Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 21758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21758 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04755/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4755 del 2025, proposto da
NI ET, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Cappello, Maria Antonia Pili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN RL, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
GI ON, rappresentata e difesa dall'avvocato GI ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del CSM del 5.2.2025, con cui si è disposto il conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Treviso al dott. AN RL; della proposta della V Commissione del CSM relativa al conferimento al dott. AN RL del predetto incarico direttivo; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché per l’accertamento “ del comportamento discriminatorio di genere serbato nei confronti della dott.ssa ET NI dal Consiglio Superiore della Magistratura nella valutazione comparativa, individuazione, proposta e nomina del dott. AN RL all’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Treviso, in luogo della ricorrente, disposta con delibera del Plenum del C.S.M. nella seduta del 5.2.2025 e comunicata in data 7.2.2025; con conseguente ordine al C.S.M. di cessazione del comportamento illegittimo e rimozione degli effetti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NG AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa NI ET ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del CSM del 5.2.2025, con cui si è disposto il conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Treviso al dott. AN RL; della proposta della V Commissione del CSM relativa al conferimento al dott. AN RL del predetto incarico direttivo; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento “ del comportamento discriminatorio di genere serbato nei confronti della dott.ssa ET NI dal Consiglio Superiore della Magistratura nella valutazione comparativa, individuazione, proposta e nomina del dott. AN RL all’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Treviso, in luogo della ricorrente, disposta con delibera del Plenum del C.S.M. nella seduta del 5.2.2025 e comunicata in data 7.2.2025; con conseguente ordine al C.S.M. di cessazione del comportamento illegittimo e rimozione degli effetti ”.
Con riguardo alla procedura controversa, la ricorrente ha premesso di aver presentato domanda di partecipazione, e che hanno presentato “ domanda anche i magistrati Bruno Casciarri, che risultava poi non legittimato, la dott.ssa Rita Rigoni, che in seguito revocava la domanda, la dott.ssa Daniela Ronzani, la cui domanda veniva dichiarata inammissibile per violazione dei criteri redazionali indicati nel bando, e il dott. AN RL, che rimaneva come unico candidato da valutare in comparazione con la ricorrente ”; ha, inoltre, rappresentato che “ all’esito dell’istruttoria, la V Commissione proponeva per l’incarico vacante il dott. AN RL, ritenendolo “il candidato più idoneo, per merito e attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso” (…), trasmettendo la proposta, dapprima al Ministero della Giustizia per il concerto ex lege (…), e poi al Plenum del C.S.M., che la trattava nella seduta del 5.2.2025 di cui, allo stato, c’è soltanto la registrazione audio, non essendo il verbale ancora pubblicato ” (cfr. pag. 3); ed ancora, ha esposto che “ in tale proposta (e poi nell’adunanza del Plenum) il consigliere relatore della pratica svolgeva una sintetica esposizione della relazione della V Commissione, con richiesta al Plenum di accoglimento, sottolineando un dato di fatto inveritiero, ovvero che il dott. RL aveva svolto mansioni di Presidente facente funzioni nel Tribunale di Biella, laddove lo stesso, come si dimostrerà, era stato, invece, solo vicario (la dott.ssa ET ha invece svolto effettivamente il ruolo di Presidente facente funzioni del Tribunale di Terni). La distinzione di ruoli non è irrilevante, avendo il dott. RL, come vicario, svolto funzioni di supplenza in occasione delle temporanee assenze del Presidente titolare del Tribunale, mentre la dott.ssa ET, in qualità di facente funzioni, ha svolto le effettive funzioni presidenziali, per vacanza del posto di Presidente titolare per 16 mesi (fino al maggio 2024 data della vacanza del posto, ma di fatto fino all’insediamento della nuova Presidente il 5.9.2024) ” (cfr. pag. 4); che, pertanto, “ resasi conto che qualcosa di anomalo doveva essersi verificato per arrivare ad essere “scavalcata” da un collega che, per quanto di ottimo profilo, aveva meno titoli, competenze, esperienze e minore anzianità di ruolo di lei, decideva in data 6.2.2025, di avanzare istanza di accesso agli atti della selezione ”: istanza cui è seguita ulteriore domanda di accesso in data 24.3.2025.
Ha, in particolare, stigmatizzato che “ la delibera contestata è frutto, per un verso, di errori, omissioni, sottovalutazioni dei requisiti e delle capacità della ricorrente, per altro verso, di travisamenti, enfatizzazioni e false rappresentazioni a favore del dott. RL. E tuttavia tali rilievi non sono (soltanto) riconducibili a vizi di legittimità dell’atto amministrativo, ma integrano altrettanti elementi sintomatici di comportamenti e prassi discriminatorie di genere – da sempre e da tanti stigmatizzati- nelle procedure per l’attribuzione degli incarichi direttivi in magistratura ” (cfr. pagg. 5 – 6): il che ha determinato la ricorrente “ ad agire ex art. 119 lett. m) quater c.p.a., in quanto il contesto generale, le statistiche e gli studi, hanno da tempo evidenziato il gap di genere in tali selezioni, nonostante le normative di settore appaiono formalmente “neutre””, evidenziando come “le discriminazioni di genere esistono anche nel pubblico impiego non contrattualizzato e – marcatamente – nelle procedure per le progressioni di carriera, dove purtroppo resiste e persiste la cultura “maschilista” del ruolo apicale e di potere ” (cfr., ancora, pag. 6).
In dettaglio, la ricorrente ha lamentato che “ dall’analisi dei dati elaborati dall’Ufficio statistico del CSM e pubblicati al marzo 2024 relativi alla distribuzione per genere del personale di magistratura si evince che al 4° Marzo 2024 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.300 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo a qualsiasi titolo, sia i magistrati ordinari in Tirocinio (MOT). La distribuzione secondo il genere mostra la prevalenza del numero di donne: 4.071 magistrati di sesso maschile e 5.229 magistrati di sesso femminile pari al 56,2% del totale dei magistrati in attività ” (cfr. pag. 10); ha soggiunto che, però, “ nella consiliatura 2023-2026, a fronte del conferimento di n.197 incarichi direttivi n. 58 sono stati assegnati a donne e n. 139 a uomini, con una percentuale del 29% per le donne e del 71% per gli uomini ” (cfr. pag. 11); e che, pertanto, “ non è plausibile che, in un concorso ove meritocraticamente vincono ormai per lo più le donne, che poi nel percorso professionale raggiungono valutazioni di professionalità positive nello stesso numero degli uomini, le stesse non occupino paritariamente i posti direttivi per “demerito o scarsa attitudine all’organizzazione” ” (cfr. pag. 12).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e motivazione, nonché per omissione, arbitrarietà, irragionevolezza e sviamento in riferimento all’art. 17 lett. a) T.U. ”.
In prima battuta, la ricorrente ha contestato che “ nel caso de quo il CSM ha ritenuto che sotto tale profilo il dott. RL “prevalesse” sulla dott.ssa ET, senza tuttavia effettuare alcuna analisi dell’attività produttiva dei due candidati. Come emerge dalle statistiche comparate dell’ultimo triennio allegate alla domanda (…), la dott.ssa ET, anche in ragione della rinuncia a ogni forma di esonero dalle funzioni giurisdizionali (pure previsto in caso di esercizio delle funzioni semidirettive) ha emesso un numero di sentenze superiore rispetto a quelle emesse dal dott. RL (…), anch’egli assegnato al medesimo settore (contenzioso famiglia e minori); parimenti superiore (ad eccezione del 2021) è il numero degli altri provvedimenti emessi (diversi dalle sentenze). Dati certi che confermano come i risultati quantitativi conseguiti dalla dott.ssa ET siano oggettivamente superiori a quelli conseguiti dal dott. RL ” (cfr. pag. 17).
Ha, inoltre, dedotto che anche con riguardo “ all’aspetto qualitativo ”, le proprie pronunce sarebbero più presenti in riviste qualificate rispetto al dott. RL, e che non risulterebbe che “ lo stesso abbia ricevuto lettere di merito o encomio come la candidata ET ” (cfr. pag. 18).
Ad avviso della ricorrente, pertanto, “ è sufficiente leggere la delibera per rendersi conto di come, a fronte della sottaciuta maggiore laboriosità e qualità del lavoro della dott.ssa ET, emerga per contro la enfatizzazione delle doti dell’aspirante di sesso maschile (“vastissime esperienze maturate”) ” (cfr. pag. 20).
2°) “ Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e motivazione, nonché per omissione, arbitrarietà, irragionevolezza e sviamento in riferimento all’art. 17 lett. b) T.U .”.
Con tale motivo la ricorrente ha contestato che “ il dott. RL non ha mai svolto le funzioni di Presidente facente funzioni per 6 mesi, come invece si legge a pag. 6 della proposta della V Commissione ” (cfr. pag. 21); mentre, di contro, ha evidenziato che ella “ ha invece svolto funzioni dapprima di Presidente vicario a Terni (dal 9.1.2020 al 31.12.2022) nella sua veste di Presidente dell’unica sezione civile, e, poi, dall’1.1.2023 al 5.9.2024 di Presidente facente funzioni, a seguito delle dimissioni della Presidente del tribunale, occupandosi appieno ed in toto della gestione e organizzazione dell’intero Tribunale ed accentrando anche i compiti amministrativi stante l’assenza nel Tribunale di Terni del Dirigente amministrativo ” (cfr. pag. 22); ha, perciò, lamentato che “ il palese travisamento discriminatorio non meriterebbe ulteriori commenti, se non fosse che esso ha inciso in maniera determinante sulla valutazione comparativa, in quanto, se non vi fosse stato, i due candidati sarebbero quantomeno risultati equivalenti e la dott.ssa ET sarebbe prevalsa per il criterio residuale della sua maggiore anzianità ex art. 24 comma 3° TU ” (cfr. pag. 24).
Sempre in chiave comparativa, ha dedotto che “ lo svolgimento in diritto e in fatto della direzione dell’intero Tribunale di Terni ha consentito alla dott.ssa ET di sviluppare una esperienza specifica nella direzione del settore penale, ruolo mai ricoperto dal dott. RL, il quale non ha mai coordinato il settore penale (nella sua autorelazione si dà atto delle sostituzioni della Presidente in casi di incompatibilità nella direzione di 5 processi penali collegiali, ma senza alcuna delega relativa alla organizzazione del settore penale dibattimentale o GIP/GUP). La dott.ssa ET, come Presidente di Sezione, ha svolto le funzioni di Presidente del collegio dei riesami reali, assegnando i procedimenti, presiedendo tutti i collegi, organizzando il personale di cancelleria in questo specifico settore. Ma soprattutto, nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Presidente ff, ha dovuto dirigere e coordinare l’intero settore, senza l’ausilio di alcuno, adottando provvedimenti tabellari ed organizzativi anche per il settore penale ” (cfr. pag. 28).
3°) “ Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e motivazione, nonché per omissione, arbitrarietà, irragionevolezza e sviamento in riferimento agli 10, 11, 12 e 26 T.U .”.
La ricorrente, ancora, ha dedotto che “ nessun rilievo è stato attribuito dal CSM al progetto organizzativo del tribunale ad quem allegato alla domanda e poi esposto dalla dott.ssa ET in sede di audizione, predisposto sulla base di elementi e dati desunti dalle banche dati a disposizione (…) e che, a differenza di quello del dott. RL (…), affronta nel dettaglio, il tema della riorganizzazione del tribunale di Treviso. Eppure, nonostante la diversa consistenza dei due progetti (al punto che le proposte della dott.ssa ET hanno addirittura formato oggetto della audizione del dott. RL) la delibera dedica appena due righe a tale elemento e solo per affermare che entrambi i candidati hanno redatto e allegato una proposta organizzativa “coerente con le peculiarità dell’Ufficio da conferire e adeguata rispetto al disposto dell’art. 10 TU, sicché – in relazione a tali parametri – non può che assumersi un giudizio di equivalenza dei profili” ” (cfr. pag. 30).
Ha, inoltre, censurato che nessuna significativa gratificazione le sarebbe stata attribuita in relazione “ alla partecipazione a progetti e attività di innovazione e studio ” (cfr. pag. 31)
4°) “ Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e motivazione, nonché per omissione, arbitrarietà, irragionevolezza e sviamento in riferimento all’art 13 T.U .”.
Da ultimo, la ricorrente ha dedotto che “ l’ennesimo elemento discriminatorio operato dal CSM nei confronti della candidata donna ricorrente concerne la valutazione del periodo di collocamento fuori ruolo che la dott.ssa ET ha trascorso dal 3.10.2006 all’1.9.2013, svolgendo incarichi che avrebbero dovuto essere (non solo citati cfr. pag. 14 delibera) ma valorizzati ai sensi dell’art. 13 TU ”; e ciò, nel senso che “ le esperienze fuori ruolo della dott.ssa ET sono state addirittura un ostacolo nella valutazione comparativa con il dott. RL, nonostante esse fossero attinenti alla professionalità di magistrato, in quanto maturate come addetta all’ufficio legislativo ed alla redazione dei testi di legge presso il Ministero della Giustizia, o come componente di commissioni redigenti, quali la Commissione presieduta dal Prof. Bianca per la riforma della filiazione e la Commissione presieduta dal Pres. Foglia per la riforma del diritto del lavoro, o come esperta nazionale nell’ambito del Consiglio dell’Unione Europea per la redazione di regolamenti UE o ancora come coordinatrice dei tavoli di lavoro per la redazione delle norme di competenza del Ministero della giustizia di recepimento delle direttive dell’Unione Europea ” (cfr. pag. 33).
Si sono costituiti in giudizio il CSM ed il Ministero della Giustizia (17.4.2025), ed è intervenuta ad adiuvandum la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Capitale, avv. GI ON (27.5.2025).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 26 novembre 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 27.10.2025 le Amministrazioni resistenti hanno eccepito che nella seduta plenaria del 30.4.2025 il Consiglio ha adottato la delibera in autotutela, con cui la delibera impugnata è stata revocata; segnatamente, con la successiva delibera “ il Consiglio, rilevato che, con delibera plenaria in data 5.2.25, questo Consiglio ha conferito l’incarico direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Treviso al dott. AN RL; che il predetto Ufficio era stato messo a concorso con bando pubblicato con bollettino n. 24226 del 21.12.23; considerato che per il conferimento del predetto Ufficio, come degli altri messi a concorso con il medesimo bando, si prescriveva che, contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell’incarico, fossero inseriti, nell’applicativo informatico, a pena di inammissibilità, alcuni documenti, tra cui la scheda di autorelazione del candidato redatta secondo il modello allegato al T.U. sulla dirigenza giudiziaria, vigente ratione temporis, composta da non oltre 10 facciate e compilata con carattere times 12, interlinea 1,5 e margini 3 cm; rilevato che nell’ambito della procedura per il conferimento del predetto Ufficio direttivo ha presentato domanda anche la dott.ssa Daniela Ronzani; considerato che la Quinta Commissione ha appurato che la candidata non aveva rispettato i criteri redazionali prescritti a pena di inammissibilità dal bando e che, dunque, la stessa non poteva essere oggetto di valutazione ai fini del conferimento dell’Ufficio a concorso; considerato che con sentenza pubblicata il 26 febbraio 2025, n. 1673/2025, il C.d.S., pronunciandosi su fattispecie analoga, vale a dire relativa a procedura concorsuale in cui la domanda di un candidato era stata ritenuta inammissibile per mancato rispetto dei criteri redazionali e segnatamente per il mancato rispetto del limite dimensionale delle 10 facciate, ha statuito (confermando la sentenza di primo grado già resa dal T.A.R.) la sostanziale illegittimità di tale declaratoria di inammissibilità; ritenuto che detto principio ben può trovare applicazione, in autotutela, e in ossequio al più generale principio di economia degli atti processuali, anche al caso in esame, analogo, come detto, a quello già sottoposto al vaglio del G.A., anche in considerazione del fatto che l’illegittimità della esclusione dalla procedura per violazione dei criteri redazionali è stata espressamente dedotta dalla dott.ssa Ronzani in sede di impugnativa della delibera di conferimento dell’incarico al dott. RL; considerato che occorre, quindi, procedere alla revoca della delibera plenaria di conferimento dell’incarico in rilievo, con conseguente riapertura della pratica di conferimento del posto (pratica n. 81/CO/2023); tanto premesso, il Consiglio delibera la revoca della delibera plenaria del 5.2.2025 con cui è stato conferito l’incarico direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Treviso al dott. AN RL e la conseguente riapertura della pratica n. 81/CO/23 avente ad oggetto il conferimento del predetto incarico ”; hanno, quindi, eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- nella memoria del 10.11.2025 la ricorrente ha controdedotto evidenziando che “ tale revoca (…) non comporta alcuna cessazione della materia del contendere né comporta il venir meno dell’interesse della dott.ssa ET alla decisione del presente ricorso, in quanto essa non è affatto satisfattiva della pretesa fatta valere in questa sede sotto il profilo della lamentata discriminazione di genere e tantomeno determina l’inutilità della sentenza, stante, in caso di accoglimento, i suoi effetti ripristinatori e conformativi sulla futura condotta dell’amministrazione ” (cfr. pag. 2); e ciò stigmatizzando la “ presenza, nella delibera del 5.2.2025, di evidenti discriminazioni nella valutazione dei propri titoli, rispetto ad analoghi titoli valutati in numerose valutazioni comparative, operate dal CSM, in delibere per la nomina di magistrati in posizioni direttive (Presidente di Tribunale ovvero di Corte di Appello) ” (cfr. pag. 3);
- nella memoria del 10.11.2025 l’interveniente ad adiuvandum ha opposto che “ la delibera di annullamento dell’atto impugnato, infatti, non ha in alcun modo modificato la valutazione deteriore dei titoli vantati dalla ricorrente, presupposto e fondamento dell’atto impugnato, che ha prodotto i suoi effetti tuttora perduranti. In altri termini, il sopravvenuto annullamento della delibera impugnata non elimina e non emenda la valutazione discriminatoria della posizione della ricorrente, i cui titoli sono stati – e senza l’intervento repressivo del Tribunale adito lo saranno anche in futuro – valutati in maniera deteriore in ragione del genere, nella comparazione con quelli dei colleghi uomini. L’erronea e deteriore valutazione dei titoli costituisce un indubbio e persistente ostacolo alla progressione di carriera, espressamente sanzionato dall’art. 27 d.lgs. 198/2006, attuativo della direttiva 2006/54/CE ” (cfr. pag. 2).
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Con riguardo alla domanda di annullamento dell’impugnata delibera, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Come precisato dall’Adunanza Plenaria, nel nostro sistema giurisdizionale la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di parte (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
I provvedimenti sopravvenuti – come nella specie la deliberazione del CSM del 30.4.2025, con cui si è disposta la “ revoca della delibera plenaria del 5.2.2025 con cui è stato conferito l’incarico direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Treviso al dott. AN RL e la conseguente riapertura della pratica n. 81/CO/23 avente ad oggetto il conferimento del predetto incarico ” – determinano, invece, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, vale a dire, nella specie, l’annullamento della nomina del dott. RL: interesse che, per effetto della revoca, sopra citata, è venuto meno in ragione dell’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito in sede giurisdizionale dalla ricorrente, la quale, peraltro, mostra di conoscere i successivi sviluppi della procedura controversa, avendo depositato in atti un “ estratto seduta V Commissione dell’8.10.2025 con nuove proposte ” (cfr. allegato 40 del 4.11.2025).
Infatti, nella memoria conclusiva la ricorrente ha testualmente evidenziato “ come la delibera di recente adottata, di nomina a Presidente del Tribunale di Treviso di altra candidata donna (…) nelle proposte contrapposte, ha di nuovo riprodotto, quanto alla comparazione dei titoli del dott. RL e della dott.ssa ET, tutte le valutazioni ritenute dalla ricorrente discriminatorie oggetto del presente giudizio. Elemento che evidenzia la permanenza dell’interesse della ricorrente ad una pronuncia nel merito quando all’accertamento della discriminazione ed alla rimozione degli effetti della stessa ”; ed ha soggiunto che “ una mancata pronuncia sulla domanda di accertamento e condanna si tradurrebbe in un non liquet, quanto alle richieste della ricorrente (rispetto alle quali la revoca in autotutela dell’atto non ha fornito risposte) con definitiva compromissione del diritto ad ottenere una pronuncia nel merito della esistenza della lamentata discriminazione e a vedere accertato il di lei diritto a non subire analoghe discriminazioni future nella progressione in carriera fondate sul genere ” (cfr. pag. 6 della memoria del 10.11.2025): una posizione sostenuta anche dall’interveniente, secondo la quale “ il sopravvenuto annullamento della delibera impugnata non elimina e non emenda la valutazione discriminatoria della posizione della ricorrente, i cui titoli sono stati – e senza l’intervento repressivo del Tribunale adito lo saranno anche in futuro – valutati in maniera deteriore in ragione del genere, nella comparazione con quelli dei colleghi uomini ”.
Ma a tal proposito il Collegio rileva che:
a) i riflessi prognostici sulle future procedure di conferimento di incarichi sostanziano profili di censura inammissibili alla luce della piana previsione di cui all’art. 34, comma 2 c.p.a. (“ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”);
b) la deliberazione di conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Treviso alla dott.ssa Daniela Ronzani non risulta impugnata dalla ricorrente, la quale in occasione della discussione finale si è limitata a profilarne il proposito: cosicché le censure di discriminazione riferite alla nomina della dott.ssa Ronzani potranno essere delibate nell’ipotesi di effettiva impugnazione.
Sempre e soltanto nel corso della discussione finale, inoltre, la difesa della ricorrente ha fatto presente di riservarsi, in separato giudizio, la proposizione di una domanda di risarcimento del danno correlato alla discriminazione di genere che si sarebbe consumata in occasione della procedura di conferimento dell’incarico al dott. RL.
Essendo, quindi, emerso un interesse di carattere risarcitorio, deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 34, comma 3 c.p.a. (“ quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”). Una disciplina incisa dalle statuizioni enucleate dall’Adunanza plenaria 13 luglio 2022, n. 8, secondo cui “ per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a. ”; e “ una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda ”.
Va, quindi, esaminata la domanda di accertamento proposta ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. m-quater c.p.a., che ricomprende nel novero di tale disposizione processuale “ le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo ”.
Tale domanda è infondata e, pertanto, va respinta.
L’art. 51 della Costituzione, con particolare riguardo alla sua prima parte (“ tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici (…) in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ”) sancisce una specificazione del principio di non discriminazione ed è interpretato dalla Corte costituzionale nel senso dell’assoluta indifferenza del genere nell’accesso agli uffici pubblici e nelle progressioni di carriera.
Ma il principio sopra indicato è stato oggetto di una metabolizzazione graduale, e dal tenore non sempre scontato, nell’ordinamento costituzionale.
Proprio in sede di delibazione sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei Tribunali per i minorenni, il Giudice delle Leggi ha, in origine, osservato che, in merito alla riserva di legge che è posta dall'art. 51 e dagli artt. 102, 106 e 108 della Costituzione, “ si può concludere che una interpretazione sistematica delle norme costituzionali esaminate induce a far ritenere che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici (art. 51) e che regolano i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, terzo comma), possano tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non resti infranto il canone fondamentale dell'eguaglianza giuridica. In passato si è parlato di concessione di questo o di quel diritto alle donne; oggi, riconosciuta dalla Costituzione l'eguaglianza di diritto a tutti senza distinzione di sesso, la regola è l'eguaglianza. L'accertamento di particolari attitudini che rendano più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici pubblici vale e per gli uomini e per le donne ”: specificando, tuttavia, che “ così, non si potrebbe negare, a priori, la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini di sesso femminile esclusivamente adatti o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici ” (cfr. Corte Costituzionale, 3 ottobre 1958, n. 56).
Il raffinamento del principio di uguaglianza giuridica è, piuttosto, ricavabile dalla storica sentenza 18 maggio 1960, n. 33, con cui la Corte, sempre in riferimento all’accesso ai pubblici uffici, ha stabilito che “ la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma ”; ed ha precisato che “ l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" non sta punto a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire ”.
Tale principio si è rinnovato nel tempo, essendosi ribadito che “ la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato ” (cfr. Corte Costituzionale, 12 settembre 1995, n. 422).
Più recentemente, la sentenza 19 novembre 2024, n. 181, in tema di revisione dei ruoli delle Forze armate, ha sottolineato ancora una volta che “ l’art. 3, primo comma, Cost. pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso – al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali – costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone ”; e, non secondariamente, che “ la parità di trattamento tra uomo e donna è anche «un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale “compito” e “obiettivo” della Comunità e impongono alla stessa l’obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività» (direttiva 2006/54/CE, Considerando n. 2) ”.
Tale pronuncia ha, pure, espresso un principio di buona amministrazione, ossia che una volta “ rimossa ogni irragionevole disparità di trattamento, le differenze saranno determinate dal punteggio che ciascun candidato di volta in volta ottiene e non da un meccanismo aleatorio, condizionato dalla più cospicua presenza maschile nella dotazione organica e nei posti messi a concorso ”: il Collegio è dell’avviso che tale illuminata statuizione sia pertinente alla presente fattispecie al fine di escludere qualsiasi discriminazione di genere in danno della ricorrente, da quest’ultima adombrata con richiamo all’art. 29 del d.lgs. 198/2006 (“ è vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera ”) nel più ampio contesto della speciale tutela prevista dal successivo art. 38, comma 5.
La competente Commissione del CSM ha rilevato che nella “ comparazione tra il profilo della dott.ssa ET e quello del dott. RL, deve ritenersi la prevalenza di quest'ultimo in relazione all'odierno posto a concorso, nei termini di seguito precisati.
In particolare, avuto riguardo all'indicatore di cui all'art. 17 – lett. a- T.U. – per quanto entrambi i candidati vantino un percorso professionale articolato e completo, certamente più prolungato e, dunque, completo deve ritenersi quello del candidato proposto.
Ed, infatti, la dott.ssa ET ha proficuamente esercitato funzioni giudicanti per circa 17 anni circa (detratto il periodo di collocamento fuori ruolo), mentre, il dott. RL ha trascorso un periodo ben più significativo tutto in giurisdizione, 23 anni circa, con ciò maturando una esperienza completa in giurisdizione.
Il candidato, come la dott.ssa ET, si è cimentato sia con il settore civile che con quello penale ma, come detto, lo ha fatto per un periodo più lungo e ininterrottamente, senza mai perdere il contatto con la giurisdizione, e anche, sia pure in forza di una applicazione, in grado di appello.
Se ne ha che il dott. RL prevale avuto riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 17, lett. a, T.U.
Una sostanziale equivalenza dei candidati in comparazione si registra sotto il profilo dell'indicatore specifico di cuì all'art. 17, lett. b, T.U.: entrambi hanno proficuamente svolto, sostanzialmente per la medesima durata temporale, funzioni direttive di fatto, e semidirettive - a seguito di conferimento - di Presidente di sezione; ambedue hanno rivestito funzioni vicarie ed annoverano una significativa attività gestionale di collaborazione e coordinamento.
Ne discende, in definitiva, che il candidato proposto prevale sub specie dell'indicatore specifico di cui all'art. 17, comma 1, lett. a, T.U., mentre una sostanziale equivalenza si registra sul piano dell'altro indicatore specifico in rilievo.
Una volta affermata la prevalenza del dott. RL sul piano di almeno uno degli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura – a fronte, lo si ripete, della sostanziale equivalenza tra i candidati sul piano dell'altro indicatore specifico – l'esame degli indicatori generali non è idoneo a sovvertire il giudizio di prevalenza come formulato.
Entrambi i candidati in comparazione sono in possesso dell'indicatore di cui all'art. 8 T.U, in forza della varietà di esperienze nella giurisdizione.
Solo la candidata proposta vanta, invece, le significative esperienze sopra descritte, ricostruendo il percorso professionale, certo rilevanti ai sensi dell'art. 13 T.U.
Si tratta, tuttavia, di esperienze per le loro caratteristiche concrete non assumo quei tratti di eccezionalità necessari per sovvertire il giudizio di prevalenza, formulato in favore del candidato proposto, sulla base di almeno uno di quegli indicatori specifici che assumono speciale rilievo nella presente procedura.
In particolare gli stessi non possono bilanciare quella prevalenza accordata sulla base di un indicatore specifico che attiene all'attività in giurisdizione, più prolungata e mai interrotta, certo più proficua ai fini del conferimento dell'incarico in rilievo.
Può, in definitiva, affermarsi, alla luce dell'esame complessivo degli indicatori, specifici e generali, che vengono in rilievo nella presente procedura, la prevalenza del profilo del candidato proposto ”.
Risulta evidente che la comparazione che ha costituito il sostrato della deliberazione poi revocata dal CSM è il risultato dell’applicazione delle disposizioni del testo unico sulla dirigenza giudiziaria e non riflette alcun giudizio di valore su attitudini correlate o correlabili al sesso dei magistrati presi in esame.
Sulla vincolatività delle direttrici di giudizio, è stato chiarito da consolidata giurisprudenza che il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1 della Costituzione), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; id. 7 febbraio 2020, n. 976; id. 22 gennaio 2020, n. 524; id. 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; id. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; id. 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; id. 2 agosto 2019, n. 5492).
Tali assunti fondano i principi del sindacato giurisdizionale, il cui esercizio, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal CSM, deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3736).
Il CSM ha basato le proprie valutazioni sulle previsioni del testo unico: il “ periodo ben più significativo tutto in giurisdizione, 23 anni circa ” del dott. RL, assunto quale parametro di prevalenza di quest’ultimo, è stato ancorato al (prolungato) periodo di fuori ruolo della ricorrente, non già a vicende che possano riguardare il genere femminile (ad esempio, periodi di assenza di maternità o di congedo parentale previsto per le lavoratrici donne); aver entrambi i candidati “ proficuamente svolto, sostanzialmente per la medesima durata temporale, funzioni direttive di fatto, e semidirettive ”; il possesso, per entrambi, di “ varietà di esperienze nella giurisdizione ”.
Tutte credenziali la cui regolazione è preventivamente fissata dalla Circolare P-14858-2015 del 28.7.2015, la cui legittimità sarebbe stata delibata dal Collegio qualora la deliberazione impugnata non fosse stata revocata e, quindi, eliminata dal mondo giuridico unitamente agli atti presupposti; e, soprattutto, una delibazione che potrà essere esplicata in caso di impugnazione, da parte della stessa ricorrente, della nuova delibera di conferimento dell’incarico controverso: ma tale impugnazione è stata soltanto genericamente evocata nel corso della discussione finale, senza contare – come la dott.ssa ET ha mostrato di sapere – che l’ufficio direttivo è stato ad oggi conferito ad altro magistrato, diverso dal dott. RL.
La matrice normativa e tecnico-discrezionale della comparazione tra la ricorrente e il dott. RL, allora, conduce ad escludere la sussistenza degli elementi prescritti dall’art. 40 del d.lgs. 198/2006 (“ quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione ”).
Non è stato, dunque, superato il vaglio elaborato dalla giurisprudenza in tema di onere probatorio, secondo cui “ in tema di comportamenti datoriali discriminatori il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 40 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso" (Cass. n. 14206 del 2013; Conf.: Cass. n. 17832 del 2015; Cass. n. 2113 del 2016; Cass. n. 25543 del 2018; da ultimo Cass. n. 15950 del 2021) ” (cfr. Corte di Cassazione, 2 novembre 2021, n. 31054).
In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte va respinto, nei sensi espressi in motivazione.
Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte lo respinge, nei sensi espressi in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente
NG AN, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG AN | ER IT |
IL SEGRETARIO