coniugi chiedono, congiuntamente, la trattazione scritta della prima udienza di comparizione, rinunciando alla comparizione personale.
- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero ”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nato il [...] a [...]) e (nata a Parte_1 CP_1
Frattamaggiore il 27.03.1964) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (NA) (Atto N. 25 parte II serie B - anno
1986) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di conSIlio del 29.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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